Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00818/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Bersano, Alessia Viola Bart, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, nelle persone rispettivamente del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Torino per violenza domestica ex lege n. 119/2013, notificato il 30 aprile 2025, e del relativo processo verbale di esecuzione;
- della nota della Questura di Torino -OMISSIS-, comunicata in pari data, con la quale è stato negato l’accesso agli atti del procedimento volto all’irrogazione del provvedimento di ammonimento per violenza domestica ai sensi dell’art. 3, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119, richiesti con l’istanza del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento della Questura di Torino -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 25 marzo 2025 e, ove occorra,
con i motivi aggiunti presentati il 9/6/2025,
la nota di trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica (non conosciuta);
nonché, ai sensi dell’art. 116, c.p.a.,
per l'accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente di accedere a tutti gli atti e ai documenti del procedimento predetto, già richiesti con l’istanza del -OMISSIS-, con condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione e al rilascio di copia, ivi inclusa,
con i motivi aggiunti presentati il 9/6/2025, la nota di trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. RA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale amministrativo notificato il 6 maggio 2025 -ricorrente- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS- dal Questore di Torino in data -OMISSIS- per violenza domestica ex lege n. 119/2013, notificato il successivo 30 aprile ed il relativo processo verbale di esecuzione ed inoltre la nota della Questura -OMISSIS-, comunicata in pari data, con la quale era stato negato l’accesso agli atti del procedimento volto all’irrogazione del provvedimento di ammonimento per violenza domestica ai sensi dell’art. 3, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119, richiesti con l’istanza del -OMISSIS- e di ogni altro atto comunque connesso.
Chiedeva inoltre di accedere a tutti gli atti e ai documenti del procedimento, già richiesti con l’istanza del -OMISSIS-, con condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione e al rilascio di copia.
Premesso il fatto che il provvedimento principalmente impugnato scaturiva da pretese condotte moleste ed aggressive nei confronti di -OMISSIS- con la quale era intercorsa una relazione sentimentale nell’anno precedente, il ricorrente deduceva avverso il provvedimento di ammonimento i seguenti motivi:
I. Violazione degli articoli 3 e 10, l. 241 del 1990. Violazione dell’art. 3, d.l. 93 del 2013, conv. nella l. 119 del 2013, cit. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere e/o sviamento per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, mancanza dei presupposti, omessa valutazione comparativa degli interessi, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità.
II.Sotto altro profilo. Violazione degli artt. 3 e 10, l. 241 del 1990, cit. Violazione dell’art. 3, d.l. 93 del 2013, conv. nella l. 119 del 2013, cit. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
III.Sotto altro profilo. Violazione dell’art. 3, d.l. 93 del 2013, conv. nella l. 119 del 2013, cit.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e muoveva l’ulteriore seguente censura avverso diniego di accesso ai documenti:
IV.Violazione dell’art. 24, Cost. nonché degli artt. 10, 22 e 24, l. 241 del 1990. Violazione dell’art. 8, co. 5, lett. c), d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e in relazione agli artt. 3 e 4, d.m. Interno 16 marzo 2022. Violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, cit. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere e/o sviamento per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, mancanza dei presupposti per il diniego del diritto di accesso, omessa valutazione comparativa degli interessi. Eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento.
Il diniego è stato emesso per la connessione dei comportamenti del ricorrente con la prevenzione di atti criminali e di conduzione delle indagini, nonché con riferimento alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte e l’interesse del -ricorrente- riguardava la conoscenza degli atti del procedimento ed era direttamente collegato all’esigenza di difendersi nel procedimento amministrativo in corso senza che ricorressero quei motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità che impediscono l’ostensione dei documenti amministrativi.
Il successivo 9 giugno il ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso la decisione della P.A. di segnalare all’autorità giudiziaria i comportamenti che sarebbero stati denunciati dalla -OMISSIS-. Il ricorrente denunciava l’asserita ambiguità del comportamento amministrativo, in cui da un lato non venivano richiamate segnalazioni della -OMISSIS- e dall’altro contrariamente sì. Non si comprendeva il perché si fossero seguite due strade del tutto differenti.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 2 luglio 2025 n. 289 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Con successiva ordinanza collegiale 25 settembre 2025 n. 1330 il Tribunale accoglieva la domanda di accesso del ricorrente a tutti gli atti e documenti del procedimento ed ordinava all’Amministrazione intimata l’esibizione e il rilascio di copia dei medesimi, in considerazione del fatto che il procedimento penale aperto a carico del -ricorrente- era stato archiviato, dunque non sussistevano più gli impedimenti all’accesso rappresentati dai passaggi dinanzi al giudice penale: per cui veniva disposta l’acquisizione delle dichiarazioni rese dalla sig.ra -OMISSIS- il -OMISSIS-, del referto medico consegnato nell’occasione e del verbale di acquisizione del video, attività condotte della Questura di Torino in via autonoma e non confluite nel fascicolo della Procura della Repubblica, fascicolo comunque ormai definito.
Successivamente il ricorrente depositava ulteriore memoria per sostenere le proprie ragioni.
All’odierna udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che la misura dell’ammonimento per condotte di violenza domestica è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte idonee a costituire un clima privo di serenità familiare e da potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in successive manifestazioni più eclatanti. Tale sequenza deve emergere dall’attività investigativa con la dimostrazione dell’esistenza di comportamenti impropri e di una condizione di disagio e di sopraffazione, tanto da potersi ritenere sussistente un pericolo attuale per il segnalante, in termini di continuità e reiterazione dei comportamenti del segnalato: perciò l’ammonimento è un atto avente natura preventiva e anticipatoria, basato su una valutazione di tipo probabilistico, con necessaria motivazione puntuale. Nel caso concreto, sono stati contestati solo due episodi, non gravi in sé e da ridimensionarsi così come esposto dall’interessato e trascurato dal Questore di Torino, tra l’altro accaduti l’uno a distanza di un anno e mezzo dall’altro, nell’arco di una relazione sentimentale durata per otto anni in un clima sereno, e conclusasi nel settembre del 2024, senza più contatti da allora tra gli interessati, due persone autonome e ben inserite nella società. Si è trattato di due liti familiari e la denuncia alle forze dell’ordine della -OMISSIS- in entrambe le occasioni non deve avere rilievo e non assurgere a concreta violenza domestica, mentre il provvedimento ha trattato i due episodi come tali e non episodici. L’assenza di attualità del pericolo risulta anche dal fatto l’ammonimento è stato irrogato a distanza di più di sette mesi dalla segnalazione allorché non vi era più contatti tra i due.
Il motivo è infondato.
I due fatti contestati riguardano sì due soli episodi accaduti a lunga distanza uno dall’altro, nel 2003 e nel 2004, ma caratterizzati da inaudita violenza da parte del ricorrente nei confronti della compagna medico con minacce di sfondare la porta nella camera in cui la stessa si trovava, di averla poi afferrata per i capelli e sbattutale la testa per terra; i fatti si commentano da soli anche considerando che essi non sono accaduti in un contesto di disagio sociale approfondito, ma all’interno di una coppia dalla vita tranquilla e ambedue nemmeno giovanissime, con la controinteressata che è un medico; ora, sia pure accaduti a lunga distanza e all’interno di un rapporto durato otto anni, resta comunque che i fatti addebitati al ricorrente appaiono effettivamente di particolare violenza soprattutto, come nel caso di specie, il soggetto leso è di sesso femminile; non si possono ridimensionare i fatti ad una lite familiare ove la meccanica degli episodi porta a vedere una violenza fisica come quella descritta, accompagnata da comportamenti denunciati dalla donna e non smentiti secondo cui il -ricorrente- era dedito al consumo di alcool che lo rendeva vieppiù aggressivo ed era caratterizzato da estrema gelosia, elemento che era stato causa di allontanamento di diverse amicizie della compagna nonché di episodi di violenza verbale.
Va poi rilevato che se l’autorità giudiziaria ha archiviato il procedimento penale con l’affermazione che si trattava di due fatti isolati, il provvedimento impugnato è un provvedimento amministrativo che non deve essere necessariamente collegato ad illeciti penali, ma come individuato addirittura dallo stesso ricorrente è un atto avente natura preventiva e anticipatoria, basato su una valutazione di tipo probabilistico: se la sanzione penale è finalizzata a colpire illeciti accertati e commessi nel passato, il provvedimento sanzionatorio amministrativo di questo genere ha appunto finalità preventive, non è legato a fatti che hanno avuto dal giudice la qualificazione di reato, ma che dinanzi ad un apprezzamento di fatti che possono ripetersi ed aggravarsi - si vedano la gelosia, la disposizione all’alcol - vanno emessi per stemperare pericoli futuri, come del resto evidenziato dalle cronache attuali.
Con il secondo motivo il ricorrente rappresentava di aver depositato nel procedimento amministrativo una memoria ai sensi dell’art. 10, l. n. 241 del 1990, con la propria versione dei fatti, ovviamente nei limiti delle contestazioni ricevute stante il diniego di accesso agli atti opposto dall’Amministrazione e poi come si è visto superato. L’interessato si doleva che il Questore di Torino avesse preso in considerazione per la ricostruzione dei fatti solamente le considerazioni della sig.ra -OMISSIS-, omettendo ogni valutazione delle controdeduzioni del ricorrente, elemento desumibile anche dalle premesse del provvedimento impugnato. Se è’ vero che il dovere di esaminare le memorie di parte non comporta la confutazione analitica delle relative allegazioni, deve sussistere un minimo di motivazione che dia conto della mancata presa in considerazione delle osservazioni, senza appiattirsi sulla mera descrizione dei fatti svolta da una sola parte.
Il motivo è infondato in fatto.
In primo luogo al momento dell’accadimento del fatto manifestamente più violento è intervenuta la polizia che ha potuto seguire i postumi dei fatti, va aggiunto ancora che il giudice penale ha potuto accertare i fatti nello svolgimento e ciò sarebbe sufficiente per rendere ininfluente la memoria procedimentale depositata dal ricorrente; ma va anche aggiunto che lo stesso ricorrente ha depositato filmati inerenti la propria persona durante lo svolgimento di alcuni dei fatti su cui si controverte, filmati che oggettivamente rendono pienamente credibile la ricostruzione svolta dal provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo si sostiene che ai sensi dell’art. 3, d.l. 93 del 2013, conv. in l. 119 del 2013, cit., è previsto che “ quando il questore procede all’ammonimento […] informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio […] finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori 8 di violenza domestica o di genere ” (co. 5- bis ), e che la partecipazione «ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5- bis » e i « relativi esiti » consentono di valutare la revocabilità dell’ammonimento, a distanza di tre anni dall’irrogazione (co. 5-ter). Diversamente, al sig. -ricorrente-, in sede di notificazione del provvedimento, è stato rivolto l’invito formale a recarsi presso una delle associazioni individuate dal Questore di Torino al fine di iniziare un percorso volto al miglioramento della gestione delle emozioni, con l’obbligo di contattare il centro (viene usato il termine « dovrà »), al quale vieppiù è prevista la trasmissione dell’atto da parte dell’Amministrazione. Il provvedimento impugnato è evidentemente viziato per violazione di legge, in quanto trasforma in un vincolo ciò che per la fonte normativa è una facoltà.
La censura è destituita di fondamento.
Non si comprende quale sia l’illegittimità contestata, poiché l’interessato è stato invitato a partecipare ai percorsi di recupero presso una delle associazioni all’uopo presenti sul territorio, la cui frequentazione permette successivamente la revoca dell’ammonimento.
Tanto è stato fatto dal Questore e non si ravvisano quindi elementi di violazione di legge.
Il motivo aggiunto, che svolge considerazioni sull’illegittimità della contemporanea pendenza del procedimento penale e del procedimento amministrativo, resta assorbito dalle considerazioni già svolte a proposito della prima censura.
Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in €. 1500,00 oltre agli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate dal giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RO, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.