Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1238 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.02.2025, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pugliese C.F._1
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cosenza il Parte_1
04.12.1993 con , unione da cui è nato il figlio in data 15.05.1994, Controparte_1 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, deduceva che questi, comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale in data 30.11.2017 si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data 24.01.2018, e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio la sig.ra . Controparte_1
All'udienza del 10 febbraio 2025, l'istante chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con nonché porsi a suo carico Parte_2
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 200,00 mensili, con accredito della somma sulla
PostePay intestata al figlio , oltre a quello di contribuire con la madre Persona_2
alle spese straordinarie per la metà.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve solo darsi atto, in questa sede, della disponibilità manifestata dal ricorrente di versare al figlio la somma mensile di euro 200,00 per il relativo mantenimento, non potendo, in assenza di richiesta da parte del soggetto legittimato, recepirsi la conforme condizione in sentenza.
Spese irripetibili, in considerazione del contegno dell'altro coniuge che non si è opposto alle richieste del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Cosenza in data 04.12.1993 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Cosenza;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.02.2025. Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma