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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/09/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1966/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1966/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
GAETANO BERNASCONI ( C.F: ) e MARIA TERESA C.F._2
COLANTONIO ( ) con studio in Corso Roma 2 di Francavilla al C.F._3
Mare; elettivamente domiciliato presso gli stessi ( indirizzi p.e.c.: rdinea Email_1 Email_2
fax x n. 085/4918553 ) Email_3
ATTORE contro
(C.F. ) quale procuratore di se Controparte_1 C.F._4 medesimo, con studio in via Tibullo n 24 di Pescara, domiciliato anche digitalmente presso il proprio studio ( ) Email_4
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da colpa professionale pagina 1 di 15 Conclusioni : come da note fatte pervenire per l'udienza in trattazione scritta del 5/9/25 all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 15 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponeva l'attore quanto segue.
Nell'anno 2015 il medesimo si recava presso lo studio legale dell'avv. , Controparte_1 sito in Pescara alla Via Tibullo n. 24, per conferirgli l'incarico di impugnare per falso il testamento olografo a firma di suo padre , datato 25.11.2011, Persona_1 pubblicato per notar in data 20.05.2013, dopo la morte del de cuius avvenuta in Per_2 data 22.12.2012. Tale iniziativa giudiziale originò un processo penale conclusosi con ordinanza di archiviazione in data 18.07.2018 del Gip del Tribunale di Pescara in ordine al reato di falso ex artt. 491 c.p. e 482 c.p.
Dopo la conclusione del procedimento penale, poiché comunque le disposizioni contenute nel predetto testamento olografo erano lesive dei diritti ereditari dell'esponente, nel mese di settembre 2018 quest'ultimo si recava di nuovo presso lo studio dell'avv. CP_1
, in Pescara alla Via Tibullo n. 24, in compagnia della moglie
[...] Parte_2
per conferirgli un nuovo mandato ad litem avente ad oggetto la promozione, dinanzi
[...] al Tribunale Civile di Pescara, di un'azione civile di riduzione per lesione di legittima, divisione ereditaria e risarcimento danni ex art. 723 c.c. nei confronti del fratello CP_2
e della cognata
[...] Controparte_3
Il buon fondamento della suddetta azione civile riposava sul fatto che l'intera eredità lasciata dal proprio genitore, di proprietà esclusiva di quest'ultimo e consistente in un immobile sito in Penne (PE) alla via Ponte S. Antonio n. 45, composto di n. 2 appartamenti di pari grandezza, uno al piano terra ed uno al primo piano con annesso terreno ed un locale di sgombero, col predetto testamento era stata attribuita per oltre la metà del suo valore in favore di nuora del de cuius, cui era stato infatti riservato l'intero Controparte_3 appartamento ultimato e rifinito posto al primo piano, mentre la restante porzione, di valore inferiore alla metà dell'eredità, corrispondente all'appartamento al piano terra, non rifinito, era stata lasciata in comproprietà al 50% tra i due figli, con palese violazione della quota di pagina 2 di 15 legittima pari ad un terzo spettante al deducente. Ed invero, unici eredi legittimari del de cuius erano l'esponente e suo fratello germano , non essendovi altri figli, né CP_2 ascendenti, ed essendo la madre, , premorta nel lontano 2002. Persona_3
Inoltre, era pure accaduto che, dopo la morte del de cuius, e CP_2 CP_3 erano rimasti nel possesso esclusivo di tutti i beni ereditari e si erano sempre
[...] rifiutati di addivenire ad una divisione bonaria del compendio ereditario oltre che di consentire al deducente, che ne faceva loro più volte richiesta, il paritetico utilizzo della cosa comune, con ulteriore danno per il medesimo.
Al fine, dunque, di tutelare i suesposti diritti ereditari palesemente vulnerati, l' si CP_2 rivolse all'avv. nel mese di settembre 2018, conferendogli mandato ad Controparte_1 litem avente ad oggetto la promozione, dinanzi al Tribunale Civile di Pescara, dell'azione civile di divisione ereditaria e di riduzione per lesione di legittima, e di risarcimento dei danni ex art. 723 c.c. per il mancato godimento del bene comune, nei confronti, per l'appunto, di suo fratello e di sua cognata CP_2 Controparte_3
L'esponente, oltre a rilasciare apposita procura ad litem al predetto difensore per la proposizione del giudizio suddetto, in data 11.09.2018 effettuò in favore di quest'ultimo il versamento della somma di € 804,00 (ottocentoquattroeuro) a titolo di fondo spese, a mezzo servizio “RICARICA POSTEPAY” come da ricevuta senza che seguisse poi il rilascio di alcuna fattura.
Successivamente, poiché erano passati diversi mesi senza che l'avv. avesse CP_1 comunicato notizie circa il giudizio civile che era stato incaricato d'intraprendere, il deducente iniziò a cercarlo, sia nel suo studio di Pescara, dove non riuscì a trovarlo quasi mai, sia telefonandogli ed inviandogli numerosi sms e messaggi whatsapp dal proprio cellulare con nr. 3339624129, diretti al cellulare dell'avv. , con nr. 3929134785, da CP_1 costui fornitogli. Gl'innumerevoli approcci del deducente verso l'avvocato ebbero come risultato la consegna all' di una copia-minuta dell'atto di citazione ed una serie di CP_2 messaggi whatsapp da parte dell'avvocato contenenti informazioni circa il giudizio CP_1 civile oggetto dell'incarico professionale, rivelatesi in seguito assolutamente false e fuorvianti.
pagina 3 di 15 Le notizie false circa il giudizio civile fornite dal predetto difensore, soprattutto tramite messaggi whatsapp, crearono per l'esponente una serie di false aspettative, tutte puntualmente deluse, nonché interminabili attese, che generarono forti stati d'ansia ed un clima di faida familiare assai difficile da gestire in un piccolo paese, qual è Penne, con inevitabile grave coinvolgimento emotivo dell'esponente stesso e dell'intera sua famiglia, che furono a lungo, ed invano, tutti profondamente turbati nella loro quotidianità e serenità.
Negli screenshot dei n. 17 messaggi whatsapp intercorsi tra l'esponente e l'avv. , CP_1 allegati all'atto di citazione emergerebbe icasticamente la condotta quantomeno gravemente inadempiente del predetto legale ed il grave stato di ansia da essa determinato.
Tra i tanti messaggi e telefonate l'avv. comunicò persino che l'udienza si sarebbe CP_1 tenuta il 15.01.2019.
In seguito comunicava che la controparte non si sarebbe presentata all'udienza e che il giudice era la dr.ssa . CP_4
Succcessivamente, con molteplici messaggi l' implorava l'avvocato affinchè gli CP_2 facesse avere aggiornamenti, rappresentandogli la propria disperazione. Il in data CP_1
14/2/19 comunicava : “Si il collegamento si è ripristinato già da qualche giorno ma in realtà non abbiamo ancora nessun provvedimento. Appena lo notificano sarà mia cura preavvertirla”.
