Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 27.7.2022 al numero 1407/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 43/2022 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Pistoia il 18.1.2022 pendente fra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Bruni (C.F.
) e dall'Avv. Letizia Santoni (C.F. ) ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Barchielli (C.F.
) e dall'Avv. Lucia Rapezzi (C.F. ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) accertata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 .c. della società
[...]
c.c.; 2) pronunciare la risoluzione del contratto di appalto dedotto in giudizio per fatto e colpa della convenuta;
3) rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta;
4) in via istruttoria si insiste – occorrendo – per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi in primo grado. Con vittoria di spese di lite”.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - nel merito: rigettare l'appello proposto dalla avverso la Sentenza del Tribunale Parte_1 di Pistoia n. 43/2022 del 18 gennaio 2022 in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni suesposte e, per l'effetto, confermarla in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Parte_1
Pistoia chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'appaltatrice in relazione al “contratto di affidamento lavori” del CP_1
12.10.2017 stipulato tra le parti per la demolizione di fabbricati siti in Pescia,
Piazzetta del Moro e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito dalla stessa vantato al pagamento del corrispettivo del rapporto d'appalto e la legittimità della sospensione di tale pagamento ad opera di ai sensi dell'art. 1460 Parte_1
c.c., pronunciare la risoluzione del contratto di appalto de quo per fatto e colpa di e condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti e subendi CP_1 da nella misura risultante di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 con la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie nonchè, in via riconvenzionale e preliminare, di ingiungere con ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. a il pagamento della somma di € Parte_1
22.000,00, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs.231/2002, in virtù della fattura n. 26/R/2018; in via riconvenzionale, nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza del credito di nei confronti di con CP_1 Controparte_3 condanna di quest'ultima al pagamento della suddetta somma.
2 Con ordinanza dell'11.10.2019, il Tribunale di Pistoia emetteva ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva;
stante l'esito negativo del procedimento di mediazione delegata ex art. 5 co. 2, D.Lgs.
n.28/2010, la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni richiesti dalle parti.
Il Tribunale di Pistoia con sentenza n.43/2022, così statuiva: ”Il Tribunale di
Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria
o diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede: 1) respinge le domande attoree;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, condanna definitivamente parte attrice al pagamento in Controparte_3 favore di dell'importo di euro 22.000,00 oltre interessi ex d.lgs. n. CP_1
231/2002 dalla data di scadenza della fattura (fattura n. 26/R/2018 del 28.2.2018) al saldo, confermando sul punto l'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. emessa in data
11.10.2019; 3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge”.
Premetteva il primo giudice che la committente aveva dichiarato di non aver formalmente accettato l'opera eseguita, ma che ciò niente dimostrava circa il preteso inadempimento dell'appaltatore; anzi, le prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado avevano confermato che i lavori erano iniziati nel mese di ottobre 2017 ed erano terminati verso la fine di gennaio 2018, e che in data
13.1.2018 era stato effettuato un sopralluogo congiunto nel quale erano state verificate sia le zone delle demolizioni, sia la zona del deposito dei materiali, senza che nessuna contestazione di sorta fosse sollevata nei confronti della appaltatrice fino al maggio 2018.
Argomentava il primo giudice che, nonostante avesse Parte_1 denunciato l'altrui inadempimento contrattuale consistente nella mancata ultimazione delle opere e nella mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, tuttavia la stessa non aveva mai circostanziato, né specificato, quali fossero le opere mancanti e le lavorazioni non eseguite a regola d'arte; la committente aveva in sostanza ricondotto l'inadempimento di esclusivamente alla CP_1 problematica afferente lo smaltimento dei rifiuti per come denunciata dall T_ con i verbali di prescrizione notificati in data 24.4.2018 e 18.5.2018, contestati per il deposito nel cantiere di rifiuti speciali prodotti dalla demolizione secondo modalità
3 contrarie alla normativa in materia di tutela ambientale ai sensi del D.Lgs.
152/2006.
Il Tribunale di Pistoia precisava che, tuttavia, dall'analisi degli atti prodotti in giudizio si desumeva che nel contratto di affidamento lavori sottoscritto tra le parti, le lavorazioni affidate in appalto comprendevano unicamente le opere di demolizione incluse “cernita e movimentazione materiale di risulta (macerie, legno, ferro ecc.) e deposito nella zona predisposta dalla direzione lavori nell'ambito del cantiere”; infatti, mentre nell'iniziale proposta contrattuale della venivano previste tre fasi di appalto delle lavorazioni, nella proposta Parte_1 definitiva, poi confluita nel contratto, le fasi si erano ridotte a due, essendo stata esclusa proprio quella concernente il trasferimento e la trasformazione dei rifiuti.
