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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R. G. 7239 dell'anno 2022;
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (con l'avv. Ficarra Massimiliano); Controparte_1
CONTRO
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Barresi Marta); CP_2
E NEI CONFRONTI DI
, nato a Palermo il [...], in [...]. Giordano Controparte_3
Simona n.q. di curatrice speciale;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.).
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza cartolare del 02/07/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualente notificato, ha convenuto in Controparte_1
giudizio deducendo di aver intrattenuto - dal mese di maggio 2015 al CP_2
mese di ottobre 2018 - una relazione sentimentale con la stessa e che in data
23/07/2016 è nato , che l'attore ha riconosciuto come figlio. CP_3
Ha precisato che, fin dall'inizio, la relazione con sarebbe stata conflittuale e CP_2
che, nel periodo di concepimento del minore (ottobre-novembre 2015), la stessa avrebbe intrattenuto una relazione con un altro uomo. L'attore ha, altresì, precisato di essere venuto a conoscenza di tale circostanza solo nel mese di maggio 2021, allorquando la madre, gli avrebbe rivelato il CP_4
tradimento commesso dalla el periodo di concepimento del minore . CP_2 Per_1
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto l'accertamento negativo Controparte_1
della sua paternità nonché la relativa declaratoria e di provvedere, conseguentemente,
a tutti gli effetti derivanti dalla legge.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi C.T.U. medico-legale, nonché prova testimoniale e interrogatorio formale.
2. Si è costituita in giudizio , contestando la ricostruzione dei fatti CP_2
prospettata dall'attore e sollecitando il rigetto della domanda.
In particolare, parte convenuta ha eccepito in via preliminare: l'improcedibilità della domanda e il difetto di legittimazione attiva di , avendo lo stesso proposto CP_1
azione ex art. 244 c.c., anziché ex art. 263 c.c.; l'intervenuta decadenza del diritto a proporre azione di disconoscimento della paternità, per superamento dei limiti temporali normativamente previsti;
la mancata nomina di un curatore speciale per il minore.
Nel merito, poi , ha sollecitato il rigetto della domanda attorea opponendosi, altresì, alle richieste istruttorie articolate.
3. Si è costituita in giudizio l'avv. Giordano Simona, nella qualità di curatrice speciale del minore (nominata con provvedimento del Tribunale di Palermo del CP_3
16/12/2022), la quale ha rilevato che, a prescindere dal nomen dell'azione proposta da e della conseguente carenza di legittimazione attiva dello stesso, l'azione CP_1
attorea è inibita dal decorso del termine previsto dalla normativa di riferimento e, conseguentemente, ha sollecitato la pronunzia di decadenza dall'azione per superamento del termine quinquennale di cui agli arti. 263 e 244 c.c..
4. Stante l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, rimessa al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
5. Preliminarmente, si rileva che la presente azione va correttamente qualificata come impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ai sensi dell'art. art. 263 c.c., trattandosi di azione relativa ad un figlio nato fuori dal matrimonio.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attore è inammissibile, essendo lo stesso incorso nella decadenza prevista dall'art. 263 comma 3 c.c., come correttamente eccepito da parte convenuta e dalla stessa curatrice speciale del minore.
Il presente procedimento rientra, invero, nella fattispecie di cui all'art. 263 c.c., comma
3, che dispone: “L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”.
Evidente è la ratio sottesa alla sopracitata disposizione coincidente con la necessità di tutelare il bambino e, precipuamente, i suoi affetti, intuitivamente stabilizzatisi in detto arco temporale.
L'art. 263 c.c., com'è noto, è stata oggetto del sindacato di costituzionalità da parte della Consulta che, con sentenza n. 133 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Orbene, nel caso di specie, ha rappresentato di aver conosciuto Controparte_1
nell'anno 2015 e di avere con la stessa intrapreso una relazione CP_2 sentimentale fino all'anno 2018. Al momento della nascita di , avvenuta a CP_3
Palermo il 23/07/2016, l'attore ha riconosciuto il bambino come figlio proprio.
Lo stesso ha, poi, precisato di avere avuto conoscenza del difetto di paternità biologica soltanto nel mese di maggio 2021 e solo con l'odierna azione ha impugnato il riconoscimento del figlio.
Orbene, alla luce del detato normativo, risulta evidente come, nella specie, l'attore risulti decaduto dalla possibilità di proporre l'azione, essendo decorso il termine previsto dalla disposizione richiamata.
In questo senso lasciano deporre sia l'interpretazione letterale della disposizione normativa dianzi menzionata, sia un'interpretazione della stessa di carattere sistematico.
La formulazione del dato letterale induce, invero, a ritenere che il termine quinquennale di cui all'ultima parte del comma III dell'art. 263 c.c. riguardi esclusivamente ipotesi diverse da quelle in cui il soggetto abbia piena conoscenza della propria non paternità al momento del riconoscimento: o casi di ignoranza, da parte dell'autore del riconoscimento, della propria impotenza ovvero ulteriori ipotesi di conoscenza della non paternità successive rispetto al momento dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita (è in tal senso che la citata Corte Cost. n. 133/2021 ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità).
È quindi da ritenersi che solo con riferimento a questi casi la legge pone, oltre al termine annuale decorrente dal momento della conoscenza della non paternità, un termine massimo decadenziale di cinque anni.
Pertanto, in sintonia con la lettera della legge, deve aderirsi ad un'interpretazione del seguente tenore: il termine annuale di decadenza di cui alla prima parte dell'art. 263,
c. III c.c. riguarda tutte le ipotesi di impugnazione del riconoscimento di paternità in cui l'autore del riconoscimento sia già a conoscenza, al momento dello stesso, della sua non paternità; il termine quinquennale è invece suscettibile di venire in considerazione, con riferimento all'autore del riconoscimento, nelle sole ipotesi di ignoranza del difetto di veridicità circa la propria paternità al momento del riconoscimento. In tali ultime ipotesi, l'azione va proposta entro un anno dal giorno in cui si è avuta conoscenza della non paternità, purché non siano comunque decorsi cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
A favore di questa interpretazione giova ulteriormente, a livello sistematico, la considerazione che la riforma operata con il d.lgs. n. 154 del 2013 – che ha modificato la disciplina in questione introducendo tali termini – mirava a rendere il regime del disconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio più simile a quello del disconoscimento dei figli nati nel matrimonio ex art. 244 c.c. Anche in questi casi, a mente del comma IV della disposizione normativa, “nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”. Per quel che qui interessa, il comma II dell'art. 244 c.c. prevede un termine di decadenza annuale per l'ipotesi in cui il padre si trovi, al tempo della nascita, nel luogo in cui è nato il figlio;
una diversa decorrenza del termine per i casi di adulterio della moglie o di successiva conoscenza della propria impotenza a generare, fermo restando il termine di decadenza quinquennale.
Dunque, anche a livello sistematico l'interpretazione più ragionevole induce a distinguere il termine di decadenza annuale – con diversa decorrenza a seconda che l'autore del riconoscimento risulti o meno a conoscenza del difetto di veridicità – dal termine di decadenza quinquennale, suscettibile di venire concretamente in rilievo solo nel secondo ordine di ipotesi.
Ora, nel caso di specie, a prescinere dal momento in cui l'attore ha avuto effettiva conoscenza del difetto di paternità biologica e, conseguentemente, dell'accertamento del rispetto del termine annuale per la proposizione dell'azione oggetto del presente giudizio, la domanda è stata proposta oltre il termine decadenziale di cinque anni, previsto dall'ultimo periodo dell'art. 263, comma 3, c.c.
Nel caso in esame, infatti, il riconoscimento di è stato effettuato dal CP_3 CP_1
al momento della nascita, nel 2016, mentre l'azione è stata proposta da parte attrice con atto di citazione notificato nel maggio del 2022, ovvero oltre il termine previsto dalla legge, quando aveva quasi sei anni. CP_3
Va, inoltre, sottolineato che anche la curatrice speciale del minore, valutando in concreto l'interesse dello stesso, ha ritenuto di aderire alla sollevata eccezione.
Per quanto sopra, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza impedisce l'esame nel merito delle ulteriori domande proposte.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, , nonché in favore della curatrice speciale del minore, avv. CP_2
Simona Giordano, che si liquidano come in dispositivo, disponendone il pagamento (quanto al curatore speciale ) in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia), data l'ammissione del minore CP_5
al patrocinio a spese dello Stato [cfr. doc. allegati dal curatore speciale].
