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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 326 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CATRA PAOLO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. GRANDE DONATO;
convenuto avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il Parte_1
16.1.2019 dalla , per il pagamento della somma di € Controparte_2 33.916,70 in forza della sentenza n. 2029/2018 della Corte d'Appello di Catania, eccependo l'illegittimità di alcune voci richieste (IVA sulle spese legali, autoliquidazione delle competenze, duplicazione del precetto). La convenuta si è costituita deducendo la perenzione dell'atto di precetto e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Essendo pacifica la sopravvenuta inefficacia del precetto opposto, è cessata la materia del contendere, non potendo più l'opposta avviare l'esecuzione forzata sulla base di tale precetto.
Le spese vanno poste a carico dell'opposta sia per il principio di soccombenza, non avendo essa svolto alcuna contestazione in merito alle eccezioni sollevate dall'opponente; sia per il principio di causalità, avendo lasciato divenire inefficace il precetto, così dando inutile causa al presente giudizio. Si liquidano solo la fase di studio e introduttiva essendo venuta meno la lite in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in € 1500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 518 per c.u., distratte a favore del difensore.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 326 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CATRA PAOLO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. GRANDE DONATO;
convenuto avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il Parte_1
16.1.2019 dalla , per il pagamento della somma di € Controparte_2 33.916,70 in forza della sentenza n. 2029/2018 della Corte d'Appello di Catania, eccependo l'illegittimità di alcune voci richieste (IVA sulle spese legali, autoliquidazione delle competenze, duplicazione del precetto). La convenuta si è costituita deducendo la perenzione dell'atto di precetto e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Essendo pacifica la sopravvenuta inefficacia del precetto opposto, è cessata la materia del contendere, non potendo più l'opposta avviare l'esecuzione forzata sulla base di tale precetto.
Le spese vanno poste a carico dell'opposta sia per il principio di soccombenza, non avendo essa svolto alcuna contestazione in merito alle eccezioni sollevate dall'opponente; sia per il principio di causalità, avendo lasciato divenire inefficace il precetto, così dando inutile causa al presente giudizio. Si liquidano solo la fase di studio e introduttiva essendo venuta meno la lite in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in € 1500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 518 per c.u., distratte a favore del difensore.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)