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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 1006 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott.. Valentina Prudente Giudice rel.est.
All'esito della camera di consiglio del 14/07/2025 , udito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.r.g. 1006 /2025 tra ifeso dall'avv. LEONI SILVIA Parte_1
E ifesa dall'avv. LEONI SILVIA CP_1
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulle conclusioni congiunte come da ricorso:
“Ricorrono All'Ill.mo Tribunale di Massa affinché Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , celebrato con CP_1 Parte_1 rito concordatario NO (Ms) in data 28.08.2004 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2004, atto n.40, p.II, Serie B e prendere atto degli accordi intervenuti fra le parti alle seguenti CONDIZIONI
- CONDIZIONI inerenti l'affidamento, mantenimento e permanenza del figlio con i genitori: - il figlio minore continuerà ad abitare con la madre, con la quale manterrà la residenza e il collocamento prevalente;
rimane affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno pari Per_1 obblighi di accudirlo ed educarlo, creando per lui le condizioni migliori per una serena e
P a g . 1 | 6 proficua crescita. Inoltre, gli stessi, in qualità di genitori affidatari continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni, ed esigenze mediche e psicologiche, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, le scelte del medico cui rivolgersi e le cure, la partecipazione ad attività educative e formative anche extra scolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in parti uguali, delle relative spese. In caso di disaccordi, la decisione dovrà essere rimessa al giudice. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà disgiunta. I genitori nuovamente confermano il consenso al proseguimento del percorso psicologico intrapreso dal minore, alle lezioni di recupero scolastico e alle cure mediche e dietologiche già intraprese e che si impegnano a rispettare e far seguire al figlio;
si impegnano altresì a partecipare ai percorsi psicoterapici necessari al minore;
riconoscono altresì che in merito all'indennità di frequenza percepita da a seguito del riconoscimento di invalidità e della legge 104/1992 la Per_1 corrispondente indennità di frequenza versata da INPS venga percepita e gestita dalla madre, nell'interesse del figlio minore, e il padre, signor si impegna sin d'ora a sottoscrivere Pt_1 ogni documento o modulo si renda necessario per il rinnovo dell'emolumento e per la gestione dello stesso. Il padre vedrà e terrà con sé quando vorrà previo accordo, anche Per_1 telefonico, con la madre;
in caso di disaccordo i genitori si impegnano a seguire il seguente calendario: – - il padre terrà con sé per due giorni a settimana dall'uscita di scuola Per_1 alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina quando ve lo riaccompagnerà; durante la permanenza presso di sé il padre curerà che svolga regolarmente i compiti Per_1 scolastici, lo accompagnerà alle visite mediche e sedute psicoterapiche, cure dietologiche e lezioni di recupero;
– Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza e così ad esempio un anno Vigilia di Natale e giorno di Natale con il padre, 26 dicembre con la madre, alternati saranno la sera del 31 dicembre e il 1 gennaio con un genitore e l'Epifania con l'altro e viceversa l'anno successivo. Il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni e così 25 Aprile e 1 maggio;
per le vacanze estive ed invernali potrà trascorrere Per_1 con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, in estate e sette in inverno;
i genitori cureranno di concordare il periodo di permanenza estivo entro il 31 maggio e invernale entro il 30 settembre;
quanto sopra salvo esigenze lavorative di entrambi. In caso di vacanze in destinazioni lontane od estere il consenso dell'altro genitore dovrà essere espresso e il genitore richiedente il consenso si assumerà l'intero costo della vacanza del figlio;
– il genitore che ha con sé il figlio garantirà almeno una telefonata quotidiana all'altro genitore entro le ore 20.30/21.00. trascorrerà con la madre l'intero giorno del compleanno di questa e della Per_1 festa della mamma e viceversa per il compleanno del padre e la festa del papà; – Per il compleanno di entrambi i genitori lo trascorreranno con il figlio e in caso di Per_1 disaccordo verrà seguito il criterio dell'alternanza; – Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento della somma di € 300,00= mensili, oltre rivalutazione Per_1
Istat, che verserà a mezzo bonifico bancario, entro non oltre il giorno 20 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio Per_1
(linee guida - Protocollo seguito dal Tribunale di Massa secondo le linee guida espresse dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14.07.2017, che viene allegato al presente ricorso le cui voci si intendono qui interamente richiamate (doc.