Con altro messaggio del 21.06.2019 l'esponente chiedeva notizie circa il CTU incaricato della causa ed ulteriori aggiornamenti. Poiché l'avv. ad un certo punto cominciò, CP_1 come già detto, a non rispondere più ai messaggi ed alle chiamate, in data 31 ottobre 2019 il deducente gli inviò un messaggio del seguente tenore: “Avvocato buonasera, le devo dire con tutta sincerità che ci stiamo preoccupando, mica le è successo qualcosa? Sono parecchie settimane che non riusciamo a comunicare né per messaggi né telefonicamente.
Cerchiamo di sentirci anche per tranquillizzarci e sapere che non è accaduto niente”. Il deducente continuò ad implorare l'avvocato affinchè gli facesse avere aggiornamenti, rappresentandogli la propria “disperazione” per la situazione, come espressa nel messaggio del 26.11.2019 , in cui affermava anche “siamo alla frutta ci dica qualcosa di concreto”. Per tutta risposta l'avv. con messaggio 27.11.2019 scriveva: “Venerdì mattina ho CP_1 appuntamento informale con il nuovo giudice e chiederò a lui di darmi indicazioni su come pagina 4 di 15 intende procedere punto. Per quanto riguarda la mediazione….”. Ovviamente, quest'ultima comunicazione dell'avv. suscitò molta curiosità e trepidazione nel deducente che, CP_1 infatti, inoltrò ulteriori messaggi per avere notizie del suo incontro col giudice (messaggi del 30.11.2019 e del 03.12.2019). A tali messaggi l'avv. rispose in data 4.12.2019 CP_1 con un messaggio contenente l'ennesima, inaccettabile presa in giro: “Il nuovo giudice vuole andare velocemente sulla questione del testamento. Forse si è reso conto che qualcosa non ridà punto per cui ha sospeso le determinazioni sulla perizia e sta per fissare udienza per la verifica dell'autenticità del testamento”. Dopo tale messaggio l'avv. bloccò CP_1 le chiamate provenienti dal cellulare dell' e quest'ultimo fu costretto a farlo CP_2 contattare dalla propria moglie, col cellulare di quest'ultima n. Parte_2
3294243550, con diversi messaggi, cui l'avvocato non diede quasi mai risposta.
In data 13.02.2020 l' riuscì a superare i protocolli e le chiusure imposte dalla CP_2 normativa anti covid, nonché i propri personali timori, ed a raggiungere la cancelleria civile del Tribunale di Pescara dove venne definitivamente a sapere che l'avv. non aveva CP_1 mai iscritto a ruolo alcuna causa civile a suo nome!
L' intero contegno inadempiente, ingannevole, ostruzionistico e negligente dell'avv.
costrinse l' attore dapprima ad inviare al legale due pec in data 10.10.2020 e CP_1
13.10.2020 per richiedergli formalmente un incontro e, quindi, atteso l'esito negativo di tali pec, ad inviargli la formale revoca del mandato con pec in data 23.10.2020, con la quale lo invitava altresì a restituirgli tutta la documentazione che gli aveva in precedenza consegnato per la causa da intraprendere, mai da lui promossa, mediante deposito di essa presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara. Purtroppo però, neanche la restituzione dei documenti è stata effettuata dall'avv. , per cui l' è stato CP_1 CP_2 costretto a rivolgersi ad altro legale, individuato nella persona dell'avv. Gaetano
Bernasconi del foro di Chieti, con studio in Francavilla al Mare (CH). Quest'ultimo ha dapprima inviato all'avv. la pec in data 07.10.2021 (di “invito alla stipula di CP_1 convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 12.09.14, conv. in L. 10.11.14 n. 162”, ancora una volta del tutto ignorata dal destinatario e, quindi, ha intrapreso il giudizio civile nei confronti di e che attualmente pende presso il CP_2 Controparte_3
Tribunale di Pescara, R.G. n. 798/2021, G.I., dr.ssa Cordisco, per la reintegrazione della pagina 5 di 15 quota di riserva, per la divisione dell'asse ereditario ed il rendiconto. Il rifiuto dell'avv.
a restituire i documenti consegnatigli dall'esponente e necessari per intraprendere CP_1 il giudizio civile ha costretto quest'ultimo ad affrontare innumerevoli difficoltà, costi e spendita di tempo per reperire le copie di tutti i documenti e i certificati già consegnati all'avvocato . Dai fatti innanzi narrati emerge irrefutabilmente la grave CP_1 responsabilità dell'avv. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1176 Controparte_1 comma II c.c., il quale, dopo aver ricevuto il mandato difensivo, già ampiamente comprovato dalla copia dell'atto di citazione da lui consegnato al deducente e da innumerevoli chat di whatsapp, ha tenuto una condotta totalmente e gravemente inadempiente, con palese violazione degli obblighi deontologici di lealtà, correttezza ed informazione nei confronti del cliente. Del pari evidente è che, senza l'inadempimento del professionista della propria obbligazione, il deducente avrebbe senz'altro già da tempo potuto avere la propria quota di eredità spettantegli ed il pari utilizzo dei beni ereditari, essendo erede legittimario del de cuius. Dalla condotta del legale sono derivati al deducente danni patrimoniali e danni non patrimoniali. I danni patrimoniali sono consistiti nella somma inutilmente bonificata dall'esponente al a titolo di anticipo;
nel costo dei CP_1 numerosi viaggi da lui effettuati per recarsi da Penne (PE), luogo della propria residenza, allo studio di Pescara dell'avv. , nella speranza, sempre delusa, d' incontrarsi con il CP_1 legale;
nei costi dei viaggi affrontati per recarsi presso la cancelleria del Tribunale di
Pescara e presso i diversi uffici pubblici dove ha dovuto reperire tutta la documentazione non riconsegnatagli dal legale, richiedendo appuntamenti e facendo file infinite. Ulteriori danni patrimoniali sono consistiti nelle chance perse dal deducente per ottenere i bonus relativi al miglioramento energetico che avrebbe potuto riguardare anche la singola porzione di appartamento oggetto di eredità. Se, infatti, l'avv. avesse introdotto il CP_1 giudizio nell'anno 2018, a distanza di 4 anni tale giudizio, da decidersi sostanzialmente per tabulas, sarebbe finito o quasi concluso, con concreta possibilità per il deducente di poter ancora richiedere, relativamente all'esatta porzione d'immobile riconosciutogli in eredità,
l'eco-bonus, quantomeno per il fotovoltaico e gl'infissi, beneficio che lo Stato ha già annunciato che andrà a scadere nel prossimo mese di giugno 2022. I danni morali sono consistiti nelle ansie e nelle inquietudini provocate dalle mancate risposte del , CP_1
pagina 6 di 15 dalle aspettative deluse e dalle vane attese provocate dalle false informazioni del CP_1 medesimo, che hanno turbato la serenità del deducente, a lungo costretto a ricorrere a sonniferi per dormire e tranquillanti per gestire la propria quotidianità, ciò che emerge anche da diverse chat whatsapp.
