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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.16253/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Canuti Riccardo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Canuti Riccardo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 depositate il 6.10.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto 2) i figli minori e resteranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale abiteranno 3) il padre potrà avere e tenere con sè i figli minori liberamente, previo accordo con la moglie e nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei figli, e comunque : a) a fine settimana alternati, dal venerdì prendendoli dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnarli a scuola, ovvero a casa della madre nei periodi di chiusura delle scuole b) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, un giorno infrasettimanale scelto di comune accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze dei figli, prendendoli all'uscita di scuola e riaccompagnandoli la mattina seguente a scuola, ovvero a casa della madre nei periodo di chiusura della scuola c) nelle festività natalizie i figli staranno alternativamente con la madre il 24 dicembre e con il padre il 25 dicembre di ciascun anno. Inoltre
i ragazzi staranno con ciascun genitore ad anni alterni, dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio, iniziando per le prossime festività natalizie con il padre nel periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre d) durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni ricomprendendo in essi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e) nel periodo estivo il padre avrà con sè i figli, salvo accordi diversi tra i genitori da prendere entro la fine di maggio, per 15 giorni consecutivi ad agosto, trascorrendo con i ragazzi, ad anni alterni, il periodo dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto. Inoltre, il padre avrà la facoltà, concordando con la madre entro la fine di maggio, di trascorrere con i figli una settimana a luglio ed una a settembre f) ciascuno dei genitori avrà sempre facoltà di prendere contatto telefonico con i figli quando stanno con l'altro genitore g) ciascun genitore avrà la facoltà di vedere i figli, anche quando stanno con l'altro genitore nel giorno del compleanno dei ragazzi e nel giorno del proprio compleanno e della festa rispettivamente della mamma o del papà. Il marito verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese anticipatamente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Per_1
l'importo di €.2.000,00 (€.1.000,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile sulla base Per_2
dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative per i figli previamente concordate tra i genitori, per le quali i coniugi fanno espressamente riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17/12/2014 tra il Tribunale di
Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato.
I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio per i figli minori e ” e il procuratore ha Per_1 Per_2 concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
30.1.1976 e nata a [...] il [...], coniugati in Roma l'11.12.2003 alle Parte_2 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n.03105, parte I, serie
01;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.16253/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Canuti Riccardo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Canuti Riccardo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 depositate il 6.10.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto 2) i figli minori e resteranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale abiteranno 3) il padre potrà avere e tenere con sè i figli minori liberamente, previo accordo con la moglie e nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei figli, e comunque : a) a fine settimana alternati, dal venerdì prendendoli dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnarli a scuola, ovvero a casa della madre nei periodi di chiusura delle scuole b) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, un giorno infrasettimanale scelto di comune accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze dei figli, prendendoli all'uscita di scuola e riaccompagnandoli la mattina seguente a scuola, ovvero a casa della madre nei periodo di chiusura della scuola c) nelle festività natalizie i figli staranno alternativamente con la madre il 24 dicembre e con il padre il 25 dicembre di ciascun anno. Inoltre
i ragazzi staranno con ciascun genitore ad anni alterni, dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio, iniziando per le prossime festività natalizie con il padre nel periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre d) durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni ricomprendendo in essi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e) nel periodo estivo il padre avrà con sè i figli, salvo accordi diversi tra i genitori da prendere entro la fine di maggio, per 15 giorni consecutivi ad agosto, trascorrendo con i ragazzi, ad anni alterni, il periodo dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto. Inoltre, il padre avrà la facoltà, concordando con la madre entro la fine di maggio, di trascorrere con i figli una settimana a luglio ed una a settembre f) ciascuno dei genitori avrà sempre facoltà di prendere contatto telefonico con i figli quando stanno con l'altro genitore g) ciascun genitore avrà la facoltà di vedere i figli, anche quando stanno con l'altro genitore nel giorno del compleanno dei ragazzi e nel giorno del proprio compleanno e della festa rispettivamente della mamma o del papà. Il marito verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese anticipatamente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Per_1
l'importo di €.2.000,00 (€.1.000,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile sulla base Per_2
dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative per i figli previamente concordate tra i genitori, per le quali i coniugi fanno espressamente riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17/12/2014 tra il Tribunale di
Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato.
I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio per i figli minori e ” e il procuratore ha Per_1 Per_2 concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
30.1.1976 e nata a [...] il [...], coniugati in Roma l'11.12.2003 alle Parte_2 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n.03105, parte I, serie
01;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi