Articolo 11 della Legge 30 maggio 1988, n. 186
Articolo 10Articolo 12
Versione
23 giugno 1988
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Versione
3 marzo 1999
Art. 11. Direttore generale 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
4. Il direttore generale:
a) e' responsabile nei confronti del presidente dell'esecuzione dei programmi dell'ASI, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c). Propone al presidente l'organigramma dell'ASI;
b) e' capo degli uffici e ne risponde nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione;
c) coadiuva il presidente, secondo le direttive dello stesso, negli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettere f), g) e h);
d) cura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e contabile;
e) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in base alle direttive del presidente. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che il comma 4 del presente articolo e' abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 .
Entrata in vigore il 3 marzo 1999