Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10964/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10964/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione a provvedimento di revoca di pagamenti ricevuti e vertente
TRA
(C.F. ) nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'azienda esercitata in Marano di Napoli al Corso Umberto Primo n. 120 sotto l'insegna “ (P. I.V.A. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Francesco Bocchini e P.IVA_1 dall'Avv. Prof. Ermanno Bocchini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla Via Gaetano Filangieri n.21, giusta procura in atti
ATTORE
E
, (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, e domiciliato in Napoli alla via A. Diaz, n. 11
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe citava in giudizio l'emarginato onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare CP_1 la nullità, previa sospensiva, del provvedimento di revoca dei pagamenti e di
[...] di (Partita iva ) del Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 [...]
- Direzione Generale Bilancio DG-BI 26/03/2021 DECRETO 453 del CP_1
26/03/2021 con la conseguente chiusura del presente giudizio;
2) In via subordinata, nel merito, rigettare le domande del Controparte_3
di revoca dei pagamenti e di contestuale richiesta di restituzione delle
[...] somme indebitamente percepite in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.”.
A fondamento delle spiegate conclusioni, l'attore deduceva che il ricevuto provvedimento di revoca dei pagamenti e contestuale richiesta delle somme indebitamente percepite (cfr. Decreto 453 notificato in data 26/03/2021 versato in atti) sarebbe stato illegittimo per i seguenti motivi: 1) l'incompetenza assoluta del ad adottare il provvedimento impugnato;
2) nel merito ed in Controparte_1 via subordinata, l'illegittimità del provvedimento impugnato scaturirebbe: a) la normativa a base della pretesa contestata non prevedeva alcuna ricevuta di consegna dei libri venduti agli aventi diritto al credito nei confronti del , ma solo il CP_1 fatto giuridico della titolarità del credito da parte di colui che lo cedeva, venendo in rilievo una cessione del credito;
b) l'affermazione della ricorrenza di una vendita simulata di libri sarebbe stata una “petizione di principio” in quanto – scriveva l'attore- “se la legge prevede un credito dell'esercente a carattere derivativo ed il rapporto contrattuale non prevede alcuna quietanza o ricevuta a firma dello studente che riceve i libri è evidente che la fattura rileva solo nei rapporti con l'Erario per l'assolvimento dell'IVA, regolarmente corrisposta all'Amministrazione Finanziaria”;
c) il divieto di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione, senza l'adesione della medesima di cui all'art. 70 del R.D. n. 2240 del 18/11/1923, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, sarebbe stato applicabile, secondo la giurisprudenza, unicamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione.
Si costituiva l'amministrazione resistente contestando l'avverso dedotto in giudizio dall'attore, chiedendo il rigetto della spiegata domanda e, allo stesso tempo, articolando domanda riconvenzionale di restituzione di quanto erogato in favore dell'attore ex art. 2033 c.c.
Disattesa l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dalla parte attrice, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 09/11/2023 per la precisazione delle conclusioni e di qui in prosieguo conclusioni all'udienza del
24/10/2024, ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, riservava la causa in decisione concedendo alle stesse i termini di cui all'art 190 c.p.c.
- 2 - Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda dell'attore è infondata e, per tale ragione, va rigettata, mentre, fondata e meritevole di accoglimento è la domanda riconvenzionale proposta dall'amministrazione convenuta.
In via preliminare, in rito, va evidenziato che la comparsa conclusionale depositata dalla difesa dell'attore, pur recando il nominativo di quest'ultimo, contiene argomenti non attinenti al presente giudizio con riferimenti a parti estranee allo stesso, ne consegue che di tale atto non può tenersi conto ai fini della decisione.
Tanto precisato, venendo al primo motivo di opposizione, l'attore sostiene che il convenuto sarebbe stato sprovvisto del potere di adottare il provvedimento CP_1 di revoca quivi impugnato in quanto il rapporto con lui instaurato avrebbe natura negoziale, con conseguente applicazione degli strumenti civilistici di tutela, come ad esempio l'art 1456 c.c. (ma v. amplius atto di citazione), sicché l'amministrazione non avrebbe potuto attivare alcun procedimento amministrativo di revoca e recupero delle somme erogate e, per conseguenza, alcun provvedimento avrebbe potuto adottare nel caso di specie.
