Art. 12. (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso
di talune sostanze e preparati pericolosi) 1. All' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , e' aggiunto il seguente capoverso:
"articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca".
10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso
di talune sostanze e preparati pericolosi) 1. All' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , e' aggiunto il seguente capoverso:
"articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca".