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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 251 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 Per_1
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
), (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._5 Parte_5
), (C.F. , C.F._6 Parte_6 C.F._7 [...]
(C.F. ), queste ultime due nella loro qualità di Parte_2 C.F._3 eredi ed aventi causa di , tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato in Persona_2 atti, dagli Avv.ti Paolo Mormando e Michele Iaia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Lecce, Via Francesco Milizia, n. 75
appellanti
e
1 (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Mario Fortunato e Paola Fortunato, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Presicce, Via Rossini, n. 18
Appellata
nonché
CP_2
appellato contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1- Con sentenza n. 1278/2023, pubblicata in data 14.09.2024, il Tribunale di Brindisi rigettava tutte le domande proposte con atto di citazione del 23.08.2018 nei confronti di e CP_2 CP_1 da in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio
[...] Parte_1 minore , nonché da , Persona_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 Persona_2 Parte_5 CP_2
e volte ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...] CP_1 dagli stessi in conseguenza del decesso del proprio congiunto , occorso il 15.4.2017 a Persona_3 seguito di un sinistro stradale.
2.- Ed invero, i predetti esponevano che in data 15.04.2017, alle ore 17.45 circa, , Persona_3 mentre percorreva regolarmente ed a velocità moderata la S.S. 172 AN – Locorotondo, con direzione verso AN, alla guida del motociclo Aprilia ETV 1000 Caponord tg. BD 43986, giunto all'altezza del
Km 7+600, veniva attinto dall'autocaravan tg. DT523HB, di proprietà e condotto da CP_3
, assicurato per la r.c.a. presso la compagnia Gli esponenti sostenevano CP_2 CP_1 che il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta di guida del , il quale, percorrendo la CP_2 citata strada statale, nella direzione opposta rispetto a quella percorsa dal motoveicolo, a velocità eccessiva, aveva impegnato la mezzeria di pertinenza del il quale, per la repentinità della Per_1 manovra del , nulla aveva potuto effettuare per evitare la collisione con detto mezzo, riportando CP_2
2 conseguentemente le gravissime lesioni che ne avevano comportato il decesso. Gli attori concludevano chiedendo quindi la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti sia di natura patrimoniale (pari a € 139.591,90 per spese funerarie, custodia motociclo, valore motociclo e lucro cessante) sia di natura non patrimoniale (quantificati in complessivi € 2.486.953,33 sotto specie di danno da perdita del rapporto parentale per i pregiudizi biologico e morale patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto).
3- Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2019, si costituiva la quale CP_1 contestava gli assunti attorei e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che la causa del sinistro andava addebitata esclusivamente al comportamento imprudente e negligente della vittima, così come emerso dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dalla CTU espletata nel corso del procedimento penale ( promosso per omicidio colposo a carico del ma conclusosi con CP_2 provvedimento di archiviazione). La compagnia assicurativa convenuta contestava, inoltre, le richieste risarcitorie e chiedeva il contenimento delle somme eventualmente riconosciute nei limiti del massimale di polizza;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4- Nel corso del giudizio, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, CP_2
, non costituito, veniva dichiarato contumace.
[...]
5- La causa veniva istruita previa acquisizione degli atti del procedimento penale, a mezzo di interrogatorio formale, prova documentale e prova testi. All'esito il giudice di prime cure, preliminarmente, precisava che essendo i Carabinieri di AN intervenuti dopo l'impatto tra i veicoli, dalla relazione di servizio da essi redatta potevano trarsi elementi rilevanti solo con riferimento a quanto accertato oggettivamente dai verbalizzanti. Stante l'assenza di testimoni oculari in grado di ricostruire la dinamica dell'evento, il Tribunale faceva proprie le risultanze della consulenza tecnica espletata dal CTP del PM nel procedimento penale n. 2800/2017 a carico del conducente dell'autocaravan, dalla quale era emerso che il oltre a viaggiare con una velocità superiore al limite consentito, aveva anche Per_1 posto in essere una manovra di emergenza - consistente in una brusca frenata ai ¾ della curva- che aveva comportato la perdita del controllo del veicolo, l'invasione dell'opposta corsia di marcia e l'impatto contro l'autocaravan. Il giudice di prime cure rappresentava che la perizia aveva evidenziato la corretta condotta di guida tenuta dall'autista dell'autocaravan, il quale, viaggiando ad una velocità rispettosa del limite imposto, non appena resosi contro della presenza della moto, aveva tentato di deviare la traiettoria del suo veicolo verso destra, senza riuscire però ad evitare l'impatto frontale con il motociclo, sia in ragione della scarsità di tempo a disposizione, sia in ragione della traiettoria tenuta dallo stesso motociclo. Alla luce di tale ricostruzione, il Tribunale riconosceva la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo nella causazione del sinistro, ragion per cui le domande attoree venivano
3 integralmente rigettate, con conseguente assorbimento di ogni domanda ed eccezione. Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
6- Con atto di citazione notificato l'08.04.2024, in proprio ed in Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore , Persona_1 Parte_2
, e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
queste ultime nella qualità di eredi di hanno proposto Parte_2 Persona_2 appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare erroneità del contenuto e delle conclusioni della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale recepiti acriticamente dal giudice – Violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.: gli appellanti contestano le risultanze dell'elaborato peritale redatto dal consulente del PM nell'ambito del procedimento penale a carico del conducente dell'autocaravan, cui il Tribunale avrebbe aderito acriticamente, così da escludere la responsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro oggetto di causa;
depositavano in atti la consulenza di parte redatta dall'Ing.
, dalla quale sarebbe emersa una diversa ricostruzione dell'evento, rispetto a quella Per_4 risultante dal citato elaborato peritale. Ed invero, in base a tale c.t.p., la posizione relativa d'urto non poteva essere quella ipotizzata nell'impugnata sentenza, ove si afferma che vi sarebbe stato un urto frontale tra i due veicoli, bensì quella che vede combaciare la parte frontale sinistra dell'autocaravan con la fiancata sinistra del motociclo (in particolare, con l'arto inferiore sinistro del motociclista), con i rispettivi assi longitudinali dei mezzi posti tra di loro a formare un angolo pari a circa 62°. I deducenti sostengono, inoltre, che dalla corretta lettura degli elementi oggettivi presenti in atti, la velocità di guida dei mezzi deve essere calcolata in 42,59 km/h per il motoveicolo e 53,68 km/h per l'autocaravan; pertanto, nel momento in cui il motoveicolo iniziava ad allargare la traiettoria, la distanza tra i mezzi era di circa 55,00 metri, distanza che avrebbe garantito l'avvistamento da parte del conducente dell'autocaravan ben prima, così da consentire, conseguentemente, di evitare la collisione, ove avesse rispettato il limite di velocità imposto ed avesse mantenuto rigorosamente la destra, viaggiando all'interno della propria corsia di marcia, anziché transitare più spostato verso il centro. Gli appellanti concludono sostenendo che un corretto esame di tali elementi avrebbe condotto il Tribunale ad affermare quantomeno una responsabilità concorrente, del conducente dell'autocaravan nella causazione del sinistro o, in ogni caso, di applicare all'evento la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, c. 2, c.c.;
b) Errata valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della prova testimoniale espletata – Violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.: gli appellanti contestano la decisione gravata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di
4 considerare le dichiarazioni rese dal teste il quale, pur non essendo presente al Testimone_1 momento della collisione, con ogni evidenza si era trovato a passare nel punto del sinistro pochi istanti dopo il suo verificarsi, tanto che l'autocaravan non era ancora nella posizione di quiete come accertata dai Carabinieri intervenuti. Gli appellanti rappresentano, inoltre, che il citato teste avrebbe riferito delle negligenze da parte dei Vigili Urbani intervenuti per primi, avendo questi ultimi spostato i detriti. Conseguentemente, la consulenza tecnica condivisa dal giudicante fornirebbe una ricostruzione della dinamica del sinistro differente da quanto effettivamente verificatosi, ritenendo opportuna la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare l'esatta dinamica dell'evento. Gli appellanti, da ultimo, ribadiscono le richieste risarcitorie avanzate in primo grado, chiedendone l'accoglimento, con condanna degli odierni appellati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
7- Ritualmente costituita, ha chiesto, in rito, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello CP_1
e, nel merito, il rigetto dello stesso, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
8- Alla udienza del 03.10.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, dichiarava la contumacia di
, non costituito neppure in appello, quindi - rimessa in sede di decisione nel merito ogni CP_2 valutazione sull'opportunità di disporre una CTU e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., - fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 04.11.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9- Va preliminarmente disattesa perché infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; l'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
10 - Quanto al merito l'appello è infondato.
Con i due motivi di gravame dedotti, che si possono esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove, si deduce l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale. La tesi dell'appellante si fonda essenzialmente sulla consulenza tecnica
5 di parte dell'ing. e sulle dichiarazioni del teste AN, rese nel corso del giudizio, ma non Per_4 esaminate in primo grado. Tuttavia, la sentenza non merita alcuna censura al suo apparato motivazionale in relazione alla ricostruzione della dinamica ed alla esclusione di responsabilità del conducente dell'autocaravan, anche all'esito di una disamina di tali dati probatori.
10. 1- In primo luogo, va osservato che la motivazione del primo giudice con riferimento alla sua adesione alle conclusioni del consulente del P.M. è assolutamente immune da censure, essendo invece idonea a giustificare la soluzione adottata, in armonia con i principi, che impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Se il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. La giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/11/2022,
n.33742) ricorda che ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. E' vero che la consulenza è stata svolta in altro giudizio ( procedimento penale), tuttavia non solo la relazione è stata ritualmente acquisita in questo processo, ma l'ing. stato anche sentito in primo grado come teste ed ha riferito e chiarito nel Per_5 contraddittorio fra le parti tutte le conclusioni tecniche cui era pervenuto in sede di accertamento peritale, sicché può dirsi che tale relazione possa essere sostanzialmente equiparata sul piano probatorio e del convincimento del giudice ad una consulenza tecnica redatta nel giudizio, cui si applicano i principi in punto di onere motivazionale di cui si è detto.
10.2 - Va segnalato, peraltro, che nella specie alcuna osservazione critica veniva sollevata all'indagine peritale dell'ing. cui pure avevano partecipato i tecnici di fiducia sia dell'indagato, Per_5 che degli odierni appellanti, né è mai stata prodotta in primo grado alcuna relazione di parte, posto che la c.t. di parte, con cui l'ing. solleva rilievi critici alla consulenza in ordine alla ricostruzione Per_4 dell'evento, è stata redatta solo successivamente a quella dell'ing. e prodotta soltanto in sede di Per_5 gravame. Peraltro, l'ing. non era nemmeno il tecnico di parte degli appellanti in sede di Per_6 accertamento peritale ( i parenti della vittima erano infatti assistiti dal p.i. ). Tanto, se Persona_7 certamente non comporta una inammissibilità ex art. 345 cpc della relazione prodotta solo in questa sede
( perché , com'è noto, è legittima la produzione di una c.t.p. per la prima volta in grado di appello, in
6 quanto essa rappresenta una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti è perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345
c.p.c. e deve ritenersi consentita anche in appello: in tal senso la Cassazione civile sez. III, 28/06/2024,
n.17851 e Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, n.1614), fornisce tuttavia al Collegio, tenuto a vagliarne il contenuto, elementi di valutazione della stessa, che, se pure questa effettivamente appare dettagliata, solleva osservazioni critiche ed una ricostruzione tecnica del sinistro che non appaiono né convincenti, né idonee ad inficiare la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure ( Cassazione civile sez.
II, 14/02/2022, n.4720).
10.3- La relazione peritale di parte, infatti, redatta in epoca successiva alla sentenza appellata, non
è altro che l'analisi critica della documentazione agli atti. La diversa ricostruzione dei fatti operata dall'ing non pone in dubbio gli esiti cui è giunto il tribunale, scardinando funditus la dinamica del sinistro Per_4 operata dall'ing. e posta a base dell'affermazione sulla responsabilità esclusiva della vittima: Per_5 mentre l'ing. i è attenuto a dati obiettivi, rinvenienti dal rapporto dei CC o acquisiti direttamente Per_5
e opportunamente verificati in loco, avendo effettuato un sopralluogo solo pochi giorni dopo il sinistro
( 2.5.2017), di cui dà contezza in modo puntuale ed esauriente, sia nella relazione, sia in sede di ascolto orale;
al contrario, l'ing. ha effettuato la sua valutazione basandosi solo sui dati documentali, Per_4 perché si è interessato alla vicenda a distanza di alcuni anni dal fatto ( 2024), quando ogni verifica fattuale era ormai preclusa e quindi non ha potuto prendere cognizione diretta dei luoghi, ma solo utilizzare le fotografie che raffiguravano il teatro del sinistro e altra documentazione già acquisita, sicché il suo ragionamento tecnico si fonda su presupposti fattuali non sempre obiettivi, direttamente verificati e/o verificabili, e inevitabilmente la sua ricostruzione risente di una personale e in certa misura soggettiva interpretazione di tali dati documentali. Tanto non intacca ed anzi giustifica anche in questa sede,
l'utilizzo, ai fini del decidere, unicamente degli esiti della relazione dell'ing. Per_5
11- Più in dettaglio, esaminando la relazione dell'ing. , emerge, peraltro, in primo Per_4 luogo, che il consulente abbia preso come punto di partenza della sua indagine, oltre a documenti, anche le dichiarazioni testimoniali di tal , teste sentito in primo grado all'udienza del 16.1.2020: Testimone_2 questi – se pure non ha assistito al fatto - afferma di essere passato pochi istanti dopo e sostiene in sostanza che fra il verificarsi del sinistro e l'intervento dei CC, che hanno redatto in rapporto, le foto e lo schizzo planimetrico, sarebbero intervenuti i VV.UU. che, nel tentativo di rispristinare la circolazione per il flusso di auto interrotto dell'incidente, avrebbero spostato il mezzo investitore ed i detriti, causati dello scontro, sicché gli esiti del rapporto dei CC, che su tali dati si basano, sarebbero stati falsati.
L'assunto secondo cui il mezzo e di detriti sarebbero stati spostati arbitrariamente ed incautamente dai intervenuti dell'immediatezza senza fare alcun rilevo neppure fotografico, non soltanto non Persona_8 trova alcun riscontro obiettivo agli atti, non essendo stato provato né l'intervento dei vigili, né lo spostamento, ma in ogni caso lo spostamento è smentito e contraddetto da elementi obiettivi ( quali
7 tracce ematiche, tracce di frenata e tracce di olii e liquidi rilasciate dai mezzi ) presenti sull'asfalto, rinvenuti dai CC e dal perito, ing., sufficienti per far individuare – indipendentemente dalla posizione dei Per_5 detriti - il punto d'urto fra i mezzi. Le circostanze dichiarate dal AN non appaiono dunque attendibili, divergendo vistosamente dalle emergenze obiettive agli atti. Tanto inficia la bontà dell'accertamento peritale che ne è collegato.
11.1. Peraltro il racconto del teste è nel suo complesso, al di là di tali considerazioni, vieppiù scarsamente credibile, anche sul piano della intrinseca verosimiglianza del narrato, alcun peso assumendo in tale ottica il fatto che il AN fosse un poliziotto: non appare convincente, infatti, la circostanza che il AN, che procedeva a bordo della sua moto ad una velocità a suo dire moderata ( 34/40 km/h), seguendo il a distanza di 70/80 metri, per raggiungere gli altri motociclisti, abbia visto un uomo Per_1 riverso sulla strada ed una moto incastrata sotto il guardrail alla sua destra, a causa di un sinistro stradale,
e non solo non si sia fermato a prestare soccorso al malcapitato ( come avrebbe invece imposto anche la sua qualità di agente di polizia, pur non in servizio ), ma addirittura, schivando i mezzi abbia proseguendo la marcia tranquillamente, senza ricollegare immediatamente la scena all'amico sul motociclo che lo precedeva, salvo poi rendersi conto dell'accaduto solo dopo aver raggiunto il gruppo degli altri motociclisti, notando l'assenza del che a detta degli altri lo seguiva. Evidentemente il Per_1 Per_1 seguiva e non precedeva il AN, e tanto renderebbe giustificata tale condotta, ma, ove tanto fosse vero, certo il AN non poteva aver visto il teatro del sinistro subito dopo il suo verificarsi, ma solo dopo ritornando indietro. Tale racconto, per la sua contraddittorietà intrinseca, resta quindi poco convincente sul piano logico, atteso che il AN avrebbe invece dovuto fermarsi nell'immediatezza per verificare cosa fosse successo.
Tale contraddittorietà ed intrinseca inattendibilità della deposizione, da un lato rende priva di pregio la censura, di cui al secondo motivo, con cui parte appellante lamenta la mancata disamina da parte del tribunale ai fini del suo convincimento del contenuto di queste dichiarazioni, potendo essere tale omissione del giudicante ampiamente giustificata proprio dai dubbi e dalla scarsa attendibilità del racconto del teste, sicché non è idonea a fornire dati utili a porre in discussione l'ipotesi sulla dinamica, avvalorata dalla relazione del CC e verificata dalla c.t. dell'ing. Dall'altro, inficia in maniera Per_5 consistente anche la relazione dell'ing. , che prende come punto di partenza proprio il fatto che Per_4
i mezzi ed i detriti siano stati spostati, sicché, pur non discostandosi del tutto rispetto ad alcuni passaggi della c.t. dell'ing. sconta questo vizio genetico e perviene a risultati nel complesso non Per_5 attendibili, ai fini della ricostruzione della dinamica, poggiando su un presupposto in fatto fallace.
L'assunto non confermato di uno spostamento dell'autocaravan e dei detriti inficia in maniera importante gli esiti della c.t.p. dell'ing. , che ha ricostruito gli eventi e la dinamica, in maniera diversa, Per_4 individuando un punto d'urto del tutto slegato ed incompatibile con la realtà fattuale, per concludere con la individuazione di un concorso di colpa del conducente dell'altro mezzo, che non può essere
8 favorevolmente apprezzato. In ogni caso, poi, le tracce ematiche e gli altri rilievi obiettivi, rinvenuti e documentati come presenti sull'asfalto- tracce di frenata e tracce di olio ed altri liquidi – rendono del tutto irrilevante la posizione dei detriti e la posizione di quiete assunta dall'autocaravan, ai fini della individuazione del punto d'urto per una ricostruzione della dinamica obiettiva ed attendibile. A pag. 14 della consulenza dell'ing. i dà atto, infatti, che il punto d'urto è stato individuato sulla base della Per_5 traccia frenante anti-urto generata dal motociclo, che termina al centro della corsia di marcia dell'autocaravan: in tale ricostruzione nessun rilievo assumono né la posizione di quiete del mezzo dopo l'urto né i detriti.
12. Correttamente, pertanto, il primo giudice non ha tenuto conto di tali circostanze, e correlativamente le osservazioni della c.t. di parte non sono utili per una rivisitazione della controversia sul piano tecnico. E' pertanto evidente, sulla base delle tracce di frenata, che la moto ha abbondantemente invaso la corsia di marcia dell'autocaravan, seguendo una traiettoria obliqua diretta da destra verso sinistra, che inizia nella corsia di marcia di originaria pertinenza e continua oltre la fascia bianca di mezzeria;
proprio la traiettoria seguita dal motociclo nella fase che ha proceduto l'urto, determinata dall'andamento della traccia di frenatura lasciata impresa sull'asfalto, ha consentito al c.t. di accertare anche la velocità del mezzo, che al momento iniziale era di 67 km/h, al momento Per_5 dell'urto con l'autocaravan si era ridotta, nell'arco di 1,07 secondi a circa 39 km/h, laddove l'autocaravan viaggiava ad appena 51 km/h, con un lievissimo quanto insignificante superamento del limite dei 50 km/h L'autocaravan, quindi, avvistata troppo tardi la traiettoria anomala del motociclista, ( che aveva già percorso ¾ della curva), pur avendo deviato istintivamente verso destra non ha purtroppo potuto evitare l'impatto, << sia per mancanza di tempo a disposizione del , sia perché la traiettoria seguita dalla CP_2 moto diretta proprio verso il frontale dell'autocaravan era tale da rendere in ogni caso inevitabile il contatto fra i due mezzi>> ( pag. 43) Le tracce di frenata e le tracce ematiche documentano senza ombra di dubbio che l'impatto è avvenuto per effetto della invasione da parte del motociclista della corsa di marcia dell'autocaravan, invasione che si giustifica soltanto con una velocità eccessiva ed inadeguata ( 67 km/h) che ha impresso alla moto una traiettoria errata nell'affrontare la curva, impedendo al motociclista di correggere tale errore senza impattare contro l' autocaravan. Afferma il c.t. ing. che “La Per_5 traiettoria seguita dalla moto diretta proprio verso il frontale era tale da rendere in ogni caso inevitabile il contatto fra i due mezzi” ( pag. 43 ) Le conclusioni del consulente ing. vanno nel senso di Per_5 escludere qualsiasi responsabilità a carico del conducente dell'autocaravan, laddove la eccessiva velocità della moto e l'imprudente manovra di drastico rallentamento e di frenata, posti in essere dalla vittima sono le uniche cause per il verificarsi del sinistro. Tali conclusioni non sono efficacemente smentite dalla consulenza tecnica di parte e quindi non sono condivise dalla Corte.
Anche il calcolo delle velocità dei mezzi effettuato dall'ing. convincente e condotto in Per_5 maniera corretta. L'ing. assume come la velocità della moto fosse pari a circa 42 km/h al Per_4
9 momento dell'impatto, partendo da una velocità iniziale di 66 km/h; e anche quanto alla velocità del caravan il c.t. di parte la stima in quella di 54 km/h invece di 51 km/h; tali dati in ogni caso, non si discostano in modo sensibile da quelli dell'ing. trovando ampia conferma nelle gravissime Per_5 conseguenze dell'impatto fra i due mezzi, incompatibili con una velocità moderata della moto, laddove in entrambe le ricostruzioni la velocità del caravan appare adeguata. La differenza di velocità del caravan calcolata dai due tecnici è tanto minima da apparire insignificante in sé ( 54 km/h invece di 51 km/h), ed in raffronto con la velocità di 50 km/h imposta su detta strada;
in ogni caso l'ing. accerta la Per_4 maggiore velocità senza alcun supporto tecnico convincente. La tesi di quest'ultimo sulla percorrenza da parte del caravan di un tratto di strada più lungo, dopo ave avvistato la moto e prima dell'impatto, utile per porre da parte del in essere manovre di emergenza più efficaci si fonda su dati non obiettivi, CP_2
e cioè in particolare ( vedi pag. 26 c.t. parte ) sul fatto che i detriti siano stati spostati dai VV.UU e che si trovavano invece sulla mezzeria, quindi che la zona di collisione sia parimenti spostata, rispetto a quella Co individuata da tale da lasciare ampio margine per una manovra di emergenza che avrebbe evitato l'impatto. L'errore nel presupposto in fatto – lo spostamento dei detriti - rende errata tale ricostruzione.
E per tale ragione non è convincente né condivisibile.
13. Di contro, le foto dei due mezzi dopo l'impatto, riportate alle pagg. da 35 a 38 della relazione dell'ing. provano in maniera incontrovertibile, sulla base dei danni riportati dai mezzi, che Per_5
l'impatto sia avvenuto frontalmente, con assi longitudinali dei mezzi, posti tra di loro a formare un angolo pari a 170° e non di circa 62° come assume l'ing. , che ipotizza invece un urto fa la parte Per_4 frontale sinistra dell'autocaravan e la fiancata sinistra del motociclo, ma in modo del tutto fantasioso, slegato da dati oggettivi. E tanto esclude anche che l'impatto sia avvenuto sulla mezzeria.
In conclusione, l'ing. nella sua relazione evidenzia come la causa del sinistro vada Per_5 ricercata esclusivamente nella eccessiva velocità del motociclo e nella conseguente imprudente manovra di drastico rallentamento posta in essere dalla vittima;
di contro<< nessun profilo di responsabilità è emerso a carico del conducente dell'autocarro , … posto che si può ritenere che nulla CP_2 mai avrebbe potuto tentare il per evitare la collisione, data la direzione assunta in quel frangente CP_2 del motociclo il quale sarebbe andato in ogni caso a collidere frontalmente con il suo autocaravan>>
(pag. 54). Non ravvisa il Collegio motivi validi per discostarsi da tali conclusioni, anche perché non sono smentite in modo netto dalla relazione di consulenza parte, ove pure emerge che – al di là del differente esito – che comunque l'impatto, sulla base delle tracce di frenata, sia avvenuto in maniera frontale ( se pure con asse di 62°) e nella corsia di marcia del caravan, se pure più spostato questo verso la mezzeria.
I rilievi contenuti nella consulenza di parte dell'ing. , pertanto, pur se esposto in modo preciso e Per_4 circostanziato, non sono tali, all'esito di attenta disamina da parte del Collegio del corredo probatorio, da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio e adottate nella sentenza impugnata.
10 Fugati pertanto tutti i dubbi sulla affidabilità della reazione dell'ing. il Collegio esclude Per_5 la necessità di una nuova indagine peritale, pure richiesta dagli appellanti, che allo stato appare meramente esplorativa, inutile e defatigante.
14. Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello, la motivazione con cui il primo giudice esclude, sulla base di una corretta lettura del corredo probatorio acquisito, ogni responsabilità del CP_2 nel sinistro per cui è causa, rigettando la domanda risarcitoria.
L'appello va pertanto disatteso, con conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese di lite. liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non occorre provvedere invece sulle spese di lite di questo giudizio nei riguardi della parte contumace, non avendo essa sostenuto alcun esborso.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore
[...] Per_1
, ,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
e queste ultime nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_7 Parte_2
con atto di citazione notificato l'08.04.2024, nei confronti di in Persona_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e , avverso la sentenza del Tribunale di CP_2
Brindisi n. 1278/2023, pubblicata in data 14.09.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna gli appellanti in proprio ed in qualità di genitore esercente Parte_1 la patria potestà sul figlio minore , Persona_1 Parte_2 Per_1
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
queste ultime nella qualità di eredi di in solido Parte_2 Persona_2 fra loro, al pagamento, in favore di delle spese del presente grado del giudizio, che CP_1 liquida in € 10.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
11
Il Consigliere est.
Dr. Consiglia Invitto
Il Presidente
Dr. Antonio Francesco Esposito
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 251 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 Per_1
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
), (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._5 Parte_5
), (C.F. , C.F._6 Parte_6 C.F._7 [...]
(C.F. ), queste ultime due nella loro qualità di Parte_2 C.F._3 eredi ed aventi causa di , tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato in Persona_2 atti, dagli Avv.ti Paolo Mormando e Michele Iaia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Lecce, Via Francesco Milizia, n. 75
appellanti
e
1 (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Mario Fortunato e Paola Fortunato, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Presicce, Via Rossini, n. 18
Appellata
nonché
CP_2
appellato contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1- Con sentenza n. 1278/2023, pubblicata in data 14.09.2024, il Tribunale di Brindisi rigettava tutte le domande proposte con atto di citazione del 23.08.2018 nei confronti di e CP_2 CP_1 da in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio
[...] Parte_1 minore , nonché da , Persona_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 Persona_2 Parte_5 CP_2
e volte ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...] CP_1 dagli stessi in conseguenza del decesso del proprio congiunto , occorso il 15.4.2017 a Persona_3 seguito di un sinistro stradale.
2.- Ed invero, i predetti esponevano che in data 15.04.2017, alle ore 17.45 circa, , Persona_3 mentre percorreva regolarmente ed a velocità moderata la S.S. 172 AN – Locorotondo, con direzione verso AN, alla guida del motociclo Aprilia ETV 1000 Caponord tg. BD 43986, giunto all'altezza del
Km 7+600, veniva attinto dall'autocaravan tg. DT523HB, di proprietà e condotto da CP_3
, assicurato per la r.c.a. presso la compagnia Gli esponenti sostenevano CP_2 CP_1 che il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta di guida del , il quale, percorrendo la CP_2 citata strada statale, nella direzione opposta rispetto a quella percorsa dal motoveicolo, a velocità eccessiva, aveva impegnato la mezzeria di pertinenza del il quale, per la repentinità della Per_1 manovra del , nulla aveva potuto effettuare per evitare la collisione con detto mezzo, riportando CP_2
2 conseguentemente le gravissime lesioni che ne avevano comportato il decesso. Gli attori concludevano chiedendo quindi la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti sia di natura patrimoniale (pari a € 139.591,90 per spese funerarie, custodia motociclo, valore motociclo e lucro cessante) sia di natura non patrimoniale (quantificati in complessivi € 2.486.953,33 sotto specie di danno da perdita del rapporto parentale per i pregiudizi biologico e morale patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto).
3- Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2019, si costituiva la quale CP_1 contestava gli assunti attorei e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che la causa del sinistro andava addebitata esclusivamente al comportamento imprudente e negligente della vittima, così come emerso dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dalla CTU espletata nel corso del procedimento penale ( promosso per omicidio colposo a carico del ma conclusosi con CP_2 provvedimento di archiviazione). La compagnia assicurativa convenuta contestava, inoltre, le richieste risarcitorie e chiedeva il contenimento delle somme eventualmente riconosciute nei limiti del massimale di polizza;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4- Nel corso del giudizio, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, CP_2
, non costituito, veniva dichiarato contumace.
[...]
5- La causa veniva istruita previa acquisizione degli atti del procedimento penale, a mezzo di interrogatorio formale, prova documentale e prova testi. All'esito il giudice di prime cure, preliminarmente, precisava che essendo i Carabinieri di AN intervenuti dopo l'impatto tra i veicoli, dalla relazione di servizio da essi redatta potevano trarsi elementi rilevanti solo con riferimento a quanto accertato oggettivamente dai verbalizzanti. Stante l'assenza di testimoni oculari in grado di ricostruire la dinamica dell'evento, il Tribunale faceva proprie le risultanze della consulenza tecnica espletata dal CTP del PM nel procedimento penale n. 2800/2017 a carico del conducente dell'autocaravan, dalla quale era emerso che il oltre a viaggiare con una velocità superiore al limite consentito, aveva anche Per_1 posto in essere una manovra di emergenza - consistente in una brusca frenata ai ¾ della curva- che aveva comportato la perdita del controllo del veicolo, l'invasione dell'opposta corsia di marcia e l'impatto contro l'autocaravan. Il giudice di prime cure rappresentava che la perizia aveva evidenziato la corretta condotta di guida tenuta dall'autista dell'autocaravan, il quale, viaggiando ad una velocità rispettosa del limite imposto, non appena resosi contro della presenza della moto, aveva tentato di deviare la traiettoria del suo veicolo verso destra, senza riuscire però ad evitare l'impatto frontale con il motociclo, sia in ragione della scarsità di tempo a disposizione, sia in ragione della traiettoria tenuta dallo stesso motociclo. Alla luce di tale ricostruzione, il Tribunale riconosceva la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo nella causazione del sinistro, ragion per cui le domande attoree venivano
3 integralmente rigettate, con conseguente assorbimento di ogni domanda ed eccezione. Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
6- Con atto di citazione notificato l'08.04.2024, in proprio ed in Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore , Persona_1 Parte_2
, e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
queste ultime nella qualità di eredi di hanno proposto Parte_2 Persona_2 appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare erroneità del contenuto e delle conclusioni della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale recepiti acriticamente dal giudice – Violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.: gli appellanti contestano le risultanze dell'elaborato peritale redatto dal consulente del PM nell'ambito del procedimento penale a carico del conducente dell'autocaravan, cui il Tribunale avrebbe aderito acriticamente, così da escludere la responsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro oggetto di causa;
depositavano in atti la consulenza di parte redatta dall'Ing.
