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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice riunito in camera di consiglio, sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2146 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. AINO MARIA DOMENICA
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI CP_1 C.F._2
AC SI
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/11/2024 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Trebisacce in data
16/09/2010 con , dal quale non sono nati figli, esponendo che CP_2
la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza passata in giudicato.
si è costituito in giudizio. CP_2
Le parti hanno raggiunto in data 28/02/2025 un accordo sulle condizioni del divorzio e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
Ed infatti, con sentenza n Sentenza n. 1075/2023 pubbl. il 24/07/2023 e passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e . Parte_1 CP_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Poiché i patti dell'accordo del 28/02/2025 non sono contrari a norme imperative. il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al
R.G. n. 2146/2024, così provvede:
pagina 2 di 3 1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Trebisacce in data
16/09/2010 tra i coniugi e (atto Parte_1 CP_2
n. 4, parte I, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010) secondo le condizioni riportate in parte motiva
2. COMPENSA le spese di giudizio.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 15/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice riunito in camera di consiglio, sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2146 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. AINO MARIA DOMENICA
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI CP_1 C.F._2
AC SI
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/11/2024 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Trebisacce in data
16/09/2010 con , dal quale non sono nati figli, esponendo che CP_2
la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza passata in giudicato.
si è costituito in giudizio. CP_2
Le parti hanno raggiunto in data 28/02/2025 un accordo sulle condizioni del divorzio e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
Ed infatti, con sentenza n Sentenza n. 1075/2023 pubbl. il 24/07/2023 e passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e . Parte_1 CP_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Poiché i patti dell'accordo del 28/02/2025 non sono contrari a norme imperative. il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al
R.G. n. 2146/2024, così provvede:
pagina 2 di 3 1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Trebisacce in data
16/09/2010 tra i coniugi e (atto Parte_1 CP_2
n. 4, parte I, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010) secondo le condizioni riportate in parte motiva
2. COMPENSA le spese di giudizio.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 15/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
pagina 3 di 3