Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2025, proposto da
FR ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, EN Rosa, Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso lo studio EN Rosa in Mestre, via Torre Belfredo, n. 13/4;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.03.2024, e notificata in forma esecutiva il 21.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. MA NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza sopra richiamata.
In corso di causa la parte ricorrente dava atto dell’attivazione della carta docenti, insistendo pertanto con conclusioni che si limitassero a tale accertamento, oltre alla condanna alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Sul ricorso deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese di lite, alla luce del comportamento processuale della parte resistente e del numero di controversie e procedimenti pendenti di analogo tenore e contenuto, con conseguente complessità per il medesimo Ministero di soddisfare tempestivamente tutte le procedure, devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per compensare le spese di lite nella misura del 50% (liquidate in tale misura come in dispositivo), seguendosi per il resto il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (già determinate nella misura del 50%) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
MA NI, Primo Referendario, Estensore
Andrea LA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NI | Ida LA |
IL SEGRETARIO