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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9657/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9657/2024 R.G., avente ad oggetto «proprietà»
promossa da
(C.F. E SOCI Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 [...]
(C.F. ) E Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), in persona del curatore dott.
[...] C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. REDAELLI FAINI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 21/7/2025, come segue: “Si chiede solo al
Tribunale adito di provvedere in merito alla liquidazione delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale, e stante la mancata partecipazione della parte resistente alla mediazione civile che ha reso necessaria l'azione civile”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. il ricorrente ha dedotto quanto segue: i) in data 3/8/2018 è stato dichiarato il fallimento della (già e dei soci illimitatamente Parte_1 Controparte_3 responsabili sig.ri e (doc. 1); ii) con sentenza in Parte_2 Parte_3 data 19/8/2021 (n. 1886/2018 R.G.) il Tribunale di Lecco, in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa nei confronti di e della di lui moglie Controparte_2 Parte_3
, ha dichiarato l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito sugli immobili di proprietà
[...] dei coniugi ricomprendente, tra gli altri, “l'appartamento e relativa autorimessa siti a Borno, Via
Milano, di proprietà dei coniugi per la quota di un mezzo ciascuno (censiti nel catasto fabbricati di
1 Borno al foglio 1, sezione BOR, mapp. 2458 sub. 3 e 7)” (doc. 2); iii) essendo detto bene rientrato nella disponibilità del Fallimento quest'ultimo ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: “- disporre lo scioglimento del bene immobile meglio descritto in narrativa e provvedere alla divisione del compendio immobiliare sito in Borno (BS), Via Barac (già indicata in Via Milano) in comproprietà tra i signori e e così descritto nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale CP_2 Parte_3
«appartamento e relativa autorimessa siti a Borno, Via Milano, di proprietà dei coniugi per la quota di un mezzo ciascuno (censiti nel catasto fabbricati di Borno al foglio 1, sezione BOR, mapp. 2458 sub. 3 e 7)», e, comunque, meglio descritto nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e richiamato nella perizia agli atti e negli atti e documenti di causa;
- considerato che, come già accertato dalla CTU agli atti, il compendio immobiliare da dividere non è comodamente divisibile, e che nessuno comproprietario ha mostrato interesse all'acquisitivo della quota ex adverso detenuta e che il signor non ha intenzione di vendere congiuntamente l'immobile sito in Borno, CP_2 disporre la vendita dell'intero compendio immobiliare, con ogni consequenziale pronunzia in merito alla separazione e assegnazione delle somme spettanti a ciascuna quota;
in ogni caso assegnando al e dei soci illimitatamente responsabili quella parte del relativo ricavato Parte_1 corrispondente alla quota di spettanza della sig.ra fallita personalmente, giusta Parte_3 sentenza dichiarativa del 3 agosto 2018. Che la sentenza faccia stato anche nei confronti dei soggetti che hanno iscritto ipoteca e/o altre formalità pregiudizievoli sulla quota immobiliare di proprietà del signor e meglio descritti in narrativa, e, comunque, negli atti e documenti di causa;
- con CP_2 vittoria di spese e compensi”.
All'udienza del 25/2/2025 nessuno è comparso per il resistente e parte ricorrente, dando atto della pendenza di trattative, ha chiesto disporsi un rinvio.
Con note di trattazione scritta del 21/7/2025 parte ricorrente ha dato atto del fatto che nelle more il 50% dell'immobile di proprietà della sig.ra è stato venduto attraverso procedura competitiva Parte_3 conclusasi con il versamento del saldo prezzo in data 16/7/2025.
Ha quindi concluso chiedendo di provvedere in merito alla liquidazione delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice, con ordinanza del 15/9/2025, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente sig. il quale, ancorché Controparte_2 ritualmente intimato (cfr. deposito 21/7/2025), non ha inteso prendere parte al procedimento.
Deve altresì prendersi atto che la causa ha trovato definitiva risoluzione nell'ambito della procedura concorsuale, come dichiarato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 21/7/2025, dovendosi pertanto dichiarare la cassazione della materia del contendere.