L'attore formulava pertanto le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. , ai sensi e per gli effetti degli artt. Controparte_1
1218 e 1176, comma II c.c., nell'espletamento dell'incarico professionale di avvocato per
l'azione giudiziaria di riduzione della quota ereditaria, divisione e risarcimento danni ex art. 723 c.c., da questi mai intrapresa e che avrebbe dovuto promuovere dinanzi al
Tribunale di Pescara nei confronti di e , a seguito CP_2 Controparte_3
d'incarico conferitogli dall'attore col contratto d'opera intellettuale descritto in narrativa mediante l'avvenuto rilascio della relativa procura ad litem;
B)- ANCORA NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la risoluzione del predetto contratto d'opera intellettuale stipulato dall'attore con l'avv. per grave inadempimento di quest'ultimo, ai sensi Controparte_1
e per gli effetti degli artt. 1453, 1455 e 1458 c.c.; C)- Conseguentemente, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma complessiva di € 804,00 corrispostagli da quest'ultimo a titolo di acconto per l'opera professionale mai svolta, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, nessuno escluso od eccettuato, nella misura che prudenzialmente s'indica in € 7.000,00 (SETTEMILA/EURO), ovvero in quell'altra somma maggiore od anche minore di Giustizia, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agl'interessi dalla morosità (settembre 2018) alla data della domanda, ed agli interessi ex art. 1284 IV comma, c.c., come novellato (c.d. macro - interessi), dalla domanda al saldo.
Nel costituirsi il convenuto sosteneva che per quanto si assuma dall'attore che, dopo aver conferito un incarico professionale al , ed avere a tale effetto corrisposte le somme CP_1 meglio specificate nell'atto di citazione, questi non vi avrebbe dato seguito, così cagionando un danno correlato alla richiesta di rimborso di cui alle conclusioni formalmente articolate, il fatto, per come descritto, corrisponde solo parzialmente alla realtà: ed infatti l'azione da intentare, di divisione ereditaria, sarebbe stata tempestivamente pagina 7 di 15 avviata e sol per un “fatal error” di natura digitale, del quale purtroppo non ci si sarebbe avveduti per tempo, ne ha impedito una corretta iscrizione a ruolo. Nondimeno, la richiesta di restituzione delle somme medio tempore corrisposte, non trova alcuna giustificazione, essendo queste state imputate ad incarichi precedentemente svolti, e dei quali si sarebbe dato conto nel corso dell'istruttoria. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
La causa perveniva in decisione all'esito di istruttoria consistita nella produzione di documentazione da parte attrice, e nello svolgimento della prova orale ( interrogatorio formale e prova per testi ) addotta nell'interesse dell' nei limiti in cui era ritenuta CP_2 ammissibile dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in punto di doveri dell'avvocato quanto segue.
Nell'ambito della classificazione delle obbligazioni, tradizionalmente, la dottrina e la giurisprudenza operano la distinzione tra obbligazione di mezzi, ossia le obbligazioni in cui il debitore è tenuto a svolgere una prestazione a prescindere dal conseguimento di una determinata attività, ed obbligazioni di risultato vale a dire le obbligazioni in cui il debitore si obbliga a realizzare una determinata attività.
Tale distinzione appare oggi quasi superata e assume valore meramente descrittivo, in quanto ogni obbligazione postula la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, ma in misura diversa a seconda della tipologia dell'obbligazione. Alla stregua di ciò, la giurisprudenza ha ammesso sempre più frequentemente la responsabilità professionale dell'avvocato, benché il legale non possa garantire l'esito della lite.
In ogni caso, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Il parametro alla luce del quale valutare l'adempimento dell'avvocato è dato dalla diligenza professionale.
pagina 8 di 15 Infatti, secondo la giurisprudenza, «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata» (Cass. 23740/2018).
Così, a fronte di un'accertata negligenza professionale – come l'omessa citazione di testimoni – seppure sia impossibile stabilire con certezza come si sarebbe evoluto il processo, è possibile accertare la responsabilità per colpa grave del professionista, sulla base di un giudizio prognostico rimesso al giudice di merito.
Vi è da precisare che l'art. 26 c. 3 del codice deontologico prevede che “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”.
L'avvocato risponde inoltre per imperizia in caso di ignoranza o violazione di precise disposizioni di legge, o nel caso risoluzione, in modo errato, di questioni giuridiche prive di margine di opinabilità.
La scelta di una determinata strategia processuale può determinare la responsabilità del professionista, «purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio»
(Cass. 11906/2016; Cass. 23740/2018).
Ed ancora l'art. 27 del codice deontologico impone all'avvocato il dovere di informazione, ovvero il dovere del legale di informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico.
Anche nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'avvocato grava l'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso. Pertanto, la violazione del dovere di informazione costituisce un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità. pagina 9 di 15 Deve inoltre osservarsi in punto di diritto che, in base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto dell'ipotizzato non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
dunque se un danno vi sia stato effettivamente ed infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone (cfr Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, n.15032).
Costituisce onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità, in assenza di quella condotta colpevole dell'avvocato, di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato dall'errore (Cass. civ., 10.11.16, n.
22882).
Conseguentemente il cliente che imputi all'avvocato la colpa, per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che, a suo dire, se impugnata sarebbe stata riformata, dovrà fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto. Non sarà, dunque, sufficiente che il cliente deduca, genericamente, l'astratta possibilità della riforma della sentenza in appello, in senso a lui favorevole, ma dovrà dimostrare l'erroneità della sentenza stessa, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio al cui esito detta sentenza è stata emessa, il tutto al fine di fornire la dimostrazione della certezza, ovvero della probabilità, che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
Dunque, l'addebito di responsabilità professionale dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale svolta, ma esige la verifica che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente, astrattamente riconducibile alla condotta del primo, abbia cagionato un danno che si sarebbe evitato ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone .
pagina 10 di 15 Per parte sua, l'avvocato deve provare di aver osservato le regole dell'arte, ossia di aver svolta la propria prestazione con la diligenza media richiesta dalla legge (art. 1176 c. 2
c.c.). Infatti, il legale si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Pertanto, l'inadempimento dell'avvocato non può desumersiipso facto dal mancato ottenimento dell'esito voluto dal cliente, ma va parametrato alla luce dei doveri relativi allo svolgimento dell'attività professionale.
E' poi pacifico che la violazione del dovere di diligenza da parte del professionista costituisce un inadempimento contrattuale da cui consegue, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Dunque, il patrocinato può legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato solo quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. 25894/2016; Cass. 11304/2012; Cass.
