Art. 12.
In ogni Provincia e' costituita con decreto del prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti piu' idonei, attiva opera informativa sulle finalita' dei censimenti e sulla loro importanza.
La Commissione, presieduta dal prefetto, e' composta, dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualita' di vice presidente; dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura; dai rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; dai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possono svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti; del capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.
In ogni Provincia e' costituita con decreto del prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti piu' idonei, attiva opera informativa sulle finalita' dei censimenti e sulla loro importanza.
La Commissione, presieduta dal prefetto, e' composta, dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualita' di vice presidente; dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura; dai rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; dai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possono svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti; del capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.