, dalla quale sarebbe emersa una diversa ricostruzione dell'evento, rispetto a quella Per_4 risultante dal citato elaborato peritale. Ed invero, in base a tale c.t.p., la posizione relativa d'urto non poteva essere quella ipotizzata nell'impugnata sentenza, ove si afferma che vi sarebbe stato un urto frontale tra i due veicoli, bensì quella che vede combaciare la parte frontale sinistra dell'autocaravan con la fiancata sinistra del motociclo (in particolare, con l'arto inferiore sinistro del motociclista), con i rispettivi assi longitudinali dei mezzi posti tra di loro a formare un angolo pari a circa 62°. I deducenti sostengono, inoltre, che dalla corretta lettura degli elementi oggettivi presenti in atti, la velocità di guida dei mezzi deve essere calcolata in 42,59 km/h per il motoveicolo e 53,68 km/h per l'autocaravan; pertanto, nel momento in cui il motoveicolo iniziava ad allargare la traiettoria, la distanza tra i mezzi era di circa 55,00 metri, distanza che avrebbe garantito l'avvistamento da parte del conducente dell'autocaravan ben prima, così da consentire, conseguentemente, di evitare la collisione, ove avesse rispettato il limite di velocità imposto ed avesse mantenuto rigorosamente la destra, viaggiando all'interno della propria corsia di marcia, anziché transitare più spostato verso il centro. Gli appellanti concludono sostenendo che un corretto esame di tali elementi avrebbe condotto il Tribunale ad affermare quantomeno una responsabilità concorrente, del conducente dell'autocaravan nella causazione del sinistro o, in ogni caso, di applicare all'evento la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, c. 2, c.c.;
b) Errata valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della prova testimoniale espletata – Violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.: gli appellanti contestano la decisione gravata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di
4 considerare le dichiarazioni rese dal teste il quale, pur non essendo presente al Testimone_1 momento della collisione, con ogni evidenza si era trovato a passare nel punto del sinistro pochi istanti dopo il suo verificarsi, tanto che l'autocaravan non era ancora nella posizione di quiete come accertata dai Carabinieri intervenuti. Gli appellanti rappresentano, inoltre, che il citato teste avrebbe riferito delle negligenze da parte dei Vigili Urbani intervenuti per primi, avendo questi ultimi spostato i detriti. Conseguentemente, la consulenza tecnica condivisa dal giudicante fornirebbe una ricostruzione della dinamica del sinistro differente da quanto effettivamente verificatosi, ritenendo opportuna la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare l'esatta dinamica dell'evento. Gli appellanti, da ultimo, ribadiscono le richieste risarcitorie avanzate in primo grado, chiedendone l'accoglimento, con condanna degli odierni appellati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
7- Ritualmente costituita, ha chiesto, in rito, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello CP_1
e, nel merito, il rigetto dello stesso, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
8- Alla udienza del 03.10.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, dichiarava la contumacia di
, non costituito neppure in appello, quindi - rimessa in sede di decisione nel merito ogni CP_2 valutazione sull'opportunità di disporre una CTU e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., - fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 04.11.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9- Va preliminarmente disattesa perché infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; l'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
10 - Quanto al merito l'appello è infondato.
Con i due motivi di gravame dedotti, che si possono esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove, si deduce l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale. La tesi dell'appellante si fonda essenzialmente sulla consulenza tecnica
5 di parte dell'ing. e sulle dichiarazioni del teste AN, rese nel corso del giudizio, ma non Per_4 esaminate in primo grado. Tuttavia, la sentenza non merita alcuna censura al suo apparato motivazionale in relazione alla ricostruzione della dinamica ed alla esclusione di responsabilità del conducente dell'autocaravan, anche all'esito di una disamina di tali dati probatori.
10. 1- In primo luogo, va osservato che la motivazione del primo giudice con riferimento alla sua adesione alle conclusioni del consulente del P.M. è assolutamente immune da censure, essendo invece idonea a giustificare la soluzione adottata, in armonia con i principi, che impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Se il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. La giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/11/2022,
n.33742) ricorda che ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. E' vero che la consulenza è stata svolta in altro giudizio ( procedimento penale), tuttavia non solo la relazione è stata ritualmente acquisita in questo processo, ma l'ing. stato anche sentito in primo grado come teste ed ha riferito e chiarito nel Per_5 contraddittorio fra le parti tutte le conclusioni tecniche cui era pervenuto in sede di accertamento peritale, sicché può dirsi che tale relazione possa essere sostanzialmente equiparata sul piano probatorio e del convincimento del giudice ad una consulenza tecnica redatta nel giudizio, cui si applicano i principi in punto di onere motivazionale di cui si è detto.
10.2 - Va segnalato, peraltro, che nella specie alcuna osservazione critica veniva sollevata all'indagine peritale dell'ing. cui pure avevano partecipato i tecnici di fiducia sia dell'indagato, Per_5 che degli odierni appellanti, né è mai stata prodotta in primo grado alcuna relazione di parte, posto che la c.t. di parte, con cui l'ing. solleva rilievi critici alla consulenza in ordine alla ricostruzione Per_4 dell'evento, è stata redatta solo successivamente a quella dell'ing. e prodotta soltanto in sede di Per_5 gravame. Peraltro, l'ing. non era nemmeno il tecnico di parte degli appellanti in sede di Per_6 accertamento peritale ( i parenti della vittima erano infatti assistiti dal p.i. ). Tanto, se Persona_7 certamente non comporta una inammissibilità ex art. 345 cpc della relazione prodotta solo in questa sede
( perché , com'è noto, è legittima la produzione di una c.t.p. per la prima volta in grado di appello, in
6 quanto essa rappresenta una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti è perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345
c.p.c. e deve ritenersi consentita anche in appello: in tal senso la Cassazione civile sez. III, 28/06/2024,
n.17851 e Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, n.1614), fornisce tuttavia al Collegio, tenuto a vagliarne il contenuto, elementi di valutazione della stessa, che, se pure questa effettivamente appare dettagliata, solleva osservazioni critiche ed una ricostruzione tecnica del sinistro che non appaiono né convincenti, né idonee ad inficiare la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure ( Cassazione civile sez.
II, 14/02/2022, n.4720).
10.3- La relazione peritale di parte, infatti, redatta in epoca successiva alla sentenza appellata, non
è altro che l'analisi critica della documentazione agli atti. La diversa ricostruzione dei fatti operata dall'ing non pone in dubbio gli esiti cui è giunto il tribunale, scardinando funditus la dinamica del sinistro Per_4 operata dall'ing. e posta a base dell'affermazione sulla responsabilità esclusiva della vittima: Per_5 mentre l'ing. i è attenuto a dati obiettivi, rinvenienti dal rapporto dei CC o acquisiti direttamente Per_5
e opportunamente verificati in loco, avendo effettuato un sopralluogo solo pochi giorni dopo il sinistro
( 2.5.2017), di cui dà contezza in modo puntuale ed esauriente, sia nella relazione, sia in sede di ascolto orale;
al contrario, l'ing. ha effettuato la sua valutazione basandosi solo sui dati documentali, Per_4 perché si è interessato alla vicenda a distanza di alcuni anni dal fatto ( 2024), quando ogni verifica fattuale era ormai preclusa e quindi non ha potuto prendere cognizione diretta dei luoghi, ma solo utilizzare le fotografie che raffiguravano il teatro del sinistro e altra documentazione già acquisita, sicché il suo ragionamento tecnico si fonda su presupposti fattuali non sempre obiettivi, direttamente verificati e/o verificabili, e inevitabilmente la sua ricostruzione risente di una personale e in certa misura soggettiva interpretazione di tali dati documentali. Tanto non intacca ed anzi giustifica anche in questa sede,
l'utilizzo, ai fini del decidere, unicamente degli esiti della relazione dell'ing. Per_5
11- Più in dettaglio, esaminando la relazione dell'ing. , emerge, peraltro, in primo Per_4 luogo, che il consulente abbia preso come punto di partenza della sua indagine, oltre a documenti, anche le dichiarazioni testimoniali di tal , teste sentito in primo grado all'udienza del 16.1.2020: Testimone_2 questi – se pure non ha assistito al fatto - afferma di essere passato pochi istanti dopo e sostiene in sostanza che fra il verificarsi del sinistro e l'intervento dei CC, che hanno redatto in rapporto, le foto e lo schizzo planimetrico, sarebbero intervenuti i VV.UU. che, nel tentativo di rispristinare la circolazione per il flusso di auto interrotto dell'incidente, avrebbero spostato il mezzo investitore ed i detriti, causati dello scontro, sicché gli esiti del rapporto dei CC, che su tali dati si basano, sarebbero stati falsati.
L'assunto secondo cui il mezzo e di detriti sarebbero stati spostati arbitrariamente ed incautamente dai intervenuti dell'immediatezza senza fare alcun rilevo neppure fotografico, non soltanto non Persona_8 trova alcun riscontro obiettivo agli atti, non essendo stato provato né l'intervento dei vigili, né lo spostamento, ma in ogni caso lo spostamento è smentito e contraddetto da elementi obiettivi ( quali
7 tracce ematiche, tracce di frenata e tracce di olii e liquidi rilasciate dai mezzi ) presenti sull'asfalto, rinvenuti dai CC e dal perito, ing., sufficienti per far individuare – indipendentemente dalla posizione dei Per_5 detriti - il punto d'urto fra i mezzi. Le circostanze dichiarate dal AN non appaiono dunque attendibili, divergendo vistosamente dalle emergenze obiettive agli atti. Tanto inficia la bontà dell'accertamento peritale che ne è collegato.
11.1. Peraltro il racconto del teste è nel suo complesso, al di là di tali considerazioni, vieppiù scarsamente credibile, anche sul piano della intrinseca verosimiglianza del narrato, alcun peso assumendo in tale ottica il fatto che il AN fosse un poliziotto: non appare convincente, infatti, la circostanza che il AN, che procedeva a bordo della sua moto ad una velocità a suo dire moderata ( 34/40 km/h), seguendo il a distanza di 70/80 metri, per raggiungere gli altri motociclisti, abbia visto un uomo Per_1 riverso sulla strada ed una moto incastrata sotto il guardrail alla sua destra, a causa di un sinistro stradale,
e non solo non si sia fermato a prestare soccorso al malcapitato ( come avrebbe invece imposto anche la sua qualità di agente di polizia, pur non in servizio ), ma addirittura, schivando i mezzi abbia proseguendo la marcia tranquillamente, senza ricollegare immediatamente la scena all'amico sul motociclo che lo precedeva, salvo poi rendersi conto dell'accaduto solo dopo aver raggiunto il gruppo degli altri motociclisti, notando l'assenza del che a detta degli altri lo seguiva. Evidentemente il Per_1 Per_1 seguiva e non precedeva il AN, e tanto renderebbe giustificata tale condotta, ma, ove tanto fosse vero, certo il AN non poteva aver visto il teatro del sinistro subito dopo il suo verificarsi, ma solo dopo ritornando indietro. Tale racconto, per la sua contraddittorietà intrinseca, resta quindi poco convincente sul piano logico, atteso che il AN avrebbe invece dovuto fermarsi nell'immediatezza per verificare cosa fosse successo.
Tale contraddittorietà ed intrinseca inattendibilità della deposizione, da un lato rende priva di pregio la censura, di cui al secondo motivo, con cui parte appellante lamenta la mancata disamina da parte del tribunale ai fini del suo convincimento del contenuto di queste dichiarazioni, potendo essere tale omissione del giudicante ampiamente giustificata proprio dai dubbi e dalla scarsa attendibilità del racconto del teste, sicché non è idonea a fornire dati utili a porre in discussione l'ipotesi sulla dinamica, avvalorata dalla relazione del CC e verificata dalla c.t. dell'ing. Dall'altro, inficia in maniera Per_5 consistente anche la relazione dell'ing. , che prende come punto di partenza proprio il fatto che Per_4
i mezzi ed i detriti siano stati spostati, sicché, pur non discostandosi del tutto rispetto ad alcuni passaggi della c.t. dell'ing. sconta questo vizio genetico e perviene a risultati nel complesso non Per_5 attendibili, ai fini della ricostruzione della dinamica, poggiando su un presupposto in fatto fallace.
L'assunto non confermato di uno spostamento dell'autocaravan e dei detriti inficia in maniera importante gli esiti della c.t.p. dell'ing. , che ha ricostruito gli eventi e la dinamica, in maniera diversa, Per_4 individuando un punto d'urto del tutto slegato ed incompatibile con la realtà fattuale, per concludere con la individuazione di un concorso di colpa del conducente dell'altro mezzo, che non può essere
8 favorevolmente apprezzato. In ogni caso, poi, le tracce ematiche e gli altri rilievi obiettivi, rinvenuti e documentati come presenti sull'asfalto- tracce di frenata e tracce di olio ed altri liquidi – rendono del tutto irrilevante la posizione dei detriti e la posizione di quiete assunta dall'autocaravan, ai fini della individuazione del punto d'urto per una ricostruzione della dinamica obiettiva ed attendibile. A pag. 14 della consulenza dell'ing. i dà atto, infatti, che il punto d'urto è stato individuato sulla base della Per_5 traccia frenante anti-urto generata dal motociclo, che termina al centro della corsia di marcia dell'autocaravan: in tale ricostruzione nessun rilievo assumono né la posizione di quiete del mezzo dopo l'urto né i detriti.
