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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5252 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2329/2020/CC, avverso la sentenza n. 2787/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 29 ottobre 2019;
TRA
(C.F.: , nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.09.1975 a Marcianise (Ce), ove risiede in Via R. Sanzio n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. MM RI (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Santa Maria Capua Vetere, Email_1 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con sede in Viale Sicilia del Comune di
EL (Ce), Località IA CE, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
D'FR (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Santa Maria Capua Vetere, Email_2 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato,
1 congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso, ex art. 1168 c.c., depositato il giorno 1° ottobre
2007, ritualmente notificato il 6 ottobre 2007 in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso in pari data, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, la sua reintegrazione nel possesso della pretesa servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sul tratto stradale, che separa l'immobile di sua proprietà, ubicato nel
Comune di EL (Ce) alla Località IA CE “San Limato”, dal complesso residenziale denominato , utilizzato ininterrottamente CP_1 CP_1 dalla data d'acquisto di tale unità immobiliare sino al mese di luglio dell'anno
2007, mediante la condanna del resistente a consegnargli le nuove CP_1 chiavi d'apertura della serratura del cancello, ivi collocato, di accesso al viale di tale percorso stradale, con la contestuale ulteriore istanza di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
A sostegno di tale domanda, il ricorrente allegava: a) di essere proprietario dell'unità immobiliare posta nel Comune di EL (Ce) alla
Località IA CE “San Limato”, distinta in catasto al foglio 197, particella
1109, subalterno 2, in forza dell'atto pubblico di compravendita del notaio dr. rogato il 28 novembre 2003, facente parte del più Persona_1 ampio complesso immobiliare, già di pertinenza del , Parte_2 confinante, ad ovest, con la strada di proprietà comune, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento di Comunione e Disciplinare, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere il 15 giugno 1978 ai numeri 11.489/10.015; b) di aver sempre utilizzato tale strada come accesso pedonale e carrabile, al fine di arrivare al suo immobile;
c) di avervi parcheggiato le sue autovetture e quelle dei suoi familiari;
d) che già nell'anno 2004 il resistente aveva installato un cancello su tale CP_1 strada, impedendogli di accedere alla propria unità immobiliare;
e) di aver ottenuto, dopo una serie di rimostranze, dall'amministratore condominiale pro
2 tempore le chiavi della serratura di tale cancello;
f) di non aver potuto varcare,
a decorrere dal 18 luglio dell'anno 2007, il cancello de quo, perché era stata cambiata la serratura;
g) di avere vanamente tentato di definire bonariamente l'insorta questione.
1.2. - Con la memoria difensiva depositata il 14 novembre 2007, si costituiva in giudizio il resistente, eccependo: a) l'intervenuta CP_1 decadenza, essendo stata, a suo dire, proposta l'azione giudiziaria ben oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.; b) l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta tutela possessoria;
chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda, oltre che la condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Con l'altro ricorso, ex art. 1168 c.c., depositato il giorno 11 giugno
2008, ritualmente notificato il 2 luglio 2008 in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 12 giugno 2008, Parte_1 allegando che nel corso del primo giudizio possessorio, nel frattempo, sulla strada, già oggetto di causa, erano stati apposti quattro manufatti, a forma circolare, ricolmi di terra, che non solo sbarravano il cancello pedonale, impedendo l'accesso alla sua unità immobiliare, ma occupavano anche la striscia di strada condominiale sulla quale parcheggiava le autovetture, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di
Carinola, di essere reintegrato nel possesso di tale porzione di strada mediante la condanna del resistente ad eseguire la rimozione di quanto CP_1 illegittimamente ivi apposto.
1.4. - Con la memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva in giudizio il resistente, eccependo: a) l'intervenuta decadenza, CP_1 essendo stata proposta, a suo dire, l'azione giudiziaria ben oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.; b) l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta tutela possessoria;
c) eccependo, altresì, nel merito, che al ricorrente in passato erano state consegnate le chiavi per l'apertura del cancello condominiale soltanto per mera tolleranza, chiedendo il rigetto della domanda, oltre che la condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
3 1.5. - A seguito della riunione dei due procedimenti possessori de quibus disposta con l'ordinanza resa il 14 luglio 2008, mediante l'ulteriore ordinanza resa il giorno 11 dicembre 2008 il giudice adito, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ordinava al resistente: “… di CP_1 reintegrare nel possesso di passaggio attraverso lo spazio Parte_1 condominiale descritto nella premessa del ricorso introduttivo depositato il
1/07/07, da adempiersi mediante la consegna di una copia della chiave di accesso del cancello verde… e mediante la rimozione dei manufatti descritti nel ricorso depositato in data 11/6/08…”.
