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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2670/2024 promosso da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Capaccioli Adriano ed elettivamente domiciliato in Campi Bisenzio (FI), via Castronella n.
160;
PARTE RICORRENTE contro
, ( ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e contro
( ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale Controparte_2 P.IVA_2
dello Stato di Firenze, ed ivi legalmente domiciliata, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies e s.s. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.03.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies e s.s. c.p.c., Parte_1 ha promosso opposizione contro il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Arezzo il 29.11.2024, depositato e comunicato a mezzo pec al difensore in pari data (doc. 3) nel procedimento penale n. 647/2024 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n. 1209/2024 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo, ove il ricorrente risulta imputato.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 27.11.2024, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al suddetto procedimento (doc. n. 2), dichiarata inammissibile con decreto del Tribunale penale notificato al ricorrente in data 29.11.2024.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che l'inammissibilità dell'istanza sarebbe stata pronunciata per due ragioni: poiché l'indicazione del reddito del nell'istanza di ammissione al Patrocinio Parte_1
a spese dello Stato avrebbe fatto riferimento a tre diversi periodi di imposta (2022, 2023 e 2024), anziché unicamente al periodo di imposta considerato rilevante (2022), e poiché l'istante non avrebbe indicato, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, la determinazione numerica del reddito percepito, affermando, da un lato, di avere reddito pari a zero e, dall'altro, di avere percepito redditi da lavori saltuari pari a “circa euro 350,00 mensili”, senza indicare l'annualità di riferimento.
Pertanto, il Tribunale di Arezzo, sezione penale, dichiarava inammissibile ex artt. 79 e ss. D.P.R. n.
115/2002 l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da Parte_1
in ragione dell'assenza della specifica determinazione del reddito per il singolo periodo di
[...]
imposta rilevante (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso).
A sostegno della presente opposizione, il ricorrente ha dedotto la violazione e l'errata applicazione degli artt. 75, 76 e 79 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'istanza di ammissione avrebbe rispettato le condizioni di forma e di contenuto richieste a pena di inammissibilità dall'art. 79 del
D.P.R. n. 115/2002, avendo il dichiarato nella stessa di avere un reddito imponibile pari a Parte_1 zero dall'anno 2022 e fino al 2024, senza variazioni.
In ordine alla mancata indicazione numerica del reddito nell'istanza, il ricorrente ha dedotto di avere invece ben individuato tale reddito, avendo indicato il “un reddito pari a zero e redditi Parte_1 saltuari per € 350,00 mensili”, come richiesto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.
A fronte dell'inammissibilità dell'istanza di ammissione, il ricorrente, dunque, con il presente ricorso in opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, ha chiesto che venisse caducato il provvedimento impugnato e che il ricorrente fosse di conseguenza ammesso al patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento penale n. 647/2024 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Arezzo - n. 1209/2024 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2025, si è costituita in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
In particolare, l' ha eccepito che il soggetto passivamente legittimato nel Controparte_2
giudizio sarebbe unicamente il , come anche precisato sul tema dalle Sezioni Controparte_1
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8516/2012, nonché con successiva ordinanza n.
2517/2019.
L , pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto priva di legittimazione Controparte_2
passiva, con vittoria di spese di lite.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del 06.03.2025 è Controparte_1
stato dichiarato contumace. Alla medesima udienza, la parte ricorrente comparsa ha insistito nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione, con deposito della sentenza entro giorni trenta ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va rilevato che è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' Infatti, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di Controparte_2
legittimità, nei procedimenti di cognizione relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il
è l'unico legittimato passivo “in quanto esclusivo titolare del rapporto CP_1 Controparte_1
debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all' , la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa Controparte_2 reddituale.” (cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n. 2517/2019).
Difatti, in tema di attività difensiva a carico dell'erario espletata nell'ambito di un procedimento penale, la Suprema Corte ha precisato che il soggetto legittimato passivo non può che individuarsi nel , in quanto soggetto che dovrebbe sostenere l'onere economico del Controparte_1 compenso del difensore (cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n. 5314/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel .”). Analogamente, la Corte di Cassazione ha altresì Controparte_1
affermato che il costituisce parte necessaria nel rapporto di debito-credito Controparte_1
(cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n. 24423/2017: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve svolgersi in contraddittorio con il , Controparte_1
trattandosi di un giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su un diritto soggettivo patrimoniale, nel quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento”).
Deve essere pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_2
accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte convenuta costituita.
Ciò posto, occorre rilevare che l'art. 79, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002, in ordine al contenuto dell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che quest'ultima debba contenere, a pena di inammissibilità: “a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.”
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (doc. n. 2), si evince che il ricorrente, nella sua istanza di ammissione al Patrocinio, abbia fornito indicazioni non specifiche sia in relazione all'annualità di riferimento, accorpandone diverse, riferendo infatti “di avere reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito per l'anno 2022 pari ad euro zero, per l'anno 2023 pari ad euro zero e per
l'anno 2024 fino ad oggi pari ad euro zero (…)”, sia in relazione all'entità dei redditi percepiti, allegando, per un verso, redditi pari a “zero” e, per altro verso, allegando la percezione di redditi genericamente quantificati in “circa euro 350,00 mensili”.
