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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2275/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010500483 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo pec del 15 ottobre 2025, la ricorrente, rappresentata e difesa personalmente in quanto avvocato del libero foro, impugna l'avviso di accertamento n. TVF010500483/2025 (a.i. 2019).
L'atto trae origine da un controllo della dichiarazione mod. Redditi PF/2020, a.i. 2019, nonché della dich.
Mod. IVA/2020, a.i. 2019, da cui è emerso un maggior reddito di lavoro autonomo imponibile a tassazione ordinaria ai fini Irpef e maggiori compensi ai fini Iva.
In particolare, dalle CU rilasciate dai sostituti di imposta e dalle comunicazioni obbligatorie delle compagnie di assicurazione all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate (ADE) è risultato che la contribuente ha percepito complessivi euro 26.698,00 per l'attività professionale prestata a fronte dei dichiarati euro 6.746,00.
Pur dichiarando di impugnare l'atto nella sua integralità, la ricorrente contesta, a ben guardare il contenuto delle doglianze, il recupero a tassazione fondato sulle 3 dichiarazioni delle compagnie assicurative (una, la più consistente proveniente da Società_1, per prestazioni liquidate in euro 21.949,00 e le altre due provenienti da Società_2 per euro rispettivamente 200,00 e 400,00).
Nel costituirsi L'Agenzia ha difeso il proprio operato con argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo motivazionale per esigenze di sintesi.
All'udienza cautelare del 16 gennaio 2026, la causa è stata tratta in decisione per la definizione nel merito, attesa la completezza istruttoria, l'integrità del contraddittorio e la unicità sostanziale della questione da esaminare.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che il gravame non reca censure avverso l'avviso di accertamento nella parte derivante dalle CU dei sostituti d'imposta.
Per tale parte, dunque, esso è inoppugnato, risultando il ricorso rivolto solo avverso parte dell'accertamento, come correttamente rilevato dall'Amministrazione finanziaria.
Nel merito la ricorrente articola plurime censure (difetto di motivazione;
violazione dell'art 2697 cc e del correlato onere probatorio;
violazione del principio di presunzione e del corretto processo induttivo accertamento probatorio;
violazione degli artt. 41 bis DPR n.600/1973 e 54 DPR n. 633/1972) che possono essere trattate congiuntamente stante la stretta connessione logico giuridica.
In estrema sintesi sostiene che quanto comunicato dall'assicurazione Società_1 fosse relativo ad una somma erogata alla propria figlia, per la quale aveva curato una pratica di risarcimento del danno alla persona conseguente ad un grave sinistro stradale. Nello specifico, la compagnia di ass.ni Società_1
nell'anno 2019 aveva pagato direttamente in favore della cliente (sua figlia) il quantum alla stessa spettante,
a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non) conseguente ad un sinistro di cui era rimasta vittima e a cui erano conseguite gravissime lesioni personali. La somma, pari ad euro 73.817,37, era stata corrisposta direttamente alla parte danneggiata, comprensiva anche di eventuali importi liquidati a titolo di compensi di avvocato.
Precisava che, poiché “la cliente” era la propria figlia, aveva prestato la propria attività professionale gratuitamente, non richiedendo alla stessa alcun compenso per l'attività professionale svolta e nemmeno per quanto eventualmente incluso nel totale di quanto ricevuto dalla compagnia. Trattandosi di prestazione professionale svolta in favore di uno strettissimo familiare, riteneva legittima la gratuità della prestazione e quindi, il mancato assoggettamento ad imposizione indiretta e diretta e l'adempimento di qualsiasi tipo di obbligo contabile o fiscale.
Ribadiva che nel caso di prestazioni professionali gratuite giustificate da ragioni di parentela, infatti, l'iva non era dovuta così come nessun obbligo contabile o fiscale doveva essere effettuato
(emissione di fattura). Allo stesso modo, non erano dovute le imposte dirette e l'IRAP in quanto, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del TUIR e dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, nessun compenso deve essere tassato quando non percepito (principio di cassa).
