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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/08/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di EG BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. n. 747/2019 r.g., vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. Parte_1
IVA: parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PANUCCIO Giuseppe P.IVA_1
del foro di EG BR ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in EG BR (via P. Foti n. 1)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: ; codice fiscale: Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
; codice fiscale: tutti n.q. di eredi CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
di (deceduto in data 27.12.2016) parti rappresentate e difese per procura in atti dagli Persona_1
avvocati PINO Emilia e del foro di EG BR ed elettivamente domiciliate Parte_3
presso lo studio professionale della prima in ME P. SA (via Caredia n. 141)
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di EG BR n° 1049/19, pubblicata il
22/7/19.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato La ha Parte_4 proposto, nei confronti dell'originario convenuto, sig. domanda finalizzata al Persona_1 pagamento delle somme dovute dallo stesso , a titolo di restituzione delle rate di mutuo, Pt_3 anticipate dalla Parte_1
Parte attrice esponeva che il pagamento delle rate era così regolamentato: l'istituto invia alla cooperativa le quietanze di pagamento e la società suddivideva la somma fra i soci, invitandoli ad effettuare i versamenti sul c/c della società stessa. Il IO che non ottempera al pagamento in favore della dell'equivalente della rata di mutuo è moroso nei confronti della stessa Parte_1
Cooperativa e non dell'Istituto mutuante, in quanto la ha assolto al pagamento della Parte_1 rata del muto, mutuo necessario ed indispensabile per la realizzazione dell'alloggio, assegnato al singolo IO e, pertanto, anche al IO , che se non rimborsa la rata, realizza l'acquisizione Pt_3 del bene, senza pagare il corrispettivo ed in danno degli altri soci. Il sig. era fra i soci Persona_1 del fabbricato “B” ed alla data del 26 giugno 2006 risultava moroso per euro 8.460,52. Tale mancato pagamento ha comportato l'addebito, da parte della banca, degli interessi moratori, calcolati su base semestrale, per un totale di euro 1.674,82.
La Cooperativa ha chiesto, pertanto la condanna del sig. al pagamento della somma di euro Pt_3
10.135,34, di cui euro 8.460,52 per capitale ed euro 1.674,82 per interessi di mora.
Si è costituito il convenuto, contestando gli assunti attorei, affermando di avere pagato le somme richieste.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, il Tribunale di EG
BR, con sentenza n.1049/19, emessa il 22/7/19, rigettava la domanda con condanna della al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello la Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
[...]
chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati (eredi di ), resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto. Persona_1
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
2 avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la
3 idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
ed errata applicazione degli artt. 2697 e 1193, in relazione alla illegittima inversione CP_2 dell'onere della prova;
b-Errata applicazione dell'art. 194 cod.proc. civ, con riferimento ai limiti e poteri del CTU
c-Omessa valutazione di fatti e circostanze decisivi ai fini del giudizio d-Errata applicazione dell'art. 1199 c.c., con riferimento al valore probatorio delle quietanze di pagamento e-Travisamento di fatti decisivi del giudizio.
2.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
La Suprema Corte in merito all'onere della prova gravante sul creditore e sul debitore il quale asserisca di avere pagato il proprio debito, ha, costantemente, ritenuto che il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (Cass. n.
21512/2019).
Nel caso che ci occupa era, pertanto, onere dell'odierna appellante, preliminarmente provare il titolo del suo diritto.
A tal fine la Cooperativa ha prodotto in giudizio, esclusivamente, il mutuo dalla stessa stipulato con l'Istituto Bancario, alcune ricevute di pagamento, delle raccomandate e le proprie scritture contabili tutte in fotocopia, atti, evidentemente, unilaterali, contenenti correzioni e annotazioni che le rendono incomprensibili.
Appare chiaro che il contratto di mutuo prodotto fornisce la prova del fatto che la era Parte_1 creditrice della ma, al fine di provare il titolo del proprio diritto avrebbe dovuto produrre in CP_3 giudizio le delibere di approvazione del bilancio da cui emergeva il credito vantato nei confronti dei soci.
La Suprema Corte, sull'argomento ha, infatti, ritenuto che “la delibera di un'assemblea ordinaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 2364 c.c., comma 1, n. 1, conformemente alla generale vincolatività delle delibere assembleari per tutti i soci, anche dissenzienti, in mancanza di rituale impugnazione, ha piena
4 efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, e costituisce altresì piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo IO, atteso che il principio della libera valutabilità da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell'impresa soggetta a registrazione, ai sensi dell'articolo 2709 c.c., non si estende ai rapporti fra società e IO, per essere agli stessi applicabile, anche con riguardo alle rispettive posizioni debitorie e creditorie l'indicato principio della vincolatività” (Cass. 10828/16).
Riguardo alle CTU espletate in primo grado, disattese dal primo giudice, dalla documentazione in atti risulta che la prima è stata rinnovata atteso che il Consulente aveva esaminato e quindi posto alla base della propria valutazione, esclusivamente, appunti e prospetti forniti dalla dalla stessa Parte_1 redatti;
per tale motivo il primo giudice ha disposto la rinnovazione della CTU, con espressa richiesta al nuovo consulente di “effettuare ogni opportuno accertamento anche tramite accesso ai pubblici uffici laddove sono custoditi i bilanci della cooperativa”.
Anche nella seconda CTU, però si legge:” posto che i documenti prodotti in giudizio dalla cooperativa
a comprova del credito vantato nei confronti del IO , non sono stati ritenuti validi ai fini della Pt_3 prova poiché prodotti in fotocopia” il consulente ha redatto la consulenza sulla base di “documenti forniti da parte attrice,…. utilizzato per la ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti la documentazione in originale in possesso della ”, Parte_1 evidentemente non prodotti regolarmente in giudizio.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello, non essendo stata fornita, dall'appellante la prova del credito vantato nei confronti del IO . Persona_1
3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della
5 domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EG BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di EG BR n. 1049/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.1049/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €. 4.888,00 di cui €. 1.134,00 fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in EG BR nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di EG BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. n. 747/2019 r.g., vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. Parte_1
IVA: parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PANUCCIO Giuseppe P.IVA_1
del foro di EG BR ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in EG BR (via P. Foti n. 1)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: ; codice fiscale: Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
; codice fiscale: tutti n.q. di eredi CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
di (deceduto in data 27.12.2016) parti rappresentate e difese per procura in atti dagli Persona_1
avvocati PINO Emilia e del foro di EG BR ed elettivamente domiciliate Parte_3
presso lo studio professionale della prima in ME P. SA (via Caredia n. 141)
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di EG BR n° 1049/19, pubblicata il
22/7/19.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato La ha Parte_4 proposto, nei confronti dell'originario convenuto, sig. domanda finalizzata al Persona_1 pagamento delle somme dovute dallo stesso , a titolo di restituzione delle rate di mutuo, Pt_3 anticipate dalla Parte_1
Parte attrice esponeva che il pagamento delle rate era così regolamentato: l'istituto invia alla cooperativa le quietanze di pagamento e la società suddivideva la somma fra i soci, invitandoli ad effettuare i versamenti sul c/c della società stessa. Il IO che non ottempera al pagamento in favore della dell'equivalente della rata di mutuo è moroso nei confronti della stessa Parte_1
Cooperativa e non dell'Istituto mutuante, in quanto la ha assolto al pagamento della Parte_1 rata del muto, mutuo necessario ed indispensabile per la realizzazione dell'alloggio, assegnato al singolo IO e, pertanto, anche al IO , che se non rimborsa la rata, realizza l'acquisizione Pt_3 del bene, senza pagare il corrispettivo ed in danno degli altri soci. Il sig. era fra i soci Persona_1 del fabbricato “B” ed alla data del 26 giugno 2006 risultava moroso per euro 8.460,52. Tale mancato pagamento ha comportato l'addebito, da parte della banca, degli interessi moratori, calcolati su base semestrale, per un totale di euro 1.674,82.
La Cooperativa ha chiesto, pertanto la condanna del sig. al pagamento della somma di euro Pt_3
10.135,34, di cui euro 8.460,52 per capitale ed euro 1.674,82 per interessi di mora.
Si è costituito il convenuto, contestando gli assunti attorei, affermando di avere pagato le somme richieste.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, il Tribunale di EG
BR, con sentenza n.1049/19, emessa il 22/7/19, rigettava la domanda con condanna della al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello la Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
[...]
chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati (eredi di ), resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto. Persona_1
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
2 avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la
3 idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
ed errata applicazione degli artt. 2697 e 1193, in relazione alla illegittima inversione CP_2 dell'onere della prova;
b-Errata applicazione dell'art. 194 cod.proc. civ, con riferimento ai limiti e poteri del CTU
c-Omessa valutazione di fatti e circostanze decisivi ai fini del giudizio d-Errata applicazione dell'art. 1199 c.c., con riferimento al valore probatorio delle quietanze di pagamento e-Travisamento di fatti decisivi del giudizio.
2.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
La Suprema Corte in merito all'onere della prova gravante sul creditore e sul debitore il quale asserisca di avere pagato il proprio debito, ha, costantemente, ritenuto che il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (Cass. n.
21512/2019).
Nel caso che ci occupa era, pertanto, onere dell'odierna appellante, preliminarmente provare il titolo del suo diritto.
A tal fine la Cooperativa ha prodotto in giudizio, esclusivamente, il mutuo dalla stessa stipulato con l'Istituto Bancario, alcune ricevute di pagamento, delle raccomandate e le proprie scritture contabili tutte in fotocopia, atti, evidentemente, unilaterali, contenenti correzioni e annotazioni che le rendono incomprensibili.
Appare chiaro che il contratto di mutuo prodotto fornisce la prova del fatto che la era Parte_1 creditrice della ma, al fine di provare il titolo del proprio diritto avrebbe dovuto produrre in CP_3 giudizio le delibere di approvazione del bilancio da cui emergeva il credito vantato nei confronti dei soci.
La Suprema Corte, sull'argomento ha, infatti, ritenuto che “la delibera di un'assemblea ordinaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 2364 c.c., comma 1, n. 1, conformemente alla generale vincolatività delle delibere assembleari per tutti i soci, anche dissenzienti, in mancanza di rituale impugnazione, ha piena
4 efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, e costituisce altresì piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo IO, atteso che il principio della libera valutabilità da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell'impresa soggetta a registrazione, ai sensi dell'articolo 2709 c.c., non si estende ai rapporti fra società e IO, per essere agli stessi applicabile, anche con riguardo alle rispettive posizioni debitorie e creditorie l'indicato principio della vincolatività” (Cass. 10828/16).
Riguardo alle CTU espletate in primo grado, disattese dal primo giudice, dalla documentazione in atti risulta che la prima è stata rinnovata atteso che il Consulente aveva esaminato e quindi posto alla base della propria valutazione, esclusivamente, appunti e prospetti forniti dalla dalla stessa Parte_1 redatti;
per tale motivo il primo giudice ha disposto la rinnovazione della CTU, con espressa richiesta al nuovo consulente di “effettuare ogni opportuno accertamento anche tramite accesso ai pubblici uffici laddove sono custoditi i bilanci della cooperativa”.
Anche nella seconda CTU, però si legge:” posto che i documenti prodotti in giudizio dalla cooperativa
a comprova del credito vantato nei confronti del IO , non sono stati ritenuti validi ai fini della Pt_3 prova poiché prodotti in fotocopia” il consulente ha redatto la consulenza sulla base di “documenti forniti da parte attrice,…. utilizzato per la ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti la documentazione in originale in possesso della ”, Parte_1 evidentemente non prodotti regolarmente in giudizio.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello, non essendo stata fornita, dall'appellante la prova del credito vantato nei confronti del IO . Persona_1
3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della
5 domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EG BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di EG BR n. 1049/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.1049/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €. 4.888,00 di cui €. 1.134,00 fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in EG BR nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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