Articolo 2 della Legge 4 ottobre 1994, n. 583
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 ottobre 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII del trattato medesimo.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1994