Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01426/2021 REG.RIC.
N. 01770/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Bisconti e Maria Antonietta Catania, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, Via Sammartino n. 45;
contro
Anas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio De Salvo e Riccardo Giglione, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente in Palermo, Via A. De Gasperi n. 247;
Comune di Carini, non costituitosi in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Bisconti e Maria Antonietta Catania, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, Via Sammartino n. 45;
contro
Anas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio De Salvo e Riccardo Giglione, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente in Palermo, Via A. De Gasperi n. 247;
Comune di Carini, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1426 del 2021:
- DELLA NOTA 30/5/2021, RECANTE PREAVVISO DI RIGETTO SULL’ISTANZA DI NULLA OSTA IN SANATORIA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ;
- DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI, PER PRESUPPOSIZIONE E/O CONSEQUENZIALITA’.
quanto al ricorso n. 1770 del 2021:
- DEL PROVVEDIMENTO 4/8/2021, DI DINIEGO SULLA RICHIESTA DI NULLA OSTA IN SANATORIA.
- DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI, PRELIMINARI, CONNESSI O CONSEQUENZIALI.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di Anas S.p.A. e di Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AN EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Riferisce il ricorrente di aver ereditato nel 2021, per successione testamentaria dalla Sig.ra -OMISSIS-, la quota del 50% della proprietà del fabbricato abitativo a due elevazioni (di 150 mq. circa) sito in -OMISSIS- nella Contrada -OMISSIS- (limitrofo alla costa). La de cuius aveva inoltrato domanda di condono ex L. 47/1985, protocollata dal Comune il 16/11/1985, indicando 163 mq. di superfice coperta e 988 mc. di volume, ed il 1966 come anno di costruzione.
B. L’esponente ha già instaurato un contenzioso innanzi a questo T.A.R., impugnando il diniego di concessione in sanatoria del 22/12/2011 (nota prot. -OMISSIS-), l’ordinanza di demolizione 1/3/2012 n. -OMISSIS-, l’atto 23/3/2016 n. -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire, il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di autotutela del 12/4/2016. Con sentenza 25/11/2022 n. 3372 detto gravame, per la posizione di -OMISSIS- (odierno ricorrente) è stato dichiarato in parte irricevibile – con riguardo ai primi due atti, conosciuti nel 2012 e censurati solamente nel 2016 – e in parte inammissibile con riguardo all’accertamento dell’inottemperanza (avente natura non provvedimentale). Ha altresì statuito l’assenza di un obbligo di pronunciarsi sulla sollecitazione a esercitare i poteri di autotutela.
B.1 Il C.G.A., con sentenza 3/6/2025 n. 424, ha rigettato l’appello proposto avverso la suddetta pronuncia.
C. Sottolinea il ricorrente che, medio tempore , sia la Capitaneria di Porto che la Soprintendenza hanno rilasciato i pareri di competenza. Con istanza 21/11/2016 era stata interpellata AN, la quale dopo aver istruito la pratica, ha emesso preavviso di rigetto 30/5/2021, in quanto l’edificio “… ricade in corrispondenza di uno scatolare idraulico a servizio dell’Autostrada A/29 e che detta zona, sovente, è soggetta ad allagamenti” e “la distanza, misurata in proiezione orizzontale tra il confine AN S.p.A. e l'immobile … è pari a mt. 9,00, quindi non conforme alla distanza minima di mt 60,00 a protezione del nastro autostradale” , per cui “il fabbricato costituisce minaccia alla sicurezza della circolazione stradale e, come tale, non è suscettibile di parere favorevole …” .
D. Con gravame r.g. 1426/2021, ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, il ricorrente impugna l’atto in epigrafe, osservando che la comunicazione ex art. 10- bis L. 241/90 è suscettibile di impugnazione ove ad essa non abbia fatto seguito l’atto finale in tempi ragionevoli (come nel caso di specie). Deduce in diritto la violazione dell’art. 9 della L. 729/61, dell’art. 32 della L. 47/85, della circolare ministeriale 30/10/1985, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento, in quanto l’art. 9 citato ha introdotto il divieto di edificazione a distanza inferiore a 25 metri dalle autostrade, ma il fabbricato in oggetto è stato realizzato nel 1966, 5 anni prima dell’autostrada A29, iniziata nel 1968 e terminata 10 anni dopo (per cui all’epoca del manufatto non sussisteva alcun vincolo di inedificabilità). Sostiene che, ai sensi dell’art. 32 della L. 47/1985, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su beni sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, e qualora quest’ultimo sia posteriore agli interventi edilizi, la regolarizzazione è condizionata all’assenza di minaccia per il traffico; a questo proposito, la motivazione è solo apparente, risolvendosi in affermazioni apodittiche e indimostrate (il fabbricato è prospiciente un tratto lineare e in oltre 50 anni non si sono verificati incidenti). La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1985 ritiene sufficienti 5 metri di distanza.
E. Si è costituita in giudizio AN, chiedendo il rigetto del gravame.
E.1 Nella memoria conclusionale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura meramente endo-procedimentale del preavviso di rigetto. Ha osservato nel merito che, ricevuto quest’ultimo, controparte non ha presentato osservazioni, mentre è regolarmente seguito il provvedimento finale di rigetto il 4/8/2021, appena due mesi dopo la comunicazione ex art. 10- bis del 30/05/2021 e dunque in tempi ragionevoli. Nel merito, il vincolo avrebbe natura assoluta ed AN avrebbe congruamente valutato che il fabbricato abusivo, situato in piena fascia di rispetto alla distanza di appena m. 9,00 dal confine dell’autostrada A/29, costituisce minaccia alla sicurezza della circolazione stradale.