Resta da provvedere in ordine alle spese processuali che, stante il mancato raggiungimento tra le parti di un accordo in ordine alla ripartizione delle stesse, devono essere regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Suprema Corte ha, infatti, specificato che: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla
2 fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (cfr. Cass. Civ., n. 30251/2023).
Ebbene, nel caso di specie occorre considerare che, per effetto dell'azione revocatoria fruttuosamente esperita, i beni della sig.ra conferiti nel fondo patrimoniale (i.e. “- appartamento e relativa Parte_3 autorimessa siti a Borno, Via Milano, di proprietà dei coniugi per la quota di un mezzo ciascuno (censiti nel catasto fabbricati di Borno al foglio 1, sezione BOR, mapp. 2458 sub. 3 e 7)”) sono rientrati pro quota nella disponibilità dell'odierno ricorrente in qualità di comproprietario unitamente al resistente sig. (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 8882/2013 - § 4.1). CP_2
Ai sensi dell'art. 1111 c.c. “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione” che avviene secondo “le norme sulla divisione dell'eredità” (art. 1116 c.c.).
Il bene immobile non è comodamente divisibile (doc. 4-5) e nessuno dei comproprietari ne ha chiesto l'attribuzione (doc. 7), sicché trova applicazione l'art. 720 c.c., a mente del quale occorre procedersi alla vendita all'incanto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “in tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 cod. civ. configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà d'attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 1423/2000).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge chiaramente come la soluzione della vendita all'incanto fosse l'unica perseguibile, stante l'indivisibilità del bene in natura e il mancato interesse reciproco delle parti all'acquisizione delle relative quote.
Cionondimeno dalla relazione peritale in atti si evince che: “a seguito di sopralluogo si riscontrano incongruenze con la scheda presente in banca dati. Da sopralluogo si riscontra che manca il piano sottotetto da cui si accede da una stanza posta al P.1.; manca il piano S1 in dato di visura, errato indirizzo toponomastico;
è presente una camera oltre quanto indicato in scheda, presumibilmente creata in aggiunta (da verificare la regolarità e fattibilità a livello edilizio)” (cfr. doc. 4 - § 7).
Tali rilievi, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale più rigoroso inaugurato dalla nota pronuncia a Sezioni Unite n. 25021/2019, portano “ad escludere la possibilità che la domanda di scioglimento della comunione possa essere accolta” (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 28666/2024).
Osserva, infatti, la Suprema Corte che alcuna rilevanza “può essere attribuita alla circostanza che la parziale abusività dell'immobile possa […] integrare difformità parziali non ostative alla commerciabilità del bene, e regolate solo dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 [e ciò in quanto] ai fini della divisione non endoesecutiva, che in virtù della sentenza delle S.U. n. 25021/19 sopra citata segue il regime di incommerciabilità del bene, non v'è spazio alcuno per reintrodurre la pregressa distinzione tra difformità totale (impediente) e difformità parziale (non impediente)” (cfr. ibidem).
Ne consegue che la domanda di scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto ex art. 720 c.c. non avrebbe potuto, così come formulata ed in assenza di interventi di sanatoria, trovare accoglimento.
La giurisprudenza richiamata ha, infatti, ulteriormente specificato che: “con le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, la legge ha inteso esentare dalla comminatoria di nullità tutti gli atti finalizzati a portare a termine la
3 procedura esecutiva immobiliare, individuale o concorsuale. Tra tali atti va compresa la divisione dell'edificio abusivo, di cui il debitore sia comproprietario pro quota, da disporsi con apposito giudizio divisorio, comunque inserito nell'ambito del processo di espropriazione individuale;
e vanno compresi gli atti di divisione, contrattuali o giudiziali, promossi dal curatore in seno al procedimento fallimentare disciplinato dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni” (cfr. ibidem, pag. 53).
Ne consegue che, non trattandosi di divisione endo-esecutiva o endo-concorsuale, la relativa domanda avrebbe dovuto essere respinta.
Stante la contumacia della parte convenuta e le spese di lite vanno compensate (cfr. Cass. Civ. Sez.
3, n. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 9657/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Brescia lì 11/11/2025.