6967/2006; Cass. 5928/2002).
Si rammenta poi che la condotta inadempiente del legale può concretizzare il reato di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), che punisce il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria. Per la Cassazione (Cassazione n. 25766/2023) il delitto di patrocinio infedele, delineato dall'articolo 380 del Codice Penale, si perfeziona nel momento in cui il professionista compie un'azione o un'omissione che, oltre a rappresentare un'infedeltà ai suoi doveri professionali, risulta capace di arrecare un nocumento agli interessi della parte che sta rappresentando, assistendo o difendendo. Esso si configura quando l'avvocato, agendo con dolo, viola consapevolmente i doveri di fedeltà e lealtà nei confronti del proprio assistito, arrecandogli un danno giuridicamente rilevante. Il legislatore con questa norma intende colpire penalmente le condotte scorrette e sleali del difensore, che tradiscono gli interessi del proprio cliente con comportamenti fraudolenti.
pagina 11 di 15 Sul piano oggettivo, il reato di patrocinio infedele richiede un atto o comportamento attivo od omissivo del difensore;
che tale condotta abbia precluso o danneggiato i diritti della parte;
che la condotta sia fraudolenta, ossia accompagnata da un elemento di inganno o dissimulazione.
Per quanto attiene l'elemento soggettivo è sufficiente la presenza del dolo generico, ovvero la rappresentazione e la volontà, anche eventuale, delle conseguenze dell'evento.
Tanto premesso, va rilevato come nel caso di specie è stata adeguatamente provata la responsabilità dell'avvocato, in relazione alla mancata proposizione della domanda giudiziale, in violazione degli impegni pacificamente assunti con il cliente, attuale attore.
Del resto la mancata iscrizione della causa non è stata mai contestata dal , il quale CP_1 ha dedotto a propria discolpa delle circostanze incongrue e comunque indimostrate relative al fatal errore ed a presunte – anche esse non provate- problematiche di notifica.
L'attore ha provato, anche a mezzo testi, oltre che a mezzo della documentazione prodotta
(in proposito va specificato che la messaggistica, i contenuti e la relativa provenienza non sono state oggetto di specifica contestazione ) interlocuzioni con il legale disvelanti una condotta senza dubbio censurabile da attribuire all'avvocato che ripetutamente si CP_1 negava al cliente e, quando questi riusciva a contattarlo, gli dava informazioni non veritiere circa la pendenza della causa e lo stato della stessa. In ragione di tutto ciò l'attore, che attendeva di agire per proporre azione di riduzione nei confronti del fratello e della cognata, una volta appurato che in realtà la causa non era stata iscritta a ruolo, era costretto a revocare il mandato ed a rivolgersi ad altro legale, anche trovando difficoltà nell'ottenere la restituzione della necessaria documentazione da parte dello studio , come in CP_1 qualche modo ammesso dallo stesso legale convenuto in sede di interrogatorio formale.
Risulta all'esito dell'istruttoria provato altresì il versamento della somma di euro 804,00 imputabile all'incarico professionale del quale si parla.
pagina 12 di 15 La condotta posta in essere dal professionista convenuto è senz'altro violativa dell'obbligo di diligenza e di informazione.
In particolare gli asserti relativi alla pendenza della causa non rispondenti a verità sono la più evidente manifestazione della violazione dei fondamentali doveri incombenti sul legale.
In sostanza il , oltre a sottrarsi alle legittime richieste del cliente di conoscere lo CP_1 stato della causa e di ottenere i relativi aggiornamenti, violando i propri doveri informativi, giungeva a fornire notizie false circa l'effettiva pendenza della causa, il giudice assegnatario, la contumacia di parte convenuta e quant'altro. In ogni caso, il medesimo, avendo ricevuto la procura ad agire, non intraprendeva l'azione senza comunicare al cliente il proprio intendimento.
L'attore ha poi introdotto tramite un diverso legale il giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie del proprio genitore.
In punto di danno risarcibile va anzitutto rilevato che l'avvocato è responsabile dell'impedimento del cliente di rivolgersi ad altri legali e del ritardo nell'introduzione della causa;
senza che tuttavia ciò abbia implicato concreto pregiudizio sull'esperibilità o accoglibilità della domanda ( non essendo stata dedotta eventuale decadenza o prescrizione
).
Vi è da aggiungere che non vi sono elementi inequivoci per ritenere la fondatezza della domanda né questa è la sede per poter approfondire la questione.
Non sono poi stati offerti elementi di carattere concreto idonei a suffragare il pregiudizio consistente nella perdita di chance nell'ambito di bonus relativi al miglioramento energetico.
Quanto al senso di ansia e disagio che sarebbero derivati dal convincimento che fosse stata proposta l'azione giudiziaria nei confronti del proprio fratello e della moglie di questi ( deduceva l'attore che nel convincimento che fosse stato introdotto il giudizio contro di pagina 13 di 15 questi, avrebbe provato per un lungo periodo di circa 7-8 mesi un forte disagio nei loro confronti, tanto d'aver modificato le sue abitudini di vita ), la voce di danno all'evidenza non sussiste, posto che la vicenda si inserisce proprio in una diatriba tra familiari, che aveva già originato un' indagine penale per cui i rapporti tra le parti coinvolte nella vicenda dovevano essere già pregiudicati.
Si reputa in ogni caso di dover riconoscere, oltre alla restituzione della somma versata all'avvocato , la risarcibilità in via equitativa dell'ingiustificato allungamento del CP_1 tempo frapposto ai fini della proposizione della causa così come degli ingiustificati dinieghi alle legittime richieste di aggiornamento del cliente, e del presumibile danno derivante dal ritardo nella restituzione della documentazione consegnata al . CP_1
Detto danno viene quantificato nella misura di euro 3.000,00 in termini di attualità.
Sulle somme dovute vengono riconosciuti gli interessi dalla data della domanda .
Quanto alle spese, atteso il parziale accoglimento della domanda, appare congruo compensarle nella misura della metà, con condanna di parte convenuta al pagamento di metà delle stesse in favore dell' La relativa quantificazione viene svolta CP_2 prendendo come riferimento lo scaglione determinato dal valore della somma oggetto di riconoscimento.
PQM
In parziale accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilità professionale dell'avv. nei confronti dell' per le ragioni di cui in parte motiva, lo CP_1 CP_2 condanna alla restituzione della somma di euro 804,00 nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 3.000,00, somme da maggiorare di interessi dalla data della domanda.
Compensa per metà le spese del giudizio, condannando parte convenuta al pagamento di metà delle spese sostenute da parte attrice;
spese che complessivamente per l'intero si liquidano in 3.000,00 oltre accessori ed euro 291 per spese. pagina 14 di 15 Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Pescara 8/9/25
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1966/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
GAETANO BERNASCONI ( C.F: ) e MARIA TERESA C.F._2
COLANTONIO ( ) con studio in Corso Roma 2 di Francavilla al C.F._3
Mare; elettivamente domiciliato presso gli stessi ( indirizzi p.e.c.: rdinea Email_1 Email_2
fax x n. 085/4918553 ) Email_3
ATTORE contro
(C.F. ) quale procuratore di se Controparte_1 C.F._4 medesimo, con studio in via Tibullo n 24 di Pescara, domiciliato anche digitalmente presso il proprio studio ( ) Email_4
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da colpa professionale pagina 1 di 15 Conclusioni : come da note fatte pervenire per l'udienza in trattazione scritta del 5/9/25 all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 15 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponeva l'attore quanto segue.
Nell'anno 2015 il medesimo si recava presso lo studio legale dell'avv. , Controparte_1 sito in Pescara alla Via Tibullo n. 24, per conferirgli l'incarico di impugnare per falso il testamento olografo a firma di suo padre , datato 25.11.2011, Persona_1 pubblicato per notar in data 20.05.2013, dopo la morte del de cuius avvenuta in Per_2 data 22.12.2012. Tale iniziativa giudiziale originò un processo penale conclusosi con ordinanza di archiviazione in data 18.07.2018 del Gip del Tribunale di Pescara in ordine al reato di falso ex artt. 491 c.p. e 482 c.p.
Dopo la conclusione del procedimento penale, poiché comunque le disposizioni contenute nel predetto testamento olografo erano lesive dei diritti ereditari dell'esponente, nel mese di settembre 2018 quest'ultimo si recava di nuovo presso lo studio dell'avv. CP_1
, in Pescara alla Via Tibullo n. 24, in compagnia della moglie
[...] Parte_2
per conferirgli un nuovo mandato ad litem avente ad oggetto la promozione, dinanzi
[...] al Tribunale Civile di Pescara, di un'azione civile di riduzione per lesione di legittima, divisione ereditaria e risarcimento danni ex art. 723 c.c. nei confronti del fratello CP_2
e della cognata
[...] Controparte_3
Il buon fondamento della suddetta azione civile riposava sul fatto che l'intera eredità lasciata dal proprio genitore, di proprietà esclusiva di quest'ultimo e consistente in un immobile sito in Penne (PE) alla via Ponte S. Antonio n. 45, composto di n. 2 appartamenti di pari grandezza, uno al piano terra ed uno al primo piano con annesso terreno ed un locale di sgombero, col predetto testamento era stata attribuita per oltre la metà del suo valore in favore di nuora del de cuius, cui era stato infatti riservato l'intero Controparte_3 appartamento ultimato e rifinito posto al primo piano, mentre la restante porzione, di valore inferiore alla metà dell'eredità, corrispondente all'appartamento al piano terra, non rifinito, era stata lasciata in comproprietà al 50% tra i due figli, con palese violazione della quota di pagina 2 di 15 legittima pari ad un terzo spettante al deducente. Ed invero, unici eredi legittimari del de cuius erano l'esponente e suo fratello germano , non essendovi altri figli, né CP_2 ascendenti, ed essendo la madre, , premorta nel lontano 2002. Persona_3
Inoltre, era pure accaduto che, dopo la morte del de cuius, e CP_2 CP_3 erano rimasti nel possesso esclusivo di tutti i beni ereditari e si erano sempre
[...] rifiutati di addivenire ad una divisione bonaria del compendio ereditario oltre che di consentire al deducente, che ne faceva loro più volte richiesta, il paritetico utilizzo della cosa comune, con ulteriore danno per il medesimo.
Al fine, dunque, di tutelare i suesposti diritti ereditari palesemente vulnerati, l' si CP_2 rivolse all'avv. nel mese di settembre 2018, conferendogli mandato ad Controparte_1 litem avente ad oggetto la promozione, dinanzi al Tribunale Civile di Pescara, dell'azione civile di divisione ereditaria e di riduzione per lesione di legittima, e di risarcimento dei danni ex art. 723 c.c. per il mancato godimento del bene comune, nei confronti, per l'appunto, di suo fratello e di sua cognata CP_2 Controparte_3
L'esponente, oltre a rilasciare apposita procura ad litem al predetto difensore per la proposizione del giudizio suddetto, in data 11.09.2018 effettuò in favore di quest'ultimo il versamento della somma di € 804,00 (ottocentoquattroeuro) a titolo di fondo spese, a mezzo servizio “RICARICA POSTEPAY” come da ricevuta senza che seguisse poi il rilascio di alcuna fattura.
Successivamente, poiché erano passati diversi mesi senza che l'avv. avesse CP_1 comunicato notizie circa il giudizio civile che era stato incaricato d'intraprendere, il deducente iniziò a cercarlo, sia nel suo studio di Pescara, dove non riuscì a trovarlo quasi mai, sia telefonandogli ed inviandogli numerosi sms e messaggi whatsapp dal proprio cellulare con nr. 3339624129, diretti al cellulare dell'avv. , con nr. 3929134785, da CP_1 costui fornitogli. Gl'innumerevoli approcci del deducente verso l'avvocato ebbero come risultato la consegna all' di una copia-minuta dell'atto di citazione ed una serie di CP_2 messaggi whatsapp da parte dell'avvocato contenenti informazioni circa il giudizio CP_1 civile oggetto dell'incarico professionale, rivelatesi in seguito assolutamente false e fuorvianti.
pagina 3 di 15 Le notizie false circa il giudizio civile fornite dal predetto difensore, soprattutto tramite messaggi whatsapp, crearono per l'esponente una serie di false aspettative, tutte puntualmente deluse, nonché interminabili attese, che generarono forti stati d'ansia ed un clima di faida familiare assai difficile da gestire in un piccolo paese, qual è Penne, con inevitabile grave coinvolgimento emotivo dell'esponente stesso e dell'intera sua famiglia, che furono a lungo, ed invano, tutti profondamente turbati nella loro quotidianità e serenità.
Negli screenshot dei n. 17 messaggi whatsapp intercorsi tra l'esponente e l'avv. , CP_1 allegati all'atto di citazione emergerebbe icasticamente la condotta quantomeno gravemente inadempiente del predetto legale ed il grave stato di ansia da essa determinato.
Tra i tanti messaggi e telefonate l'avv. comunicò persino che l'udienza si sarebbe CP_1 tenuta il 15.01.2019.
In seguito comunicava che la controparte non si sarebbe presentata all'udienza e che il giudice era la dr.ssa . CP_4
Succcessivamente, con molteplici messaggi l' implorava l'avvocato affinchè gli CP_2 facesse avere aggiornamenti, rappresentandogli la propria disperazione. Il in data CP_1
14/2/19 comunicava : “Si il collegamento si è ripristinato già da qualche giorno ma in realtà non abbiamo ancora nessun provvedimento. Appena lo notificano sarà mia cura preavvertirla”.
Con altro messaggio del 21.06.2019 l'esponente chiedeva notizie circa il CTU incaricato della causa ed ulteriori aggiornamenti. Poiché l'avv. ad un certo punto cominciò, CP_1 come già detto, a non rispondere più ai messaggi ed alle chiamate, in data 31 ottobre 2019 il deducente gli inviò un messaggio del seguente tenore: “Avvocato buonasera, le devo dire con tutta sincerità che ci stiamo preoccupando, mica le è successo qualcosa? Sono parecchie settimane che non riusciamo a comunicare né per messaggi né telefonicamente.
Cerchiamo di sentirci anche per tranquillizzarci e sapere che non è accaduto niente”. Il deducente continuò ad implorare l'avvocato affinchè gli facesse avere aggiornamenti, rappresentandogli la propria “disperazione” per la situazione, come espressa nel messaggio del 26.11.2019 , in cui affermava anche “siamo alla frutta ci dica qualcosa di concreto”. Per tutta risposta l'avv. con messaggio 27.11.2019 scriveva: “Venerdì mattina ho CP_1 appuntamento informale con il nuovo giudice e chiederò a lui di darmi indicazioni su come pagina 4 di 15 intende procedere punto. Per quanto riguarda la mediazione….”. Ovviamente, quest'ultima comunicazione dell'avv. suscitò molta curiosità e trepidazione nel deducente che, CP_1 infatti, inoltrò ulteriori messaggi per avere notizie del suo incontro col giudice (messaggi del 30.11.2019 e del 03.12.2019). A tali messaggi l'avv. rispose in data 4.12.2019 CP_1 con un messaggio contenente l'ennesima, inaccettabile presa in giro: “Il nuovo giudice vuole andare velocemente sulla questione del testamento. Forse si è reso conto che qualcosa non ridà punto per cui ha sospeso le determinazioni sulla perizia e sta per fissare udienza per la verifica dell'autenticità del testamento”. Dopo tale messaggio l'avv. bloccò CP_1 le chiamate provenienti dal cellulare dell' e quest'ultimo fu costretto a farlo CP_2 contattare dalla propria moglie, col cellulare di quest'ultima n. Parte_2
3294243550, con diversi messaggi, cui l'avvocato non diede quasi mai risposta.
In data 13.02.2020 l' riuscì a superare i protocolli e le chiusure imposte dalla CP_2 normativa anti covid, nonché i propri personali timori, ed a raggiungere la cancelleria civile del Tribunale di Pescara dove venne definitivamente a sapere che l'avv. non aveva CP_1 mai iscritto a ruolo alcuna causa civile a suo nome!
L' intero contegno inadempiente, ingannevole, ostruzionistico e negligente dell'avv.
costrinse l' attore dapprima ad inviare al legale due pec in data 10.10.2020 e CP_1
13.10.2020 per richiedergli formalmente un incontro e, quindi, atteso l'esito negativo di tali pec, ad inviargli la formale revoca del mandato con pec in data 23.10.2020, con la quale lo invitava altresì a restituirgli tutta la documentazione che gli aveva in precedenza consegnato per la causa da intraprendere, mai da lui promossa, mediante deposito di essa presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara. Purtroppo però, neanche la restituzione dei documenti è stata effettuata dall'avv. , per cui l' è stato CP_1 CP_2 costretto a rivolgersi ad altro legale, individuato nella persona dell'avv. Gaetano
Bernasconi del foro di Chieti, con studio in Francavilla al Mare (CH). Quest'ultimo ha dapprima inviato all'avv. la pec in data 07.10.2021 (di “invito alla stipula di CP_1 convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 12.09.14, conv. in L. 10.11.14 n. 162”, ancora una volta del tutto ignorata dal destinatario e, quindi, ha intrapreso il giudizio civile nei confronti di e che attualmente pende presso il CP_2 Controparte_3
Tribunale di Pescara, R.G. n. 798/2021, G.I., dr.ssa Cordisco, per la reintegrazione della pagina 5 di 15 quota di riserva, per la divisione dell'asse ereditario ed il rendiconto. Il rifiuto dell'avv.
a restituire i documenti consegnatigli dall'esponente e necessari per intraprendere CP_1 il giudizio civile ha costretto quest'ultimo ad affrontare innumerevoli difficoltà, costi e spendita di tempo per reperire le copie di tutti i documenti e i certificati già consegnati all'avvocato . Dai fatti innanzi narrati emerge irrefutabilmente la grave CP_1 responsabilità dell'avv. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1176 Controparte_1 comma II c.c., il quale, dopo aver ricevuto il mandato difensivo, già ampiamente comprovato dalla copia dell'atto di citazione da lui consegnato al deducente e da innumerevoli chat di whatsapp, ha tenuto una condotta totalmente e gravemente inadempiente, con palese violazione degli obblighi deontologici di lealtà, correttezza ed informazione nei confronti del cliente. Del pari evidente è che, senza l'inadempimento del professionista della propria obbligazione, il deducente avrebbe senz'altro già da tempo potuto avere la propria quota di eredità spettantegli ed il pari utilizzo dei beni ereditari, essendo erede legittimario del de cuius. Dalla condotta del legale sono derivati al deducente danni patrimoniali e danni non patrimoniali. I danni patrimoniali sono consistiti nella somma inutilmente bonificata dall'esponente al a titolo di anticipo;
nel costo dei CP_1 numerosi viaggi da lui effettuati per recarsi da Penne (PE), luogo della propria residenza, allo studio di Pescara dell'avv. , nella speranza, sempre delusa, d' incontrarsi con il CP_1 legale;
nei costi dei viaggi affrontati per recarsi presso la cancelleria del Tribunale di
Pescara e presso i diversi uffici pubblici dove ha dovuto reperire tutta la documentazione non riconsegnatagli dal legale, richiedendo appuntamenti e facendo file infinite. Ulteriori danni patrimoniali sono consistiti nelle chance perse dal deducente per ottenere i bonus relativi al miglioramento energetico che avrebbe potuto riguardare anche la singola porzione di appartamento oggetto di eredità. Se, infatti, l'avv. avesse introdotto il CP_1 giudizio nell'anno 2018, a distanza di 4 anni tale giudizio, da decidersi sostanzialmente per tabulas, sarebbe finito o quasi concluso, con concreta possibilità per il deducente di poter ancora richiedere, relativamente all'esatta porzione d'immobile riconosciutogli in eredità,
l'eco-bonus, quantomeno per il fotovoltaico e gl'infissi, beneficio che lo Stato ha già annunciato che andrà a scadere nel prossimo mese di giugno 2022. I danni morali sono consistiti nelle ansie e nelle inquietudini provocate dalle mancate risposte del , CP_1
pagina 6 di 15 dalle aspettative deluse e dalle vane attese provocate dalle false informazioni del CP_1 medesimo, che hanno turbato la serenità del deducente, a lungo costretto a ricorrere a sonniferi per dormire e tranquillanti per gestire la propria quotidianità, ciò che emerge anche da diverse chat whatsapp.
