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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2024, n. 19768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19768 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato DE CAROLIS VILLARS OLIVIERO del foro di ROMA in difesa di OR NO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato MANNA MARCELLO del foro di COSENZA in difesa di OR NO insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19768 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 14/02/2024 o I IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decisione emessa in data 7 dicembre 2023 questa Prima Sezione penale, in sede rescindente in ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. ha disposto la revoca della ordinanza emessa dalla Settima Sezione in data 16 novembre 2022 nei confronti di GU GO, fissando per la data odierna la trattazione del giudizio rescissorio. 1.1 Ad essere oggetto di valutazione è pertanto l'originario atto di ricorso per cassazione proposto da GU GO avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 21 giugno 2021. 2. Va, in sintesi, ricordato che con detta decisione di merito la Corte di Appello ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di GU GO per il delitto di bancarotta fraudolenta oggetto di contestazione (con condanna, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione), con variazione - rispetto a quanto deciso in primo grado- della durata della pena accessoria di cui all'art.216 u.co. legge fall . 2.1 Nel valutare le doglianze formulate in secondo grado dalla difesa del GU, la Corte di Appello afferma che: a) nessun dubbio può esservi sulla qualità di amministratore di fatto del GU in rapporto alla società Edilservice, sia in ragione dei contenuti testimoniali riportati nella decisione di primo grado (rapporti con clienti e con i precedenti titolari della società) che in riferimento ai risultati della perquisizione domiciliare avvenuta nell'ambito del correlato procedimento Coffee Break (con rinvenimento di molteplici documenti riconducibili alla Edilservice) ; b) le attività istruttorie riepilogate e valutate nella decisione di primo grado hanno dato ampia conferma della esistenza delle plurime condotte distrattive indicate nella imputazione. In sostanza, la Edilservice ha operato esclusivamente nella attività di affissione di cartelloni pubblicitari, a fronte di corrispettivi del tutto esorbitanti, emettendo fatture finalizzate essenzialmente a consentire alle imprese clienti di fruire di agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta. Viene ritenuta congrua la pena inflitta. 3. Il ricorso per cassazione proposto da GU GO articola un unico ampio motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Si afferma anzitutto che alcune delle deposizioni rese a carico del GU sono state introdotte da soggetti che non potevano essere ascoltati come testimoni, in quanto coinvolti nei fatti oggetto di indagine. Su tale aspetto la Corte di secondo grado non avrebbe operato alcuna considerazione. Inoltre si evidenzia come non siano stati acquisiti tutti gli atti del procedimento 'madre' (indagine denominata Coffee Break) con l'effetto di limitare il potere di autonoma valutazione da parte dei giudici del procedimento per il delitto di bancarotta. La ricostruzione dei fatti distrattivi è stata, dunque, incompleta e scarsamente attendibile. Si sono recepite conclusioni parziali emerse nel diverso procedimento per frodi fiscali. Non vi è congrua motivazione circa, peraltro, la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato. Anche la ricostruzione della qualità di amministratore di fatto è stata operata sulla base di informazioni parziali e scarsamente affidabili. Non vi sarebbe congrua motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 4. E' stata depositata memoria difensiva. In tale atto, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale (nel senso della inammissibilità del ricorso) viene ribadita la ammissibilità e la fondatezza delle censure introdotte. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico e teso alla prospettazione di argomenti in fatto, su punti congruamente apprezzati in sede di merito. 5.1 Ed invero va rilevato che quanto alla pretesa utilizzazione di fonti testimoniali non correttamente inquadrate - sotto il profilo della posizione processuale - la doglianza risulta generica, posto che il ricorrente si limita ad indicare i soggetti che non avrebbero dovuto essere ascoltati in qualità di testimoni ma : a) non chiarisce le ragioni che ne avrebbero imposto l'escussione con forme diverse;
b) non chiarisce in che termini le informazioni rese siano da ritenersi decisive nella economia ricostruttiva (quanto al vizio di genericità in tali casi v. Sez. U n.23868 del 23.4.2009, Fruci, rv 243416). 5.2 Quanto alle doglianze in punto di ricostruzione dei fatti, la genericità del ricorso è del tutto evidente, posto che il ricorrente tende a riproporre le medesime Il Presidente doglianze introdotte in secondo grado senza alcun reale confronto con le ragioni della decisione. In tal modo viene sollecitata una mera rivalutazione degli elementi di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare va rilevato che la esistenza di una più ampia indagine per frode fiscale - da cui sono state importate alcune risultanze probatorie rilevanti - non poneva alcun obbligo di acquisizione 'integrale' dei relativi atti di indagine, posto che il principio di necessaria pertinenza tra le prove e l'oggetto della contestazione di cui all'art. 187 cod.proc.pen. implica una selezione degli atti rilevanti, né il ricorrente motiva in modo specifico sulla rilevanza di eventuali atti non acquisiti. 5.3 Ciò posto, nessuna rivalutazione degli esiti delle prove a carico appare possibile in questa sede, dovendosi peraltro evidenziare che la motivazione espressa in sede di merito risulta del tutto congrua sia sul tema della qualità di 'amministratore di fatto' svolta dal GU (dati i plurimi e convergenti indicatori fattuali) che sulla ricorrenza dell'elemento psicologico in punto di condotte distrattive. Anche il punto del trattamento sanzionatorio risulta argomentato in modo del tutto logico, trattandosi di legittima esplicazione del potere discrezionale riservato al giudice del merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato DE CAROLIS VILLARS OLIVIERO del foro di ROMA in difesa di OR NO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato MANNA MARCELLO del foro di COSENZA in difesa di OR NO insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19768 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 14/02/2024 o I IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decisione emessa in data 7 dicembre 2023 questa Prima Sezione penale, in sede rescindente in ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. ha disposto la revoca della ordinanza emessa dalla Settima Sezione in data 16 novembre 2022 nei confronti di GU GO, fissando per la data odierna la trattazione del giudizio rescissorio. 1.1 Ad essere oggetto di valutazione è pertanto l'originario atto di ricorso per cassazione proposto da GU GO avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 21 giugno 2021. 2. Va, in sintesi, ricordato che con detta decisione di merito la Corte di Appello ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di GU GO per il delitto di bancarotta fraudolenta oggetto di contestazione (con condanna, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione), con variazione - rispetto a quanto deciso in primo grado- della durata della pena accessoria di cui all'art.216 u.co. legge fall . 2.1 Nel valutare le doglianze formulate in secondo grado dalla difesa del GU, la Corte di Appello afferma che: a) nessun dubbio può esservi sulla qualità di amministratore di fatto del GU in rapporto alla società Edilservice, sia in ragione dei contenuti testimoniali riportati nella decisione di primo grado (rapporti con clienti e con i precedenti titolari della società) che in riferimento ai risultati della perquisizione domiciliare avvenuta nell'ambito del correlato procedimento Coffee Break (con rinvenimento di molteplici documenti riconducibili alla Edilservice) ; b) le attività istruttorie riepilogate e valutate nella decisione di primo grado hanno dato ampia conferma della esistenza delle plurime condotte distrattive indicate nella imputazione. In sostanza, la Edilservice ha operato esclusivamente nella attività di affissione di cartelloni pubblicitari, a fronte di corrispettivi del tutto esorbitanti, emettendo fatture finalizzate essenzialmente a consentire alle imprese clienti di fruire di agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta. Viene ritenuta congrua la pena inflitta. 3. Il ricorso per cassazione proposto da GU GO articola un unico ampio motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Si afferma anzitutto che alcune delle deposizioni rese a carico del GU sono state introdotte da soggetti che non potevano essere ascoltati come testimoni, in quanto coinvolti nei fatti oggetto di indagine. Su tale aspetto la Corte di secondo grado non avrebbe operato alcuna considerazione. Inoltre si evidenzia come non siano stati acquisiti tutti gli atti del procedimento 'madre' (indagine denominata Coffee Break) con l'effetto di limitare il potere di autonoma valutazione da parte dei giudici del procedimento per il delitto di bancarotta. La ricostruzione dei fatti distrattivi è stata, dunque, incompleta e scarsamente attendibile. Si sono recepite conclusioni parziali emerse nel diverso procedimento per frodi fiscali. Non vi è congrua motivazione circa, peraltro, la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato. Anche la ricostruzione della qualità di amministratore di fatto è stata operata sulla base di informazioni parziali e scarsamente affidabili. Non vi sarebbe congrua motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 4. E' stata depositata memoria difensiva. In tale atto, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale (nel senso della inammissibilità del ricorso) viene ribadita la ammissibilità e la fondatezza delle censure introdotte. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico e teso alla prospettazione di argomenti in fatto, su punti congruamente apprezzati in sede di merito. 5.1 Ed invero va rilevato che quanto alla pretesa utilizzazione di fonti testimoniali non correttamente inquadrate - sotto il profilo della posizione processuale - la doglianza risulta generica, posto che il ricorrente si limita ad indicare i soggetti che non avrebbero dovuto essere ascoltati in qualità di testimoni ma : a) non chiarisce le ragioni che ne avrebbero imposto l'escussione con forme diverse;
b) non chiarisce in che termini le informazioni rese siano da ritenersi decisive nella economia ricostruttiva (quanto al vizio di genericità in tali casi v. Sez. U n.23868 del 23.4.2009, Fruci, rv 243416). 5.2 Quanto alle doglianze in punto di ricostruzione dei fatti, la genericità del ricorso è del tutto evidente, posto che il ricorrente tende a riproporre le medesime Il Presidente doglianze introdotte in secondo grado senza alcun reale confronto con le ragioni della decisione. In tal modo viene sollecitata una mera rivalutazione degli elementi di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare va rilevato che la esistenza di una più ampia indagine per frode fiscale - da cui sono state importate alcune risultanze probatorie rilevanti - non poneva alcun obbligo di acquisizione 'integrale' dei relativi atti di indagine, posto che il principio di necessaria pertinenza tra le prove e l'oggetto della contestazione di cui all'art. 187 cod.proc.pen. implica una selezione degli atti rilevanti, né il ricorrente motiva in modo specifico sulla rilevanza di eventuali atti non acquisiti. 5.3 Ciò posto, nessuna rivalutazione degli esiti delle prove a carico appare possibile in questa sede, dovendosi peraltro evidenziare che la motivazione espressa in sede di merito risulta del tutto congrua sia sul tema della qualità di 'amministratore di fatto' svolta dal GU (dati i plurimi e convergenti indicatori fattuali) che sulla ricorrenza dell'elemento psicologico in punto di condotte distrattive. Anche il punto del trattamento sanzionatorio risulta argomentato in modo del tutto logico, trattandosi di legittima esplicazione del potere discrezionale riservato al giudice del merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore