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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14951 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Udienza del 28.10.2025, innanzi al Giudice dott. Erminio Colazingari, per la parte opponente è comparso l'avv. Valentina Ceci in sostituzione dell'avv. Alessandro Ceci il quale discute la causa riportandosi agli atti, ai fini della pratica forense è comparsa la dott.ssa Isabella Papalini tess n.
Num_1 per la parte opposta è comparso l'avv. Eleonora Iannettone in sostituzione di EL ZU e EA
Ornati la quale discute la causa riportandosi agli atti
Il giudice
Udita la discussione delle parti decide la causa come da provvedimento che segue di cui dà lettura in udienza alle ore 10,50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA XVII SEZIONE in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Alessandro Ceci ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Piazza dell'Alberone, 20 (CAP 00181) Tuscolana
954, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponente-
E in persona della Procuratrice e legale rappresentante, in persona del procuratore, Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti EL ZU ed EA Ornati ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Plana 4,
-opposta- CONCLUSIONI COME DA VERBALE CHE PRECEDE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di finanziamento
SENTENZA REDATTA AI SENSI DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 132 C.P.C.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha agito in via monitoria nei confronti di per il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 7.030,87, oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale e spese del procedimento in forza di un credito nascente da un rapporto contrattuale di finanziamento n. 4968561 intrattenuto ab origine con e concluso in data 13.07.2012, credito successivamente ceduto in data Parte_2
19.06.2017 all'odierna opposta.
E' stato dunque emesso in data 30.11.2022 dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 20817/2022 depositato in pari data, rubricato al n.r.g. 66752/2022 e notificato in data 27.12.2022, con il quale si
è ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma pari ad € 7.030,87, oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, I.V.A. e
C.P.A. ed oltre alle successive occorrende.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, proponendo opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “In via preliminare: - negare la concessione di un'eventuale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo de quo, atteso il fumus boni iuris della presente opposizione nonché il gravissimo e irreparabile nocumento che ne deriverebbe in capo all'opponente; In via principale: - accertare e dichiarare, previa ammissione di una CTU contabile, la natura usuraria del contratto di finanziamento n. 4968561, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 20817/2022 e condannare la società opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della odierna esponente;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 124 T.U.B. per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, effettuando il ricalcolo degli interessi al tasso minimo annuale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. e per l'effetto modificare il decreto ingiuntivo n. 20187/2022; In ogni caso con vittoria di spese di lite, competenze e C.P.A”.
L'opponente ha eccepito incompletezza della documentazione allegata con riferimento al contratto di finanziamento - violazione del diritto di difesa, nonché la necessaria inclusione delle spese assicurative connesse al contratto di finanziamento ai fini del computo del T.A.E.G. - applicazione tasso BOT ex art. 125 bis T.U.B, con conseguente natura usuraria del contratto di finanziamento n.
4968561.
Si è costituita in giudizio che ha resistito nel merito alla domanda di parte opponente Controparte_1 chiedendone il rigetto, formulando le seguenti conclusioni “In via pregiudiziale, - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, CP_1 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 20817/2022, R.G. n.
66752/2022, del 30/11/2022 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20817/2022, R.G. n. 66752/2022, del
30/11/2022 emesso dal Tribunale di Roma. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento in favore della società della diversa, Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 07.10.2023, il giudice EA Postiglione ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 04.02.2025 per l'ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 01.04.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine di trenta giorni alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Con decreto dell'8.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOP.
A seguito di rinvii, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti alla presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Ciò detto, si ritiene che parte opposta abbia puntualmente assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., risultando documentalmente provato e non contestato il rapporto contrattuale da cui è scaturita la controversia.
In riferimento alla pretesa azionata in sede monitoria da , questa ha confermato le CP_1 ragioni del credito fornendo la prova della fonte negoziale da cui esso deriva, producendo, altresì, in atti copiosa documentazione (il contratto di prestito personale stipulato con Deutsche BanK S.p.a., il contratto di cessione del credito, la lista dei crediti ceduti, estratti conto), quale prova del diritto azionato e dell'inadempimento alle obbligazioni assunte dall'opponente e dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Di converso, l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione dei contratti e la ricezione delle somme, motivo per il quale si ritiene essa tenuta alla restituzione dell'importo finanziato, non avendo dato prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa monitoria e le stesse eccezioni formulate non hanno trovato riscontro nel processo, risultando, quindi, prive di pregio.