5- Protocollo spese
P a g . 2 | 6 mantenimento figli). Resta inteso che tutte le spese straordinarie, salvo quelle urgenti ed indifferibili, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e comunque tutte le spese dovranno essere documentate ai fini del rimborso;
le parti stabiliscono che salvo diversi accordi, il rimborso pro-quota al genitore che avrà anticipato le predette spese straordinarie e che avrà consegnato idonea documentazione, anche mediante mail o messaggistica istantanea, sarà dovuto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa di spesa;
ciascun genitore dovrà motivare il proprio diniego al consenso delle spese straordinarie e darne comunicazione all'altro entro 20 giorni dalla richiesta;
la mancata risposta varrà quale consenso. – Per le spese mediche e scolastiche straordinarie le parti confermano il consenso a tutti i trattamenti medici, dietologici e percorsi psicoterapici ad oggi seguiti dal minore nonché alla frequenza alle lezioni di recupero scolastico, con conseguente suddivisione delle predette spese al 50% senza necessità di ulteriori accordi e consensi;
– Quanto alle deduzioni fiscali i genitori per quanto possibile faranno emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo del figlio al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. In difetto I genitori porteranno in detrazione sulla rispettiva dichiarazione dei redditi, previo accordo di intestazione delle ricevute, le spese straordinarie che saranno sostenute nel corso dell'anno da entrambi per il figlio e qualora uno solo le porti in detrazione dovrà rifondere all'altro, una volta all'anno la corrispondente quota ricevuta.
CONDIZIONI inerenti all'assegnazione della casa già familiare, la casa già familiare, sita in Massa Via Dieci Aprile n. 2, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione dei diritti di un mezzo ciascuno viene ora assegnata, con i mobili che attualmente la compongono, alla signora che vi trasferirà la residenza unitamente al figlio minore Le spese CP_1 Per_1 relative alle utenze e oneri accessori del predetto immobile rimarranno a totale carico della signora come in genere tutte le spese relative al mero godimento dell'immobile durante CP_1 il periodo in cui ne avrà l'esclusiva disponibilità, ivi compresi gli obblighi fiscali e tributari, dal momento del trasferimento;
CONDIZIONI inerenti il trasferimento dei diritti di nuda proprietà in capo al figlio minore dell'immobile sito in Massa Via Dieci Aprile n. 2 e contestuale riserva e costituzione di diritto di usufrutto vita natural durante in capo e a favore della signora . Quale CP_1 ulteriore patto necessario alla risoluzione della crisi familiare, ed elemento funzionale ed indispensabile della stessa, le parti, l'una nei confronti dell'altra, anche a beneficio del figlio minore con il seguente atto revocano ogni altro precedente accordo e Persona_2 convengono e stipulano quanto segue. I signori e CP_1 Parte_1 si obbligano a cedere, assegnare e trasferire i diritti di nuda proprietà, pari al 50% ciascuno,
o quanti siano, di cui sono titolari a favore del figlio nato a [...] il Persona_2
10.08.2010, c.f: , e residente in [...] in C.F._1 modo che lo stesso diventi titolare esclusivo della nuda proprietà per la quota dell'intero dell'immobile di seguito descritto: - fabbricato sito in Massa Via Dieci Aprile n. 2, UBICAZIONE L'unità immobiliare in esame si sviluppa al piano rialzato di un più ampio edificio condominiale ed è composta da ampio ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno e ripostiglio, balcone in affaccio al soggiorno, oltre cantina in piano interrato. A detta unità vi si accede direttamente dalla via X Aprile. DATI CATASTALI L'unità risulta censita al N.C.E.U. del Comune di Massa al foglio 79 particella 59 sub. 7, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita € 866,36. FORMITÀ URBANISTICA L'unità risulta urbanisticamente conforme in quanto è stata edificata a seguito licen- za edilizia n. 38/83 rilasciata dal Comune P a g . 3 | 6 di Massa in data 31 marzo 1969 successiva va- riante in data 9 giugno 1971 n. 25/96 (dichiarazione di abitabilità in data 11 febbraio 1972 n. 6/72) PROVENIENZA L'unità immobiliare è intestata ai Sig.ri e in ragione di ½ Pt_1 Parte_1 CP_1 ciascuno essendogli pervenuta con atto Notaio repertorio 10642/3132 in data 19 Persona_3 maggio 2005 trascritto a Massa al n° 3133 del registro parti- colare in data 21 maggio 2005. ISCRIZIONI IPOTECARIE Dalle verifiche eseguite risulta essere stato acceso mutuo ipotecario volontario per la somma totale di € 120.000,00 che risulta però estinto come da cancellazione totale eseguita in data 07 settembre 2020 come trascritto al n° 992 di formalità del 21 maggio 2005. Contestualmente il signor costituirà diritto di Parte_1 usufrutto vita natural durante sui medesimi beni e per la quota allo stesso spettante, in capo alla signora e la stessa si riserva/manterrà il diritto di usufrutto vita natural CP_1 durante sui medesimi beni per la quota alla stessa spettante. E come da relazione tecnica che si allega (doc. n.
6 - relazione tecnica Geom. . Le parti convengono che il Persona_4 definitivo atto di trasferimento dei beni immobili di cui sopra dovrà avvenire con stipula di rogito notarile entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che definirà il giudizio di divorzio. L'atto notarile esecutivo degli accordi di divorzio rimarrà a totale carico dei coniugi, in ragione del 50% ciascuno, quanto alle spese di notaio e fiscali se dovute. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le cessioni portate dal presente accordo a favore del figlio, nonché la contestuale costituzione di diritto di usufrutto da parte del signor in favore della signora Pt_1 CP_1
e riserva di diritto di usufrutto da parte della stessa, non saranno assoggettabili ad eventuale collazione per espressa dispensa in quanto tale trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, perfezionata con il presente accordo, e non hanno natura di liberalità. Ai fini fiscali le parti precisano che tutti i trasferimenti dei diritti immobiliari di cui al presente accordo e al rogito notarile da stipularsi in esecuzione dei presenti accordi costituiscono patto essenziale per il raggiungimento dell'accordo di divorzio e sono quindi attratti nell'ambito impositivo per quanto riguarda la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012 n. 27, nella Circolare Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013 n. 18 e nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014, nonché Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4144, – I coniugi si dichiarano infine economicamente indipendenti, e comunque capaci di produrre reddito e non avanzano alcuna reciproca pretesa relativa al loro mantenimento. - Il signor è proprietario/comproprietario, oltre che dell'immobile oggetto di trasferimento di Pt_1 diritti di cui al presente atto (doc. 7_visura ipocatastale , anche degli immobili Persona_5 di cui alla visura catastale che si allega (doc. 8) e del veicolo AG Golf Tg. GF501WF e motociclo UC MO Tg. EW71379 (doc. 9). - La signora è proprietaria del CP_1 veicolo AG PO tg. DE843AG (doc. 10); – Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto sono state regolate tutte le questioni economiche pendenti relative al rapporto di coniugio, dichiarano di non avere ulteriori rapporti di debito/credito da vantare reciprocamente in virtù di tali accordi di divorzio e null'altro avere a pretendere reciprocamente, per nessun titolo, ragione o causa. – Chiedono di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della conseguente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa perché provveda alle annotazioni
P a g . 4 | 6 ed ulteriori incombenze di legge. DICHIARANO - di non volersi riconciliare e di CP_2 sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che il Tribunale adito Voglia pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni tutte sopra riportate. - Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18/04/2025 i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza, tenutasi in modalità cartolare loro istanza, in data 11/07/2025.
***
Dato atto che (C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
Lanka) il 6/1/1976 e (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
22/08/1977, hanno contratto matrimonio a NO (MS), in data 28/08/2004 trascritto nel registro di Stato Civile del predetto Comune di NO al n. 40, parte II, serie B, anno 2004; dato atto che dalla loro unione è nato il figlio (10/08/2010) attualmente minorenne. Per_1
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che risulta decreto di omologa della separazione personale tra le parti, emesso dal Tribunale di Massa in data 16/11/2021;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nei sei mesi antecedenti la proposizione della domanda;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno un figlio minore, le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate, in quanto rispondenti al superiore interesse della prole, limitandosi il Collegio a prendere atto degli accordi non riguardanti diritti indisponibili.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...] e a NO (MS) in data Parte_1 CP_1 28/08/2004, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di cui sopra al n. 40, parti II, serie B, anno 2004.
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
3. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
P a g . 5 | 6 Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 6 | 6