1.6. - Avverso tale ordinanza il Condominio “ proponeva il CP_1 reclamo, parzialmente accolto mediante l'ordinanza pubblicata il 9 novembre
2009, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, così testualmente disponeva: “1) Accoglie parzialmente il reclamo ed in riforma dell'ordinanza impugnata reintegra il sig. nel Parte_1 solo passaggio pedonale con ordine al d'immediata rimozione CP_1 eliminazione degli ostacoli frapposti al suo esercizio;
2) Rigetta la domanda di reintegra in possesso del passaggio carrabile e di posteggio proposta dall' . 3) Compensa tra le parti le spese di lite del grado Parte_1 cautelare e del presente giudizio in ragione di 1/3 ponendo la restante parte aa carico del sig. nella misura di € 2.600,00 (di cui € 200,00 Parte_1 per spese, 1.200,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili dal creditore).”
1.7. - Richiesta dal ricorrente la prosecuzione del giudizio di merito, ex art. 703 c.p.c.; costituitosi anche in questa fase il resistente, CP_1 riportandosi alle eccezioni, allegazioni e conclusioni di cui ai suoi precedenti scritti difensivi;
acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussi i testimoni addotti dalla parte resistente ed ammessi, avendo il ricorrente rinunciato all'escussione dei testimoni dal medesimo addotti, essendo gli stessi già stati auditi quali informatori, ma sotto il vincolo del giuramento;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2787/2019 pubblicata il 29 ottobre
2019, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così testualmente stabiliva: “1) Accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente ed ordina
4 al resistente in persona dell'amministratore legale Controparte_1 rappresentante p.t. di reintegrare il ricorrente nel Parte_1 passaggio pedonale con ordine al di eliminare tutti gli ostacoli CP_1 frapposti al suo esercizio;
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.”
In particolare, il primo giudice statuiva, come da sopra richiamato dispositivo, avendo ritenuto che: “… sono stati provati i fatti posti a fondamento della domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio pedonale anche in sede di giudizio interdittale dal ricorrente, secondo gli elementi necessari al Giudicante per qualificare l'azione del resistente meritevole di essere sanzionata con la condanna dello stesso a cessare ogni turbativa alla servitù di passaggio pedonale, mentre invece, come già evidenziato nell'ordinanza collegiale del 09/11/09, le cui motivazioni sono condivisibili e fatte proprie da questo Giudicante, il passaggio carraio ed il posteggio delle auto sono da considerarsi come atti compiuti in contrasto con la volontà condominiale anche se tollerata in ragione dei rapporti di buon vicinato… I riferiti esiti dell'istruttoria hanno confermato la preesistenza del possesso della servitù di passaggio pedonale sulla strada del CP_1
oggetto del giudizio in capo al ricorrente e la configurazione
[...] dell'attività svolta da parte resistente come spoglio del possesso. … mentre invece non trova riscontro probatorio la servitù di passaggio carraio e del possesso della area per il parcheggio delle auto, atteso che tale ultimi atti, risulta agli atti essere sempre sati contrastati dal resistente… Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte ricorrente per mancanza di prova in ordine al danno sofferto per lo spossessamento subito.”
2. - L'LO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 30 giugno 2020, proponeva appello, sulla base di due motivi di Parte_1 gravame, chiedendo testualmente: “… la reintegrazione dell'appellante nel possesso reclamato attraverso la condanna del convenuto, in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., a consentire l'accesso con mezzi meccanici e il parcheggio sulla strada che separa la sua abitazione in EL - IA CE,
5 loc. “S. Limato” dal complesso residenziale denominato CP_1
“ mediante la consegna della chiave del cancello di accesso all'area CP_1 oggetto di causa ovvero con altra modalità. Spese vinte con distrazione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2020, si costituiva in giudizio il con sede in Viale Sicilia del Comune di CP_1
EL (Ce), Località IA CE, contestando la fondatezza degli avversi motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'appello incidentale in forza di un unico motivo di censura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) - Dichiarare improcedibile e inammissibile
l'appello principale proposto dal Sig. e, per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati, rigettare nel merito tale gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) - Accogliere l'LO INCIDENTALE proposto dal
in persona dell'Amministratore p.t. e, per l'effetto, Controparte_1 riformare parzialmente la Sentenza di primo grado impugnata, rigettando qualsiasi forma di reintegrazione (anche solo del passaggio pedonale, non avendone diritto e non essendovi alcuna ragione che ne legittima il riconoscimento) in favore dell'odierno appellante;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, i cui atti processuali venivano inseriti il 24 giugno 2025 nel corrispondente fascicolo elettronico;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 4 giugno 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° luglio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 3 luglio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura del solo appellante principale.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEI GRAVAMI: PRINCIPALE ED INCIDENTALE
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione principale la parte appellante censurava la sentenza gravata, per avere, a suo dire, il primo giudice, con motivazione asseritamente erronea e contraddittoria, violato e falsamente
6 applicato gli artt. 1144, 1168 e 2967 c.c., avendo respinto la domanda di reintegrazione nel possesso in punto di passaggio carrabile con mezzi meccanici e di posteggio dell'autovettura sulla strada de qua, nonostante avesse riconosciuto l'esistenza di un potere di fatto, comunque, esercitato e provato dal ricorrente, ritenuto, però, non meritevole di tutela, a norma dell'art. 1144 c.c., perché sarebbe stato tollerato dal resistente, nonostante CP_1 il potere sulla cosa fosse stato esercitato sistematicamente ed ininterrottamente dalla parte istante per oltre quattro anni, circostanza quest'ultima che si pone come elemento presuntivo escludente la mera tolleranza, peraltro, neppure provata dalla controparte, non essendo ricavabile dagli esiti istruttori orali e documentali.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello principale la parte impugnante criticava la decisione gravata per il preteso vizio d'insufficiente e d'illogica pronuncia, in cui, a suo dire, sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avere violato i principi di disponibilità e di valutazione delle prove, oltre che dell'onere della prova, di cui ai rispettivi artt. 115, 116 c.p.c. e 2967 c.c., avendo erroneamente interpretato gli esiti istruttori testimoniali e documentali, che corroborerebbero l'assunto difensivo di parte ricorrente a proposito del provato possesso pluriannuale esercitato da questi mediante il passaggio con mezzi meccanici ed il parcheggio di autovetture sulla strada in questione, senza che fosse mai stato eccepito, allegato e provato dalla controparte tale utilizzo per mera tolleranza.