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta , liquidate in complessivi € 2.900,00 per compenso CP_2
professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone a carico dell'attore le spese del Curatore speciale del Controparte_1 minore, Avv. Simona Giordano, che si liquidano in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo il 23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R. G. 7239 dell'anno 2022;
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (con l'avv. Ficarra Massimiliano); Controparte_1
CONTRO
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Barresi Marta); CP_2
E NEI CONFRONTI DI
, nato a Palermo il [...], in [...]. Giordano Controparte_3
Simona n.q. di curatrice speciale;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.).
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza cartolare del 02/07/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualente notificato, ha convenuto in Controparte_1
giudizio deducendo di aver intrattenuto - dal mese di maggio 2015 al CP_2
mese di ottobre 2018 - una relazione sentimentale con la stessa e che in data
23/07/2016 è nato , che l'attore ha riconosciuto come figlio. CP_3
Ha precisato che, fin dall'inizio, la relazione con sarebbe stata conflittuale e CP_2
che, nel periodo di concepimento del minore (ottobre-novembre 2015), la stessa avrebbe intrattenuto una relazione con un altro uomo. L'attore ha, altresì, precisato di essere venuto a conoscenza di tale circostanza solo nel mese di maggio 2021, allorquando la madre, gli avrebbe rivelato il CP_4
tradimento commesso dalla el periodo di concepimento del minore . CP_2 Per_1
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto l'accertamento negativo Controparte_1
della sua paternità nonché la relativa declaratoria e di provvedere, conseguentemente,
a tutti gli effetti derivanti dalla legge.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi C.T.U. medico-legale, nonché prova testimoniale e interrogatorio formale.
2. Si è costituita in giudizio , contestando la ricostruzione dei fatti CP_2
prospettata dall'attore e sollecitando il rigetto della domanda.
In particolare, parte convenuta ha eccepito in via preliminare: l'improcedibilità della domanda e il difetto di legittimazione attiva di , avendo lo stesso proposto CP_1
azione ex art. 244 c.c., anziché ex art. 263 c.c.; l'intervenuta decadenza del diritto a proporre azione di disconoscimento della paternità, per superamento dei limiti temporali normativamente previsti;
la mancata nomina di un curatore speciale per il minore.
Nel merito, poi , ha sollecitato il rigetto della domanda attorea opponendosi, altresì, alle richieste istruttorie articolate.
3. Si è costituita in giudizio l'avv. Giordano Simona, nella qualità di curatrice speciale del minore (nominata con provvedimento del Tribunale di Palermo del CP_3
16/12/2022), la quale ha rilevato che, a prescindere dal nomen dell'azione proposta da e della conseguente carenza di legittimazione attiva dello stesso, l'azione CP_1
attorea è inibita dal decorso del termine previsto dalla normativa di riferimento e, conseguentemente, ha sollecitato la pronunzia di decadenza dall'azione per superamento del termine quinquennale di cui agli arti. 263 e 244 c.c..
4. Stante l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, rimessa al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
5. Preliminarmente, si rileva che la presente azione va correttamente qualificata come impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ai sensi dell'art. art. 263 c.c., trattandosi di azione relativa ad un figlio nato fuori dal matrimonio.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attore è inammissibile, essendo lo stesso incorso nella decadenza prevista dall'art. 263 comma 3 c.c., come correttamente eccepito da parte convenuta e dalla stessa curatrice speciale del minore.
Il presente procedimento rientra, invero, nella fattispecie di cui all'art. 263 c.c., comma
3, che dispone: “L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”.
Evidente è la ratio sottesa alla sopracitata disposizione coincidente con la necessità di tutelare il bambino e, precipuamente, i suoi affetti, intuitivamente stabilizzatisi in detto arco temporale.
L'art. 263 c.c., com'è noto, è stata oggetto del sindacato di costituzionalità da parte della Consulta che, con sentenza n. 133 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Orbene, nel caso di specie, ha rappresentato di aver conosciuto Controparte_1
nell'anno 2015 e di avere con la stessa intrapreso una relazione CP_2 sentimentale fino all'anno 2018. Al momento della nascita di , avvenuta a CP_3
Palermo il 23/07/2016, l'attore ha riconosciuto il bambino come figlio proprio.
Lo stesso ha, poi, precisato di avere avuto conoscenza del difetto di paternità biologica soltanto nel mese di maggio 2021 e solo con l'odierna azione ha impugnato il riconoscimento del figlio.
Orbene, alla luce del detato normativo, risulta evidente come, nella specie, l'attore risulti decaduto dalla possibilità di proporre l'azione, essendo decorso il termine previsto dalla disposizione richiamata.