Orbene, occorre premettere che il Bonus Cultura "18app" è stato introdotto dall'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: per il periodo relativo ai fatti in causa, i criteri e le modalità di attribuzione del Bonus erano stati stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187, "Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni".
In particolare, la normativa citata prevede che i diciottenni - soggetti titolari dei voucher in oggetto - si registrano sulla piattaforma informatica dedicata, con conseguente attribuzione della Carta elettronica, per un importo pari ad euro cinquecento, da utilizzare per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali. La Carta è utilizzabile attraverso buoni di spesa individuali e nominativi spendibili esclusivamente dal beneficiario registrato ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali e le altre strutture registrate sulla piattaforma informatica dedicata. In particolare l'art. 7 del D.P.C.M. n. 187/2016, prevede che gli esercenti interessati a partecipare all'iniziativa "“Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, (^) sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati
- 3 - esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto”. L'art. 9 del citato D.P.C.M., rubricato “Controlli e sanzioni”, prevede che il MI “Vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente”.
Ai sensi del citato art. 7 del D.P.C.M. n. 187/2016, l'inserimento nell'elenco degli esercenti “18app” non è consentito a chiunque ne faccia richiesta, ma soltanto a quegli esercizi commerciali con un codice ATECO corrispondente a quelli ammessi a partecipare all'iniziativa perché rappresentativi di attività commerciali ritenute compatibili con la vendita dei beni previsti dalla normativa in oggetto.
I rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione erogatrice e l'esercente accreditato all'iniziativa sono caratterizzati da un rapporto “fiduciario”, analogamente a quanto accade per ogni altra forma di agevolazione/finanziamento pubblico. Pertanto, da un lato, l'esercente entra in una “rete” di esercizi commerciali accreditati, legittimati ad offrire in vendita ai determinati beni il cui prezzo viene rimborsato mediante attribuzione di fondi pubblici;
dall'altro, l'Amministrazione erogatrice è tenuta a vigilare che le risorse pubbliche siano effettivamente destinate allo scopo previsto dalla normativa e che pertanto l'importo di ogni voucher sia destinato esclusivamente all'acquisto dei beni ammessi.
L'Amministrazione titolare del potere di vigilanza è il IB che lo esercita, anche con l'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, sanzionando quelle condotte che attraverso l'inadempimento delle prescrizioni poste a presidio della sovvenzione stessa si traducano in uno sviamento dei fondi pubblici con conseguente revoca dei pagamenti.
Infatti, si deve ritenere che la disattivazione della Carta di uno dei beneficiari, e/o la cancellazione dall'elenco dell'esercente ammesso, previsti dall'art. 9 del D.P.C.M. n.
187/2016, non siano le uniche sanzioni comminabili, in caso di utilizzo fraudolento del contributo, tanto che la stessa disposizione fa previste dalla normativa vigente>>.
In ogni caso, in presenza di un utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle per cui sono state erogate, l'Amministrazione ha il potere/dovere di recuperarle dal percettore (nella specie l'esercente), in quanto viene in rilievo un pagamento indebito che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., va necessariamente recuperato, per evidenti ragioni di
- 4 - interesse pubblico. Si tratta di un atto dovuto, la cui omissione configura un danno erariale.
Dalla normativa di riferimento si evince, inoltre, che il rapporto che si instaura con l'Amministrazione non è riconducibile all'ambito contrattuale, atteso che diversamente dai casi di contributi, sovvenzioni pubbliche e aiuti di stato, in cui l'esborso di risorse pubbliche si collega a un rapporto procedimentale diretto (esclusivo) tra Ente e privato, cui segue un'espansione della sfera giuridico- soggettiva di quest'ultimo attraverso il conferimento della sovvenzione
(provvedimento ampliativo) nel caso in questione l'erogazione di risorse pubbliche si muove sulla matrice di un rapporto triangolare tra Amministrazione, beneficiario del
Bonus e operatore commerciale (cfr Consiglio di Stato sentenza 9806/2024).
Tanto precisato, quanto al primo motivo, se ne deve predicare l'infondatezza, laddove appare opportuno rilevare come il decreto del Direttore Generale Bilancio del n. 453 del 26.03.2021 di revoca dei pagamenti e contestuale richiesta delle somme indebitamente percepite, nella misura di €. 651.500,00, in attuazione del c.d.
“Bonus Cultura 18 app”, costituisca una mera intimazione alla restituzione di somme che il convenuto ha ritenuto che siano state indebitamente incassate dall'odierno attore, priva di effetti esecutivi. Ma di ciò sembra consapevole la stessa difesa erariale, tant'è che essa ha contestualmente proposto domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme erogate. Pertanto, in relazione alla presente controversia che attiene all'accertamento di un rapporto debito – credito tra l'attore e l'amministrazione convenuta, in relazione al richiamato decreto del 26.03.2021, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, né si ravvisano i profili di nullità lamentati dall'attore, posto che non si è al cospetto di un provvedimento di revoca in senso stretto.
Ora, il secondo motivo si articola in tre distinte questioni, in particolare, quanto all'argomento sub a), sostiene l'attore che il bonus in esame si inquadri nell'ambito di una cessione del credito e la prova di ciò scaturirebbe dal D.P.C.M. n. 187/2016 che prevede un sistema di comunicazione legale alla Pubblica Amministrazione;
in particolare, “la normativa statuisce che a seguito dell'accettazione del credito (c.d. buono di spesa) da parte del soggetto titolare della cartoleria sia riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato titolare della cartoleria”; ed ancora che
“la normativa prevista dal legislatore è fondata su quattro elementi: a) i beneficiari hanno il potere e non il dovere di utilizzare la carta recante un credito di Euro
500,00; b) l'esercente ha l'obbligo di accettazione dei buoni spesa (art. 7 D.P.C.M.
n. 187/2016); c) l'esercente ha l'obbligo di registrare i buoni spesa che ha accettato;
d) a seguito dell'accettazione del buono è riconosciuto all'esercente un credito di pari importo (art. 8 D.P.C.M. n. 187/2016); infine, che l'impianto normativo testé delineato non prevede alcuna ricevuta di consegna dei libri venduti agli aventi diritto al credito nei confronti del .” CP_1
- 5 - Si deve osservare, tuttavia, che non si è in presenza di una cessione del credito, laddove se così fosse, si dovrebbe, innanzitutto, prospettare la ricorrenza di una effettiva e piena circolazione del credito in questione. Ma così non è. Dall'esame della normativa citata anche dall'attore emerge, piuttosto, un sistema chiuso con stringenti limiti sul piano operativo del credito azionato, specie con riferimento ai beni acquistabili (v. art. 5 DPCM 187/16 “
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2017. 2.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali”; v. art. 6 DPCM cit. “La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa
è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.”). Sotto tale aspetto, infatti, sebbene il Bonus in parola sia attivato direttamente dai neomaggiorenni beneficiari del contributo, l'impiego dello stesso può avvenire solo attraverso gli esercenti inseriti nell'apposito elenco che, dunque, sono tenuti ad accettare il pagamento, con la Carta elettronica, solo dal suo titolare ed esclusivamente in relazione all'acquisto dei beni ammessi all'iniziativa, così divenendo interlocutori diretti della P.A., verso cui sorge, con l'emissione della fattura, il diritto al rimborso del prezzo del bene o servizio ceduto.
Tutto ciò esclude che si versi nel contesto di una cessione del credito e, a maggior ragione, è da ritenersi destituito di fondamento l'argomento secondo cui non sarebbe stato necessario per l'attore produrre documentazione giustificativa comprovante la vendita di beni inseriti nell'intervento normativo in esame per conseguire il relativo rimborso, in quanto ciò avrebbe significato privare l'amministrazione di esercitare in modo concreto ed effettivo il potere di vigilanza e di controllo di cui è titolare, favorendo, diversamente, un uso distorto dei fondi pubblici. Peraltro, smentisce tale assunto quanto stabilito dall'art 8 DPCM cit. secondo cui “
1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, mediante CP_4 acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica
- 6 - dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.”
