TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/10/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 730/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA A TRAT-
TAZIONE SCRITTA DELL'11.9.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 730/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto Recesso dal contratto del
Conduttore uso abitativo , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1 ciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. SANTORO RAFFAELE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2 ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA BIBLIOTECA AVALLONE 103 84013 CAVA DE TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. SENATORE RICCARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato C.F._4
e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto della rinuncia dell'attore alla domanda principale volta a dichiara- re risolto il rapporto locatizio controverso alla data di scadenza del 30/9/2021, in ragione dell'intervenuto diniego di rinnovazione di cui all'art. 2 L. 431/1998.
L'attore ha, invece, insistito nell'accoglimento della domanda subordinata di dichiarare cessa- to il rapporto locatizio in oggetto alla prossima data di scadenza convenzionale del 30/9/2025
o quella diversa risultante per legge.
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio, dopo aver contestato la domanda principale, ha af- fermato che “il rapporto locativo non può essere dichiarato cessato alla data indicata nel ricor- so, ovvero del 30.9.2021 ma, eventualmente, alla successiva scadenza naturale del 30.9.2025 ovvero quella risultante per legge”.
La domanda attorea subordinata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, il contratto di locazione in questione, stipulato per la durata di anni quattro, dal
1.10.2017 al 30.9.2021, dopo essersi rinnovato alla prima scadenza, è venuto a scadere in data
30.9.2025, per effetto della inequivoca volontà del locatore di rientrare nella disponibilità del bene locato manifestata con la notificazione, al convenuto, dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 28.3.2022.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, pacifica nell'affermare che “In tema di locazione, la disdetta può essere contenuta anche in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comun- que, nel caso concreto, esprima anche tale volontà, quale l'intimazione di licenza o sfratto per
Pag. 2 di 3 finita locazione o la citazione in giudizio;
né rileva che l'atto processuale sia stato formato per una scadenza già verificatasi, vigendo altresì il principio che la disdetta e l'intimazione in cui essa è contenuta, che non siano idonee, per inosservanza del termine, a produrre la cessazione della locazione per la scadenza indicata dal locatore, hanno efficacia di produrla per la sca- denza successiva” (cfr. Cass. n. 4036/2013).
Ne discende la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 7.11.2025.
Invero, la restituzione dell'immobile va ordinata dal giudice anche senza specifica richiesta del locatore, in virtù dell'obbligo ex art. 1590 c.c. che impone al conduttore di restituire la co- sa locata al locatore alla cessazione del contratto.
Tenuto conto dell'esito della lite ed in particolare delle circostanze della rinuncia dell'attore alla domanda principale, della rinnovazione del contratto per la scadenza successiva del
30.9.2025 e della mancata contestazione del convenuto in ordine a tale successiva scadenza, il
Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda subordinata dell'attore e per l'effetto dichiara cessata la locazio- ne tra le parti alla data del 30.9.2025, condannando al rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in Cava de'Tirreni alla Via E. De Filippis 59/A, , piano secondo, riportato in NCEU del Comune di Cava de' Tirreni al foglio 12, part. 921 sub 11, cat.
A/2, classe IV, in favore di;
Parte_1
2) fissa per l'esecuzione la data del 7.11.2025;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA A TRAT-
TAZIONE SCRITTA DELL'11.9.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 730/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto Recesso dal contratto del
Conduttore uso abitativo , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1 ciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. SANTORO RAFFAELE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2 ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA BIBLIOTECA AVALLONE 103 84013 CAVA DE TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. SENATORE RICCARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato C.F._4
e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto della rinuncia dell'attore alla domanda principale volta a dichiara- re risolto il rapporto locatizio controverso alla data di scadenza del 30/9/2021, in ragione dell'intervenuto diniego di rinnovazione di cui all'art. 2 L. 431/1998.
L'attore ha, invece, insistito nell'accoglimento della domanda subordinata di dichiarare cessa- to il rapporto locatizio in oggetto alla prossima data di scadenza convenzionale del 30/9/2025
o quella diversa risultante per legge.
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio, dopo aver contestato la domanda principale, ha af- fermato che “il rapporto locativo non può essere dichiarato cessato alla data indicata nel ricor- so, ovvero del 30.9.2021 ma, eventualmente, alla successiva scadenza naturale del 30.9.2025 ovvero quella risultante per legge”.
La domanda attorea subordinata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, il contratto di locazione in questione, stipulato per la durata di anni quattro, dal
1.10.2017 al 30.9.2021, dopo essersi rinnovato alla prima scadenza, è venuto a scadere in data
30.9.2025, per effetto della inequivoca volontà del locatore di rientrare nella disponibilità del bene locato manifestata con la notificazione, al convenuto, dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 28.3.2022.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, pacifica nell'affermare che “In tema di locazione, la disdetta può essere contenuta anche in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comun- que, nel caso concreto, esprima anche tale volontà, quale l'intimazione di licenza o sfratto per
Pag. 2 di 3 finita locazione o la citazione in giudizio;
né rileva che l'atto processuale sia stato formato per una scadenza già verificatasi, vigendo altresì il principio che la disdetta e l'intimazione in cui essa è contenuta, che non siano idonee, per inosservanza del termine, a produrre la cessazione della locazione per la scadenza indicata dal locatore, hanno efficacia di produrla per la sca- denza successiva” (cfr. Cass. n. 4036/2013).
Ne discende la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 7.11.2025.
Invero, la restituzione dell'immobile va ordinata dal giudice anche senza specifica richiesta del locatore, in virtù dell'obbligo ex art. 1590 c.c. che impone al conduttore di restituire la co- sa locata al locatore alla cessazione del contratto.
Tenuto conto dell'esito della lite ed in particolare delle circostanze della rinuncia dell'attore alla domanda principale, della rinnovazione del contratto per la scadenza successiva del
30.9.2025 e della mancata contestazione del convenuto in ordine a tale successiva scadenza, il
Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda subordinata dell'attore e per l'effetto dichiara cessata la locazio- ne tra le parti alla data del 30.9.2025, condannando al rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in Cava de'Tirreni alla Via E. De Filippis 59/A, , piano secondo, riportato in NCEU del Comune di Cava de' Tirreni al foglio 12, part. 921 sub 11, cat.
A/2, classe IV, in favore di;
Parte_1
2) fissa per l'esecuzione la data del 7.11.2025;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pag. 3 di 3