3.3. - Con l'unico motivo di critica incidentale il appellato CP_1 lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, per avere ordinato la reintegrazione del ricorrente nell'esercizio del passaggio pedonale sulla strada condominiale, avendo, a suo dire, errato nell'interpretazione e nella valutazione degli esiti istruttori testimoniali, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte impugnante incidentale, secondo il quale il ricorrente non avrebbe mai acquistato il possesso qualificato sulla strada condominiale in questione, essendo il suo transito pedonale stato consentito soltanto in virtù della mera tolleranza dei condomini.
3.4. -I motivi d'impugnazione principale ed incidentale possono essere trattati unitariamente, attesa la loro connessione.
7 Degli stessi, quelli inerenti al gravame principale sono fondati, per cui meritano di essere accolti, contrariamente all'unico motivo d'appello incidentale che, essendo sfornito di pregio, va respinto, il tutto in base alle ragioni qui di seguito sviluppate.
3.5. - In subiecta materia costituisce ius receptum il principio in base al quale il giudizio possessorio, instaurato a seguito dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, richieda soltanto la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio.
Resta, dunque, irrilevante l'esame del titolo, consentito solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso.
La dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso deve essere fornita dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il cui difetto di prova impone la reiezione della domanda di reintegrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, contrariamente al convincimento maturato dal primo giudice ed in accoglimento dei due motivi di censura, di cui all'appello principale, la Corte ritiene che sin nella fase c.d. interdittale gli informatori escussi avessero già fornito la prova dell'attività attraverso la quale il possesso si era manifestato in capo al ricorrente.
Infatti, non solo tutti gli informatori di parte istante, quali
[...]
, , e Parte_3 Testimone_1 Testimone_2 Pt_4
, avevano confermato il passaggio del ricorrente e dei suoi familiari
[...] attraverso il varco chiuso dal cancello, così come riportato nella riproduzione fotografica sub 1) del suo fascicolo di parte, avendo dichiarato che, al fine di recarsi presso la sua unità immobiliare, aveva utilizzato il Parte_1 passaggio in questione, percorrendolo sia a piedi che con le autovetture, provvedendo a parcheggiarle nello spazio immediatamente adiacente al muretto di confine, che separa la sua unità immobiliare dall'area adiacente comune, ma anche le informatrici ed addotte dal Testimone_3 Tes_4 resistente, avevano confermato rispettivamente che: 1) la chiave CP_1
d'accesso era unica e permetteva l'apertura del cancello fatto realizzare per consentire il passaggio pedonale e carrabile;
2) il passaggio attraverso il cancello de quo veniva esercitato dal ricorrente e dai suoi familiari sia a piedi
8 che con le autovetture, che venivano parcheggiate in adiacenza al muretto in questione.
A ciò si aggiunga che risulta provato che anche successivamente al 27 febbraio dell'anno 2004 e sino al luglio dell'anno 2007, epoca della sostituzione della reclamata chiave, la parte istante avesse esercitato sulla strada de qua sia il passaggio pedonale che quello carrabile, avendo l'amministratore condominiale pro tempore non solo consegnato al ricorrente- appellante la chiave d'apertura della serratura a servizio del cancello ivi fatto installare, con l'inserimento della stessa nella missiva recante la sopra indicata data del 27 febbraio 2004, indirizzata e recapitata a quest'ultimo, ma anche confermato, in sede di sua audizione, per avere dichiarato all'udienza del 14 gennaio 2008 che, in più occasioni, nel periodo compreso tra l'anno 2004 e l'anno 2007, alcuni condomini gli avevano segnalato la presenza di autovetture del ricorrente, parcheggiate sulla superficie stradale del , CP_1 circostanza che conferma il transito veicolare di parte istante durante tale arco temporale.
