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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 4685/2024 promossa da:
in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
(Avv. FAVALI- TABACCO)
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1
(Avv. BAGNASCO)
Parte Convenuta
1 In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha CP_1 liquidato in favore della ricorrente la prestazione oggetto della domanda (Indennità premio di servizio all'erede), riconoscendone esplicitamente la fondatezza: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
Non è possibile accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, per impossibilità di fruire dei collegamenti ipertestuali presenti all'interno del ricorso telematico.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in € 4.201,00 oltre a c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 4685/2024 promossa da:
in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
(Avv. FAVALI- TABACCO)
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1
(Avv. BAGNASCO)
Parte Convenuta
1 In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha CP_1 liquidato in favore della ricorrente la prestazione oggetto della domanda (Indennità premio di servizio all'erede), riconoscendone esplicitamente la fondatezza: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
Non è possibile accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, per impossibilità di fruire dei collegamenti ipertestuali presenti all'interno del ricorso telematico.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in € 4.201,00 oltre a c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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