L'attore formulava pertanto le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. , ai sensi e per gli effetti degli artt. Controparte_1
1218 e 1176, comma II c.c., nell'espletamento dell'incarico professionale di avvocato per
l'azione giudiziaria di riduzione della quota ereditaria, divisione e risarcimento danni ex art. 723 c.c., da questi mai intrapresa e che avrebbe dovuto promuovere dinanzi al
Tribunale di Pescara nei confronti di e , a seguito CP_2 Controparte_3
d'incarico conferitogli dall'attore col contratto d'opera intellettuale descritto in narrativa mediante l'avvenuto rilascio della relativa procura ad litem;
B)- ANCORA NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la risoluzione del predetto contratto d'opera intellettuale stipulato dall'attore con l'avv. per grave inadempimento di quest'ultimo, ai sensi Controparte_1
e per gli effetti degli artt. 1453, 1455 e 1458 c.c.; C)- Conseguentemente, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma complessiva di € 804,00 corrispostagli da quest'ultimo a titolo di acconto per l'opera professionale mai svolta, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, nessuno escluso od eccettuato, nella misura che prudenzialmente s'indica in € 7.000,00 (SETTEMILA/EURO), ovvero in quell'altra somma maggiore od anche minore di Giustizia, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agl'interessi dalla morosità (settembre 2018) alla data della domanda, ed agli interessi ex art. 1284 IV comma, c.c., come novellato (c.d. macro - interessi), dalla domanda al saldo.
Nel costituirsi il convenuto sosteneva che per quanto si assuma dall'attore che, dopo aver conferito un incarico professionale al , ed avere a tale effetto corrisposte le somme CP_1 meglio specificate nell'atto di citazione, questi non vi avrebbe dato seguito, così cagionando un danno correlato alla richiesta di rimborso di cui alle conclusioni formalmente articolate, il fatto, per come descritto, corrisponde solo parzialmente alla realtà: ed infatti l'azione da intentare, di divisione ereditaria, sarebbe stata tempestivamente pagina 7 di 15 avviata e sol per un “fatal error” di natura digitale, del quale purtroppo non ci si sarebbe avveduti per tempo, ne ha impedito una corretta iscrizione a ruolo. Nondimeno, la richiesta di restituzione delle somme medio tempore corrisposte, non trova alcuna giustificazione, essendo queste state imputate ad incarichi precedentemente svolti, e dei quali si sarebbe dato conto nel corso dell'istruttoria. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
La causa perveniva in decisione all'esito di istruttoria consistita nella produzione di documentazione da parte attrice, e nello svolgimento della prova orale ( interrogatorio formale e prova per testi ) addotta nell'interesse dell' nei limiti in cui era ritenuta CP_2 ammissibile dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in punto di doveri dell'avvocato quanto segue.
Nell'ambito della classificazione delle obbligazioni, tradizionalmente, la dottrina e la giurisprudenza operano la distinzione tra obbligazione di mezzi, ossia le obbligazioni in cui il debitore è tenuto a svolgere una prestazione a prescindere dal conseguimento di una determinata attività, ed obbligazioni di risultato vale a dire le obbligazioni in cui il debitore si obbliga a realizzare una determinata attività.
Tale distinzione appare oggi quasi superata e assume valore meramente descrittivo, in quanto ogni obbligazione postula la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, ma in misura diversa a seconda della tipologia dell'obbligazione. Alla stregua di ciò, la giurisprudenza ha ammesso sempre più frequentemente la responsabilità professionale dell'avvocato, benché il legale non possa garantire l'esito della lite.
In ogni caso, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Il parametro alla luce del quale valutare l'adempimento dell'avvocato è dato dalla diligenza professionale.
pagina 8 di 15 Infatti, secondo la giurisprudenza, «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata» (Cass. 23740/2018).
Così, a fronte di un'accertata negligenza professionale – come l'omessa citazione di testimoni – seppure sia impossibile stabilire con certezza come si sarebbe evoluto il processo, è possibile accertare la responsabilità per colpa grave del professionista, sulla base di un giudizio prognostico rimesso al giudice di merito.
Vi è da precisare che l'art. 26 c. 3 del codice deontologico prevede che “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”.
L'avvocato risponde inoltre per imperizia in caso di ignoranza o violazione di precise disposizioni di legge, o nel caso risoluzione, in modo errato, di questioni giuridiche prive di margine di opinabilità.
La scelta di una determinata strategia processuale può determinare la responsabilità del professionista, «purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio»
(Cass. 11906/2016; Cass. 23740/2018).
Ed ancora l'art. 27 del codice deontologico impone all'avvocato il dovere di informazione, ovvero il dovere del legale di informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico.
Anche nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'avvocato grava l'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso. Pertanto, la violazione del dovere di informazione costituisce un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità. pagina 9 di 15 Deve inoltre osservarsi in punto di diritto che, in base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto dell'ipotizzato non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
dunque se un danno vi sia stato effettivamente ed infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone (cfr Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, n.15032).
Costituisce onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità, in assenza di quella condotta colpevole dell'avvocato, di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato dall'errore (Cass. civ., 10.11.16, n.
22882).
Conseguentemente il cliente che imputi all'avvocato la colpa, per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che, a suo dire, se impugnata sarebbe stata riformata, dovrà fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto. Non sarà, dunque, sufficiente che il cliente deduca, genericamente, l'astratta possibilità della riforma della sentenza in appello, in senso a lui favorevole, ma dovrà dimostrare l'erroneità della sentenza stessa, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio al cui esito detta sentenza è stata emessa, il tutto al fine di fornire la dimostrazione della certezza, ovvero della probabilità, che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
Dunque, l'addebito di responsabilità professionale dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale svolta, ma esige la verifica che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente, astrattamente riconducibile alla condotta del primo, abbia cagionato un danno che si sarebbe evitato ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone .
pagina 10 di 15 Per parte sua, l'avvocato deve provare di aver osservato le regole dell'arte, ossia di aver svolta la propria prestazione con la diligenza media richiesta dalla legge (art. 1176 c. 2
c.c.). Infatti, il legale si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Pertanto, l'inadempimento dell'avvocato non può desumersiipso facto dal mancato ottenimento dell'esito voluto dal cliente, ma va parametrato alla luce dei doveri relativi allo svolgimento dell'attività professionale.
E' poi pacifico che la violazione del dovere di diligenza da parte del professionista costituisce un inadempimento contrattuale da cui consegue, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Dunque, il patrocinato può legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato solo quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. 25894/2016; Cass. 11304/2012; Cass.