12. Correttamente, pertanto, il primo giudice non ha tenuto conto di tali circostanze, e correlativamente le osservazioni della c.t. di parte non sono utili per una rivisitazione della controversia sul piano tecnico. E' pertanto evidente, sulla base delle tracce di frenata, che la moto ha abbondantemente invaso la corsia di marcia dell'autocaravan, seguendo una traiettoria obliqua diretta da destra verso sinistra, che inizia nella corsia di marcia di originaria pertinenza e continua oltre la fascia bianca di mezzeria;
proprio la traiettoria seguita dal motociclo nella fase che ha proceduto l'urto, determinata dall'andamento della traccia di frenatura lasciata impresa sull'asfalto, ha consentito al c.t. di accertare anche la velocità del mezzo, che al momento iniziale era di 67 km/h, al momento Per_5 dell'urto con l'autocaravan si era ridotta, nell'arco di 1,07 secondi a circa 39 km/h, laddove l'autocaravan viaggiava ad appena 51 km/h, con un lievissimo quanto insignificante superamento del limite dei 50 km/h L'autocaravan, quindi, avvistata troppo tardi la traiettoria anomala del motociclista, ( che aveva già percorso ¾ della curva), pur avendo deviato istintivamente verso destra non ha purtroppo potuto evitare l'impatto, << sia per mancanza di tempo a disposizione del , sia perché la traiettoria seguita dalla CP_2 moto diretta proprio verso il frontale dell'autocaravan era tale da rendere in ogni caso inevitabile il contatto fra i due mezzi>> ( pag. 43) Le tracce di frenata e le tracce ematiche documentano senza ombra di dubbio che l'impatto è avvenuto per effetto della invasione da parte del motociclista della corsa di marcia dell'autocaravan, invasione che si giustifica soltanto con una velocità eccessiva ed inadeguata ( 67 km/h) che ha impresso alla moto una traiettoria errata nell'affrontare la curva, impedendo al motociclista di correggere tale errore senza impattare contro l' autocaravan. Afferma il c.t. ing. che “La Per_5 traiettoria seguita dalla moto diretta proprio verso il frontale era tale da rendere in ogni caso inevitabile il contatto fra i due mezzi” ( pag. 43 ) Le conclusioni del consulente ing. vanno nel senso di Per_5 escludere qualsiasi responsabilità a carico del conducente dell'autocaravan, laddove la eccessiva velocità della moto e l'imprudente manovra di drastico rallentamento e di frenata, posti in essere dalla vittima sono le uniche cause per il verificarsi del sinistro. Tali conclusioni non sono efficacemente smentite dalla consulenza tecnica di parte e quindi non sono condivise dalla Corte.
Anche il calcolo delle velocità dei mezzi effettuato dall'ing. convincente e condotto in Per_5 maniera corretta. L'ing. assume come la velocità della moto fosse pari a circa 42 km/h al Per_4
9 momento dell'impatto, partendo da una velocità iniziale di 66 km/h; e anche quanto alla velocità del caravan il c.t. di parte la stima in quella di 54 km/h invece di 51 km/h; tali dati in ogni caso, non si discostano in modo sensibile da quelli dell'ing. trovando ampia conferma nelle gravissime Per_5 conseguenze dell'impatto fra i due mezzi, incompatibili con una velocità moderata della moto, laddove in entrambe le ricostruzioni la velocità del caravan appare adeguata. La differenza di velocità del caravan calcolata dai due tecnici è tanto minima da apparire insignificante in sé ( 54 km/h invece di 51 km/h), ed in raffronto con la velocità di 50 km/h imposta su detta strada;
in ogni caso l'ing. accerta la Per_4 maggiore velocità senza alcun supporto tecnico convincente. La tesi di quest'ultimo sulla percorrenza da parte del caravan di un tratto di strada più lungo, dopo ave avvistato la moto e prima dell'impatto, utile per porre da parte del in essere manovre di emergenza più efficaci si fonda su dati non obiettivi, CP_2
e cioè in particolare ( vedi pag. 26 c.t. parte ) sul fatto che i detriti siano stati spostati dai VV.UU e che si trovavano invece sulla mezzeria, quindi che la zona di collisione sia parimenti spostata, rispetto a quella Co individuata da tale da lasciare ampio margine per una manovra di emergenza che avrebbe evitato l'impatto. L'errore nel presupposto in fatto – lo spostamento dei detriti - rende errata tale ricostruzione.
E per tale ragione non è convincente né condivisibile.
13. Di contro, le foto dei due mezzi dopo l'impatto, riportate alle pagg. da 35 a 38 della relazione dell'ing. provano in maniera incontrovertibile, sulla base dei danni riportati dai mezzi, che Per_5
l'impatto sia avvenuto frontalmente, con assi longitudinali dei mezzi, posti tra di loro a formare un angolo pari a 170° e non di circa 62° come assume l'ing. , che ipotizza invece un urto fa la parte Per_4 frontale sinistra dell'autocaravan e la fiancata sinistra del motociclo, ma in modo del tutto fantasioso, slegato da dati oggettivi. E tanto esclude anche che l'impatto sia avvenuto sulla mezzeria.
In conclusione, l'ing. nella sua relazione evidenzia come la causa del sinistro vada Per_5 ricercata esclusivamente nella eccessiva velocità del motociclo e nella conseguente imprudente manovra di drastico rallentamento posta in essere dalla vittima;
di contro<< nessun profilo di responsabilità è emerso a carico del conducente dell'autocarro , … posto che si può ritenere che nulla CP_2 mai avrebbe potuto tentare il per evitare la collisione, data la direzione assunta in quel frangente CP_2 del motociclo il quale sarebbe andato in ogni caso a collidere frontalmente con il suo autocaravan>>
(pag. 54). Non ravvisa il Collegio motivi validi per discostarsi da tali conclusioni, anche perché non sono smentite in modo netto dalla relazione di consulenza parte, ove pure emerge che – al di là del differente esito – che comunque l'impatto, sulla base delle tracce di frenata, sia avvenuto in maniera frontale ( se pure con asse di 62°) e nella corsia di marcia del caravan, se pure più spostato questo verso la mezzeria.
I rilievi contenuti nella consulenza di parte dell'ing. , pertanto, pur se esposto in modo preciso e Per_4 circostanziato, non sono tali, all'esito di attenta disamina da parte del Collegio del corredo probatorio, da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio e adottate nella sentenza impugnata.
10 Fugati pertanto tutti i dubbi sulla affidabilità della reazione dell'ing. il Collegio esclude Per_5 la necessità di una nuova indagine peritale, pure richiesta dagli appellanti, che allo stato appare meramente esplorativa, inutile e defatigante.
14. Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello, la motivazione con cui il primo giudice esclude, sulla base di una corretta lettura del corredo probatorio acquisito, ogni responsabilità del CP_2 nel sinistro per cui è causa, rigettando la domanda risarcitoria.
L'appello va pertanto disatteso, con conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese di lite. liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non occorre provvedere invece sulle spese di lite di questo giudizio nei riguardi della parte contumace, non avendo essa sostenuto alcun esborso.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore
[...] Per_1
, ,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
e queste ultime nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_7 Parte_2
con atto di citazione notificato l'08.04.2024, nei confronti di in Persona_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e , avverso la sentenza del Tribunale di CP_2
Brindisi n. 1278/2023, pubblicata in data 14.09.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna gli appellanti in proprio ed in qualità di genitore esercente Parte_1 la patria potestà sul figlio minore , Persona_1 Parte_2 Per_1
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
queste ultime nella qualità di eredi di in solido Parte_2 Persona_2 fra loro, al pagamento, in favore di delle spese del presente grado del giudizio, che CP_1 liquida in € 10.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
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Il Consigliere est.
Dr. Consiglia Invitto
Il Presidente
Dr. Antonio Francesco Esposito
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