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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana
Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1653 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2018, rimessa in decisione all'udienza cartolare del
21.10.2024 e vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Terrano, per mandato in atti;
attori opponenti
e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Giudo CP_2 C.F._4
Macaluso, per mandato in atti;
attori opponenti
e
(C.F.: ), e per essa quale procuratrice la Controparte_3 P.IVA_2
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_3 dall'Avv. Gabriele Messina Vitrano, per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 21.10.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2018, , Parte_1 unitamente a e , quest'ultimi in qualità di fideiussori, Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2018, R.G. n. 838/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 16-20 marzo 2018 e notificato il 26 marzo
2018 a e a e il 20 aprile 2018 a , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 quale, su ricorso di quale procuratrice di Controparte_4 [...]
cessionaria di (in forza di atto di cessione Controparte_3 Controparte_5 pubblicato sulla GURI, parte seconda, n. 80 del 08/07/2017), veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 138.171,10, oltre interessi legali fino al pagamento effettivo, spese e compensi professionali, a titolo di saldo del rapporto di apertura di credito regolato nel conto corrente di corrispondenza n. 8077.
Contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria, , quale Parte_3 opponente eccepiva, in via preliminare, l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, deducendo la mancata ricezione del provvedimento monitorio, del quale aveva avuto conoscenza solo tramite altro debitore.
Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Marsala, quale foro del debitore ex art. 20 c.p.c., rilevando di avere prestato la fideiussione in qualità di consumatore.
Tutti gli attori opponenti, poi, nel merito, deducevano la carenza di prove adeguate del credito azionato, contestando il fatto che parte opposta non avesse prodotto il contratto di apertura di credito, limitandosi alla produzione del contratto di conto corrente e del documento di sintesi.
Inoltre, osservavano che negli estratti conto prodotti in sede monitoria non si rinveniva alcuna traccia dell'affidamento, aperto il 2 aprile 2007, fino al trimestre rendicontato al 31 marzo 2008.
Gli opponenti rilevavano, altresì, la nullità del contratto di apertura di credito ex art. 117 TUB commi 1 e 3 per difetto di forma scritta, nonché la nullità del contratto di conto corrente e del documento di sintesi per assenza di firma dell'istituto di credito contraente e per mancata consegna della copia del contratto al cliente.
2 Evidenziavano, ancora, l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di conto corrente e del documento di sintesi, avuto riguardo ai tassi di interesse e alle commissioni applicate, contestando la violazione delle normative sulla trasparenza delle operazioni bancarie, e, richiamando l'art. 117, co. 7, TUB, eccepivano la nullità delle clausole pattuative degli interessi chiedendo la conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla legge.
Per quanto concerne gli interessi e le commissioni addebitati, gli opponenti richiamavano l'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che il tasso di interesse effettivo superasse il tasso soglia, risultando usurario.
Eccepivano anche l'illegittimità delle somme maturate successivamente alla comunicazione di revoca del fido effettuata da , datata 20 settembre Controparte_5
2012, e non debitamente notificata, con la quale veniva indicata una sofferenza di €
79.704,73 al 1° luglio 2012.
In particolare, rilevavano che, pur non essendo più movimentato il conto, la banca continuava ad applicare interessi e commissioni sulle somme in sofferenza, con tassi fino al 16,55%, incrementando così significativamente il saldo a carico del correntista.
In tale contesto, gli opponenti evidenziavano la violazione delle disposizioni contrattuali, in particolare dell'art. 11 delle condizioni del contratto di conto corrente e del punto 9 del documento di sintesi, che regolavano il calcolo degli interessi e delle commissioni.
Inoltre, deducevano la violazione dell'art. 1283 c.c., lamentando l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici da parte della banca, pari a € 20.956,22.
Infine, e , nella qualità di fideiussori, invocavano la Parte_2 Parte_3 loro liberazione dall'obbligazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., contestando che la banca, pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche della società per la quale avevano prestato garanzia, avesse continuato a concedere credito senza ottenere la necessaria autorizzazione da parte dei fideiussori. In mancanza di tale autorizzazione, gli opponenti ritenevano di essere liberati dall'obbligazione di garanzia e, pertanto, di non dovere nulla all'istituto di credito convenuto.
Parte opponente chiedeva, pertanto, in via preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nonché la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale
3 di Termini Imerese in favore del Tribunale di Marsala nei confronti del fideiussore nel merito, la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per Parte_3 carenza di prova scritta del credito azionato, ovvero, in subordine, la rideterminazione delle somme ingiunte per illegittimità delle clausole pattuative di interessi, spese e commissioni, nonché affette da usurarietà; la nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti e l'accoglimento dell'opposizione con l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese e onorari.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale procuratrice, la Controparte_3 la quale contestava tutto quanto dedotto ed Controparte_4 eccepito dall'opponente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da , la Parte_3 legittimità della notifica nei confronti della stessa, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla scorta del certificato di residenza, risultante in Castelvetrano, Strada 49, Località
Triscina.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, pure sollevata da , Parte_3 osservava che la competenza territoriale fosse da radicarsi sulla scorta del foro del debitore principale, con sede in Cefalà Diana (Pa), c/da San Lorenzo, Parte_1 attrattiva ex art. 33 c.p.c. nei confronti di , quale fideiussore e socia della Parte_3 predetta società e non certo consumatore.
Nel merito, l'istituto di credito convenuto sosteneva la piena legittimità del credito ingiunto, derivante dall'apertura di credito regolata nel conto corrente di corrispondenza n. 8077, confermando la validità delle clausole contrattuali contestate e la correttezza dell'operato della banca.
In particolare, osservava che il contratto di c/c fosse stato stipulato il 2 aprile
2007, epoca in cui l'anatocismo degli interessi bancari era legittimo, in quanto disciplinato dall'art. 120 T.U.B., che aveva recepito la delibera CICR del 09 febbraio
2000, in deroga alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c.
Rilevava, inoltre, la validità della C.M.S. in quanto numericamente determinata, con indicazione della periodicità.
4 In relazione all'eccezione ex art. 1956 c.c., riguardante la liberazione del fideiussore per abusiva concessione di credito, parte opposta evidenziava che le fideiussioni erano state sottoscritte il 13 febbraio 2008 per un importo massimo garantito di € 150.000,00, e che i fideiussori, essendo soci e parenti dei soci della erano sicuramente a conoscenza delle condizioni economiche della Parte_1 società, con possibilità di revocare la garanzia in qualsiasi momento.
Infine, contestava il superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, avendo la banca applicato un tasso pari al 6,06% (effettivo 6,20%) e un tasso oltre il fido pari all'8,06% (effettivo 8,30%), mentre il tasso soglia risultava pari al 14,85%.
Rappresentava, infine, che i fideiussori e Controparte_1 CP_2 avevano pure proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n.
[...]
415/2018, giudizio rubricato al n. R.G. 1915/2018.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la riunione del presente giudizio a quello promosso da e recante n. Controparte_1 Controparte_2
R.G.1915/2018; la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva concesso alle parti termine di giorni quindici per espletamento del tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda e il giudizio veniva rinviato all'udienza del 27.3.2029, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Nel procedimento n. 1915/2018 R.G., introdotto da e Controparte_1 quali fideiussori di Zicuauto s.r.l., gli opponenti avevano Controparte_2 proposto le contestazioni già svolte da e e avevano, Parte_2 Parte_3 altresì, rilevato di aver revocato la garanzia fideiussoria prestata in favore della ai sensi dell'art. 4 del contratto di fideiussione sottoscritto il 13 febbraio Parte_1
2008.
Avevano dedotto che, ricevuta la comunicazione di revoca delle fideiussioni in data 15 febbraio 2011, il aveva loro risposto con missiva CP_5 Controparte_5
5 dell'8 giugno 2011, confermando che l'esposizione debitoria della Parte_1 ammontava a € 71.666,00, solo importo per il quale gli opponenti restavano obbligati.
Avevano chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Ritualmente costituitasi anche nell'ambito del giudizio n. R.G.1915/2018, la società convenuta aveva contestato la fondatezza delle doglianze proposte dai fideiussori, precisando che, in ogni caso, al debito garantito risultante alla data della revoca delle fideiussioni prestate, dovevano essere aggiunti, ai sensi dell'art. 1942 c.c., gli interessi moratori convenzionali maturati successivamente a tale data, senza alcuna capitalizzazione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva concesso alle parti termine di giorni quindici per espletamento del tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda e il giudizio veniva rinviato all'udienza del 27.3.2019, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 9 ottobre 2019 il Tribunale disponeva la riunione del procedimento n. 1915/2018 all'odierno procedimento, di più antica iscrizione, e si riservava sulle richieste istruttorie articolate dalle parti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu contabile (cfr. ordinanza del 14 ottobre 2019).
Depositata la relazione di ctu in data 6.5.2020, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.11.2021, poi più volte rinviata anche per i mutamenti dei giudici assegnatari del fascicolo.
Da ultimo, all'udienza cartolare del 21 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito dell'opposizione
In via preliminare devono essere integralmente rigettate le eccezioni relative alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo e all'incompetenza territoriale del tribunale
6 adito sollevate da in quanto del tutto infondate in virtù, l'una, della Parte_3 regolarità della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti e, in ogni caso, del generale principio di raggiungimento dello scopo;
l'altra, dell'applicazione al caso di specie del foro del debitore principale, la Zicuauto s.r.l., e dell'assoluta inapplicabilità del foro del consumatore, pure invocato, al socio fideiussore.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione proposta da Zicuauto s.r.l., Pt_2
, e è infondata e
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 deve essere rigettata per le ragioni che infra si diranno.
Osserva il Tribunale, in via preliminare, che l'onere probatorio posto a carico del creditore-opposto può reputarsi senz'altro soddisfatto innanzitutto con riferimento all'an debeatur, risultando dalla documentazione in atti la prova dell'esistenza sia del titolo costitutivo dei rapporti obbligatori principali (contratto di conto corrente n.
0008077 del 2.4.2007; contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente del
2.4.2007, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante di Zicuauto s.r.l.,
[...]
cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione), che delle CP_1 fideiussioni prestate da in proprio, da Controparte_1 Parte_2 da e da (cfr. contratti di fideiussione in favore di Controparte_2 Parte_3
Zicuauto s.r.l. del 13.2.2008, fino alla concorrenza di € 150.000,00, allegati alla comparsa di costituzione).
In ordine al quantum debeatur e, segnatamente, alla prova dell'entità del saldo debitore dei rapporti bancari dianzi citati alla data del 24.12.2014, va osservato che l'istituto di credito opposto, a corredo del ricorso monitorio ha depositato il cd.
“estratto di saldaconto” ex art. 50 D.Lgs. n. 358/93 (cfr. doc. allegata al fascicolo dell'istituto di credito relativo alla fase monitoria e riprodotto con la comparsa di costituzione e risposta), e, con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, ha provveduto a depositare, altresì, copia dei singoli estratti conto afferenti il rapporto (documenti in ordine alla cui esattezza, completezza o autenticità nessuna contestazione è stata avanzata dagli opponenti: cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione), la cui efficacia probatoria ex artt. 1857 e 1832 c.c. neppure è stata messa in discussione.
Va, poi, rilevato che il contratto di conto corrente costituente il titolo negoziale
7 del diritto di credito azionato in via monitoria, contiene la specifica indicazione della misura del tasso di interesse attivo e passivo, nonché l'indicazione del tasso e del periodo di capitalizzazione trimestrale, identico sia dal lato attivo che da quello passivo, nonché, altresì, le operazioni di valuta, in tal senso superandosi sia le doglianze relative alla carenza di documentazione probante il credito fatto valere, sia quelle afferenti alla contabilizzazione delle operazioni, sia quelle relative alla illegittima capitalizzazione degli interessi attivi.
Ora, seppure il nominato ctu, dott. abbia rilevato l'applicazione Persona_1 di tassi di interesse oltre soglia in 12 dei trimestri di riferimento (cfr. pag. 14 della relazione di ctu depositata in data 6.5.2020), tuttavia, l'opposizione proposta da
Zicuauto s.r.l., , e Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_1 CP_2 risulta infondata e pertanto deve essere rigettata con conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto e ciò per l'assoluta irrilevanza dell'usura sopravvenuta ai fini della nullità della clausola pattuativa degli interessi.
Invero, in tema di usura c.d. sopravvenuta, per pattuizioni originariamente infra- soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto, la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla né inefficace e la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo che non ricorrano particolari modalità o circostanze di escussione che devono essere allegate e provate dal correntista.
Ora, dalla disamina della relazione di consulenza tecnica emerge che il nominato ctu ha provveduto al raffronto del tasso soglia rilevato nei trimestri di durata del rapporto con il tasso soglia vigente periodo per periodo e non già soltanto con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, ritiene questo Giudice di dover pienamene condividere gli esiti della ctu, senza, tuttavia, procedere alla rideterminazione del saldo sulla scorta dei ricalcoli dallo stesso effettuati, non rilevando, come già argomentato, gli occasionali superamenti del tasso soglia intervenuti nel corso del rapporto e dipendenti dall'oscillazione dei tassi, e non già dalla pattuizione di interessi contrattuali usurari.
8 In merito alle operazioni peritali deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di nullità della ctu sollevata da e e relativa Controparte_1 Controparte_2 all'omesso invio della bozza della relazione ai procuratori delle parti nonché all'invio della bozza nel periodo di sospensione delle attività processuali disposto dall' 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
L'eccezione non coglie nel segno tenuto conto che, seppure le circostanze dedotte dai predetti attori siano veritiere, tuttavia, nel caso di specie non risulta effettivamente realizzata alcuna lesione del diritto di difesa della parte istante, tenuto conto che la bozza della relazione risulta correttamente inviata al ctp nominato dalla medesima parte e che questi ha ritualmente inviato le proprie osservazioni al nominato ctu, come risulta dalla relazione definitiva depositata in data 6.5.2020.
Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della ctu.
Infine, risulta priva di giuridico fondamento la doglianza relativa alla nullità del contratto di conto corrente azionato in via monitoria in quanto privo della sottoscrizione dell'istituto di credito.
Invero, per costante giurisprudenza, i contratti bancari in cui manca la sottoscrizione da parte della banca non sono nulli per difetto della forma scritta richiesta dall'art. 117 t.u.b., posto che il requisito formale va inteso non in senso strutturale, ma funzionale.
Di conseguenza è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (cfr. Cass.
n. 9196/2021).
***
Quanto alle doglianze lamentate dai fideiussori, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
In via preliminare è necessario ribadire la natura del contratto di garanzia stipulato tra gli odierni opponenti e l'istituto di credito opposto, prestato da Parte_2
, e in data 13.2.2008 fino Parte_3 CP_1 Controparte_1 Controparte_2 alla concorrenza di € 150.000,00.
9 Gli artt. 7 e 8 del contratto di garanzia prevedono, rispettivamente, che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Altresì, l'art. 6 dispone che “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art 1957 c.c., che si intende derogato”.
Infine, l'art. 9 afferma “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore, riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
L'interpretazione letterale di tali clausole, sia singolarmente che complessivamente considerate, impone di concludere che la garanzia rilasciata dagli opponenti sia da annoverare tra i contratti di garanzia autonomi o “fideiussione a prima richiesta”, che preclude al garante cui sia stato richiesto il pagamento di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante.
Invero, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta” o “senza eccezioni” - sussumibile nell'alveo delle pattuizioni
“solve et repete” - vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garatievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. sez. un. n.
3947/2010; Cass. n. 11890/2008).
Esso, com'è noto, ha la funzione, necessariamente esplicitata in contratto, di assicurare al beneficiario il versamento della somma garantita senza possibilità alcuna per il garante di avanzare eccezioni attinenti al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore garantito.
Ne consegue che, in un contratto autonomo di garanzia, il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o efficacia del rapporto di base (cfr. Cass. n. 6517/2014).
10 L'unica eccezione proponibile dal garante per ottenere una sospensione del pagamento, è l'exceptio doli, ossia la prova evidente che il beneficiario della garanzia stia abusando per ottenere un pagamento che non gli spetta- quindi un comportamento scorretto connotato da dolo o mala fede dell'altra parte- in caso contrario, sarà tenuto comunque al pagamento e in caso potrà agire contro il garantito che abbia indebitamente conseguito l'importo versatogli dal garante.
Alla luce di quanto appena esposto, ne deriva l'impossibilità per i garanti di fare valere tutte le eccezioni relative all'invalidità parziale del rapporto principale per ciò che concerne il mancato rispetto dei requisiti formali, della capitalizzazione degli interessi passivi, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto ad eccezione di quelle relativa alla dedotta usurarietà del tasso di interesse passivo. Ed invero “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”
(Cass. n. 26262/2007).
Tanto premesso, deve essere altresì respinta la doglianza relativa alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ad opera dell'istituto di credito, pure formulata dai fideiussori opponenti.
In via generale, è bene premettere che “la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.” (cfr., Cass. n. 16827/2016).
Tale principio, tuttavia, subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale,
11 come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore.
L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore
(cfr., da ultimo nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma n. 8102/2020).
Ora, nel caso di specie, la garanzia autonoma risulta prestata da Parte_2
, e in data 13.2.2008, Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 quando lo stato della società garantita non risultava caratterizzato da una situazione irreversibile di insolvenza, trattandosi di società già avviata sul mercato e non essendo desumibili stati di difficoltà economica e/o di decozione (cfr. visura camerale prodotta dall'istituto di credito opposto).
Peraltro, a tali considerazioni si aggiunga la circostanza per la quale i garanti oggi opponenti rivestivano la qualità di soci della società garantita, con tutto ciò che ne consegue in termini di conoscenza della situazione finanziaria della società garantita.
Dalle qualità personali dei garanti, dunque, deriva che deve escludersi la violazione dei doveri di buona fede e correttezza ad opera dell'istituto di credito opposto.
Quanto alla domanda di nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2,
L. n. 287/1990, pure formulata dai fideiussori opponenti, si osserva quanto segue.
Primariamente è necessario valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, cioè se coincidono con quelle, individuate dalla Banca d'Italia, che violano la legge L. n. 287 del 1990.
Nel caso di specie, in disparte l'effettiva sussumibilità delle clausole del contratto di fideiussione allo schema ABI, che risulta meramente allegata dagli opponenti ma non provata, non avendo i medesimi fornito alcun elemento idoneo a dimostrarla, ritiene, in ogni caso, il Tribunale che l'inserimento di tali clausole contrattuali all'interno del contratto di fideiussione renda l'intesa a valle – e segnatamente la parte
12 della stessa adottata in forza della violazione – un fatto illecito rilevante ex art. 2043
c.c. che peraltro, ove si risolva in una nullità negoziale è necessariamente parziale, con sopravvivenza delle clausole non rientranti nello schema ABI.
La domanda proposta in merito alla validità della fideiussione prestata, va, dunque rigettata.
Quanto alla garanzia prestata da e Controparte_1 Controparte_2 osserva il Tribunale che risulta incontestato tra le parti e documentalmente provato, a far data dal 15.2.2011, il recesso unilaterale dalle fideiussioni prestate ad opera dei predetti opponenti, con un debito cristallizzato, a quella data, in € 71.766,00, oltre interessi e spese.
Ora, il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941 cod. civ., comma 1, per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, legittimamente l'istituto di credito ha agito in via monitoria anche nei confronti dei predetti fideiussori, i quali, in virtù dell'art. 1942 c.c., seppure abbiano esercitato il recesso, sono comunque obbligati per gli interessi e le spese, accessori del debito principale, fino al massimale garantito, pari in ispecie a € 150.000,00, non risultando dalla disamina delle fideiussioni alcun patto contrario in tal senso.
13 Se è dunque possibile che le parti escludano la garanzia per interessi e spese, ovvero fissino - in relazione al disposto dell'art. 1938 c.c., che per le obbligazioni future o condizionali impone la previsione dell'importo massimo garantito - un limite della garanzia per capitale ed un diverso limite per gli accessori del debito principale, giacché tanto integra un patto contrario ai sensi dell'art. 1942 c.c. ed al contempo soddisfa il requisito di cui all'art. 1938 c.c., deve invece escludersi che l'assenza di un limite per i soli accessori del debito principale comporti l'effetto della caducazione della garanzia, poiché la sua estensione agli accessori del debito è appunto stabilita dalla legge e la funzione di tutela del fideiussore sottesa all'art. 1938 c.c. è pienamente realizzata dalla fissazione del limite della garanzia, costituente il tetto massimo della possibile esposizione del fideiussore.
A tanto consegue che tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future (come la cosiddetta fideiussione omnibus) sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, "oltre accessori e spese", l'importo predetto va inteso cose limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale (cfr. Cass. n. 3805/2004; Cass.
n. 12663/2015).
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Zicuauto s.r.l., Parte_2 Parte_3 [...]
e si ritiene infondata e deve essere rigettata, Controparte_1 Controparte_2 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione proposta comporta la condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'istituto di credito opposto, le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi per tutte le fasi, sono liquidate nella misura complessiva di € 14.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Parimenti le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, devono essere poste integralmente a carico degli attori opponenti, in solido.
14
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Zicuauto s.r.l., , Parte_2 Parte_3
e avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
415/2018, che conferma;
condanna Zicuauto s.r.l., Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e , in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute
[...] Controparte_2 dalla società convenuta, liquidate in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori opponenti, in solido.
Termini Imerese, 8 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
15
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana
Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1653 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2018, rimessa in decisione all'udienza cartolare del
21.10.2024 e vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Terrano, per mandato in atti;
attori opponenti
e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Giudo CP_2 C.F._4
Macaluso, per mandato in atti;
attori opponenti
e
(C.F.: ), e per essa quale procuratrice la Controparte_3 P.IVA_2
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_3 dall'Avv. Gabriele Messina Vitrano, per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 21.10.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2018, , Parte_1 unitamente a e , quest'ultimi in qualità di fideiussori, Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2018, R.G. n. 838/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 16-20 marzo 2018 e notificato il 26 marzo
2018 a e a e il 20 aprile 2018 a , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 quale, su ricorso di quale procuratrice di Controparte_4 [...]
cessionaria di (in forza di atto di cessione Controparte_3 Controparte_5 pubblicato sulla GURI, parte seconda, n. 80 del 08/07/2017), veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 138.171,10, oltre interessi legali fino al pagamento effettivo, spese e compensi professionali, a titolo di saldo del rapporto di apertura di credito regolato nel conto corrente di corrispondenza n. 8077.
Contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria, , quale Parte_3 opponente eccepiva, in via preliminare, l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, deducendo la mancata ricezione del provvedimento monitorio, del quale aveva avuto conoscenza solo tramite altro debitore.
Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Marsala, quale foro del debitore ex art. 20 c.p.c., rilevando di avere prestato la fideiussione in qualità di consumatore.
Tutti gli attori opponenti, poi, nel merito, deducevano la carenza di prove adeguate del credito azionato, contestando il fatto che parte opposta non avesse prodotto il contratto di apertura di credito, limitandosi alla produzione del contratto di conto corrente e del documento di sintesi.
Inoltre, osservavano che negli estratti conto prodotti in sede monitoria non si rinveniva alcuna traccia dell'affidamento, aperto il 2 aprile 2007, fino al trimestre rendicontato al 31 marzo 2008.
Gli opponenti rilevavano, altresì, la nullità del contratto di apertura di credito ex art. 117 TUB commi 1 e 3 per difetto di forma scritta, nonché la nullità del contratto di conto corrente e del documento di sintesi per assenza di firma dell'istituto di credito contraente e per mancata consegna della copia del contratto al cliente.
2 Evidenziavano, ancora, l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di conto corrente e del documento di sintesi, avuto riguardo ai tassi di interesse e alle commissioni applicate, contestando la violazione delle normative sulla trasparenza delle operazioni bancarie, e, richiamando l'art. 117, co. 7, TUB, eccepivano la nullità delle clausole pattuative degli interessi chiedendo la conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla legge.
Per quanto concerne gli interessi e le commissioni addebitati, gli opponenti richiamavano l'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che il tasso di interesse effettivo superasse il tasso soglia, risultando usurario.
Eccepivano anche l'illegittimità delle somme maturate successivamente alla comunicazione di revoca del fido effettuata da , datata 20 settembre Controparte_5
2012, e non debitamente notificata, con la quale veniva indicata una sofferenza di €
79.704,73 al 1° luglio 2012.
In particolare, rilevavano che, pur non essendo più movimentato il conto, la banca continuava ad applicare interessi e commissioni sulle somme in sofferenza, con tassi fino al 16,55%, incrementando così significativamente il saldo a carico del correntista.
In tale contesto, gli opponenti evidenziavano la violazione delle disposizioni contrattuali, in particolare dell'art. 11 delle condizioni del contratto di conto corrente e del punto 9 del documento di sintesi, che regolavano il calcolo degli interessi e delle commissioni.
Inoltre, deducevano la violazione dell'art. 1283 c.c., lamentando l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici da parte della banca, pari a € 20.956,22.
Infine, e , nella qualità di fideiussori, invocavano la Parte_2 Parte_3 loro liberazione dall'obbligazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., contestando che la banca, pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche della società per la quale avevano prestato garanzia, avesse continuato a concedere credito senza ottenere la necessaria autorizzazione da parte dei fideiussori. In mancanza di tale autorizzazione, gli opponenti ritenevano di essere liberati dall'obbligazione di garanzia e, pertanto, di non dovere nulla all'istituto di credito convenuto.
Parte opponente chiedeva, pertanto, in via preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nonché la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale
3 di Termini Imerese in favore del Tribunale di Marsala nei confronti del fideiussore nel merito, la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per Parte_3 carenza di prova scritta del credito azionato, ovvero, in subordine, la rideterminazione delle somme ingiunte per illegittimità delle clausole pattuative di interessi, spese e commissioni, nonché affette da usurarietà; la nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti e l'accoglimento dell'opposizione con l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese e onorari.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale procuratrice, la Controparte_3 la quale contestava tutto quanto dedotto ed Controparte_4 eccepito dall'opponente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da , la Parte_3 legittimità della notifica nei confronti della stessa, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla scorta del certificato di residenza, risultante in Castelvetrano, Strada 49, Località
Triscina.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, pure sollevata da , Parte_3 osservava che la competenza territoriale fosse da radicarsi sulla scorta del foro del debitore principale, con sede in Cefalà Diana (Pa), c/da San Lorenzo, Parte_1 attrattiva ex art. 33 c.p.c. nei confronti di , quale fideiussore e socia della Parte_3 predetta società e non certo consumatore.
Nel merito, l'istituto di credito convenuto sosteneva la piena legittimità del credito ingiunto, derivante dall'apertura di credito regolata nel conto corrente di corrispondenza n. 8077, confermando la validità delle clausole contrattuali contestate e la correttezza dell'operato della banca.
In particolare, osservava che il contratto di c/c fosse stato stipulato il 2 aprile
2007, epoca in cui l'anatocismo degli interessi bancari era legittimo, in quanto disciplinato dall'art. 120 T.U.B., che aveva recepito la delibera CICR del 09 febbraio
2000, in deroga alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c.
Rilevava, inoltre, la validità della C.M.S. in quanto numericamente determinata, con indicazione della periodicità.
4 In relazione all'eccezione ex art. 1956 c.c., riguardante la liberazione del fideiussore per abusiva concessione di credito, parte opposta evidenziava che le fideiussioni erano state sottoscritte il 13 febbraio 2008 per un importo massimo garantito di € 150.000,00, e che i fideiussori, essendo soci e parenti dei soci della erano sicuramente a conoscenza delle condizioni economiche della Parte_1 società, con possibilità di revocare la garanzia in qualsiasi momento.
Infine, contestava il superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, avendo la banca applicato un tasso pari al 6,06% (effettivo 6,20%) e un tasso oltre il fido pari all'8,06% (effettivo 8,30%), mentre il tasso soglia risultava pari al 14,85%.
Rappresentava, infine, che i fideiussori e Controparte_1 CP_2 avevano pure proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n.
[...]
415/2018, giudizio rubricato al n. R.G. 1915/2018.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la riunione del presente giudizio a quello promosso da e recante n. Controparte_1 Controparte_2
R.G.1915/2018; la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva concesso alle parti termine di giorni quindici per espletamento del tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda e il giudizio veniva rinviato all'udienza del 27.3.2029, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Nel procedimento n. 1915/2018 R.G., introdotto da e Controparte_1 quali fideiussori di Zicuauto s.r.l., gli opponenti avevano Controparte_2 proposto le contestazioni già svolte da e e avevano, Parte_2 Parte_3 altresì, rilevato di aver revocato la garanzia fideiussoria prestata in favore della ai sensi dell'art. 4 del contratto di fideiussione sottoscritto il 13 febbraio Parte_1
2008.
Avevano dedotto che, ricevuta la comunicazione di revoca delle fideiussioni in data 15 febbraio 2011, il aveva loro risposto con missiva CP_5 Controparte_5
5 dell'8 giugno 2011, confermando che l'esposizione debitoria della Parte_1 ammontava a € 71.666,00, solo importo per il quale gli opponenti restavano obbligati.
Avevano chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Ritualmente costituitasi anche nell'ambito del giudizio n. R.G.1915/2018, la società convenuta aveva contestato la fondatezza delle doglianze proposte dai fideiussori, precisando che, in ogni caso, al debito garantito risultante alla data della revoca delle fideiussioni prestate, dovevano essere aggiunti, ai sensi dell'art. 1942 c.c., gli interessi moratori convenzionali maturati successivamente a tale data, senza alcuna capitalizzazione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva concesso alle parti termine di giorni quindici per espletamento del tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda e il giudizio veniva rinviato all'udienza del 27.3.2019, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 9 ottobre 2019 il Tribunale disponeva la riunione del procedimento n. 1915/2018 all'odierno procedimento, di più antica iscrizione, e si riservava sulle richieste istruttorie articolate dalle parti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu contabile (cfr. ordinanza del 14 ottobre 2019).
Depositata la relazione di ctu in data 6.5.2020, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.11.2021, poi più volte rinviata anche per i mutamenti dei giudici assegnatari del fascicolo.
Da ultimo, all'udienza cartolare del 21 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito dell'opposizione
In via preliminare devono essere integralmente rigettate le eccezioni relative alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo e all'incompetenza territoriale del tribunale
6 adito sollevate da in quanto del tutto infondate in virtù, l'una, della Parte_3 regolarità della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti e, in ogni caso, del generale principio di raggiungimento dello scopo;
l'altra, dell'applicazione al caso di specie del foro del debitore principale, la Zicuauto s.r.l., e dell'assoluta inapplicabilità del foro del consumatore, pure invocato, al socio fideiussore.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione proposta da Zicuauto s.r.l., Pt_2
, e è infondata e
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 deve essere rigettata per le ragioni che infra si diranno.
Osserva il Tribunale, in via preliminare, che l'onere probatorio posto a carico del creditore-opposto può reputarsi senz'altro soddisfatto innanzitutto con riferimento all'an debeatur, risultando dalla documentazione in atti la prova dell'esistenza sia del titolo costitutivo dei rapporti obbligatori principali (contratto di conto corrente n.
0008077 del 2.4.2007; contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente del
2.4.2007, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante di Zicuauto s.r.l.,
[...]
cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione), che delle CP_1 fideiussioni prestate da in proprio, da Controparte_1 Parte_2 da e da (cfr. contratti di fideiussione in favore di Controparte_2 Parte_3
Zicuauto s.r.l. del 13.2.2008, fino alla concorrenza di € 150.000,00, allegati alla comparsa di costituzione).
In ordine al quantum debeatur e, segnatamente, alla prova dell'entità del saldo debitore dei rapporti bancari dianzi citati alla data del 24.12.2014, va osservato che l'istituto di credito opposto, a corredo del ricorso monitorio ha depositato il cd.
