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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/10/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3057 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 16.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(p.i.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Riccardo Bistolfi (c.f.: ) e dall'avv. Evelina De Dominicis C.F._1
(c.f.: e dom.ta come in atti;
C.F._2 appellante
E
p.i.: ), in persona del l.r.p.t., incorporante Controparte_1 P.IVA_2 il rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Corrado (c.f.: Controparte_2
) e dall'avv. Ilaria Corrado (c.f.: ) e dom.ta C.F._3 C.F._4 come in atti;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.16/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 4.1.2022, nel proc. di primo grado n.601/2017 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in persona del legale rappresentante pro tempore, citò ritualmente in Parte_1 giudizio il dinanzi al Tribunale di Avellino e chiese di dichiarare la nullità Controparte_2
1 del contratto di conto corrente n. 06701/0027/00000386, carente della necessaria forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB;
propose poi domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito in riferimento al medesimo conto corrente, previo accertamento della nullità, illegittimità e/o inefficacia, omessa pattuizione delle condizioni economiche applicate
(in dettaglio: tassi debitori superiori a quelli legali in difetto di pattuizione o, comunque, perché variati in senso sfavorevole al correntista;
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
spese, competenze, commissione massimo scoperto ed ulteriori commissioni non dovute;
illegittimo sistema di determinazione delle valute;
tassi usurari); chiese la corretta rideterminazione del saldo e la condanna della banca al pagamento in suo favore del saldo attivo meglio indicato analiticamente in conclusioni o di quello eventualmente risultante anche all'esito di c.t.u. contabile, vinte le spese di lite.
La si costituì tempestivamente eccependo, in particolare, la prescrizione delle CP_3 rimesse. La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata disposta c.t.u. contabile.
Con sentenza n. 16/2022, pubblicata in data 4.1.2022, il Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la al pagamento in favore CP_3 dell'attrice della somma di € 66.191,76 (espungendo dal saldo richiesto, per i periodi indicati in sentenza, la capitalizzazione trimestrale, la c.m.s., le commissioni successive e le spese, per poi detrarre dal saldo positivo accertato dal c.t.u. le poste prescritte), oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 15.000,00 (di cui € 830,00 per esborsi), oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori.
Avverso questa sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto rituale impugnazione il correntista affidata a n. 4 motivi ed ha resistito la Parte_1 CP_3 appellata. All'udienza del 16.4.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta sostanzialmente la violazione delle regole di distribuzione dell'onere probatorio in assenza di produzione, da parte della banca, del primigenio contratto di conto corrente (pacificamente rinegoziato nell'anno 2006), del quale reitera la declaratoria di nullità per difetto di forma;
conseguentemente, non ritiene condivisibile il criterio ricostruttivo dell'andamento del rapporto utilizzato dal c.t.u.; assume l'appellante che il primo contratto era stato ritualmente richiesto alla che non aveva CP_3 inteso esibirlo, e che tale istanza era proponibile anche oltre il decennio di conservazione del contratto, con la conseguenza che dovevano essere espunte tutte le annotazioni indebite derivanti da clausole mai pattuite.
2 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, sempre per il periodo antecedente al nuovo contratto del 2006, non ha espunto dal conto le poste annotate a titolo di c.m.s., commissione non pattuita per iscritto, in assenza di un contratto originario avente forma scritta, come dedotto anche nel primo motivo.
I motivi vanno esaminati congiuntamente.
2.1-Sul punto il Tribunale ha motivato nel senso che chi agiva in ripetizione era onerato della prova del contatto e delle condizioni applicate;
che il primo contratto, risalente all'anno
1994, era pacificamente esistente e che la mancata prova della stipula del contratto originario non poteva avere riflessi negativi sulla posizione della banca che, per legge, non era tenuta alla conservazione dei documenti relativi ai rapporti bancari per un periodo superiore ai 10 anni;
precisa il tribunale che la prospettazione del correntista sul punto era anche contraddittoria.