6967/2006; Cass. 5928/2002).
Si rammenta poi che la condotta inadempiente del legale può concretizzare il reato di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), che punisce il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria. Per la Cassazione (Cassazione n. 25766/2023) il delitto di patrocinio infedele, delineato dall'articolo 380 del Codice Penale, si perfeziona nel momento in cui il professionista compie un'azione o un'omissione che, oltre a rappresentare un'infedeltà ai suoi doveri professionali, risulta capace di arrecare un nocumento agli interessi della parte che sta rappresentando, assistendo o difendendo. Esso si configura quando l'avvocato, agendo con dolo, viola consapevolmente i doveri di fedeltà e lealtà nei confronti del proprio assistito, arrecandogli un danno giuridicamente rilevante. Il legislatore con questa norma intende colpire penalmente le condotte scorrette e sleali del difensore, che tradiscono gli interessi del proprio cliente con comportamenti fraudolenti.
pagina 11 di 15 Sul piano oggettivo, il reato di patrocinio infedele richiede un atto o comportamento attivo od omissivo del difensore;
che tale condotta abbia precluso o danneggiato i diritti della parte;
che la condotta sia fraudolenta, ossia accompagnata da un elemento di inganno o dissimulazione.
Per quanto attiene l'elemento soggettivo è sufficiente la presenza del dolo generico, ovvero la rappresentazione e la volontà, anche eventuale, delle conseguenze dell'evento.
Tanto premesso, va rilevato come nel caso di specie è stata adeguatamente provata la responsabilità dell'avvocato, in relazione alla mancata proposizione della domanda giudiziale, in violazione degli impegni pacificamente assunti con il cliente, attuale attore.
Del resto la mancata iscrizione della causa non è stata mai contestata dal , il quale CP_1 ha dedotto a propria discolpa delle circostanze incongrue e comunque indimostrate relative al fatal errore ed a presunte – anche esse non provate- problematiche di notifica.
L'attore ha provato, anche a mezzo testi, oltre che a mezzo della documentazione prodotta
(in proposito va specificato che la messaggistica, i contenuti e la relativa provenienza non sono state oggetto di specifica contestazione ) interlocuzioni con il legale disvelanti una condotta senza dubbio censurabile da attribuire all'avvocato che ripetutamente si CP_1 negava al cliente e, quando questi riusciva a contattarlo, gli dava informazioni non veritiere circa la pendenza della causa e lo stato della stessa. In ragione di tutto ciò l'attore, che attendeva di agire per proporre azione di riduzione nei confronti del fratello e della cognata, una volta appurato che in realtà la causa non era stata iscritta a ruolo, era costretto a revocare il mandato ed a rivolgersi ad altro legale, anche trovando difficoltà nell'ottenere la restituzione della necessaria documentazione da parte dello studio , come in CP_1 qualche modo ammesso dallo stesso legale convenuto in sede di interrogatorio formale.
Risulta all'esito dell'istruttoria provato altresì il versamento della somma di euro 804,00 imputabile all'incarico professionale del quale si parla.
pagina 12 di 15 La condotta posta in essere dal professionista convenuto è senz'altro violativa dell'obbligo di diligenza e di informazione.
In particolare gli asserti relativi alla pendenza della causa non rispondenti a verità sono la più evidente manifestazione della violazione dei fondamentali doveri incombenti sul legale.
In sostanza il , oltre a sottrarsi alle legittime richieste del cliente di conoscere lo CP_1 stato della causa e di ottenere i relativi aggiornamenti, violando i propri doveri informativi, giungeva a fornire notizie false circa l'effettiva pendenza della causa, il giudice assegnatario, la contumacia di parte convenuta e quant'altro. In ogni caso, il medesimo, avendo ricevuto la procura ad agire, non intraprendeva l'azione senza comunicare al cliente il proprio intendimento.
L'attore ha poi introdotto tramite un diverso legale il giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie del proprio genitore.
In punto di danno risarcibile va anzitutto rilevato che l'avvocato è responsabile dell'impedimento del cliente di rivolgersi ad altri legali e del ritardo nell'introduzione della causa;
senza che tuttavia ciò abbia implicato concreto pregiudizio sull'esperibilità o accoglibilità della domanda ( non essendo stata dedotta eventuale decadenza o prescrizione
).
Vi è da aggiungere che non vi sono elementi inequivoci per ritenere la fondatezza della domanda né questa è la sede per poter approfondire la questione.
Non sono poi stati offerti elementi di carattere concreto idonei a suffragare il pregiudizio consistente nella perdita di chance nell'ambito di bonus relativi al miglioramento energetico.
Quanto al senso di ansia e disagio che sarebbero derivati dal convincimento che fosse stata proposta l'azione giudiziaria nei confronti del proprio fratello e della moglie di questi ( deduceva l'attore che nel convincimento che fosse stato introdotto il giudizio contro di pagina 13 di 15 questi, avrebbe provato per un lungo periodo di circa 7-8 mesi un forte disagio nei loro confronti, tanto d'aver modificato le sue abitudini di vita ), la voce di danno all'evidenza non sussiste, posto che la vicenda si inserisce proprio in una diatriba tra familiari, che aveva già originato un' indagine penale per cui i rapporti tra le parti coinvolte nella vicenda dovevano essere già pregiudicati.
Si reputa in ogni caso di dover riconoscere, oltre alla restituzione della somma versata all'avvocato , la risarcibilità in via equitativa dell'ingiustificato allungamento del CP_1 tempo frapposto ai fini della proposizione della causa così come degli ingiustificati dinieghi alle legittime richieste di aggiornamento del cliente, e del presumibile danno derivante dal ritardo nella restituzione della documentazione consegnata al . CP_1
Detto danno viene quantificato nella misura di euro 3.000,00 in termini di attualità.
Sulle somme dovute vengono riconosciuti gli interessi dalla data della domanda .
Quanto alle spese, atteso il parziale accoglimento della domanda, appare congruo compensarle nella misura della metà, con condanna di parte convenuta al pagamento di metà delle stesse in favore dell' La relativa quantificazione viene svolta CP_2 prendendo come riferimento lo scaglione determinato dal valore della somma oggetto di riconoscimento.
PQM
In parziale accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilità professionale dell'avv. nei confronti dell' per le ragioni di cui in parte motiva, lo CP_1 CP_2 condanna alla restituzione della somma di euro 804,00 nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 3.000,00, somme da maggiorare di interessi dalla data della domanda.
Compensa per metà le spese del giudizio, condannando parte convenuta al pagamento di metà delle spese sostenute da parte attrice;
spese che complessivamente per l'intero si liquidano in 3.000,00 oltre accessori ed euro 291 per spese. pagina 14 di 15 Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Pescara 8/9/25
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