Per tale motivo, secondo il primo giudice, l'inadempimento consistente nelle condotte censurate da non era addebitabile a cui non erano T_ CP_1 state affidate le opere di smaltimento dei rifiuti da demolizione.
Per tali motivi il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda avanzata da _1 ed accoglieva la domanda riconvenzionale di
[...] CP_1
2. Il giudizio di secondo grado ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, anche Controparte_4 istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Erronea esclusione della responsabilità contrattuale dell'impresa appaltatrice ed accertamento del suo diritto di credito in difetto della prova dell'esecuzione dei lavori e della loro accettazione - violazione degli artt. 1453, 1460 e 1665, ult. co., c.c. –
Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere generici i fatti integranti l'inadempimento dell'appaltatrice, in quanto aveva specificamente Parte_1 indicato tali fatti, consistenti nel non aver eseguito in maniera conforme le opere di “carico e trasporto macerie” previste nel contratto, ovvero le opere di gestione e smaltimento dei rifiuti risultanti dall'attività di demolizione.
Si duole l'appellante altresì del fatto che il giudice di prime cure avrebbe ritenuto terminate le opere appaltate, quando in realtà l'appaltatrice si sarebbe limitata a svolgere unicamente la fase della demolizione dei fabbricati, ma non la successiva fase della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, che non era affatto limitata al mero “deposito del materiale di risulta”, per cui non poteva quindi ravvisarsi alcuna consegna del cantiere nel febbraio del 2018; in ogni caso non
4 erano state correttamente valutate le dichiarazioni del teste che aveva Tes_1 riferito che nel febbraio 2018 neppure i lavori di demolizione erano stati completati.
II) Erroneo accertamento in punto di responsabilità dell'impresa appaltatrice per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti
Contesta l'appellante che, contrariamente a quanto accertato in sentenza, il contratto di appalto attribuiva all'appaltatore tutti gli obblighi inerenti alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti con autonoma organizzazione dei mezzi necessari.
Il preventivo del 9.10.2017, allegato al contratto di appalto conteneva l'indicazione, tra le opere da eseguire, del ”carico e trasporto delle macerie, previa cernita del legname e del ferro a) a discarica autorizzata anche di proprietà dell'impresa appaltatrice;
b) nell'ambito del cantiere nella zona evidenziata in planimetria “deposito materiale di risulta”. Inoltre, lo stesso contratto prevedeva che sarebbe restata del tutto estranea all'organizzazione del lavoro _1
(premessa, a pag. 2).
Pertanto l'unico soggetto responsabile dell'illecito accertato da doveva T_ essere individuato nell'impresa CP_5
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché
[...] CP_1 infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
In particolare, ha dedotto come, dalla lettura del contratto di affidamento lavori, sia evidente che l'appellata si era obbligata alla demolizione di alcuni fabbricati e al trasporto dei materiali di risulta, divisi per tipologia, in una zona predisposta, ove li avrebbe dovuti semplicemente depositare;
non CP_1 aveva dunque alcun obbligo contrattuale di gestire e smaltire i rifiuti.
La gestione dei rifiuti delle demolizioni era infatti rimasta riservata a _1 che infatti aveva presentato, in data 15.3.2018, la pratica di attività di
[...] recupero in proprio dei rifiuti ex artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006 (poi dichiarata improcedibile dalla Regione Toscana il 18 giugno 2018 – doc. 37 del fascicolo di primo grado di . CP_1
Secondo la parte appellata, quindi, la ricostruzione del Tribunale di Pistoia deve ritenersi corretta anche alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, dalla quale è emerso che le lavorazioni erano state completate, nonché correttamente eseguite.
2.3 La Corte, all'udienza del 17.9.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini
5 ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'istanza con la quale la parte appellante ripropone le istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado deve essere dichiarata inammissibile.
Osserva il Collegio che, nel rassegnare le proprie conclusioni, si Parte_1
è limitata a reiterare genericamente in sede di appello le istanze istruttorie richieste e non ammesse in primo grado, senza tuttavia articolare in merito specifico motivo di appello con indicazione dei motivi per i quali il primo giudice avrebbe dovuto ammetterle, né argomentando analiticamente circa la rilevanza delle prove richieste e non ammesse in primo grado, ed il rilievo che la loro ammissione avrebbe avuto ai fini decisori.
A tale proposito è necessario considerare che, per costante giurisprudenza, allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinchè il giudice d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (Cass. n. 25490/2024, Cass. n.
10767/2022; Cass. n. 5741/2019; Cass. n. 1532/2018).
