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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11310 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma – II Sez. Lavoro
In persona del Giudice, dr. ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 7 novembre
2025 all' esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza,
R.G. n° 129 del ruolo generale dell'anno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, rappresentata e difesa Avv.ti PULIATTI MARCO e Parte_1
CA per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario indicato in oggetto.
L' non si è costituito ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia. CP_1
Disposta nuova consulenza medico legale all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contenente motivazione contestuale, all'esito di discussione orale. Alla luce dell'espletata consulenza medico legale, la domanda risulta infondata e pertanto merita di essere accolta. Ed invero, in relazione al fatto costitutivo delle domanda e cioè al requisito sanitario dalla espletata consulenza medico legale, svolta con accuratezza ed immune da lacune logico giuridiche, le cui conclusioni possono pertanto condividersi, emerge che parte ricorrente è affetta da quadro patologico, riscontrato anche in sede di visita, che tuttavia la rende
“parzialmente autonoma negli spostamenti che migliorano in termini di stabilità e velocità con l'utilizzo del deambulatore che manovra agevolmente.”
Non sono inoltre emerse patologie che possano inficiare il profilo cognitivo della periziata che è lucida, orientata, collaborante partecipativa alla visita e soprattutto ben consapevole delle personali condizioni di salute”
In assenza di più specifici rilievi mossi sulla relazione tecnica, che evidenzino, lacune o omissioni, non sussistono pertanto allo stato i requisiti sanitari sottostanti la prestazione richiesta.
Le spese della consulenza tecnica restano a carico di parte resistente stante la ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cpc e sono liquidate come da separato decreto.
Nulla si provvede sulle spese di lite attesa la contumacia di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 30 dicembre 2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Respinge le domande;
2) Nulla provvede sulle spese processuali
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di
Pag. 2 di 3 consulenza medico legale della presente fase restano a carico della parte resistente e sono liquidate come da separato decreto.
Roma 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma – II Sez. Lavoro
In persona del Giudice, dr. ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 7 novembre
2025 all' esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza,
R.G. n° 129 del ruolo generale dell'anno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, rappresentata e difesa Avv.ti PULIATTI MARCO e Parte_1
CA per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario indicato in oggetto.
L' non si è costituito ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia. CP_1
Disposta nuova consulenza medico legale all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contenente motivazione contestuale, all'esito di discussione orale. Alla luce dell'espletata consulenza medico legale, la domanda risulta infondata e pertanto merita di essere accolta. Ed invero, in relazione al fatto costitutivo delle domanda e cioè al requisito sanitario dalla espletata consulenza medico legale, svolta con accuratezza ed immune da lacune logico giuridiche, le cui conclusioni possono pertanto condividersi, emerge che parte ricorrente è affetta da quadro patologico, riscontrato anche in sede di visita, che tuttavia la rende
“parzialmente autonoma negli spostamenti che migliorano in termini di stabilità e velocità con l'utilizzo del deambulatore che manovra agevolmente.”
Non sono inoltre emerse patologie che possano inficiare il profilo cognitivo della periziata che è lucida, orientata, collaborante partecipativa alla visita e soprattutto ben consapevole delle personali condizioni di salute”
In assenza di più specifici rilievi mossi sulla relazione tecnica, che evidenzino, lacune o omissioni, non sussistono pertanto allo stato i requisiti sanitari sottostanti la prestazione richiesta.
Le spese della consulenza tecnica restano a carico di parte resistente stante la ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cpc e sono liquidate come da separato decreto.
Nulla si provvede sulle spese di lite attesa la contumacia di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 30 dicembre 2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Respinge le domande;
2) Nulla provvede sulle spese processuali
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di
Pag. 2 di 3 consulenza medico legale della presente fase restano a carico della parte resistente e sono liquidate come da separato decreto.
Roma 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3