“estratto di saldaconto” ex art. 50 D.Lgs. n. 358/93 (cfr. doc. allegata al fascicolo dell'istituto di credito relativo alla fase monitoria e riprodotto con la comparsa di costituzione e risposta), e, con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, ha provveduto a depositare, altresì, copia dei singoli estratti conto afferenti il rapporto (documenti in ordine alla cui esattezza, completezza o autenticità nessuna contestazione è stata avanzata dagli opponenti: cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione), la cui efficacia probatoria ex artt. 1857 e 1832 c.c. neppure è stata messa in discussione.
Va, poi, rilevato che il contratto di conto corrente costituente il titolo negoziale
7 del diritto di credito azionato in via monitoria, contiene la specifica indicazione della misura del tasso di interesse attivo e passivo, nonché l'indicazione del tasso e del periodo di capitalizzazione trimestrale, identico sia dal lato attivo che da quello passivo, nonché, altresì, le operazioni di valuta, in tal senso superandosi sia le doglianze relative alla carenza di documentazione probante il credito fatto valere, sia quelle afferenti alla contabilizzazione delle operazioni, sia quelle relative alla illegittima capitalizzazione degli interessi attivi.
Ora, seppure il nominato ctu, dott. abbia rilevato l'applicazione Persona_1 di tassi di interesse oltre soglia in 12 dei trimestri di riferimento (cfr. pag. 14 della relazione di ctu depositata in data 6.5.2020), tuttavia, l'opposizione proposta da
Zicuauto s.r.l., , e Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_1 CP_2 risulta infondata e pertanto deve essere rigettata con conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto e ciò per l'assoluta irrilevanza dell'usura sopravvenuta ai fini della nullità della clausola pattuativa degli interessi.
Invero, in tema di usura c.d. sopravvenuta, per pattuizioni originariamente infra- soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto, la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla né inefficace e la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo che non ricorrano particolari modalità o circostanze di escussione che devono essere allegate e provate dal correntista.
Ora, dalla disamina della relazione di consulenza tecnica emerge che il nominato ctu ha provveduto al raffronto del tasso soglia rilevato nei trimestri di durata del rapporto con il tasso soglia vigente periodo per periodo e non già soltanto con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, ritiene questo Giudice di dover pienamene condividere gli esiti della ctu, senza, tuttavia, procedere alla rideterminazione del saldo sulla scorta dei ricalcoli dallo stesso effettuati, non rilevando, come già argomentato, gli occasionali superamenti del tasso soglia intervenuti nel corso del rapporto e dipendenti dall'oscillazione dei tassi, e non già dalla pattuizione di interessi contrattuali usurari.
8 In merito alle operazioni peritali deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di nullità della ctu sollevata da e e relativa Controparte_1 Controparte_2 all'omesso invio della bozza della relazione ai procuratori delle parti nonché all'invio della bozza nel periodo di sospensione delle attività processuali disposto dall' 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
L'eccezione non coglie nel segno tenuto conto che, seppure le circostanze dedotte dai predetti attori siano veritiere, tuttavia, nel caso di specie non risulta effettivamente realizzata alcuna lesione del diritto di difesa della parte istante, tenuto conto che la bozza della relazione risulta correttamente inviata al ctp nominato dalla medesima parte e che questi ha ritualmente inviato le proprie osservazioni al nominato ctu, come risulta dalla relazione definitiva depositata in data 6.5.2020.
Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della ctu.
Infine, risulta priva di giuridico fondamento la doglianza relativa alla nullità del contratto di conto corrente azionato in via monitoria in quanto privo della sottoscrizione dell'istituto di credito.
Invero, per costante giurisprudenza, i contratti bancari in cui manca la sottoscrizione da parte della banca non sono nulli per difetto della forma scritta richiesta dall'art. 117 t.u.b., posto che il requisito formale va inteso non in senso strutturale, ma funzionale.
Di conseguenza è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (cfr. Cass.
n. 9196/2021).
***
Quanto alle doglianze lamentate dai fideiussori, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
In via preliminare è necessario ribadire la natura del contratto di garanzia stipulato tra gli odierni opponenti e l'istituto di credito opposto, prestato da Parte_2
, e in data 13.2.2008 fino Parte_3 CP_1 Controparte_1 Controparte_2 alla concorrenza di € 150.000,00.
9 Gli artt. 7 e 8 del contratto di garanzia prevedono, rispettivamente, che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Altresì, l'art. 6 dispone che “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art 1957 c.c., che si intende derogato”.
Infine, l'art. 9 afferma “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore, riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
L'interpretazione letterale di tali clausole, sia singolarmente che complessivamente considerate, impone di concludere che la garanzia rilasciata dagli opponenti sia da annoverare tra i contratti di garanzia autonomi o “fideiussione a prima richiesta”, che preclude al garante cui sia stato richiesto il pagamento di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante.
Invero, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta” o “senza eccezioni” - sussumibile nell'alveo delle pattuizioni
“solve et repete” - vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garatievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. sez. un. n.
3947/2010; Cass. n. 11890/2008).
Esso, com'è noto, ha la funzione, necessariamente esplicitata in contratto, di assicurare al beneficiario il versamento della somma garantita senza possibilità alcuna per il garante di avanzare eccezioni attinenti al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore garantito.
Ne consegue che, in un contratto autonomo di garanzia, il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o efficacia del rapporto di base (cfr. Cass. n. 6517/2014).
10 L'unica eccezione proponibile dal garante per ottenere una sospensione del pagamento, è l'exceptio doli, ossia la prova evidente che il beneficiario della garanzia stia abusando per ottenere un pagamento che non gli spetta- quindi un comportamento scorretto connotato da dolo o mala fede dell'altra parte- in caso contrario, sarà tenuto comunque al pagamento e in caso potrà agire contro il garantito che abbia indebitamente conseguito l'importo versatogli dal garante.
Alla luce di quanto appena esposto, ne deriva l'impossibilità per i garanti di fare valere tutte le eccezioni relative all'invalidità parziale del rapporto principale per ciò che concerne il mancato rispetto dei requisiti formali, della capitalizzazione degli interessi passivi, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto ad eccezione di quelle relativa alla dedotta usurarietà del tasso di interesse passivo. Ed invero “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”
(Cass. n. 26262/2007).
Tanto premesso, deve essere altresì respinta la doglianza relativa alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ad opera dell'istituto di credito, pure formulata dai fideiussori opponenti.
In via generale, è bene premettere che “la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.” (cfr., Cass. n. 16827/2016).
Tale principio, tuttavia, subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale,
11 come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore.
L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore
(cfr., da ultimo nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma n. 8102/2020).
Ora, nel caso di specie, la garanzia autonoma risulta prestata da Parte_2
, e in data 13.2.2008, Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 quando lo stato della società garantita non risultava caratterizzato da una situazione irreversibile di insolvenza, trattandosi di società già avviata sul mercato e non essendo desumibili stati di difficoltà economica e/o di decozione (cfr. visura camerale prodotta dall'istituto di credito opposto).
Peraltro, a tali considerazioni si aggiunga la circostanza per la quale i garanti oggi opponenti rivestivano la qualità di soci della società garantita, con tutto ciò che ne consegue in termini di conoscenza della situazione finanziaria della società garantita.
Dalle qualità personali dei garanti, dunque, deriva che deve escludersi la violazione dei doveri di buona fede e correttezza ad opera dell'istituto di credito opposto.
Quanto alla domanda di nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2,
L. n. 287/1990, pure formulata dai fideiussori opponenti, si osserva quanto segue.
Primariamente è necessario valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, cioè se coincidono con quelle, individuate dalla Banca d'Italia, che violano la legge L. n. 287 del 1990.
Nel caso di specie, in disparte l'effettiva sussumibilità delle clausole del contratto di fideiussione allo schema ABI, che risulta meramente allegata dagli opponenti ma non provata, non avendo i medesimi fornito alcun elemento idoneo a dimostrarla, ritiene, in ogni caso, il Tribunale che l'inserimento di tali clausole contrattuali all'interno del contratto di fideiussione renda l'intesa a valle – e segnatamente la parte
12 della stessa adottata in forza della violazione – un fatto illecito rilevante ex art. 2043
c.c. che peraltro, ove si risolva in una nullità negoziale è necessariamente parziale, con sopravvivenza delle clausole non rientranti nello schema ABI.
La domanda proposta in merito alla validità della fideiussione prestata, va, dunque rigettata.
Quanto alla garanzia prestata da e Controparte_1 Controparte_2 osserva il Tribunale che risulta incontestato tra le parti e documentalmente provato, a far data dal 15.2.2011, il recesso unilaterale dalle fideiussioni prestate ad opera dei predetti opponenti, con un debito cristallizzato, a quella data, in € 71.766,00, oltre interessi e spese.
Ora, il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941 cod. civ., comma 1, per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, legittimamente l'istituto di credito ha agito in via monitoria anche nei confronti dei predetti fideiussori, i quali, in virtù dell'art. 1942 c.c., seppure abbiano esercitato il recesso, sono comunque obbligati per gli interessi e le spese, accessori del debito principale, fino al massimale garantito, pari in ispecie a € 150.000,00, non risultando dalla disamina delle fideiussioni alcun patto contrario in tal senso.
13 Se è dunque possibile che le parti escludano la garanzia per interessi e spese, ovvero fissino - in relazione al disposto dell'art. 1938 c.c., che per le obbligazioni future o condizionali impone la previsione dell'importo massimo garantito - un limite della garanzia per capitale ed un diverso limite per gli accessori del debito principale, giacché tanto integra un patto contrario ai sensi dell'art. 1942 c.c. ed al contempo soddisfa il requisito di cui all'art. 1938 c.c., deve invece escludersi che l'assenza di un limite per i soli accessori del debito principale comporti l'effetto della caducazione della garanzia, poiché la sua estensione agli accessori del debito è appunto stabilita dalla legge e la funzione di tutela del fideiussore sottesa all'art. 1938 c.c. è pienamente realizzata dalla fissazione del limite della garanzia, costituente il tetto massimo della possibile esposizione del fideiussore.
A tanto consegue che tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future (come la cosiddetta fideiussione omnibus) sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, "oltre accessori e spese", l'importo predetto va inteso cose limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale (cfr. Cass. n. 3805/2004; Cass.
n. 12663/2015).
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Zicuauto s.r.l., Parte_2 Parte_3 [...]
e si ritiene infondata e deve essere rigettata, Controparte_1 Controparte_2 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione proposta comporta la condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'istituto di credito opposto, le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi per tutte le fasi, sono liquidate nella misura complessiva di € 14.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Parimenti le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, devono essere poste integralmente a carico degli attori opponenti, in solido.
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Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Zicuauto s.r.l., , Parte_2 Parte_3
e avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
415/2018, che conferma;
condanna Zicuauto s.r.l., Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e , in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute
[...] Controparte_2 dalla società convenuta, liquidate in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori opponenti, in solido.
Termini Imerese, 8 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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