Pertanto, ritenuta l'inattendibilità dei testimoni escussi nel corso della fase di merito: , e Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 rispettivamente ascoltati alle udienze del 22 gennaio 2016 e del giorno 8 aprile
2016, in quanto condomini del resistente i primi due, e già CP_1 amministratore pro tempore di tale Condominio il terzo, tutti cointeressati all'esito del giudizio in direzione favorevole all'Ente condominiale, il Collegio ritiene che l'attore abbia dimostrato di avere esercitato di fatto il possesso sul tratto stradale de quo e che la sostituzione della serratura a servizio del cancello di accesso a tale percorso stradale, non accompagnata dalla consegna a sé di copia delle chiavi, configuri la condotta del integrante il CP_1 lamentato spoglio, dovendosi qualificare come privazione dell'altrui possesso e, nel contempo, come inequivoco atto d'interversione.
3.6. - La reiezione dell'unico motivo di gravame incidentale è giustificata dalla seguente ragione, per la quale, avendo il ricorrente provato di aver esercitato il passaggio pedonale e carrabile per lo meno a decorrere dal febbraio dell'anno 2004, per un periodo continuato e di non breve durata sino al luglio dell'anno 2007, epoca della sostituzione della serratura a servizio del
9 cancello de quo, la situazione possessoria, consistente nell'esercizio del passaggio sul fondo altrui, non viene meno per il fatto che e dal momento in cui il proprietario di detto fondo abbia cambiato la serratura al cancello per impedirvi l'accesso, tenendo anche conto che - in base al principio consolidato in giurisprudenza - la sussistenza di atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 c.c., rileva come ragione ostativa all'acquisto del possesso, senza di per sé incidere su un possesso già costituito, nella specie consolidatosi nell'innanzi richiamato arco di tempo, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Gli atti di tolleranza, ai sensi dell'art. 1144 c.c., rilevano solo come ragione ostativa dell'acquisto del possesso, ma non incidono su di un possesso già costituito.” (Cass. civ., Sez. II, 29/11/2002, n.
16956).
Senza considerare, che, nella fattispecie in esame, deve ritenersi escluso che possano considerarsi sorte per mera tolleranza le ingerenze del ricorrente sul percorso stradale in questione, essendosi protrattesi per lungo tempo e non saltuariamente e transitoriamente, come stabilito dal giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Poiché colui che esercita il potere di fatto sulla cosa si presume possessore, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso deriva da atti di tolleranza i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà o di transitorietà.” (Cass. civ., Sez. II, 23/05/2000, n. 6738), non avendo valenza interruttiva del possesso né le querele formalizzate dal resistente, né gli ulteriori atti CP_1 oppositivi stragiudiziali, potendo la continuità della situazione possessoria essere interrotta soltanto esclusivamente dall'azione giudiziaria, come si evince dall'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale: “Le intimazioni al rilascio del bene non sono idonee a interrompere il periodo utile all'usucapione, poiché in tale senso possono ritenersi idonei esclusivamente quegli atti che comportano, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure gli atti giudiziali, siccome diretti a ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.”
(Cass. civ., Sez. II, 07/09/2004, n. 18004).
10 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, in accoglimento dell'appello principale ed in reiezione di quello incidentale, la sentenza gravata va parzialmente riformata, disponendo l'accoglimento anche dell'ulteriore originaria domanda attrice, ordinando la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio anche con veicoli, in favore del ricorrente-appellante principale, mediante la consegna, il cui obbligo è posto a carico del resistente-appellato, CP_1 della copia della chiave di accesso al cancello verde, ritratto nella riproduzione fotografica sub 1) del fascicolo della parte ricorrente in primo grado, al fine di consentirne il transito ed il parcheggio lungo la strada che separa l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultimo dal complesso residenziale denominato “ . CP_1 CP_1
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - L'accoglimento dell'impugnazione principale importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile
2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'integrale accoglimento delle originarie domande attrici, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico del resistente- CP_1 appellato, in favore del ricorrente-appellante principale, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018,
n. 37, per il primo grado, oltre che dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, con distrazione in favore dell'avv. MM RI, dichiaratosi antistatario.
11 5.2. - La reiezione dell'appello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico del con sede in Viale Sicilia del Comune di EL (Ce), Località CP_1
IA CE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza n. 2787/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 29 ottobre 2019, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, ordina la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, in favore di anche Parte_1 con veicoli, mediante la consegna, il cui obbligo è posto a carico del con sede in Viale Sicilia del Comune di EL (Ce), Località CP_1
IA CE, in persona dell'amministratore pro tempore, della copia della chiave di accesso al cancello verde, ritratto nella riproduzione fotografica sub
1) del fascicolo di parte ricorrente in primo grado, al fine di consentirne il transito ed il parcheggio lungo la strada che separa l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultima dal complesso residenziale denominato CP_1
;
[...]
2) condanna il con sede in Viale Sicilia del Comune di CP_1
EL (Ce), Località IA CE, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, in favore di Parte_1
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 7.432,00, di cui €
178,00 a titolo di rimborso spese anticipate, ed € 7.254,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
MM RI, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 10.166,00, di cui € 175,00 a titolo di rimborso spese anticipate, ed € 9.991,00 a titolo di
12 compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. MM RI, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del con sede in Viale Sicilia del Comune di EL (Ce), Località CP_1
IA CE, in persona dell'amministratore pro tempore, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2329/2020/CC, avverso la sentenza n. 2787/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 29 ottobre 2019;
TRA
(C.F.: , nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.09.1975 a Marcianise (Ce), ove risiede in Via R. Sanzio n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. MM RI (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Santa Maria Capua Vetere, Email_1 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con sede in Viale Sicilia del Comune di
EL (Ce), Località IA CE, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
D'FR (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Santa Maria Capua Vetere, Email_2 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato,
1 congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso, ex art. 1168 c.c., depositato il giorno 1° ottobre
2007, ritualmente notificato il 6 ottobre 2007 in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso in pari data, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, la sua reintegrazione nel possesso della pretesa servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sul tratto stradale, che separa l'immobile di sua proprietà, ubicato nel
Comune di EL (Ce) alla Località IA CE “San Limato”, dal complesso residenziale denominato , utilizzato ininterrottamente CP_1 CP_1 dalla data d'acquisto di tale unità immobiliare sino al mese di luglio dell'anno
2007, mediante la condanna del resistente a consegnargli le nuove CP_1 chiavi d'apertura della serratura del cancello, ivi collocato, di accesso al viale di tale percorso stradale, con la contestuale ulteriore istanza di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
A sostegno di tale domanda, il ricorrente allegava: a) di essere proprietario dell'unità immobiliare posta nel Comune di EL (Ce) alla
Località IA CE “San Limato”, distinta in catasto al foglio 197, particella
1109, subalterno 2, in forza dell'atto pubblico di compravendita del notaio dr. rogato il 28 novembre 2003, facente parte del più Persona_1 ampio complesso immobiliare, già di pertinenza del , Parte_2 confinante, ad ovest, con la strada di proprietà comune, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento di Comunione e Disciplinare, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere il 15 giugno 1978 ai numeri 11.489/10.015; b) di aver sempre utilizzato tale strada come accesso pedonale e carrabile, al fine di arrivare al suo immobile;
c) di avervi parcheggiato le sue autovetture e quelle dei suoi familiari;
d) che già nell'anno 2004 il resistente aveva installato un cancello su tale CP_1 strada, impedendogli di accedere alla propria unità immobiliare;
e) di aver ottenuto, dopo una serie di rimostranze, dall'amministratore condominiale pro
2 tempore le chiavi della serratura di tale cancello;
f) di non aver potuto varcare,
a decorrere dal 18 luglio dell'anno 2007, il cancello de quo, perché era stata cambiata la serratura;
g) di avere vanamente tentato di definire bonariamente l'insorta questione.
1.2. - Con la memoria difensiva depositata il 14 novembre 2007, si costituiva in giudizio il resistente, eccependo: a) l'intervenuta CP_1 decadenza, essendo stata, a suo dire, proposta l'azione giudiziaria ben oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.; b) l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta tutela possessoria;
chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda, oltre che la condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Con l'altro ricorso, ex art. 1168 c.c., depositato il giorno 11 giugno
2008, ritualmente notificato il 2 luglio 2008 in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 12 giugno 2008, Parte_1 allegando che nel corso del primo giudizio possessorio, nel frattempo, sulla strada, già oggetto di causa, erano stati apposti quattro manufatti, a forma circolare, ricolmi di terra, che non solo sbarravano il cancello pedonale, impedendo l'accesso alla sua unità immobiliare, ma occupavano anche la striscia di strada condominiale sulla quale parcheggiava le autovetture, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di
Carinola, di essere reintegrato nel possesso di tale porzione di strada mediante la condanna del resistente ad eseguire la rimozione di quanto CP_1 illegittimamente ivi apposto.
1.4. - Con la memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva in giudizio il resistente, eccependo: a) l'intervenuta decadenza, CP_1 essendo stata proposta, a suo dire, l'azione giudiziaria ben oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.; b) l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta tutela possessoria;
c) eccependo, altresì, nel merito, che al ricorrente in passato erano state consegnate le chiavi per l'apertura del cancello condominiale soltanto per mera tolleranza, chiedendo il rigetto della domanda, oltre che la condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
3 1.5. - A seguito della riunione dei due procedimenti possessori de quibus disposta con l'ordinanza resa il 14 luglio 2008, mediante l'ulteriore ordinanza resa il giorno 11 dicembre 2008 il giudice adito, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ordinava al resistente: “… di CP_1 reintegrare nel possesso di passaggio attraverso lo spazio Parte_1 condominiale descritto nella premessa del ricorso introduttivo depositato il
1/07/07, da adempiersi mediante la consegna di una copia della chiave di accesso del cancello verde… e mediante la rimozione dei manufatti descritti nel ricorso depositato in data 11/6/08…”.
1.6. - Avverso tale ordinanza il Condominio “ proponeva il CP_1 reclamo, parzialmente accolto mediante l'ordinanza pubblicata il 9 novembre
2009, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, così testualmente disponeva: “1) Accoglie parzialmente il reclamo ed in riforma dell'ordinanza impugnata reintegra il sig. nel Parte_1 solo passaggio pedonale con ordine al d'immediata rimozione CP_1 eliminazione degli ostacoli frapposti al suo esercizio;
2) Rigetta la domanda di reintegra in possesso del passaggio carrabile e di posteggio proposta dall' . 3) Compensa tra le parti le spese di lite del grado Parte_1 cautelare e del presente giudizio in ragione di 1/3 ponendo la restante parte aa carico del sig. nella misura di € 2.600,00 (di cui € 200,00 Parte_1 per spese, 1.200,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili dal creditore).”
1.7. - Richiesta dal ricorrente la prosecuzione del giudizio di merito, ex art. 703 c.p.c.; costituitosi anche in questa fase il resistente, CP_1 riportandosi alle eccezioni, allegazioni e conclusioni di cui ai suoi precedenti scritti difensivi;
acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussi i testimoni addotti dalla parte resistente ed ammessi, avendo il ricorrente rinunciato all'escussione dei testimoni dal medesimo addotti, essendo gli stessi già stati auditi quali informatori, ma sotto il vincolo del giuramento;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2787/2019 pubblicata il 29 ottobre
2019, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così testualmente stabiliva: “1) Accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente ed ordina
4 al resistente in persona dell'amministratore legale Controparte_1 rappresentante p.t. di reintegrare il ricorrente nel Parte_1 passaggio pedonale con ordine al di eliminare tutti gli ostacoli CP_1 frapposti al suo esercizio;
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.”
In particolare, il primo giudice statuiva, come da sopra richiamato dispositivo, avendo ritenuto che: “… sono stati provati i fatti posti a fondamento della domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio pedonale anche in sede di giudizio interdittale dal ricorrente, secondo gli elementi necessari al Giudicante per qualificare l'azione del resistente meritevole di essere sanzionata con la condanna dello stesso a cessare ogni turbativa alla servitù di passaggio pedonale, mentre invece, come già evidenziato nell'ordinanza collegiale del 09/11/09, le cui motivazioni sono condivisibili e fatte proprie da questo Giudicante, il passaggio carraio ed il posteggio delle auto sono da considerarsi come atti compiuti in contrasto con la volontà condominiale anche se tollerata in ragione dei rapporti di buon vicinato… I riferiti esiti dell'istruttoria hanno confermato la preesistenza del possesso della servitù di passaggio pedonale sulla strada del CP_1
oggetto del giudizio in capo al ricorrente e la configurazione
[...] dell'attività svolta da parte resistente come spoglio del possesso. … mentre invece non trova riscontro probatorio la servitù di passaggio carraio e del possesso della area per il parcheggio delle auto, atteso che tale ultimi atti, risulta agli atti essere sempre sati contrastati dal resistente… Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte ricorrente per mancanza di prova in ordine al danno sofferto per lo spossessamento subito.”
2. - L'LO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 30 giugno 2020, proponeva appello, sulla base di due motivi di Parte_1 gravame, chiedendo testualmente: “… la reintegrazione dell'appellante nel possesso reclamato attraverso la condanna del convenuto, in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., a consentire l'accesso con mezzi meccanici e il parcheggio sulla strada che separa la sua abitazione in EL - IA CE,
5 loc. “S. Limato” dal complesso residenziale denominato CP_1
“ mediante la consegna della chiave del cancello di accesso all'area CP_1 oggetto di causa ovvero con altra modalità. Spese vinte con distrazione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2020, si costituiva in giudizio il con sede in Viale Sicilia del Comune di CP_1
EL (Ce), Località IA CE, contestando la fondatezza degli avversi motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'appello incidentale in forza di un unico motivo di censura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) - Dichiarare improcedibile e inammissibile
l'appello principale proposto dal Sig. e, per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati, rigettare nel merito tale gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) - Accogliere l'LO INCIDENTALE proposto dal
in persona dell'Amministratore p.t. e, per l'effetto, Controparte_1 riformare parzialmente la Sentenza di primo grado impugnata, rigettando qualsiasi forma di reintegrazione (anche solo del passaggio pedonale, non avendone diritto e non essendovi alcuna ragione che ne legittima il riconoscimento) in favore dell'odierno appellante;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, i cui atti processuali venivano inseriti il 24 giugno 2025 nel corrispondente fascicolo elettronico;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 4 giugno 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° luglio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 3 luglio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura del solo appellante principale.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEI GRAVAMI: PRINCIPALE ED INCIDENTALE
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione principale la parte appellante censurava la sentenza gravata, per avere, a suo dire, il primo giudice, con motivazione asseritamente erronea e contraddittoria, violato e falsamente
6 applicato gli artt. 1144, 1168 e 2967 c.c., avendo respinto la domanda di reintegrazione nel possesso in punto di passaggio carrabile con mezzi meccanici e di posteggio dell'autovettura sulla strada de qua, nonostante avesse riconosciuto l'esistenza di un potere di fatto, comunque, esercitato e provato dal ricorrente, ritenuto, però, non meritevole di tutela, a norma dell'art. 1144 c.c., perché sarebbe stato tollerato dal resistente, nonostante CP_1 il potere sulla cosa fosse stato esercitato sistematicamente ed ininterrottamente dalla parte istante per oltre quattro anni, circostanza quest'ultima che si pone come elemento presuntivo escludente la mera tolleranza, peraltro, neppure provata dalla controparte, non essendo ricavabile dagli esiti istruttori orali e documentali.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello principale la parte impugnante criticava la decisione gravata per il preteso vizio d'insufficiente e d'illogica pronuncia, in cui, a suo dire, sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avere violato i principi di disponibilità e di valutazione delle prove, oltre che dell'onere della prova, di cui ai rispettivi artt. 115, 116 c.p.c. e 2967 c.c., avendo erroneamente interpretato gli esiti istruttori testimoniali e documentali, che corroborerebbero l'assunto difensivo di parte ricorrente a proposito del provato possesso pluriannuale esercitato da questi mediante il passaggio con mezzi meccanici ed il parcheggio di autovetture sulla strada in questione, senza che fosse mai stato eccepito, allegato e provato dalla controparte tale utilizzo per mera tolleranza.
3.3. - Con l'unico motivo di critica incidentale il appellato CP_1 lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, per avere ordinato la reintegrazione del ricorrente nell'esercizio del passaggio pedonale sulla strada condominiale, avendo, a suo dire, errato nell'interpretazione e nella valutazione degli esiti istruttori testimoniali, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte impugnante incidentale, secondo il quale il ricorrente non avrebbe mai acquistato il possesso qualificato sulla strada condominiale in questione, essendo il suo transito pedonale stato consentito soltanto in virtù della mera tolleranza dei condomini.
3.4. -I motivi d'impugnazione principale ed incidentale possono essere trattati unitariamente, attesa la loro connessione.
7 Degli stessi, quelli inerenti al gravame principale sono fondati, per cui meritano di essere accolti, contrariamente all'unico motivo d'appello incidentale che, essendo sfornito di pregio, va respinto, il tutto in base alle ragioni qui di seguito sviluppate.
3.5. - In subiecta materia costituisce ius receptum il principio in base al quale il giudizio possessorio, instaurato a seguito dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, richieda soltanto la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio.
Resta, dunque, irrilevante l'esame del titolo, consentito solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso.
La dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso deve essere fornita dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il cui difetto di prova impone la reiezione della domanda di reintegrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, contrariamente al convincimento maturato dal primo giudice ed in accoglimento dei due motivi di censura, di cui all'appello principale, la Corte ritiene che sin nella fase c.d. interdittale gli informatori escussi avessero già fornito la prova dell'attività attraverso la quale il possesso si era manifestato in capo al ricorrente.
Infatti, non solo tutti gli informatori di parte istante, quali
[...]
, , e Parte_3 Testimone_1 Testimone_2 Pt_4
, avevano confermato il passaggio del ricorrente e dei suoi familiari
[...] attraverso il varco chiuso dal cancello, così come riportato nella riproduzione fotografica sub 1) del suo fascicolo di parte, avendo dichiarato che, al fine di recarsi presso la sua unità immobiliare, aveva utilizzato il Parte_1 passaggio in questione, percorrendolo sia a piedi che con le autovetture, provvedendo a parcheggiarle nello spazio immediatamente adiacente al muretto di confine, che separa la sua unità immobiliare dall'area adiacente comune, ma anche le informatrici ed addotte dal Testimone_3 Tes_4 resistente, avevano confermato rispettivamente che: 1) la chiave CP_1
d'accesso era unica e permetteva l'apertura del cancello fatto realizzare per consentire il passaggio pedonale e carrabile;
2) il passaggio attraverso il cancello de quo veniva esercitato dal ricorrente e dai suoi familiari sia a piedi
8 che con le autovetture, che venivano parcheggiate in adiacenza al muretto in questione.
A ciò si aggiunga che risulta provato che anche successivamente al 27 febbraio dell'anno 2004 e sino al luglio dell'anno 2007, epoca della sostituzione della reclamata chiave, la parte istante avesse esercitato sulla strada de qua sia il passaggio pedonale che quello carrabile, avendo l'amministratore condominiale pro tempore non solo consegnato al ricorrente- appellante la chiave d'apertura della serratura a servizio del cancello ivi fatto installare, con l'inserimento della stessa nella missiva recante la sopra indicata data del 27 febbraio 2004, indirizzata e recapitata a quest'ultimo, ma anche confermato, in sede di sua audizione, per avere dichiarato all'udienza del 14 gennaio 2008 che, in più occasioni, nel periodo compreso tra l'anno 2004 e l'anno 2007, alcuni condomini gli avevano segnalato la presenza di autovetture del ricorrente, parcheggiate sulla superficie stradale del , CP_1 circostanza che conferma il transito veicolare di parte istante durante tale arco temporale.
Pertanto, ritenuta l'inattendibilità dei testimoni escussi nel corso della fase di merito: , e Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 rispettivamente ascoltati alle udienze del 22 gennaio 2016 e del giorno 8 aprile
2016, in quanto condomini del resistente i primi due, e già CP_1 amministratore pro tempore di tale Condominio il terzo, tutti cointeressati all'esito del giudizio in direzione favorevole all'Ente condominiale, il Collegio ritiene che l'attore abbia dimostrato di avere esercitato di fatto il possesso sul tratto stradale de quo e che la sostituzione della serratura a servizio del cancello di accesso a tale percorso stradale, non accompagnata dalla consegna a sé di copia delle chiavi, configuri la condotta del integrante il CP_1 lamentato spoglio, dovendosi qualificare come privazione dell'altrui possesso e, nel contempo, come inequivoco atto d'interversione.
3.6. - La reiezione dell'unico motivo di gravame incidentale è giustificata dalla seguente ragione, per la quale, avendo il ricorrente provato di aver esercitato il passaggio pedonale e carrabile per lo meno a decorrere dal febbraio dell'anno 2004, per un periodo continuato e di non breve durata sino al luglio dell'anno 2007, epoca della sostituzione della serratura a servizio del
9 cancello de quo, la situazione possessoria, consistente nell'esercizio del passaggio sul fondo altrui, non viene meno per il fatto che e dal momento in cui il proprietario di detto fondo abbia cambiato la serratura al cancello per impedirvi l'accesso, tenendo anche conto che - in base al principio consolidato in giurisprudenza - la sussistenza di atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 c.c., rileva come ragione ostativa all'acquisto del possesso, senza di per sé incidere su un possesso già costituito, nella specie consolidatosi nell'innanzi richiamato arco di tempo, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Gli atti di tolleranza, ai sensi dell'art. 1144 c.c., rilevano solo come ragione ostativa dell'acquisto del possesso, ma non incidono su di un possesso già costituito.” (Cass. civ., Sez. II, 29/11/2002, n.
16956).
Senza considerare, che, nella fattispecie in esame, deve ritenersi escluso che possano considerarsi sorte per mera tolleranza le ingerenze del ricorrente sul percorso stradale in questione, essendosi protrattesi per lungo tempo e non saltuariamente e transitoriamente, come stabilito dal giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Poiché colui che esercita il potere di fatto sulla cosa si presume possessore, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso deriva da atti di tolleranza i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà o di transitorietà.” (Cass. civ., Sez. II, 23/05/2000, n. 6738), non avendo valenza interruttiva del possesso né le querele formalizzate dal resistente, né gli ulteriori atti CP_1 oppositivi stragiudiziali, potendo la continuità della situazione possessoria essere interrotta soltanto esclusivamente dall'azione giudiziaria, come si evince dall'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale: “Le intimazioni al rilascio del bene non sono idonee a interrompere il periodo utile all'usucapione, poiché in tale senso possono ritenersi idonei esclusivamente quegli atti che comportano, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure gli atti giudiziali, siccome diretti a ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.”
(Cass. civ., Sez. II, 07/09/2004, n. 18004).
10 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, in accoglimento dell'appello principale ed in reiezione di quello incidentale, la sentenza gravata va parzialmente riformata, disponendo l'accoglimento anche dell'ulteriore originaria domanda attrice, ordinando la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio anche con veicoli, in favore del ricorrente-appellante principale, mediante la consegna, il cui obbligo è posto a carico del resistente-appellato, CP_1 della copia della chiave di accesso al cancello verde, ritratto nella riproduzione fotografica sub 1) del fascicolo della parte ricorrente in primo grado, al fine di consentirne il transito ed il parcheggio lungo la strada che separa l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultimo dal complesso residenziale denominato “ . CP_1 CP_1
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - L'accoglimento dell'impugnazione principale importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile
2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'integrale accoglimento delle originarie domande attrici, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico del resistente- CP_1 appellato, in favore del ricorrente-appellante principale, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018,
n. 37, per il primo grado, oltre che dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, con distrazione in favore dell'avv. MM RI, dichiaratosi antistatario.
11 5.2. - La reiezione dell'appello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico del con sede in Viale Sicilia del Comune di EL (Ce), Località CP_1
IA CE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza n. 2787/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 29 ottobre 2019, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, ordina la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, in favore di anche Parte_1 con veicoli, mediante la consegna, il cui obbligo è posto a carico del con sede in Viale Sicilia del Comune di EL (Ce), Località CP_1
IA CE, in persona dell'amministratore pro tempore, della copia della chiave di accesso al cancello verde, ritratto nella riproduzione fotografica sub
1) del fascicolo di parte ricorrente in primo grado, al fine di consentirne il transito ed il parcheggio lungo la strada che separa l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultima dal complesso residenziale denominato CP_1
;
[...]
2) condanna il con sede in Viale Sicilia del Comune di CP_1
EL (Ce), Località IA CE, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, in favore di Parte_1
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 7.432,00, di cui €
178,00 a titolo di rimborso spese anticipate, ed € 7.254,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
MM RI, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 10.166,00, di cui € 175,00 a titolo di rimborso spese anticipate, ed € 9.991,00 a titolo di
12 compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. MM RI, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del con sede in Viale Sicilia del Comune di EL (Ce), Località CP_1
IA CE, in persona dell'amministratore pro tempore, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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