2.2-Premesso che, in caso di azione proposta dal correntista, l'onere della prova delle indebite annotazioni è a suo carico e si considera assolto producendo il contratto e la intera sequenza degli estratti conto, si evidenzia che, al di là della incerta prospettazione in citazione sulla esistenza o meno del contratto in forma scritta, sin dal primo grado la banca ha prodotto nota di ricognizione di debito del 18.12.2006, proveniente dal debitore, in cui la esistenza del contratto primigenio in forma scritta è pacificamente ammessa: si legge nella nota che la correntista “in data 23.6.1995 ebbe a sottoscrivere il contratto…..” di conto corrente originario.
2.3-La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2023 n. 35605, ha ben chiarito che, laddove non si faccia questione della inesistenza del contratto - e, dunque, anche nei casi in cui la esistenza del contratto in forma scritta sia pacifica o ammessa - spetta al correntista che agisce in ripetizione dimostrare la illegittimità delle singole clausole appunto producendo il contratto, per consentire al giudice di valutare le pattuizioni contestate.
2.4-Poiché nel caso in esame la parte ha chiesto la ripetizione di competenze asseritamente indebitamente corrisposte in virtù di clausole illegittime o non pattuite, era onere del cliente produrre il contratto ai fini della necessaria verifica, non della banca, proprio perché un contratto redatto per iscritto è da considerarsi pacificamente esistente.
2.5-A nulla rileva il profilo degli obblighi di conservazione del contratto pure sollevato;
neppure rileva che dagli estratti conto sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall'istituto, atteso che tali estratti nulla dicono quanto alle pattuizioni contrattuali (cfr. sentenza cit. anche su tale specifico aspetto).
3 2.6-Neppure può discutersi di mancata adozione da parte del giudice dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dovendosi rammentare che il ricorso a tale mezzo istruttorio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (da ultimo in tal senso in parte motiva Cass. n, 28215 del 2024; 2006, n. 17948.
2.7- Inoltre, per quanto possa considerarsi non del tutto centrata la motivazione del tribunale in riferimento agli obblighi di conservazione del contratto, e per quanto condivisibile l'assunto dell'appellante che la debba conservare il contratto anche oltre CP_3 il decennio, in più corretta applicazione dell'art. 117 tub, se la norma di riferimento è questa, il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente, che ne è titolare quanto la si deve presumere, salva l'allegazione della perdita o della distruzione del CP_3 documento, nel caso di specie non prospettata dal correntista né in sede di richiesta alla
ex art.119 TUB, né in questo giudizio. CP_3
2.8-Va, però, evidenziato che la Corte di Cassazione nella sentenza già cit. 2023 n.
35605, prosegue nel senso che gli estratti, laddove prodotti, sono idonei unicamente a provare l'applicazione, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del
9.2.2000, di effetti anatocistici vietati dall'articolo 1283 cc, atteso che nessun tipo di capitalizzazione neppure paritetica avrebbe potuto essere convenuta prima della novella del
2000. La Corte ha, dunque, sancito il seguente principio di diritto: in tema dei contratti bancari…. il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR del 9
Febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del citato articolo 1283 c.c.
In altri termini, la Corte ha chiarito che solo in tali limiti la capitalizzazione non può trovare alcuna legittimazione.
2.9- Correttamente, dunque, il Tribunale ha rideterminato il saldo escludendo esclusivamente la illegittima capitalizzazione degli interessi per il periodo antecedente alla delibera del febbraio 2000 e fino alla nuova pattuizione del 2006, rendendo una decisione aderente ai principi di diritto riportati.
Era, infatti, onere del correntista produrre il contratto al fine di verificare la presenza delle ulteriori clausole delle quali era stata domandata la declaratoria di nullità.
4 2.10-In particolare, è corretta l'eliminazione di ogni forma di anatocismo anche dopo il febbraio 2000 e fino alla rinegoziazione del contratto avvenuta nell'anno 2006 (rispettoso della delibera quanto alla pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi), non essendo configurabile/legittimo un adeguamento automatico dei contratti in essere alla delibera del 2000.
Sulla questione degli adeguamenti dei contratti sorti prima della delibera citata (con o senza patto espresso) si è pronunciata con chiarezza di recente la Corte di Cassazione nella sentenza del 2024 n. 28215. Con la richiamata sentenza, la Prima Sezione Civile si è espressa sul dibattito sviluppatosi in seno alla stessa Corte di legittimità in ordine alla possibilità – negata da certe pronunce (la prima è la sentenza n. 9140 del 19.05.2020, seguita da molte altre) ma ammessa da altre (ordinanze gemelle 5054, 5064 e 8639 del 2024) – di adeguare i contratti di conto corrente, già in corso alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, al regime di capitalizzazione trimestrale reciproco degli interessi mediante avviso in G.U. e comunicazione personalizzata al correntista.
