Art. 13. (Pensione di invalidita' permanente totale)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidita' permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di invalidita' reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.
Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidita' e' pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'invalidita'.
E' applicabile per le pensioni di invalidita' permanente totale quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidita' permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di invalidita' reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.
Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidita' e' pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'invalidita'.
E' applicabile per le pensioni di invalidita' permanente totale quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.