Infine, men che meno sussiste una delegazione di pagamento, come pure laconicamente sostenuto dall'attore; in realtà, il Tribunale condivide la prospettazione della difesa del convenuto, secondo cui, il bonus in parola CP_1 altro non è che uno strumento incentivante con cui i neo-diciottenni sono destinatari di un contributo pubblico che si realizza attraverso l'attribuzione di una Carta del valore di €. 500,00 utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei beni tassativamente ammessi e sempre nel rispetto della normativa che disciplina l'iniziativa stessa.
Quanto all'argomento sub b), l'attore sostiene che: “(…) se la legge prevede un credito dell'esercente a carattere derivativo ed il rapporto contrattuale non prevede alcuna quietanza o ricevuta a firma dello studente che riceve i libri è evidente che la fattura rileva solo nei rapporti con l'Erario per l'assolvimento dell'IVA, regolarmente corrisposta all'Amministrazione Finanziaria”.
Ora, tale argomento risulta collegato a quanto appena osservato in tema di prova richiesta all'esercente accreditato per ottenere il rimborso della somma spesa dal beneficiario del bonus, sicché è sufficiente qui ribadire quanto stabilito dall'art 8 DPCM cit. secondo cui “(…) Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla CP_4 piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”. Risulta, dunque, agevole desumere dalla lettura del predetto articolo che il riscontro operato dalla in merito alle fatture emesse CP_4 ha proprio lo scopo di consentire il controllo da parte dell'amministrazione sulla correttezza dell'operato dell'esercente in punto di rispetto delle prescrizioni contenute nel richiamato DPCM, e non già come sostenuto dall'attore, al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria la verifica dell'assolvimento dell'IVA.
Ancora, restando in argomento, l'attore sostiene che “solo una clausola risolutiva espressa avrebbe consentito ad una parte del rapporto di risolvere il rapporto con il conseguente diritto alla restituzione”; e che “Tale clausola risolutiva non è prevista dal D.P.C.M. n. 187/2016 in quanto le parti non hanno condizionato l'esercizio del credito dell'esercente alla prova della consegna dei libri con apposita quietanza o ricevuta da parte dello studente.” Anche tali difese non paiono condivisibili in quanto, per un verso, muovono dal ritenuto errato presupposto di inquadrare il provvedimento impugnato sub specie di revoca in senso stretto, ma così non è, venendo in rilievo, come si è visto, una mera diffida alla restituzione del dovuto;
per l'altro, si è poc'anzi chiarito come la necessità di provare, ai fini del rimborso in
- 7 - favore dell'esercente accreditato, che il bonus fosse speso esclusivamente per l'acquisto di beni determinati era richiesta dalla normativa di riferimento.
Venendo, infine, al terzo argomento (sub c), esso si fonda sulla circostanza per la quale il convenuto, in sede di “revoca”, avrebbe affermato che “gli articoli CP_1
69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 stabiliscono che “le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato […] debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Tali cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio”. A fronte di tale argomentazione, l'attore ha replicato che il divieto di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione, senza l'adesione della medesima di cui all'art. 70 del R.D. n. 2240 del 18/11/1923, si applica, secondo la giurisprudenza, unicamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione. Pertanto, in tutte le altre ipotesi di cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione l'ordinaria disciplina del Codice civile in tema di cessione del credito e consenso del debitore ceduto non si applica.
Orbene, tutte le argomentazioni spese sul punto dall'una e dall'altra parte appaiono, invero, irrilevanti se, come sopra ampiamente argomentato, non si versa nel contesto di una cessione del credito, ma nell'ambito di uno strumento incentivante utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei beni tassativamente ammessi e sempre nel rispetto della normativa che disciplina l'iniziativa stessa.
Tanto chiarito, passando, a questo punto, all'esame della domanda riconvenzionale di restituzione dei contributi erogati ex art 2033 c.c., occorre osservare quanto segue.
Dalla corposa documentazione prodotta in giudizio dall'amministrazione convenuta, specie dagli atti del procedimento penale a carico dell'attore, emerge un articolato sistema di monetizzazione dei predetti bonus, i quali venivano acquistati da quest'ultimo dietro pagamento di un corrispettivo, minore degli importi dei voucher venduti, per poi essere posti a base delle richieste di rimborso al Ministero competente. Risulta, ancora, dai controlli contabili effettuati dalla Guardia di
Finanza sulla documentazione acquisita, che relativamente all'anno 2017, a fronte degli incassi scaturenti dalla fatturazione alla pubblica amministrazione dei buoni cultura validati per un valore complessivo di € 651.500, il non Parte_1 aveva effettuato correlativi acquisti di libri destinati alla rivendita nei confronti dei neo diciottenni, sicché, con tale sistema, di fatto, l'attore avrebbe incassato indebitamente il valore dei voucher per un importo pari ad € 651.500,00.
Tale ricostruzione trova conforto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord versata in atti. Sul punto, giova evidenziare che, secondo la concorde giurisprudenza di legittimità, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un procedimento
- 8 - penale. Si ritiene, infatti, che il giudice può pervenire all'accertamento del fatto anche unicamente fondandosi sugli atti del procedimento penale prodotti da una o da entrambe le parti, naturalmente procedendo alla relativa valutazione critica (cfr.
Cass. 19.10.2007, n. 22020; Cass. 29.10.2010, n. 22200 e, da ultimo, cfr. anche Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 8603 del 03/04/2017 “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie”).
È, infatti, pacifico, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove c.d.
«atipiche», è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali
(Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019 e, da ultimo, cfr. Cass. civ. Sez. 2
Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021). Infatti, “l'utilizzo delle prove atipiche (in questo caso, dei documenti contenenti le dichiarazioni a SIT delle medesime persone poi assunte come testimoni) non è vietato dalla legge processuale (v., da ultimo, Cass. n.
9507/2023)” (Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2023, n. 22287).
Orbene, le prove addotte dall'amministrazione e, per lo più, ricavate dal procedimento penale in corso a carico dell'attore, appaiono convincenti, tanto più che la difesa di quest'ultimo non ha contestato, in questa sede, esplicitamente l'impianto accusatorio sopra descritto, limitandosi semplicemente a contestare l'utilizzabilità in sede civile delle prove raccolte nel processo penale, contestazione che, come si è visto, non pare sostenibile.
Venendo, dunque, all'esame dei presupposti di cui all'art 2033 c.c., da quanto innanzi accertato, emerge che è incontestato l'avvenuto pagamento della somma di € 651.500,00 a favore dell'attore che, invero, genericamente nonché tardivamente, nella sola terza memoria di cui all'art 183 co 6 c.p.c. contesta tale circostanza, risultando, peraltro, la questione sollevata da costui relativamente all'efficacia probatoria degli ordinativi dei bonifici depositati dall'amministrazione rilevante fino ad un certo punto, potendo semmai dagli stessi ricavarsi argomenti di prova a sostegno dell'avvenuto pagamento;
in secondo luogo, risulta provato da quanto sopra visto, l'assenza della causa debendi.
In definitiva, l'attore deve essere condannato nei confronti del convenuto CP_1 al pagamento dell'importo complessivo di €. 651.500,00, oltre interessi legali, decorrenti dalla data dei singoli pagamenti fino al soddisfo. Invero, posto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c. “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
- 9 - ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”, nel caso di specie, gli interessi sono dovuti dal pagamento essendo emersa la prova – in ragione di quanto già sopra ampiamente esposto - della malafede dell'accipiens.
Per completezza, va evidenziato, a quest'ultimo riguardo, che seppure l'amministrazione convenuta non abbia richiesto esplicitamente il pagamento degli interessi relativi alla cifra richiesta in restituzione, essi vanno comunque riconosciuti conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui non è necessaria la formulazione di una autonoma domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale si chiede la restituzione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011).
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento per converso, di quella riconvenzionale formulata dal CP_1 convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a. Rigetta la domanda attorea;
a. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, CP_1 per l'effetto, condanna l'attore al pagamento in favore del primo della somma di €
651.500,00 oltre interessi legali decorrenti come in parte motiva;
a. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 convenuto che si liquidano in €. 29.193,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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