Ebbene, la Corte ha ribadito l'impossibilità di adeguare il rapporto al regime reciproco di capitalizzazione con una semplice comunicazione o con un avviso in G.U., ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa. In tal senso la Corte ha dato continuità al pronunciamento del 2020 cit., contenente motivazione che ha ritenuto maggiormente soddisfacente rispetto alle altre. In sintesi, ha ritenuto la Corte che, in presenza di una clausola anatocistica originaria viziata da radicale nullità, non è possibile alcuna comparazione nei termini richiesti dall'art. 7, co 2 della delibera CICR del 2000 (comparazione tesa a verificare se le nuove pattuizioni avessero o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate). La impraticabilità della comparazione discendeva proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della previsione negoziale originaria;
di qui la necessità del nuovo patto.
2.11-Così recuperato l'onere probatorio del correntista, va ulteriormente chiarito che le poste che si possono ripetere sono limitate a quelle desumibili dagli estratti conto depositati e limitatamente ai periodi documentati: il saldo è stato depurato degli interessi anatocistici dal primo estratto disponibile, sino alla formalizzazione della clausola anatocistica, limitatamente ai periodi documentati, avendo il c.t.u. esposto di essere stato in grado di effettuare un calcolo ampiamente attendibile ed avendo in concreto accertato, limitatamente a tale periodo, il calcolo di interessi a credito su base annuale ed a debito su base trimestrale con riferimento al
5 conto originario, e la conseguente pratica anatocistica illegittima in base alla fornita documentazione.
In primo grado, dunque, gli indicati criteri sono stati puntualmente osservati dal c.t.u. e recepiti in sentenza.
2.12- Quanto al secondo motivo di appello riferibile alla c.m.s. applicata ante 2006, parimenti è corretta la sentenza nella parte in cui non l'ha espunta, poiché era onere del correntista, producendo il contratto originario, dimostrare la illegittima clausola sin dall'origine, onere non assolto per tutto quanto sopra esposto.
3. Con il terzo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui non ha eliminato le poste riferibili alla capitalizzazione trimestrale, invocando la novella dell'art. 120 tub, che aveva in sostanza dichiarato illegittima ogni forma di capitalizzazione.
3.1-Evidenziato che si tratta di questione sollevata solo in appello, si osserva che la
Corte di Cassazione, nella sentenza del 2024 n. 21344, ha esposto che “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione
è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Argomenta la Corte che, del resto, a fronte di una norma primaria proibitiva della pratica anatocistica, l'intervento regolamentare demandato al CICR risulta superfluo, a differenza di quanto avvenuto in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 - quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999
-, in cui si necessitava dell'intervento di una disciplina di dettaglio da parte del Comitato.
Ebbene, nel caso in esame l'applicazione di tale principio di diritto (su questione rilevabile d'ufficio anche in appello), è impedita dalle richieste formulate nell'atto di citazione in appello.
Invero, su tale “nuova” questione l'appellante ha chiesto di espungere le poste riferibili alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 1° gennaio
2022 (cfr. pag. n. 24), per poi concludere in appello: in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità' delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 1° gennaio
2022.
Poiché è in atti documentato che il conto è stato chiuso in data 2.11.2015 e non in epoca successiva, nessun ricalcolo nei termini richiesti può essere fatto.
6 4.Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte riferibile all'accoglimento parziale della eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_4
Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dall'annotazione
[...] delle rimesse;
ha dichiarato prescritte tutte le rimesse ante decennio rispetto alla interruzione della prescrizione (avvenuta con la missiva ricevuta dalla in data 24.6.2013); ha fatto CP_3 proprie le conclusioni del c.t.u. sul punto ed i conteggi contenuti nei chiesti chiarimenti integrativi;
ha precisato che le rimesse solutorie dovevano essere individuate sulla base del saldo banca originario e non di quello rettificato, e tenendo conto delle rimesse con saldo passivo scoperto ed extra fido.
4.
2-L'appellante, in dettaglio, censura la sentenza quanto alla individuazione del dies a quo della prescrizione delle annotazioni indebite e si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto in debito conto che, come dedotto sin dal primo grado, il conto era affidato sin dall'origine e l'evenienza era stata contabilmente riscontrata dal c.t.u.
Assume l'appellante di avere dato prova dell'affidamento del conto corrente sin dalla sua apertura con facile individuazione anche dell'importo massimo dell'affidamento (fino a
400 milioni di vecchie lire); deduce che tale evenienza non necessitava della produzione del contratto di affidamento in forma scritta, ed era stata desunta dal c.t.u. sulla base degli estratti conto e degli ulteriori elementi indicati in perizia;
precisa che l'affidamento dimostrato incideva sulla prescrizione e sulla individuazione del dies a quo di decorrenza poiché consentiva di ritenere le rimesse ripristinatorie e di rigettare la eccezione di prescrizione della banca, posto che, in presenza di un conto affidato, il termine decorreva dalla chiusura del conto. Di contro, in sentenza si era ritenuto interamente prescritto ogni indebito ante decennio rispetto all'atto interruttivo, in violazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova in materia.
In ogni caso, ai fini della diversa qualificazione/individuazione delle rimesse come solutorie, e della diversa decorrenza della prescrizione dalla data dell'annotazione, assume l'appellante che occorreva prima depurare il saldo degli addebiti illegittimi (saldo rettificato) erroneo essendo il riferimento al saldo utilizzato dal Tribunale, che era in tal modo CP_3 giunto ad un calcolo finale del tutto erroneo.
4.3- Le censure sono fondate.
Con riguardo alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie nonché al riparto degli oneri probatori nei casi in cui la banca, a fronte della domanda di indebito del correntista, eccepisca la prescrizione delle rimesse, le sezioni unite della Corte di Cassazione, sin dalla sentenza del 2010 n. 24418, hanno chiarito che la prescrizione decennale delle
7 rimesse decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data della chiusura del conto, mentre invece, laddove abbiano natura solutoria, dalla data dell'annotazione. La pronuncia muove dal rilievo che non può ipotizzarsi il decorso della prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto definibile come pagamento indebito, in quanto, prima di tale momento, non è configurabile alcun diritto di ripetizione. La Corte ha poi precisato che i versamenti eseguiti sul conto corrente vanno intesi come pagamenti solo quando non è stato accordato un fido o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento (extra – fido); di contro, quando i versamenti non superano l'affidamento concesso, sono da intendersi quali meri atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
4.4-Consegue a quanto esposto che l'esistenza o meno di un'apertura di credito in conto corrente spiega enorme incidenza sul decorso della prescrizione delle rimesse e sulla individuazione del dies a quo.
La Corte ha aggiunto che, se il correntista agisce senza allegare l'esistenza di un'apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione non è tenuta a dare prova di questo contratto (Cass. 2023 n. 10026); e ciò perché la banca, nell'eccepire la prescrizione, può limitarsi ab initio ad allegare l'inerzia del titolare del diritto ovverosia che il correntista ha mancato di pretendere in restituzione alcunché: è colui che agisce in ripetizione, una volta eccepita la prescrizione da parte della Banca, a dovere invece dimostrare che esiste un'apertura di credito (
contro
-eccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione, Cass.
2019 n. 31927).
Inoltre, ai fini dell'esclusione della natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente, non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non fornisca la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone di contro la banca la nullità, per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993. Va, infatti, considerato che si tratta di nullità di protezione la cui rilevazione è rimessa al correntista, e che non è finanche rilevabile d'ufficio, perché non corrisponde all'interesse del correntista: se il correntista dimostra l'affidamento, può giovarsi di un più favorevole termine prescrizionale;
inoltre, il cliente può dimostrare l'affidamento individuando plurimi e convergenti elementi indiziari.
Non può conseguentemente ritenersi preclusa al correntista, a fronte della eccepita prescrizione, la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista,
8 anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cass. 2024 n. 2338).
Inoltre, quando la prova dell'apertura di credito in conto corrente sia stata in ogni caso acquisita al processo, è utilizzabile dal giudice ai fini della prescrizione anche in assenza di una precisa allegazione del correntista circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione, in quanto la questione in esame non è oggetto di un'eccezione in senso stretto rilevabile solo a istanza di parte;
la deduzione sull'impedimento al decorso della prescrizione
è, infatti, un'eccezione in senso lato (Cass. sent. n. 2338 del 2024; in tal senso anche Cass.
2019 già cit.).
Infine, la Cassazione ha stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass. n. 17634/2021; Cass. n.
18815/2022; Cass. n. 12808/2023; conforme App. Milano 5.1.2023 n. 15). Questa impostazione (saldo rettificato) è ormai ius receptum, avendo in più occasione la giurisprudenza di legittimità ribadito la correttezza di tale modo di procedere, che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
4.5-Così esposti i principi di diritto applicabili, si evidenzia che il Tribunale, nel ricalcolare il saldo, ha utilizzato i nuovi conteggi formulati dal c.t.u. nei resi chiarimenti
9 (seconda relazione depositata), che escludono dall'indebito tutte le poste ante decennio rispetto alla diffida richiamata per intervenuta prescrizione, operando su saldo banca.
Con tale ratio dedicendi, sia pure implicitamente, il Tribunale ha ritenuto non affidato il conto e non dimostrata l'esistenza di un contratto di apertura di credito.
Al contrario, l'evenienza che il conto corrente fosse affidato sin dall'inizio è emersa da plurimi elementi indicativi allegati sin dall'atto introduttivo (estratti conto, comunicazioni alle centrali rischi); peraltro, nella stessa richiesta di documentazione inviata alla banca, la correntista fa pacifico riferimento all'esistenza di conti affidati.
Del resto, il consulente d'ufficio, nella prima perizia depositata ha dato atto che dalla documentazione in atti, dagli estratti, dagli scalari e dalle comunicazioni alla centrale rischi era stato possibile individuare agevolmente sia gli affidamenti concessi sia le rimesse di natura solutoria.
Inoltre, il CTU, sempre nella prima relazione originariamente depositata, non solo ha dato atto dell'esistenza dell'affidamento sin dall'inizio del rapporto, ma è riuscito agevolmente ad individuare le rimesse di natura solutoria su conto rettificato, nell'espletamento dell'originario incarico conferito, più corretto nei criteri e nei risultati rispetto ai chiarimenti integrativi richiesti, e che ben può essere utilizzato da questa Corte.
4.6-In conclusione, il consulente nella prima perizia depositata ha dato atto che dalla documentazione in atti, dagli estratti, dagli scalari e dalle comunicazioni alla centrale rischi era stato possibile individuare agevolmente sia gli affidamenti concessi sia le rimesse di natura solutoria. Nei conteggi di cui alla prima perizia il c.t.u. si è espresso nel senso che era stato in grado di accertare l'esistenza di un affidamento sin dall'inizio di operatività del conto
– affidamento di 400 milioni di vecchie lire – esaminando la depositata documentazione;
ha poi accertato l'esistenza di successivi affidamenti, anche formalizzati.
Sulla base di tale documentazione il c.t.u. è stato in grado di individuare correttamente le rimesse solutorie nel decennio anteriore alla lettera di contestazione, correttamente considerata interruttiva della prescrizione, proveniente dal debitore (lettera del 18.6.2013, decennio fino al 21.6.2003).
Sempre correttamente il c.t.u. ha ritenuto solutorie solo le rimesse che ha indicato in perizia, considerando il saldo passivo scoperto o extra fido, tenendo conto del limite di affidamento che aveva individuato appunto nei 400 milioni di vecchie lire ab origine e poi negli affidamenti modificati nel tempo.
Peraltro, nei conteggi contenuti nella prima perizia, il c.t.u. aveva già diligentemente effettuato un doppio calcolo: individuazione delle rimesse solutorie in base al saldo banca e
10 individuazione delle rimesse solutorie in base al più corretto saldo rettificato, cioè, depurato delle competenze illegittime.