Il giudice
Andrea CH
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9657/2024 R.G., avente ad oggetto «proprietà»
promossa da
(C.F. E SOCI Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 [...]
(C.F. ) E Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), in persona del curatore dott.
[...] C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. REDAELLI FAINI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 21/7/2025, come segue: “Si chiede solo al
Tribunale adito di provvedere in merito alla liquidazione delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale, e stante la mancata partecipazione della parte resistente alla mediazione civile che ha reso necessaria l'azione civile”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. il ricorrente ha dedotto quanto segue: i) in data 3/8/2018 è stato dichiarato il fallimento della (già e dei soci illimitatamente Parte_1 Controparte_3 responsabili sig.ri e (doc. 1); ii) con sentenza in Parte_2 Parte_3 data 19/8/2021 (n. 1886/2018 R.G.) il Tribunale di Lecco, in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa nei confronti di e della di lui moglie Controparte_2 Parte_3
, ha dichiarato l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito sugli immobili di proprietà
[...] dei coniugi ricomprendente, tra gli altri, “l'appartamento e relativa autorimessa siti a Borno, Via
Milano, di proprietà dei coniugi per la quota di un mezzo ciascuno (censiti nel catasto fabbricati di
1 Borno al foglio 1, sezione BOR, mapp. 2458 sub. 3 e 7)” (doc. 2); iii) essendo detto bene rientrato nella disponibilità del Fallimento quest'ultimo ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: “- disporre lo scioglimento del bene immobile meglio descritto in narrativa e provvedere alla divisione del compendio immobiliare sito in Borno (BS), Via Barac (già indicata in Via Milano) in comproprietà tra i signori e e così descritto nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale CP_2 Parte_3
«appartamento e relativa autorimessa siti a Borno, Via Milano, di proprietà dei coniugi per la quota di un mezzo ciascuno (censiti nel catasto fabbricati di Borno al foglio 1, sezione BOR, mapp. 2458 sub. 3 e 7)», e, comunque, meglio descritto nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e richiamato nella perizia agli atti e negli atti e documenti di causa;
- considerato che, come già accertato dalla CTU agli atti, il compendio immobiliare da dividere non è comodamente divisibile, e che nessuno comproprietario ha mostrato interesse all'acquisitivo della quota ex adverso detenuta e che il signor non ha intenzione di vendere congiuntamente l'immobile sito in Borno, CP_2 disporre la vendita dell'intero compendio immobiliare, con ogni consequenziale pronunzia in merito alla separazione e assegnazione delle somme spettanti a ciascuna quota;
in ogni caso assegnando al e dei soci illimitatamente responsabili quella parte del relativo ricavato Parte_1 corrispondente alla quota di spettanza della sig.ra fallita personalmente, giusta Parte_3 sentenza dichiarativa del 3 agosto 2018. Che la sentenza faccia stato anche nei confronti dei soggetti che hanno iscritto ipoteca e/o altre formalità pregiudizievoli sulla quota immobiliare di proprietà del signor e meglio descritti in narrativa, e, comunque, negli atti e documenti di causa;
- con CP_2 vittoria di spese e compensi”.
All'udienza del 25/2/2025 nessuno è comparso per il resistente e parte ricorrente, dando atto della pendenza di trattative, ha chiesto disporsi un rinvio.
Con note di trattazione scritta del 21/7/2025 parte ricorrente ha dato atto del fatto che nelle more il 50% dell'immobile di proprietà della sig.ra è stato venduto attraverso procedura competitiva Parte_3 conclusasi con il versamento del saldo prezzo in data 16/7/2025.
Ha quindi concluso chiedendo di provvedere in merito alla liquidazione delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice, con ordinanza del 15/9/2025, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente sig. il quale, ancorché Controparte_2 ritualmente intimato (cfr. deposito 21/7/2025), non ha inteso prendere parte al procedimento.
Deve altresì prendersi atto che la causa ha trovato definitiva risoluzione nell'ambito della procedura concorsuale, come dichiarato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 21/7/2025, dovendosi pertanto dichiarare la cassazione della materia del contendere.
Resta da provvedere in ordine alle spese processuali che, stante il mancato raggiungimento tra le parti di un accordo in ordine alla ripartizione delle stesse, devono essere regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Suprema Corte ha, infatti, specificato che: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla
2 fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (cfr. Cass. Civ., n. 30251/2023).
Ebbene, nel caso di specie occorre considerare che, per effetto dell'azione revocatoria fruttuosamente esperita, i beni della sig.ra conferiti nel fondo patrimoniale (i.e. “- appartamento e relativa Parte_3 autorimessa siti a Borno, Via Milano, di proprietà dei coniugi per la quota di un mezzo ciascuno (censiti nel catasto fabbricati di Borno al foglio 1, sezione BOR, mapp. 2458 sub. 3 e 7)”) sono rientrati pro quota nella disponibilità dell'odierno ricorrente in qualità di comproprietario unitamente al resistente sig. (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 8882/2013 - § 4.1). CP_2
Ai sensi dell'art. 1111 c.c. “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione” che avviene secondo “le norme sulla divisione dell'eredità” (art. 1116 c.c.).
Il bene immobile non è comodamente divisibile (doc. 4-5) e nessuno dei comproprietari ne ha chiesto l'attribuzione (doc. 7), sicché trova applicazione l'art. 720 c.c., a mente del quale occorre procedersi alla vendita all'incanto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “in tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 cod. civ. configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà d'attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 1423/2000).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge chiaramente come la soluzione della vendita all'incanto fosse l'unica perseguibile, stante l'indivisibilità del bene in natura e il mancato interesse reciproco delle parti all'acquisizione delle relative quote.
Cionondimeno dalla relazione peritale in atti si evince che: “a seguito di sopralluogo si riscontrano incongruenze con la scheda presente in banca dati. Da sopralluogo si riscontra che manca il piano sottotetto da cui si accede da una stanza posta al P.1.; manca il piano S1 in dato di visura, errato indirizzo toponomastico;
è presente una camera oltre quanto indicato in scheda, presumibilmente creata in aggiunta (da verificare la regolarità e fattibilità a livello edilizio)” (cfr. doc. 4 - § 7).
Tali rilievi, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale più rigoroso inaugurato dalla nota pronuncia a Sezioni Unite n. 25021/2019, portano “ad escludere la possibilità che la domanda di scioglimento della comunione possa essere accolta” (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 28666/2024).
Osserva, infatti, la Suprema Corte che alcuna rilevanza “può essere attribuita alla circostanza che la parziale abusività dell'immobile possa […] integrare difformità parziali non ostative alla commerciabilità del bene, e regolate solo dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 [e ciò in quanto] ai fini della divisione non endoesecutiva, che in virtù della sentenza delle S.U. n. 25021/19 sopra citata segue il regime di incommerciabilità del bene, non v'è spazio alcuno per reintrodurre la pregressa distinzione tra difformità totale (impediente) e difformità parziale (non impediente)” (cfr. ibidem).
Ne consegue che la domanda di scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto ex art. 720 c.c. non avrebbe potuto, così come formulata ed in assenza di interventi di sanatoria, trovare accoglimento.
La giurisprudenza richiamata ha, infatti, ulteriormente specificato che: “con le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, la legge ha inteso esentare dalla comminatoria di nullità tutti gli atti finalizzati a portare a termine la
3 procedura esecutiva immobiliare, individuale o concorsuale. Tra tali atti va compresa la divisione dell'edificio abusivo, di cui il debitore sia comproprietario pro quota, da disporsi con apposito giudizio divisorio, comunque inserito nell'ambito del processo di espropriazione individuale;
e vanno compresi gli atti di divisione, contrattuali o giudiziali, promossi dal curatore in seno al procedimento fallimentare disciplinato dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni” (cfr. ibidem, pag. 53).
Ne consegue che, non trattandosi di divisione endo-esecutiva o endo-concorsuale, la relativa domanda avrebbe dovuto essere respinta.
Stante la contumacia della parte convenuta e le spese di lite vanno compensate (cfr. Cass. Civ. Sez.
3, n. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 9657/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Brescia lì 11/11/2025.
Il giudice
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