Nello specifico, parte opponente eccepisce la necessaria inclusione delle spese assicurative connesse al contratto di finanziamento ai fini del computo del T.A.E.G. - applicazione tasso BOT ex art. 125 bis T.U.B., richiamando il principio secondo il quale, nell'indagine per la determinazione del tasso di interesse, il Giudice è tenuto ad includere nel calcolo del T.A.E.G. il costo della polizza assicurativa collegata al contratto principale.
Si tratta a ben vedere di una contestazione del tutto generica, non suffragata da alcun concreto elemento, senza alcuna indicazione specifica circa il tasso effettivo da applicarsi, rimettendo alla richiesta di CTU contabile l'accertamento dei criteri e la determinazione della misura esatta dei tassi effettivamente applicati, rilevandone l'eventuale usurarietà, senza null'altro dettagliare sul punto.
Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del finanziamento o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse alla luce della dedotta assicurazione. Secondo la regola di riparto dell'onere della prova il debitore che intenda dimostrare l'usura è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In sostanza la parte che afferma la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di
CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. Sezione VI, ordinanza n 2311 del 30.01.18). Nella fattispecie, parte attrice non ha neppure indicato e/o richiamato il tasso effettivo da applicarsi.
Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Premesso quanto sopra, ad ogni modo, pare opportuno chiarificare che il TAN ed il TA (Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo Globale), previsti contrattualmente, risultano essere rispettivamente del valore del 10,50 % del 12,25 % e, dunque, applicati legittimamente al di sotto del tasso soglia previsto per l'anno di sottoscrizione del contratto.
Chiarito anche tale punto, ogni ulteriore contestazione prospettata dall'opponente è da ritenersi assorbita.
Ad avviso dello scrivente, dunque, la richiesta creditoria avanzata da è fondata. Controparte_1
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenendo fondata la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta, va respinta l'opposizione e confermato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1 l - respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 20817/2022 (R.G.
66752/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 30.11.2022 e depositato in pari data;
2.- condanna alla refusione, a favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano complessivamente in € 2.921,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 28.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
SEZIONE XVII CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Udienza del 28.10.2025, innanzi al Giudice dott. Erminio Colazingari, per la parte opponente è comparso l'avv. Valentina Ceci in sostituzione dell'avv. Alessandro Ceci il quale discute la causa riportandosi agli atti, ai fini della pratica forense è comparsa la dott.ssa Isabella Papalini tess n.
Num_1 per la parte opposta è comparso l'avv. Eleonora Iannettone in sostituzione di EL ZU e EA
Ornati la quale discute la causa riportandosi agli atti
Il giudice
Udita la discussione delle parti decide la causa come da provvedimento che segue di cui dà lettura in udienza alle ore 10,50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA XVII SEZIONE in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Alessandro Ceci ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Piazza dell'Alberone, 20 (CAP 00181) Tuscolana
954, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponente-
E in persona della Procuratrice e legale rappresentante, in persona del procuratore, Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti EL ZU ed EA Ornati ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Plana 4,
-opposta- CONCLUSIONI COME DA VERBALE CHE PRECEDE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di finanziamento
SENTENZA REDATTA AI SENSI DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 132 C.P.C.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha agito in via monitoria nei confronti di per il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 7.030,87, oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale e spese del procedimento in forza di un credito nascente da un rapporto contrattuale di finanziamento n. 4968561 intrattenuto ab origine con e concluso in data 13.07.2012, credito successivamente ceduto in data Parte_2
19.06.2017 all'odierna opposta.
E' stato dunque emesso in data 30.11.2022 dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 20817/2022 depositato in pari data, rubricato al n.r.g. 66752/2022 e notificato in data 27.12.2022, con il quale si
è ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma pari ad € 7.030,87, oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, I.V.A. e
C.P.A. ed oltre alle successive occorrende.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, proponendo opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “In via preliminare: - negare la concessione di un'eventuale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo de quo, atteso il fumus boni iuris della presente opposizione nonché il gravissimo e irreparabile nocumento che ne deriverebbe in capo all'opponente; In via principale: - accertare e dichiarare, previa ammissione di una CTU contabile, la natura usuraria del contratto di finanziamento n. 4968561, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 20817/2022 e condannare la società opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della odierna esponente;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 124 T.U.B. per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, effettuando il ricalcolo degli interessi al tasso minimo annuale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. e per l'effetto modificare il decreto ingiuntivo n. 20187/2022; In ogni caso con vittoria di spese di lite, competenze e C.P.A”.