L'appellata avrebbe avuto quindi l'onere di formulare specifico motivo di gravame con il quale riproporre le istanze istruttorie non ammesse in prime cure, con indicazione della loro utilità ai fini decisori, affinché la Corte potesse valutarne la rilevanza ai fini della decisione della causa.
Per tali motivi, l'istanza si profila dunque non ammissibile.
Appare in ogni caso condivisibile la valutazione di inammissibilità operata dal giudice di primo grado (cfr. ordinanza del 3.4.2021), sia della prova per testi richiesta da “in quanto vertente su capitoli per lo più relativi a Parte_1 circostanze nuove mai prima dedotte (capp. Da 4 a 10) ovvero irrilevanti (capp. 2
e da 7 a 10, il cap. 2 anche valutativo ) o genericamente formulati (capp. 1, 3)”, sia della CTU da considerarsi in effetti esplorativa.
L'appello va rigettato.
6 3.1 Il primo ed il secondo motivo sono infondati.
I due motivi d'appello possono essere valutati congiuntamente, partendo dalla questione che risulta preliminare, ovvero l'esatta delimitazione del profilo di inadempimento contrattuale contestato dall'appellante all'impresa appaltatrice.
A tale proposito, con il primo motivo di appello, si duole del fatto Parte_1 che il giudice di primo grado abbia ritenuto l'allegazione dei fatti integranti l'inadempimento dell'appaltatrice come del tutto generici, e quindi inammissibili.
Osserva la Corte che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, _1 evidenzia che “La società si è resa inadempiente al contratto, in
[...] CP_1 quanto non ha ultimato le opere a suo carico, i lavori eseguiti non risultano realizzati a regola d'arte, né infine le opere sono state verificate ed accettate dalla società ; nei fatti, però, deduce come unico inadempimento Parte_1 addebitabile a quello inerente il non corretto deposito e smaltimento CP_1 dei rifiuti speciali, peraltro dedotto “a posteriori” dal solo fatto che abbia T_ notificato i verbali n. 127/2018 e n. 134/2018, poi confluiti nel verbale di prescrizione n.146/2018 del 23.7.2018.
Anche con l'atto di appello, si limita in sostanza a ribadire la Parte_1 responsabilità dell'appaltatrice per non avere questa eseguito, o realizzato in maniera non conforme, le opere di “carico o trasporto macerie”, ovvero le opere di gestione e smaltimento dei rifiuti risultanti dall'attività di demolizione;
da tale inadempimento deriverebbe la perdita del diritto al pagamento del corrispettivo richiesto da CP_1
Ritiene la Corte che la domanda di sufficientemente dedotta e Parte_1 circostanziata solo relativamente al profilo inerente alla gestione dei rifiuti, come correttamente ricostruito dal giudice di prime cure, risulta esaminabile anche in sede di appello solo limitatamente al suddetto profilo di inadempimento delineato dall'appellante.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione da parte del giudice di primo grado delle obbligazioni contrattuali scaturenti in capo a in virtù del contratto di affidamento lavori. CP_1
Si rende quindi necessario determinare quale fosse l'esatto contenuto delle obbligazioni sorte in capo a dalla sottoscrizione del contratto di CP_1 affidamento lavori del 12.10.2017, e dal relativo allegato 1), consistente nella
“offerta demolizione e carico e trasporto maceria cantiere area ex Del Magro
7 Comune di Pescia” formulata in data 9.10.2017 da (doc.1 fascicolo di CP_1 primo grado . Parte_1
Dalla lettura del contratto di affidamento lavori del 12.10.2017 si evince che all'appaltatrice veniva affidata, oltre alla demolizione dei fabbricati, la “cernita e movimentazione dei materiali di risulta (macerie, legno, ferro, ecc.) e deposito nella zona predisposta dalla Direzione Lavori nell'ambito del cantiere”.
Nell' “offerta demolizione e carico e trasporto maceria cantiere area ex Del
Magro Comune di Pescia” del 9.10.2017, allegata al contratto di affidamento lavori, formulava offerta per opere di demolizione ed opere di carico e CP_1 trasporto delle macerie, così dettagliata: “carico e trasporto delle macerie previa cernita del legname e del ferro, a) a discarica autorizzata anche di proprietà dell'impresa appaltatrice;
b) nell'ambito del cantiere nella zona evidenziata in planimetria “Deposito Materiale di Risulta”.
Osserva il Collegio come, dalla lettura del documento contrattuale, la voce dell'offerta inerente il trasporto delle macerie a discarica autorizzata non sia confluita nel contratto di appalto, risultando in quest'ultimo espressamente affidato a unicamente il deposito delle macerie nella zona predisposta dalla CP_1 direzione lavori nell'ambito del cantiere.