F. In data 4/8/2021 veniva notificato il rigetto definitivo della domanda, in quanto “… la distanza, misurata in proiezione orizzontale tra il confine autostradale AN SP e l’immobile, è pari a mt. 9,00, quindi inferiore alla distanza minima di mt 60,00 a protezione del nastro autostradale, gravata dal vincolo di inedificabilità assoluta” .
G. Con gravame r.g. 1770/2021, tempestivamente notificato e ritualmente depositato, l’esponente censura il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto le medesime censure articolate avverso il preavviso di rigetto, mettendo cioè in luce che l’amministrazione non può tenere conto dei vincoli introdotti successivamente all’edificazione del manufatto. In buona sostanza, non può essere invocata la distanza minima dal confine autostradale, mentre il profilo della minaccia alla sicurezza del traffico non è specificamente riproposto nel provvedimento, che si limita a richiamare il parere tecnico negativo dell’Area Gestione Rete Autostradale. In via precauzionale, ripropone le doglianze sollevate sul punto avverso il preavviso di rigetto.
H. Si sono costituiti in giudizio AN e il Comune di Carini, chiedendo il rigetto del gravame.
I. Nella memoria finale, parte ricorrente si diffonde sull’onere probatorio sull’epoca di realizzazione del manufatto, che si attenuerebbe secondo ragionevolezza quando il privato fornisce elementi attendibili a sostegno della realizzazione dell'opera prima del 1967 (quali dichiarazioni sostitutive di atto notorio): in tal caso, spetta all'amministrazione che dispone la demolizione l'onere di fornire adeguata prova circa l'epoca della presunta realizzazione abusiva, specialmente qualora sia trascorso un considerevole lasso di tempo.
L. All’udienza straordinaria del 10/12/2025 i gravami sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.
DIRITTO
0. I due ricorsi appaiono connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo e pertanto se ne dispone la riunione, in conformità all’istanza di parte ricorrente, potendo essere decisi con un’unica sentenza ai sensi dell’art. 70 del Codice del processo amministrativo.
Con i gravami riuniti l’esponente censura il preavviso di rigetto sull’istanza di nulla osta in sanatoria per l’immobile di proprietà e, nel seguito, il provvedimento di diniego definitivo di AN.
1. In sede di discussione telematica della causa è stata prospettata al ricorrente l’improcedibilità di entrambi i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del confronto tra il presente contenzioso ed altro già definito da questo T.A.R. con la sentenza n. 3372/2022, avente ad oggetto – in relazione allo stesso fabbricato abitativo – il diniego di concessione in sanatoria, l’ordinanza di demolizione, l’atto di accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire e il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di autotutela. Il difensore, in replica, ha evidenziato che tale parere riveste carattere autonomo rispetto al (differente) provvedimento impugnato e insistito nell’affermare l’interesse a una pronuncia di merito.
2. Come già anticipato nell’esposizione in fatto, con sentenza di questo T.A.R., sez. II – 25/11/2022 n. 3372 è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso proposto da -OMISSIS- (odierno ricorrente) nei confronti del diniego di concessione in sanatoria del 22/12/2011 (nota prot. -OMISSIS-), dell’ordinanza di demolizione 1/3/2012 n. -OMISSIS-, dell’atto 23/3/2016 n. -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire, del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di autotutela del 12/4/2016. L’appello proposto avverso la pronuncia del giudice di prime cure è stato respinto dal C.G.A. con sentenza 3/6/2025 n. 424, con conseguente consolidamento della pronuncia di primo grado.
3. Ne deriva che il ricorrente è privo di interesse alla decisione, con riferimento all’intero iter relativo al condono edilizio 1985 e all’ingiunzione a demolire rimasta inadempiuta. Detti provvedimenti si sono ormai cristallizzati e non possono più essere messi in discussione.
4. Peraltro, anche volendo ravvisare un interesse separato alla definizione dell’odierna lite, che verte sul diniego di nulla osta emesso dall’AN, le doglianze proposte risultano prive di fondamento.
5. In disparte la questione di inammissibilità dell’impugnazione del preavviso di diniego, l’atto finale ha espressamente richiamato e confermato tutti i rilievi ostativi racchiusi nella nota 30/5/2021, e non soltanto quello relativo alla distanza minima. Viene in considerazione quindi un atto pluri-motivato ossia fondato su una pluralità di autonome ragioni, per cui è sufficiente la legittimità di una sola delle stesse per sorreggere l’atto in questa sede.
6. Riveste carattere assorbente la dedotta minaccia alla sicurezza della circolazione stradale, motivata in modo congruo ancorché sintetico dall’amministrazione sulla posizione dell’immobile in corrispondenza di uno scatolare idraulico a servizio dell’autostrada A/29, zona soggetta a frequenti allagamenti. Detta riflessione non appare in alcun modo apodittica, né parte ricorrente ha contestato nello specifico la ricostruzione in fatto, limitandosi a dedurre genericamente che l’intero tratto stradale sarebbe lineare e che in loco non si sono verificati incidenti.
7. In definitiva, il gravame è in parte improcedibile e in parte infondato.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti di AN, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Carini (costituitosi soltanto nel giudizio r.g. 1770/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) previa riunione dei ricorsi in epigrafe, definitivamente pronunciando li dichiara in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondati.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’AN le spese di lite, nella misura di 2.000 € oltre a oneri di legge.
Compensa le spese nei confronti del Comune di Carini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l’intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.