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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 22 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 826/2022 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Christian Scalese e dall'avv.
[...]
Gianluca Nolè ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, in Potenza, alla via Fabio Filzi n. 4, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c.f. e p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Angelo Zaccagnino e dall'avv.
Margherita Nolè ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo difensore, in Potenza, alla Via del Gallitello n. 71, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 17.03.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 22.7.2020 con contratto a tempo determinato, con termine al 30.09.2020, orario full-time e mansione di conducente di autotreno, con inquadramento al liv. 3 S del CCNL settore autotrasporto merci – industria;
che l'attività lavorativa consisteva nella guida dei mezzi [essendo titolare di patente cat. B, C, D, BE, CE e DE con valenza dal
22/03/2017 e scadenza al 21/03/2022], carico e scarico del mezzo, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo ed ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico;
che le tratte a cui era adibito erano ubicate in tutta Italia e spesso, in considerazione della distanza dalla sede aziendale, non faceva rientro in azienda;
che l'orario di lavoro contrattualmente pattuito era di
39 ore settimanali ma, in considerazione della modalità di svolgimento del lavoro e della lunghezza delle tratte, veniva chiamato a svolgere numerose ore di trasferta e, in particolare: nel mese di luglio 2020 - 83 ore e 20 minuti;
nel mese di agosto 2020 – 266 ore e 9 minuti;
nel mese di settembre 2020 - 76 ore e 37 minuti;
che, in data 04.09.2020, recedeva dal contratto ante tempus e per giusta causa in considerazione del fatto che, nonostante le promesse verbali della società, non gli venivano retribuite le ore effettive di lavoro, come da scontrini della carta tachigrafica, e l'azienda si rifiutava di consegnare le buste paga;
che, in data 22.10.2020, per mezzo dei suoi procuratori, inviava lettera di diffida e messa in mora alla società, a seguito della quale parte datoriale saldava le spettanze e consegnava i cedolini paga;
che, in relazione alle ore effettivamente lavorate e alle ore di trasferta, risultava una differenza tra quanto riportato in maniera errata nelle buste paga e quanto spettante al lavoratore in forza dell'effettivo lavoro svolto, ammontante ad € 10.189,17 lordi;
che, in particolare, dall'analisi delle buste paga emergeva l'assenza dell'indicazione analitica delle trasferte effettuate e una errata quantificazione della reale attività lavorativa svolta relativa a straordinari diurni, maggiorazione per lavoro svolto a titolo di trasferta, differenze per festività non godute, differenze per giorni di ferie non godute, ratei 13^ e 14^ mensilità; che, in data 16.02.2021, per il tramite dei propri difensori, inoltrava alla società datoriale richiesta di pagamento di dette
2 differenze, rimasta priva di riscontro;
che, per tale motivo, in data 22.04.2021 veniva instaurata, innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera, ricorso ex art. 410 c.p.c., il cui procedimento terminava in data 30.08.2021 con verbale di mancata conciliazione, stante la chiusura della società a qualsivoglia trattativa.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto del Sig. alle differenze retributive per i titoli specificati Parte_1 in ricorso, o quelli che dovessero essere accertati in corso di causa, e per l'effetto condannare la con sede legale in Potenza (PZ), Controparte_1
Via dell'Idraulica n. 3/5 (C.F. e P.IVA: , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di lordi €
10.189,17 o in subordine quella ritenuta di giustizia;
di accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni/recesso ante tempus rassegnate dal
Sig. , e per l'effetto condannare la con Parte_1 Controparte_1
sede legale in Potenza (PZ), Via dell'Idraulica n. 3/5 (C.F. e P.IVA:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_1 dell'importo di lordi € 1.135,66 (o comunque nella misura anche maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa) in favore del Sig. . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e domandava di rigettare la/le domanda/e - richiesta/e introduttiva/e perché infondata/e e/o illegittima/e e non provata/e; di condannare il ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e l'espletamento della prova testimoniale e, in data 22 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la
3 causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente - assunto a tempo pieno e determinato dal 22.07.2020 al
30.09.2020 alle dipendenze della società convenuta con la mansione di conducente di autotreno ed inquadramento nel livello 3 S del CCNL di settore, con il presente giudizio, rivendica il diritto a percepire l'importo lordo di €
10.189,17, a titolo di indennità di trasferta e di lavoro effettivamente svolto, relativo a straordinari diurni, maggiorazione per lavoro svolto a titolo di trasferta, differenze per festività non godute, differenze per giorni di ferie non godute, ratei 13^ e 14^ mensilità, nonché il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito delle dimissioni rassegnate in data 04.09.2020 per giusta causa, integrata dal mancato pagamento delle spettanze retributive effettivamente maturate, determinato nell'importo lordo di euro 1.135,66, quale retribuzione che sarebbe spettata fino alla scadenza del termine contrattuale.
Avverso le rivendicazioni attoree, insorge la società, la quale, con memoria depositata il 05.09.2022, deduceva nel merito la infondatezza delle pretese avversarie.
Preliminarmente, attesa la costituzione tardiva della società datoriale rispetto alla prima udienza celebratasi il 13.09.2022, va dichiarata la decadenza, tempestivamente eccepita dal ricorrente, dai mezzi di prova articolati e dalla documentazione prodotta, pertanto inutilizzabile per la formazione del convincimento del Giudice.
Quanto al merito, dalla documentazione in atti si evince la fondatezza delle rivendicazioni attoree in relazione alle differenze retributive come rivendicate, attesa l'efficacia probatoria degli scontrini della carta tachigrafica prodotti, in assenza di puntuale disconoscimento della società datoriale (si veda, ex multis,
4 Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 17526 del 02.09.2016 “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il disconoscimento da parte del datore di lavoro, dei dischi cronotachigrafi prodotti da un autotrasportatore come prova dello straordinario, non accompagnato dalla produzione in originale, né da un'allegazione del contenuto eventualmente diverso degli stessi)”)
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta non ha puntualmente contestato i conteggi in atti e la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree in relazione alle differenze retributive come rivendicate.
Attesa la prova della mancata corresponsione degli emolumenti maturati dal ricorrente e rivendicati nel presente giudizio, consegue la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate il 04.09.2020 e il diritto del lavoratore a vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione che gli
5 sarebbe spettata fino alla scadenza naturale del contratto (30.09.2020), determinata nell'importo lordo di € 1.135,66.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di € 10.189,17 a titolo di indennità di trasferta e di lavoro effettivamente svolto, relativo a straordinari diurni, maggiorazione per lavoro svolto a titolo di trasferta, differenze per festività non godute, differenze per giorni di ferie non godute, ratei 13^ e 14^ mensilità, nonché al pagamento dell'importo lordo di euro 1.135,66 a titolo di risarcimento danno, parametrato alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore fino alla scadenza naturale del contratto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 17.03.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'importo maturato a titolo di indennità di trasferta e di lavoro effettivamente svolto, relativo a straordinari diurni, maggiorazione per lavoro svolto a titolo di trasferta, differenze per festività non godute, differenze per giorni di ferie non godute, ratei 13^ e 14^ mensilità, nonché il diritto al risarcimento del danno per essere le rassegnate dimissioni sorrette da giusta causa;
2. condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma complessiva lorda di € 10.189,17 (a titolo di
[...]
indennità di trasferta e di lavoro effettivamente svolto, relativo a straordinari diurni, maggiorazione per lavoro svolto a titolo di trasferta,
6 differenze per festività non godute, differenze per giorni di ferie non godute, ratei 13^ e 14^ mensilità) e al pagamento dell'importo lordo di euro 1.135,66 a titolo di risarcimento danno, parametrato alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore fino alla scadenza naturale del contratto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3. condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.100,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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