4.9-Bisogna, dunque, partire, in presenza di prova dell'affidamento ab origine, dal calcolo di cui alla ipotesi n. 4, della prima consulenza depositata in primo grado: a) rimesse solutorie individuate all'esito del saldo rettificato;
tassi di interesse calcolati dall'inizio come pattuiti e poi modificati nel tempo;
capitalizzazione semplice dall'inizio del rapporto fino alla rinegoziazione del contratto in data 12.10.2006 contenente patto legittimo di capitalizzazione degli interessi con pari reciprocità: saldo ricalcolato a credito per il cliente pari ad €
130.125,70 (rispetto al saldo indicato dalla banca pari a zero). Il Tribunale ha, invece, fatto proprio il diverso conteggio di cui ai successivi chiarimenti che individua malamente come interamente prescritte le rimesse ante decennio, peraltro su saldo banca.
4.10-Va però considerato che, come desumibile dalle tabelle allegate ai chiarimenti resi dal c.t.u., e come evidenziato anche dalla Banca, il c.t.u. in questo primo calcolo “rettificato” ha incluso e compreso la espunzione anche della c.m.s., di ulteriori commissioni e delle spese dall'inizio del rapporto, ritenendo tali poste non concordate ab initio (la prima consulenza chiarisce espressamente tale aspetto), laddove, per tutto quanto sopra esposto:
a) la c.m.s. dall'inizio del rapporto e fino alla rinegoziazione del 10.12.2006, non doveva essere espunta perché era il correntista che doveva produrre il contratto al fine di dare prova che fosse stata pattuita una clausola illegittima, come già correttamente ritenuto dal
Tribunale; sono, dunque, legittimi gli importi annotati di € 14.396,35 (pag. n. 9 dei chiarimenti); correttamente il c.t.u. ha, invece, espunto la c.m.s. dal 10.12.2006, trattandosi di clausola nulla per indeterminatezza (è indicata solo percentuale ma non i criteri di calcolo), così come correttamente ha espunto le commissioni di indisponibilità fondi successive, non correttamente pattuite (criterio condiviso anche in sentenza);
b) le spese ed i costi addebitati dall'inizio del rapporto fino al nuovo contratto del
10.12.2006 integrano poste che non dovevano essere sottratte perché era il correntista che doveva produrre il contratto e provarne la omessa pattuizione;
sono, dunque, legittimi gli importi annotati a tale titolo per € 10.675,36; così come sono state considerate legittimamente pattuite tutte le spese concordate nel contratto successivamente rinegoziato (criterio condiviso anche in sentenza).
Sui punti a) e b), infatti, l'appello è stato rigettato.
Ne consegue che, sul più corretto ricalcolo “rettificato” di € 130.125,70 in favore del correntista, vanno detratti gli importi di € 14.396,35 e di € 10.675,36, che sono legittimi: risulta un nuovo saldo positivo per il cliente alla data di chiusura del conto, pari ad €
11 115.093,99; calcolo che questa Corte di Appello ben può svolgere in autonomia esaminando e facendo proprie le analitiche tabelle contenute nella richiamata c.t.u.
5.In accoglimento del quarto motivo di appello, il saldo va rideterminato a credito per il correntista nell'importo di € 115.093,99 alla data del 2.11.2015 e la appellata va CP_3 condannata al pagamento in favore degli appellanti della indicata somma, oltre interessi legali dalla chiusura del conto (la statuizione sulla decorrenza degli interessi e sulla loro misura non
è stata oggetto di specifica impugnativa).
6.L'accoglimento anche parziale dell'appello travolge il capo della sentenza di primo grado riferibile alle spese di lite che vanno poste a carico della appellata e vanno CP_3 liquidate in base al decisum (scaglione 52.001,00-160.000,00) nei valori medi e in base all'attività difensiva svolta, nella corretta misura già indicata in primo grado (€ 15.000,00, di cui € 830,00 per esborsi), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Le spese di c.t.u. restano a carico della CP_3
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in osservanza dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, nei valori medi, in base all'attività svolta, nell'importo complessivo di € 12.154,00 (solo l'importo della fase della trattazione e istruttoria è stato abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 16 del 2022, pubblicata il 4.1.2022, resa dal
Tribunale di Avellino,
a) ridetermina il saldo del conto corrente in lite nell'importo, a credito per il correntista, di € 115.093,99 alla data del 2.11.2015;
b) condanna la appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di CP_3
115.093,99, oltre interessi legali dalla chiusura del conto;
c) condanna la banca appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, nella misura già indicata nella sentenza di primo grado e, quanto al presente grado, in € 12.154,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della appellata. CP_3
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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