Aggiungeva che la funzione di sostituto d'imposta presuppone, ai sensi degli artt. 23 e seguenti DPR
n.600/1973, l'effettiva corresponsione di somme al percipiente, e non può essere invocata rispetto a soggetti che non hanno ricevuto alcun pagamento.
Ne deriva che la “certificazione” emessa dalla compagnia assicuratrice non può
costituire elemento probatorio del reddito imponibile della ricorrente: se la compagnia avesse inteso qualificare il pagamento come compenso per prestazione professionale resa dall'avvocato, avrebbe dovuto indicare nella certificazione i dati fiscali dell'avvocato (codice fiscale/partita iva) e non quelli della parte danneggiata.
L'assenza di tale indicazione renderebbe inconfigurabile il presupposto impositivo soggettivo.
Per quanto riguarda le altre prestazioni attestate da Società_2, insisteva sul difetto di motivazione in quanto il riferimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nello schema d'atto, negli incontri svoltesi in fase procedimentale ed a fini di svolgimento del contraddittorio e poi nell'atto definitivo, consisteva solo nella indicazione dell'assicurazione dichiarante;
nell'anno di imposta e nel codice fiscale del cliente assistito/beneficiario della posta risarcitoria e della sua prestazione professionale, tale da non consentirle di risalire all'eventuale attività svolta, con conseguente violazione anche del proprio diritto di difesa.
La tesi propugnata non può trovare accoglimento, per quanto suggestiva.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'articolazione del profilo sostanziale della doglianza con puntuale ricostruzione della vicenda cui si riferisce la comunicazione della compagnia assicurativa (quella relativa al sinistro della figlia) evidenzia che l'onere motivazionale è stato assolto più che adeguatamente tanto che la parte si è potuta articolatamente dolere.
Quanto alle altre comunicazione (quelle di Società_2), il riferimento alla compagnia assicurativa;
al C.F. del cliente ed alla data della prestazione consente compiutamente al profesisonista di individuare la pratica professionale, non potendo l'ADE, per esigenze di riservatezza accedere ad ulteriori dati.
Vero è che - ed è questo il punto nodale della questione da esaminare- la ricorrente contesta in nuce l'affidabilità ed attendibilità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria (da cui l'ADE ha desunto gli importi recuperati a tassazione) delle compagnie assicurative (dovute ex art. 78, co 25 , L. n.413/1991), sostanzialmente disconoscendone il valore probatorio della percezione di redditi da attività professionale.
Sennonchè tale tesi contrasta da un lato con l'obbligatorietà di tali comunicazioni dall'altro con la considerazione che le assicurazioni, assoggettandosi con tali comunicazioni anche agli obblighi di sostituti d'imposta (in base ai quali sono tenuti ad assolvere oneri tributari dei sostituiti e, per ciò, a sostenere il relativo peso economico) non hanno alcun interesse a fornire comunicazioni non veritiere.
D'altro canto, seguendo la tesi di parte ricorrente, sarebbe sufficiente al professionista, percettore della remunerazione per la prestazione professionale, contestare la veridicità della comunicazione per sottrarsi agli obblighi fiscali.
Dunque, non si vede perchè - se non perchè effettivamente erogate e liquidate- l'ente assicuratore avrebbe dovuto comunicare una liquidazione per compensi non veritiera.
La contestazione dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria è, pertanto, manifestamente infondata.
Venendo all'ulteriore e fondamentale censura relativa alla sostenuta gratuità della prestazione resa in favore della figlia si osserva, in primo luogo, che l'ADE ha chiarito che l'importo per prestazioni professionali è stato desunto dalla comunicazione di Società_1 inserita in anagrafe tributaria da cui emerge il complessivo erogato alla figlia danneggiata (euro 73.817,37) e la quota imputata a titolo di prestazioni professionali in favore dell'avvocato (puntualmente individuato nella ricorrente tramite C.F.), pari ad euro 21.949,00.
Emerge poi da contenuto delle reciproche difese che tale somma di euro 21.949,00. è stata erogata dall'assicurazione in favore della danneggiata - e così riscossa- per sostenere le relative spese legali.