Invece, il sopra richiamato art. 79, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002 richiede espressamente l'allegazione di una “dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini”, richiedendo pertanto una specifica determinazione del reddito complessivo percepito nella singola annualità di riferimento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente formulata e documentata.” (cfr. in tal senso Cass. Sez.
4, Sent. n. 29458 del 30/09/2020).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale nel decreto opposto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione avrebbe dovuto essere esclusivamente quella relativa al reddito del nel periodo di imposta 2022, essendo stata l'istanza di ammissione al Patrocinio Parte_1
a spese dello Stato presentata in data 27.11.2024, e non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023 (con termine il 30.11.2024) (cfr. sul punto Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 15694/2020: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata.”). Inoltre, il reddito complessivo percepito nell'annualità di riferimento avrebbe dovuto essere specificamente e univocamente determinato, non rispondendo a tali caratteristiche l'allegazione circa la percezione di redditi pari a “zero” e, nello stesso tempo, a “circa euro 350,00 mensili”.
Pertanto, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure di dichiarare inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da in data Parte_1
27.11.2024, dal momento che tale istanza non risultava aver assolto alle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 79, co. 1, D.P.R. n. 115/2002, e non potendo dunque condividersi quanto dedotto a sostegno dell'opposizione dal ricorrente.
Occorre da ultimo rilevare che nel caso di specie il Tribunale penale non ha respinto l'istanza di ammissione nel merito, ritenendo non sussistenti i presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio, bensì ne ha affermato l'inammissibilità evidenziando la non conformità dell'istanza ai requisiti di ammissibilità indicati dalla legge.
Il ricorso va dunque integralmente respinto.
Quanto alle spese di lite relative al presente procedimento di opposizione, le stesse vanno dichiarate irripetibili per quanto attiene alla posizione del , che non si è costituito e non Controparte_1
ha espletato attività difensiva in giudizio. Le spese di lite vanno invece riconosciute e liquidate in favore dell' stante la sua costituzione in giudizio e l'accoglimento Controparte_2 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dispiegata. Esse si determinano sulla base dei parametri forensi vigenti di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, con riferimento ai valori minimi, stante la limitata complessità della causa, per lo scaglione di valore fino ad € 5.200, per le fasi effettivamente svolte, ossia la fase di studio e quella introduttiva, e si liquidano in complessivi € 426,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
- rigetta il ricorso,
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta costituita Controparte_2 le spese di lite di questo giudizio, liquidate in complessivi € 426,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Arezzo, 07 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2670/2024 promosso da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Capaccioli Adriano ed elettivamente domiciliato in Campi Bisenzio (FI), via Castronella n.
160;
PARTE RICORRENTE contro
, ( ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e contro
( ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale Controparte_2 P.IVA_2
dello Stato di Firenze, ed ivi legalmente domiciliata, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies e s.s. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.03.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies e s.s. c.p.c., Parte_1 ha promosso opposizione contro il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Arezzo il 29.11.2024, depositato e comunicato a mezzo pec al difensore in pari data (doc. 3) nel procedimento penale n. 647/2024 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n. 1209/2024 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo, ove il ricorrente risulta imputato.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 27.11.2024, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al suddetto procedimento (doc. n. 2), dichiarata inammissibile con decreto del Tribunale penale notificato al ricorrente in data 29.11.2024.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che l'inammissibilità dell'istanza sarebbe stata pronunciata per due ragioni: poiché l'indicazione del reddito del nell'istanza di ammissione al Patrocinio Parte_1
a spese dello Stato avrebbe fatto riferimento a tre diversi periodi di imposta (2022, 2023 e 2024), anziché unicamente al periodo di imposta considerato rilevante (2022), e poiché l'istante non avrebbe indicato, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, la determinazione numerica del reddito percepito, affermando, da un lato, di avere reddito pari a zero e, dall'altro, di avere percepito redditi da lavori saltuari pari a “circa euro 350,00 mensili”, senza indicare l'annualità di riferimento.
Pertanto, il Tribunale di Arezzo, sezione penale, dichiarava inammissibile ex artt. 79 e ss. D.P.R. n.
115/2002 l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da Parte_1
in ragione dell'assenza della specifica determinazione del reddito per il singolo periodo di
[...]
imposta rilevante (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso).
A sostegno della presente opposizione, il ricorrente ha dedotto la violazione e l'errata applicazione degli artt. 75, 76 e 79 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'istanza di ammissione avrebbe rispettato le condizioni di forma e di contenuto richieste a pena di inammissibilità dall'art. 79 del
D.P.R. n. 115/2002, avendo il dichiarato nella stessa di avere un reddito imponibile pari a Parte_1 zero dall'anno 2022 e fino al 2024, senza variazioni.
In ordine alla mancata indicazione numerica del reddito nell'istanza, il ricorrente ha dedotto di avere invece ben individuato tale reddito, avendo indicato il “un reddito pari a zero e redditi Parte_1 saltuari per € 350,00 mensili”, come richiesto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.
A fronte dell'inammissibilità dell'istanza di ammissione, il ricorrente, dunque, con il presente ricorso in opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, ha chiesto che venisse caducato il provvedimento impugnato e che il ricorrente fosse di conseguenza ammesso al patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento penale n. 647/2024 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Arezzo - n. 1209/2024 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2025, si è costituita in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
In particolare, l' ha eccepito che il soggetto passivamente legittimato nel Controparte_2
giudizio sarebbe unicamente il , come anche precisato sul tema dalle Sezioni Controparte_1
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8516/2012, nonché con successiva ordinanza n.
2517/2019.
L , pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto priva di legittimazione Controparte_2
passiva, con vittoria di spese di lite.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del 06.03.2025 è Controparte_1
stato dichiarato contumace. Alla medesima udienza, la parte ricorrente comparsa ha insistito nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione, con deposito della sentenza entro giorni trenta ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va rilevato che è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' Infatti, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di Controparte_2
legittimità, nei procedimenti di cognizione relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il
è l'unico legittimato passivo “in quanto esclusivo titolare del rapporto CP_1 Controparte_1
debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all' , la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa Controparte_2 reddituale.” (cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n. 2517/2019).
Difatti, in tema di attività difensiva a carico dell'erario espletata nell'ambito di un procedimento penale, la Suprema Corte ha precisato che il soggetto legittimato passivo non può che individuarsi nel , in quanto soggetto che dovrebbe sostenere l'onere economico del Controparte_1 compenso del difensore (cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n. 5314/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel .”). Analogamente, la Corte di Cassazione ha altresì Controparte_1
affermato che il costituisce parte necessaria nel rapporto di debito-credito Controparte_1
(cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n. 24423/2017: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve svolgersi in contraddittorio con il , Controparte_1
trattandosi di un giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su un diritto soggettivo patrimoniale, nel quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento”).
Deve essere pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_2
accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte convenuta costituita.
Ciò posto, occorre rilevare che l'art. 79, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002, in ordine al contenuto dell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che quest'ultima debba contenere, a pena di inammissibilità: “a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.”
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (doc. n. 2), si evince che il ricorrente, nella sua istanza di ammissione al Patrocinio, abbia fornito indicazioni non specifiche sia in relazione all'annualità di riferimento, accorpandone diverse, riferendo infatti “di avere reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito per l'anno 2022 pari ad euro zero, per l'anno 2023 pari ad euro zero e per
l'anno 2024 fino ad oggi pari ad euro zero (…)”, sia in relazione all'entità dei redditi percepiti, allegando, per un verso, redditi pari a “zero” e, per altro verso, allegando la percezione di redditi genericamente quantificati in “circa euro 350,00 mensili”.
Invece, il sopra richiamato art. 79, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002 richiede espressamente l'allegazione di una “dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini”, richiedendo pertanto una specifica determinazione del reddito complessivo percepito nella singola annualità di riferimento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente formulata e documentata.” (cfr. in tal senso Cass. Sez.
4, Sent. n. 29458 del 30/09/2020).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale nel decreto opposto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione avrebbe dovuto essere esclusivamente quella relativa al reddito del nel periodo di imposta 2022, essendo stata l'istanza di ammissione al Patrocinio Parte_1
a spese dello Stato presentata in data 27.11.2024, e non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023 (con termine il 30.11.2024) (cfr. sul punto Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 15694/2020: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata.”). Inoltre, il reddito complessivo percepito nell'annualità di riferimento avrebbe dovuto essere specificamente e univocamente determinato, non rispondendo a tali caratteristiche l'allegazione circa la percezione di redditi pari a “zero” e, nello stesso tempo, a “circa euro 350,00 mensili”.
Pertanto, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure di dichiarare inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da in data Parte_1
27.11.2024, dal momento che tale istanza non risultava aver assolto alle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 79, co. 1, D.P.R. n. 115/2002, e non potendo dunque condividersi quanto dedotto a sostegno dell'opposizione dal ricorrente.
Occorre da ultimo rilevare che nel caso di specie il Tribunale penale non ha respinto l'istanza di ammissione nel merito, ritenendo non sussistenti i presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio, bensì ne ha affermato l'inammissibilità evidenziando la non conformità dell'istanza ai requisiti di ammissibilità indicati dalla legge.
Il ricorso va dunque integralmente respinto.
Quanto alle spese di lite relative al presente procedimento di opposizione, le stesse vanno dichiarate irripetibili per quanto attiene alla posizione del , che non si è costituito e non Controparte_1
ha espletato attività difensiva in giudizio. Le spese di lite vanno invece riconosciute e liquidate in favore dell' stante la sua costituzione in giudizio e l'accoglimento Controparte_2 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dispiegata. Esse si determinano sulla base dei parametri forensi vigenti di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, con riferimento ai valori minimi, stante la limitata complessità della causa, per lo scaglione di valore fino ad € 5.200, per le fasi effettivamente svolte, ossia la fase di studio e quella introduttiva, e si liquidano in complessivi € 426,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
- rigetta il ricorso,
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta costituita Controparte_2 le spese di lite di questo giudizio, liquidate in complessivi € 426,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Arezzo, 07 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio