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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
Tribunale Ordinario di Piacenza
N.R.G. 691/2020
Il Giudice Stefano Brusati, nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to COVINI Parte_1
SILVIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LEVITI Controparte_1
ELISABETTA resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato il seguente dispositivo dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,
a) In parziale accoglimento del proposto ricorso accerta e dichiara la nullità ( in quanto ritorsivo) del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente con comunicazione 26/9/2019 notificata per compiuta giacenza in data 11/10/2019 e per l'effetto ordine alla società convenuta, in persona del L.R. pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro. Condanna la predetta società convenuta, sempre in persona del L.R. pro tempore, al risarcimento del danno subito dal ricorrente che si determina in una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR pari ad euro 2.347,02 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con la specificazione che detto importo non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Condanna la società convenuta, sempre in persona del LR pro tempore, per il predetto periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali b) Condanna la società convenuta, in persona del LR pro tempore, alla corresponsione al ricorrente della retribuzione dovuta dal giorno della sospensione cautelare al giorno del licenziamento c) Respinge le ulteriori domande proposte dal ricorrente d) Compensate in ragione di ¼ le spese di causa, condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti ¾ che si liquidano in euro 6.943,00 oltre rimb.
Forfett. spese gen, Iva e Cpa come per legge
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 13/2/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Stefano Brusati
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Tribunale Ordinario di Piacenza
N.R.G. 691/2020
Il Giudice Stefano Brusati, nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to COVINI Parte_1
SILVIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LEVITI Controparte_1
ELISABETTA resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato il seguente dispositivo dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,
a) In parziale accoglimento del proposto ricorso accerta e dichiara la nullità ( in quanto ritorsivo) del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente con comunicazione 26/9/2019 notificata per compiuta giacenza in data 11/10/2019 e per l'effetto ordine alla società convenuta, in persona del L.R. pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro. Condanna la predetta società convenuta, sempre in persona del L.R. pro tempore, al risarcimento del danno subito dal ricorrente che si determina in una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR pari ad euro 2.347,02 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con la specificazione che detto importo non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Condanna la società convenuta, sempre in persona del LR pro tempore, per il predetto periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali b) Condanna la società convenuta, in persona del LR pro tempore, alla corresponsione al ricorrente della retribuzione dovuta dal giorno della sospensione cautelare al giorno del licenziamento c) Respinge le ulteriori domande proposte dal ricorrente d) Compensate in ragione di ¼ le spese di causa, condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti ¾ che si liquidano in euro 6.943,00 oltre rimb.
Forfett. spese gen, Iva e Cpa come per legge
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 13/2/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Stefano Brusati
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