In questo senso lasciano deporre sia l'interpretazione letterale della disposizione normativa dianzi menzionata, sia un'interpretazione della stessa di carattere sistematico.
La formulazione del dato letterale induce, invero, a ritenere che il termine quinquennale di cui all'ultima parte del comma III dell'art. 263 c.c. riguardi esclusivamente ipotesi diverse da quelle in cui il soggetto abbia piena conoscenza della propria non paternità al momento del riconoscimento: o casi di ignoranza, da parte dell'autore del riconoscimento, della propria impotenza ovvero ulteriori ipotesi di conoscenza della non paternità successive rispetto al momento dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita (è in tal senso che la citata Corte Cost. n. 133/2021 ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità).
È quindi da ritenersi che solo con riferimento a questi casi la legge pone, oltre al termine annuale decorrente dal momento della conoscenza della non paternità, un termine massimo decadenziale di cinque anni.
Pertanto, in sintonia con la lettera della legge, deve aderirsi ad un'interpretazione del seguente tenore: il termine annuale di decadenza di cui alla prima parte dell'art. 263,
c. III c.c. riguarda tutte le ipotesi di impugnazione del riconoscimento di paternità in cui l'autore del riconoscimento sia già a conoscenza, al momento dello stesso, della sua non paternità; il termine quinquennale è invece suscettibile di venire in considerazione, con riferimento all'autore del riconoscimento, nelle sole ipotesi di ignoranza del difetto di veridicità circa la propria paternità al momento del riconoscimento. In tali ultime ipotesi, l'azione va proposta entro un anno dal giorno in cui si è avuta conoscenza della non paternità, purché non siano comunque decorsi cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
A favore di questa interpretazione giova ulteriormente, a livello sistematico, la considerazione che la riforma operata con il d.lgs. n. 154 del 2013 – che ha modificato la disciplina in questione introducendo tali termini – mirava a rendere il regime del disconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio più simile a quello del disconoscimento dei figli nati nel matrimonio ex art. 244 c.c. Anche in questi casi, a mente del comma IV della disposizione normativa, “nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”. Per quel che qui interessa, il comma II dell'art. 244 c.c. prevede un termine di decadenza annuale per l'ipotesi in cui il padre si trovi, al tempo della nascita, nel luogo in cui è nato il figlio;
una diversa decorrenza del termine per i casi di adulterio della moglie o di successiva conoscenza della propria impotenza a generare, fermo restando il termine di decadenza quinquennale.
Dunque, anche a livello sistematico l'interpretazione più ragionevole induce a distinguere il termine di decadenza annuale – con diversa decorrenza a seconda che l'autore del riconoscimento risulti o meno a conoscenza del difetto di veridicità – dal termine di decadenza quinquennale, suscettibile di venire concretamente in rilievo solo nel secondo ordine di ipotesi.
Ora, nel caso di specie, a prescinere dal momento in cui l'attore ha avuto effettiva conoscenza del difetto di paternità biologica e, conseguentemente, dell'accertamento del rispetto del termine annuale per la proposizione dell'azione oggetto del presente giudizio, la domanda è stata proposta oltre il termine decadenziale di cinque anni, previsto dall'ultimo periodo dell'art. 263, comma 3, c.c.
Nel caso in esame, infatti, il riconoscimento di è stato effettuato dal CP_3 CP_1
al momento della nascita, nel 2016, mentre l'azione è stata proposta da parte attrice con atto di citazione notificato nel maggio del 2022, ovvero oltre il termine previsto dalla legge, quando aveva quasi sei anni. CP_3
Va, inoltre, sottolineato che anche la curatrice speciale del minore, valutando in concreto l'interesse dello stesso, ha ritenuto di aderire alla sollevata eccezione.
Per quanto sopra, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza impedisce l'esame nel merito delle ulteriori domande proposte.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, , nonché in favore della curatrice speciale del minore, avv. CP_2
Simona Giordano, che si liquidano come in dispositivo, disponendone il pagamento (quanto al curatore speciale ) in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia), data l'ammissione del minore CP_5
al patrocinio a spese dello Stato [cfr. doc. allegati dal curatore speciale].
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta , liquidate in complessivi € 2.900,00 per compenso CP_2
professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone a carico dell'attore le spese del Curatore speciale del Controparte_1 minore, Avv. Simona Giordano, che si liquidano in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo il 23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.