Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7964 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07964/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03369/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2026, proposto da LE IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RO CI, RO LL, LA RL, RA Di UA, AB RA e SI EC, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura,
1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, sebbene non conosciuta poiché non pubblicata, nelle parti di interesse;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
a) i verbali di valutazione dei titoli posseduti dalla candidata ricorrente nonché dagli altri candidati;
b) il format della domanda di partecipazione, se opportuno;
c) il bando di concorso, nelle parti di interesse;
d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio;
e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio;
f) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno;
g) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno;
h) dell’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02 in riferimento alla sessione del 23.10.2025 ore 08.00, nelle parti di interesse e se opportuno;
per la disapplicazione della clausola del bando di cui all’art. 7 nella parte in cui non si prevedono altri titoli valutabili coerenti con il ruolo professionale di Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, in subordine, nella parte in cui prevede valutabili i servizi prestati come Addetto all’ufficio per il processo;
per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio in relazione ai titoli valutabili, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa;
e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di ME Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il dott. CA FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che la ricorrente ha impugnato la graduatoria, il bando e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, inerenti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), per non essere risultata vincitrice in quanto collocata nella posizione n. 11052 con un punteggio complessivo pari a 23,5;
Considerato che la ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha lamentato l’illegittimità dell’operato valutativo dell’Amministrazione in ragione della mancata attribuzione di alcun punteggio in relazione ai titoli dichiarati con la domanda di partecipazione al concorso. In particolare, secondo la prospettazione ricorsuale, l’articolo 7 del bando, nel considerare unicamente il servizio svolto in qualità di addetto all’ufficio del processo come titolo suscettibile di valutazione, risulterebbe illegittimo per contrarietà ai principi di logicità, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Secondo la tesi della ricorrente, l’applicazione in concreto di tale clausola della lex specialis la avrebbe ingiustificatamente penalizzata, avendo precluso alla Commissione esaminatrice di considerare il suo percorso formativo, nel quale figurano il conseguimento di una laurea magistrale, di un diploma di specializzazione per le professioni legali, di un master di II livello in difesa d’ufficio, di un master di I livello in discipline giuridico-economiche, di una pubblicazione scientifica e di una specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità. Ad avviso della ricorrente, risulterebbe illogico e contraddittorio rendere il servizio prestato in qualità di addetto all’ufficio del processo suscettibile di valutazione e non anche i titoli per l’accesso a tale posizione professionale in base a quanto previsto dal relativo bando di concorso del 2024. La ricorrente, in subordine, ha poi richiesto la disapplicazione dell’articolo 7 del bando di concorso, al fine di “ ricondurre in condizioni di migliore uguaglianza la selezione permettendo certamente alla ricorrente di ‘recuperare posizioni’ ” (cfr. pag. 12 del ricorso). L’illegittimità della impugnata clausola del bando emergerebbe, inoltre, dal fatto che la procedura concorsuale per cui è causa rientra nel novero di quelle “per titoli ed esami” e, quindi, sarebbe irragionevole considerare suscettibile di valutazione un titolo che tale non è, trattandosi di una mera esperienza lavorativa;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e, con memoria depositata in data 24 marzo 2026, hanno eccepito:
- il difetto di legittimazione di ME Pa e del Ministero della Giustizia;
- l’irricevibilità delle censure mosse avverso le previsioni del bando di concorso, essendo lo stesso stato pubblicato in data 30 luglio 2025;
- l’infondatezza del gravame;
Dato atto che all’udienza camerale del 1° aprile 2026 è stato dato avviso a verbale in ordine alla possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. e poi la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti e degli scritti difensivi depositati come richiesto dalle Amministrazioni resistenti con istanza del 24 marzo 2026;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati. Per ciò che riguarda l’infondatezza dell’eccepito difetto di legittimazione passiva di ME Pa, la stessa discende dal fatto che la ricorrente ha impugnato anche atti formati da tale associazione, ritenendoli lesivi della sua sfera giuridica;
Ritenuto, sempre in via preliminare, che neppure l’eccezione di irricevibilità del ricorso sia meritevole di pregio. In proposito, vale evidenziare che la clausola del bando oggetto di gravame concerne la fase di valutazione dei titoli alla quale accedevano, in base alla lex specialis , soltanto i candidati che avessero superato la prova selettiva scritta. Non si tratta, pertanto, di prescrizione relativa ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, circostanza che avrebbe sicuramente radicato l’interesse a ricorrere a partire dalla data di pubblicazione del bando. Ed invero la lamentata lesione nella sfera giuridica della parte ricorrente si è concretizzata soltanto dopo il positivo superamento della prova scritta e all’esito della pubblicazione della graduatoria, che ha segnato il momento a partire dal quale i candidati, avuta conoscenza anche delle determinazioni assunte dalla Commissione in merito alla valutazione dei titoli, hanno avuto contezza della propria posizione in graduatoria e subito la lesione dalla stessa derivante (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 9222 del 14 maggio 2025). In altre parole, solo dopo la pubblicazione della graduatoria la ricorrente ha compreso la portata lesiva della clausola del bando censurata e di cui in concreto la Commissione ha fatto applicazione, constatando la deteriore posizione in graduatoria imputabile alla mancata attribuzione del punteggio per i titoli dichiarati all’atto della presentazione della domanda di partecipazione;
Ritenuto, nel merito, che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento;
Ritenuto, peraltro, alla luce del tenore dell’articolo 7 del bando, che la ricorrente non possa legittimamente dolersi della mancata valutazione degli altri titoli da essa dichiarati, atteso che l’Amministrazione è tenuta al rigoroso rispetto del principio dell’autovincolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8432 del 30 settembre 2022) al fine di salvaguardare l’imparzialità della procedura selettiva e la par condicio tra i candidati;
Ritenuto che sia del pari infondata la doglianza con la quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della gravata clausola del bando per aver considerato, quale titolo valutabile, la pregressa esperienza lavorativa quale addetto all’ufficio del processo;
Considerato al riguardo, in via generale, che “ in sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1218 del 28 febbraio 2018);
Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione abbia fatto corretto uso del proprio potere discrezionale in relazione alla individuazione dei titoli valutabili e del punteggio ad essi attribuibile, in quanto l’esperienza maturata in qualità di addetto all’ufficio del processo risulta strettamente attinente al profilo professionale per il quale è stata indetta la procedura concorsuale per cui è causa. Ciò, invero, risulta coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “ in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 535 del 22 gennaio 2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5351 del 18 ottobre 2012). Nessuna irragionevolezza e illogicità è riscontrabile nella perimetrazione dei titoli suscettibili di valutazione nell’ambito del concorso in questione, in quanto l’Amministrazione ha, legittimamente, inteso dare prevalenza al merito tecnico delle conoscenze teoriche dei candidati alla luce dei risultati conseguiti nella prova scritta. La giurisprudenza amministrativa, invero, ha già ritenuto legittimo che l’Amministrazione individui, tra i titoli valutabili, anche quelli inerenti a pregresse esperienze lavorative o professionali, sempre che siano attinenti al profilo professionale messo a concorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4879 del 16 maggio 2023), ipotesi questa che ricorre nella fattispecie in esame alla luce di quanto già esposto in precedenza;
Ritenuto, alla luce dell’accertata legittimità dell’articolo 7 del bando di concorso, che anche la richiesta di disapplicazione di tale disposizione della lex specialis sia del tutto destituita di fondamento;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
CA FA, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CA FA | IT IC |
IL SEGRETARIO