Pertanto, dalla lettera del contratto, ove si regolano gli obblighi gravanti sulle parti, appare riservato a l'iter di smaltimento dei rifiuti successivo al Parte_1 deposito degli stessi in luogo indicato dalla direzione lavori;
sulla gestione di tale fase, non ricompresa nel contratto stipulato con il committente ha CP_1 quindi conservato pieno controllo e piena responsabilità.
In tale ottica, le ipotesi contravvenzionali contestate da con il verbale T_ di prescrizione n.146/2018 del 23.7.2018, notificato a quale CP_6 amministratore unico di ed a quale amministratore Parte_1 Controparte_7 unico di (doc. 7 fascicolo di primo grado , che ha CP_1 Parte_1 annullato e sostituito i precedenti verbali n. 127/2018 e n. 134/2018 notificati alla sola inerenti il mancato rispetto delle tempistiche del deposito CP_1 temporaneo dei rifiuti speciali prodotti dalla demolizione ed il deposito sul suolo di rifiuti speciali non pericolosi, non possono essere ascritte all'impresa appaltatrice in quanto derivanti da lavorazioni estranee alle sue obbligazioni contrattuali.
Dal contratto di appalto (che indica in modo specifico le lavorazioni appaltate) emerge infatti come l'obbligazione dell'appaltatrice debba considerarsi adempiuta con la cernita, la movimentazione ed il deposito del materiale di risulta
8 nella zona predisposta dalla direzione lavori nell'ambito del cantiere, essendo rimasta estranea alle obbligazioni di ogni successiva attività di ulteriore CP_1 movimentazione dei rifiuti nel rispetto delle tempistiche di legge, nonché la scelta dell'ubicazione dei suddetti rifiuti nell'ambito del cantiere, che è rimasta riservata a Controparte_3
Siffatta interpretazione appare avvalorata dalla circostanza che, in data
26.9.2017, la committente aveva inviato a una comunicazione mail CP_1
(doc.4 fascicolo di primo grado con quale aveva richiesto un CP_1 preventivo comprendente tre fasi di lavoro, ovvero: demolizione (1° fase), carico e trasporto delle macerie (2° fase), trasformazione macerie (3° fase); nelle comunicazioni immediatamente successive, concretizzatesi poi nell'offerta del
9.10.2017 e nel contratto di affidamento lavori del 12.10.2017, le fasi sono state limitate a due, ovvero “demolizione” e “trasferimento materiali di risulta nell'ambito del cantiere”.
Del resto, le dichiarazioni dei testimoni , Testimone_2 Tes_3
e interrogati all'udienza del 12.5.2021 sui capitoli n.3 e
[...] Testimone_4
n.5 della memoria ex art. 183, sesto comma, n.2 c.p.c., hanno CP_1 confermato che in data 13.1.2018 si svolse un sopralluogo presso il cantiere, alla presenza dei tecnici di entrambe le parti, con verifica proprio della zona del deposito materiali di risulta;
da tale sopralluogo non è scaturita alcuna contestazione in ordine alla cernita e deposito del materiale, e nessun addebito in effetti è stato mosso a fino al momento della notifica dei verbali CP_1 T_
Inoltre, la stessa ha documentato di aver presentato in data Parte_1
15/03/2018 la pratica di “attività di recupero rifiuti ex art. 215 e 216 D.Lgs.
152/2006” per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata (Pratica SUAP n. 131/2018), pratica dichiarata improcedibile da parte dell'autorità competente (Regione Toscana) in data 14.6.2018, in quanto sottoposta alla preventiva presentazione di una richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi D.P.R. 59/2013; tale circostanza rende ancor più evidente che la gestione dei rifiuti era rimasta di competenza della committente, che evidentemente intendeva riutilizzare i rifiuti e non smaltirli in discarica, tanto più che alla data del 15.3.2018 non risultano contestazioni di a Parte_1 in riferimento all'asserita mancata ultimazione delle opere o in CP_1 riferimento al presunto erroneo svolgimento delle operazioni di “cernita e accatastamento”.
9 Infine, di nessun rilievo e ininfluente ai fini decisori appare infine la doglianza dell'appellante relativa al momento della consegna del cantiere individuata dal giudice di primo grado nel mese di febbraio 2018, né la mancata accettazione delle opre da parte della committenza, dal momento, appunto, che l'unica contestazione avanzata all'impresa appaltatrice, avente ad oggetto la non corretta gestione dei rifiuti, non appare ricompresa nelle obbligazioni contrattuali dell'appellata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
43/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pistoia il 18.1.2022;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 3.2.2025.
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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