La circostanza che la danneggiata (pacificamente figlia della ricorrente) non l'abbia poi riversata alla madre odierna ricorrente, non ne muta il titolo oneroso (perchè pagato dall'assicurazione); l'eventuale devoluzione alla figlia a fini di liberalità qualifica, piuttosto, la relativa elargizione come donazione indiretta, senza tuttavia mutare la natura onerosa della prestazione, di reddito dei relativi proventi e, di conseguenza, la loro tassabilità, sicchè, la ricorrente - per rendere realmente gratuita la prestazione, avrebbe dovuto rinunciarvi in favore della compagnia assicurativa e non della figlia.
In altri termini, il mancato riversamento della somma riscossa per le prestazioni professionali alla madre equivale, nella sostanza, al pagamento da parte dell'assicurazione dei compensi in favore dell'avvocato- madre della danneggiata ed alla sua donazione alla figlia, ipotesi nella quale nessuno dubita dell'assoggettamento tributario della relativa somma.
Diversamente opinando si realizzarebbe una evidente elusione fiscale e dovrebbe ammettersi parimenti- per ipotesi assurda ed iperbole logica- che il compenso di qualunque prestazione lavorativa (anche da lavoro dipendente) possa essere devoluto direttamente ai propri discendenti, senza assoggettamento agli obbighi fiscali, il che si pone pacificamente in frontale contrasto con gli obblighi di contribuzione fiscale.
Conclusivamente, rileva, a fini dell'assoggettabilità a tassazione, che vi sia stato uno spostamento patrimoniale a titolo di compenso professionale (dunque, rileva la causa del pagamento), indipendentemente dal materiale riscossore della somma e dagli eventuali suoi rapporti interni cliente/profesionista.
Per le ragioni suesposte il recupero a tassazione delle somme indicate nell'avviso si rivela doveroso e le doglianze, così esaminate nel loro complesso, si rivelano infondate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita Agenzia liquidandole in euro 1500,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2275/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010500483 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo pec del 15 ottobre 2025, la ricorrente, rappresentata e difesa personalmente in quanto avvocato del libero foro, impugna l'avviso di accertamento n. TVF010500483/2025 (a.i. 2019).
L'atto trae origine da un controllo della dichiarazione mod. Redditi PF/2020, a.i. 2019, nonché della dich.
Mod. IVA/2020, a.i. 2019, da cui è emerso un maggior reddito di lavoro autonomo imponibile a tassazione ordinaria ai fini Irpef e maggiori compensi ai fini Iva.
In particolare, dalle CU rilasciate dai sostituti di imposta e dalle comunicazioni obbligatorie delle compagnie di assicurazione all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate (ADE) è risultato che la contribuente ha percepito complessivi euro 26.698,00 per l'attività professionale prestata a fronte dei dichiarati euro 6.746,00.
Pur dichiarando di impugnare l'atto nella sua integralità, la ricorrente contesta, a ben guardare il contenuto delle doglianze, il recupero a tassazione fondato sulle 3 dichiarazioni delle compagnie assicurative (una, la più consistente proveniente da Società_1, per prestazioni liquidate in euro 21.949,00 e le altre due provenienti da Società_2 per euro rispettivamente 200,00 e 400,00).
Nel costituirsi L'Agenzia ha difeso il proprio operato con argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo motivazionale per esigenze di sintesi.
All'udienza cautelare del 16 gennaio 2026, la causa è stata tratta in decisione per la definizione nel merito, attesa la completezza istruttoria, l'integrità del contraddittorio e la unicità sostanziale della questione da esaminare.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che il gravame non reca censure avverso l'avviso di accertamento nella parte derivante dalle CU dei sostituti d'imposta.
Per tale parte, dunque, esso è inoppugnato, risultando il ricorso rivolto solo avverso parte dell'accertamento, come correttamente rilevato dall'Amministrazione finanziaria.
Nel merito la ricorrente articola plurime censure (difetto di motivazione;
violazione dell'art 2697 cc e del correlato onere probatorio;
violazione del principio di presunzione e del corretto processo induttivo accertamento probatorio;
violazione degli artt. 41 bis DPR n.600/1973 e 54 DPR n. 633/1972) che possono essere trattate congiuntamente stante la stretta connessione logico giuridica.
In estrema sintesi sostiene che quanto comunicato dall'assicurazione Società_1 fosse relativo ad una somma erogata alla propria figlia, per la quale aveva curato una pratica di risarcimento del danno alla persona conseguente ad un grave sinistro stradale. Nello specifico, la compagnia di ass.ni Società_1
nell'anno 2019 aveva pagato direttamente in favore della cliente (sua figlia) il quantum alla stessa spettante,
a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non) conseguente ad un sinistro di cui era rimasta vittima e a cui erano conseguite gravissime lesioni personali. La somma, pari ad euro 73.817,37, era stata corrisposta direttamente alla parte danneggiata, comprensiva anche di eventuali importi liquidati a titolo di compensi di avvocato.
Precisava che, poiché “la cliente” era la propria figlia, aveva prestato la propria attività professionale gratuitamente, non richiedendo alla stessa alcun compenso per l'attività professionale svolta e nemmeno per quanto eventualmente incluso nel totale di quanto ricevuto dalla compagnia. Trattandosi di prestazione professionale svolta in favore di uno strettissimo familiare, riteneva legittima la gratuità della prestazione e quindi, il mancato assoggettamento ad imposizione indiretta e diretta e l'adempimento di qualsiasi tipo di obbligo contabile o fiscale.
Ribadiva che nel caso di prestazioni professionali gratuite giustificate da ragioni di parentela, infatti, l'iva non era dovuta così come nessun obbligo contabile o fiscale doveva essere effettuato
(emissione di fattura). Allo stesso modo, non erano dovute le imposte dirette e l'IRAP in quanto, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del TUIR e dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, nessun compenso deve essere tassato quando non percepito (principio di cassa).
Aggiungeva che la funzione di sostituto d'imposta presuppone, ai sensi degli artt. 23 e seguenti DPR
n.600/1973, l'effettiva corresponsione di somme al percipiente, e non può essere invocata rispetto a soggetti che non hanno ricevuto alcun pagamento.
Ne deriva che la “certificazione” emessa dalla compagnia assicuratrice non può
costituire elemento probatorio del reddito imponibile della ricorrente: se la compagnia avesse inteso qualificare il pagamento come compenso per prestazione professionale resa dall'avvocato, avrebbe dovuto indicare nella certificazione i dati fiscali dell'avvocato (codice fiscale/partita iva) e non quelli della parte danneggiata.
L'assenza di tale indicazione renderebbe inconfigurabile il presupposto impositivo soggettivo.
Per quanto riguarda le altre prestazioni attestate da Società_2, insisteva sul difetto di motivazione in quanto il riferimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nello schema d'atto, negli incontri svoltesi in fase procedimentale ed a fini di svolgimento del contraddittorio e poi nell'atto definitivo, consisteva solo nella indicazione dell'assicurazione dichiarante;
nell'anno di imposta e nel codice fiscale del cliente assistito/beneficiario della posta risarcitoria e della sua prestazione professionale, tale da non consentirle di risalire all'eventuale attività svolta, con conseguente violazione anche del proprio diritto di difesa.
La tesi propugnata non può trovare accoglimento, per quanto suggestiva.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'articolazione del profilo sostanziale della doglianza con puntuale ricostruzione della vicenda cui si riferisce la comunicazione della compagnia assicurativa (quella relativa al sinistro della figlia) evidenzia che l'onere motivazionale è stato assolto più che adeguatamente tanto che la parte si è potuta articolatamente dolere.
Quanto alle altre comunicazione (quelle di Società_2), il riferimento alla compagnia assicurativa;
al C.F. del cliente ed alla data della prestazione consente compiutamente al profesisonista di individuare la pratica professionale, non potendo l'ADE, per esigenze di riservatezza accedere ad ulteriori dati.
Vero è che - ed è questo il punto nodale della questione da esaminare- la ricorrente contesta in nuce l'affidabilità ed attendibilità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria (da cui l'ADE ha desunto gli importi recuperati a tassazione) delle compagnie assicurative (dovute ex art. 78, co 25 , L. n.413/1991), sostanzialmente disconoscendone il valore probatorio della percezione di redditi da attività professionale.
Sennonchè tale tesi contrasta da un lato con l'obbligatorietà di tali comunicazioni dall'altro con la considerazione che le assicurazioni, assoggettandosi con tali comunicazioni anche agli obblighi di sostituti d'imposta (in base ai quali sono tenuti ad assolvere oneri tributari dei sostituiti e, per ciò, a sostenere il relativo peso economico) non hanno alcun interesse a fornire comunicazioni non veritiere.
D'altro canto, seguendo la tesi di parte ricorrente, sarebbe sufficiente al professionista, percettore della remunerazione per la prestazione professionale, contestare la veridicità della comunicazione per sottrarsi agli obblighi fiscali.
Dunque, non si vede perchè - se non perchè effettivamente erogate e liquidate- l'ente assicuratore avrebbe dovuto comunicare una liquidazione per compensi non veritiera.
La contestazione dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria è, pertanto, manifestamente infondata.
Venendo all'ulteriore e fondamentale censura relativa alla sostenuta gratuità della prestazione resa in favore della figlia si osserva, in primo luogo, che l'ADE ha chiarito che l'importo per prestazioni professionali è stato desunto dalla comunicazione di Società_1 inserita in anagrafe tributaria da cui emerge il complessivo erogato alla figlia danneggiata (euro 73.817,37) e la quota imputata a titolo di prestazioni professionali in favore dell'avvocato (puntualmente individuato nella ricorrente tramite C.F.), pari ad euro 21.949,00.
Emerge poi da contenuto delle reciproche difese che tale somma di euro 21.949,00. è stata erogata dall'assicurazione in favore della danneggiata - e così riscossa- per sostenere le relative spese legali.
La circostanza che la danneggiata (pacificamente figlia della ricorrente) non l'abbia poi riversata alla madre odierna ricorrente, non ne muta il titolo oneroso (perchè pagato dall'assicurazione); l'eventuale devoluzione alla figlia a fini di liberalità qualifica, piuttosto, la relativa elargizione come donazione indiretta, senza tuttavia mutare la natura onerosa della prestazione, di reddito dei relativi proventi e, di conseguenza, la loro tassabilità, sicchè, la ricorrente - per rendere realmente gratuita la prestazione, avrebbe dovuto rinunciarvi in favore della compagnia assicurativa e non della figlia.
In altri termini, il mancato riversamento della somma riscossa per le prestazioni professionali alla madre equivale, nella sostanza, al pagamento da parte dell'assicurazione dei compensi in favore dell'avvocato- madre della danneggiata ed alla sua donazione alla figlia, ipotesi nella quale nessuno dubita dell'assoggettamento tributario della relativa somma.
Diversamente opinando si realizzarebbe una evidente elusione fiscale e dovrebbe ammettersi parimenti- per ipotesi assurda ed iperbole logica- che il compenso di qualunque prestazione lavorativa (anche da lavoro dipendente) possa essere devoluto direttamente ai propri discendenti, senza assoggettamento agli obbighi fiscali, il che si pone pacificamente in frontale contrasto con gli obblighi di contribuzione fiscale.
Conclusivamente, rileva, a fini dell'assoggettabilità a tassazione, che vi sia stato uno spostamento patrimoniale a titolo di compenso professionale (dunque, rileva la causa del pagamento), indipendentemente dal materiale riscossore della somma e dagli eventuali suoi rapporti interni cliente/profesionista.
Per le ragioni suesposte il recupero a tassazione delle somme indicate nell'avviso si rivela doveroso e le doglianze, così esaminate nel loro complesso, si rivelano infondate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita Agenzia liquidandole in euro 1500,00.