L'opponente ha eccepito incompletezza della documentazione allegata con riferimento al contratto di finanziamento - violazione del diritto di difesa, nonché la necessaria inclusione delle spese assicurative connesse al contratto di finanziamento ai fini del computo del T.A.E.G. - applicazione tasso BOT ex art. 125 bis T.U.B, con conseguente natura usuraria del contratto di finanziamento n.
4968561.
Si è costituita in giudizio che ha resistito nel merito alla domanda di parte opponente Controparte_1 chiedendone il rigetto, formulando le seguenti conclusioni “In via pregiudiziale, - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, CP_1 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 20817/2022, R.G. n.
66752/2022, del 30/11/2022 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20817/2022, R.G. n. 66752/2022, del
30/11/2022 emesso dal Tribunale di Roma. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento in favore della società della diversa, Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 07.10.2023, il giudice EA Postiglione ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 04.02.2025 per l'ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 01.04.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine di trenta giorni alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Con decreto dell'8.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOP.
A seguito di rinvii, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti alla presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Ciò detto, si ritiene che parte opposta abbia puntualmente assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., risultando documentalmente provato e non contestato il rapporto contrattuale da cui è scaturita la controversia.
In riferimento alla pretesa azionata in sede monitoria da , questa ha confermato le CP_1 ragioni del credito fornendo la prova della fonte negoziale da cui esso deriva, producendo, altresì, in atti copiosa documentazione (il contratto di prestito personale stipulato con Deutsche BanK S.p.a., il contratto di cessione del credito, la lista dei crediti ceduti, estratti conto), quale prova del diritto azionato e dell'inadempimento alle obbligazioni assunte dall'opponente e dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Di converso, l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione dei contratti e la ricezione delle somme, motivo per il quale si ritiene essa tenuta alla restituzione dell'importo finanziato, non avendo dato prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa monitoria e le stesse eccezioni formulate non hanno trovato riscontro nel processo, risultando, quindi, prive di pregio.
Nello specifico, parte opponente eccepisce la necessaria inclusione delle spese assicurative connesse al contratto di finanziamento ai fini del computo del T.A.E.G. - applicazione tasso BOT ex art. 125 bis T.U.B., richiamando il principio secondo il quale, nell'indagine per la determinazione del tasso di interesse, il Giudice è tenuto ad includere nel calcolo del T.A.E.G. il costo della polizza assicurativa collegata al contratto principale.
Si tratta a ben vedere di una contestazione del tutto generica, non suffragata da alcun concreto elemento, senza alcuna indicazione specifica circa il tasso effettivo da applicarsi, rimettendo alla richiesta di CTU contabile l'accertamento dei criteri e la determinazione della misura esatta dei tassi effettivamente applicati, rilevandone l'eventuale usurarietà, senza null'altro dettagliare sul punto.
Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del finanziamento o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse alla luce della dedotta assicurazione. Secondo la regola di riparto dell'onere della prova il debitore che intenda dimostrare l'usura è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In sostanza la parte che afferma la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di
CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. Sezione VI, ordinanza n 2311 del 30.01.18). Nella fattispecie, parte attrice non ha neppure indicato e/o richiamato il tasso effettivo da applicarsi.
Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Premesso quanto sopra, ad ogni modo, pare opportuno chiarificare che il TAN ed il TA (Tasso
Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo Globale), previsti contrattualmente, risultano essere rispettivamente del valore del 10,50 % del 12,25 % e, dunque, applicati legittimamente al di sotto del tasso soglia previsto per l'anno di sottoscrizione del contratto.
Chiarito anche tale punto, ogni ulteriore contestazione prospettata dall'opponente è da ritenersi assorbita.
Ad avviso dello scrivente, dunque, la richiesta creditoria avanzata da è fondata. Controparte_1
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenendo fondata la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta, va respinta l'opposizione e confermato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1 l - respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 20817/2022 (R.G.
66752/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 30.11.2022 e depositato in pari data;
2.- condanna alla refusione, a favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano complessivamente in € 2.921,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 28.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari