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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11377 / 2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 11377 / 2024 promossa da:
nato in [...] il [...], alias nato in [...] il [...] Parte_1 Per_1
[CUI C.F._1
Ricorrente
CONTRO
di , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di CP_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«(…) in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace
(…). Con vittoria di spese, compensi ed onorari in causa».
di Torino ha così concluso: Controparte_1
«rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 21/06/2024, ha impugnato il provvedimento del Parte_1
Prefetto di Torino prot. N. 427/2024 del 4.6.2024, con il quale il Prefetto di Torino ha disposto l'espulsione del ricorrente. Con riferimento alle generalità del ricorrente, si osserva che è in atti (all. 16) una attestazione dell'Ambasciata liberiana che certifica che le esatte generalità del ricorrente sono quelle di , nato in [...] il [...]. Parte_1
A sostegno del ricorso, il sig. allega l'esistenza di una condizione di Parte_1
inespellibilità, rappresentando: (i) di avere chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
(ii) di essere stato destinatario di un provvedimento di diniego del rilascio di tale permesso;
(iii) di avere impugnato il provvedimento con il quale il Questore non ha rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale (con ricorso rubricato al n.
11381/24 RG); (iv) di versare dunque in una condizione che merita tutela sotto il profilo della protezione della vita privata (protetta dall'art. 8 Conv. Edu). Sulla scorta di tali elementi, il sig. allega di versare in una situazione di inespellibilità, rilevante ex art. 19, co. 1.1., d. Pt_1
lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità, illegittimità o inefficacia del decreto di espulsione qui impugnato.
2. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_3
con vittoria delle spese. In particolare, l'Amministrazione resistente ha rappresentato che il decreto di espulsione è stato adottato successivamente all'emissione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento espulsivo si presenta dunque come mero atto dovuto. Ove, in ipotesi, venisse riconosciuto il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, si potrebbe al Parte_1
più ravvisare la (sopravvenuta) inefficacia del provvedimento di espulsione, ma non la sua illegittimità.
3. Preliminarmente va affermata la competenza del Tribunale ordinario (competenza, peraltro, non contestata nemmeno dall'amministrazione resistente).
3.1. L'art. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che «avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
2 3.2. L'art. 18 d.lgs. 150/2011 devolve le controversie in materia di impugnazione del decreto di espulsione alla cognizione del giudice di pace (comma 2), disponendo che si proceda nelle forme del rito semplificato di cognizione (comma 1).
3.3. Occorre tuttavia tenere conto di quanto dispone l'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017, che dispone che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». Come noto, l'art. 3, co. 1, lett. c), d.l. n. 13/2017 devolve alle sezioni specializzate – tra l'altro – la competenza in materia di controversie relative al «mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale».
3.4. Nel caso in esame, il decreto di espulsione impugnato postula la possibilità di espellere
(e, dunque, postula l'assenza di condizioni di inespellibilità). Come è noto, Parte_1
l'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 contempla una serie di ipotesi in cui «in nessun caso» può essere disposta l'espulsione del cittadino straniero. Tra dette ipotesi figura la necessità di considerare l'esistenza di situazioni di necessaria tutela della vita privata rilevanti ai sensi dell'art. 8 della Conv. Edu [esplicitamente richiamato dal testo dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n.
286 del 1998 nella versione previgente all'entrata in vigore del d.l.n. 20/2023; tuttora rilevante, in ragione del richiamo che l'attuale testo dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del
1998 opera al dettato dell'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998 che, a sua volta, «fa salvo il rispetto degli obblighi internazionali», tra i quali figura, evidentemente, anche l'art. 8 Conv.
Cont
.
3.5. Ne discende che ove la controversia relativa all'impugnazione di un decreto di espulsione sia connessa con una controversia relativa al «mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale», opera il dettato dell'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017 che attribuisce al
Tribunale ordinario – sezioni specializzate la competenza per connessione su tali controversie.
4. Nel caso di specie, occorre evidenziare che: (i) il provvedimento impugnato dispone l'espulsione di , sul presupposto che a questi sia stato rifiutato il rilascio di Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, postulando dunque l'assenza di condizioni di inespellibilità; (ii) il mancato riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale è stato oggetto di impugnazione davanti a questo Tribunale
[con ricorso pendente al n 11381/24]; (iii) evidente la connessione tra i due procedimenti,
3 posto che l'esito del ricorso sul diniego di protezione speciale non può che riversare effetti anche sulla validità/efficacia del provvedimento espulsivo. Di qui la connessione tra le due controversie e l'attribuzione di competenza al Tribunale ordinario dell'impugnazione avverso il decreto di espulsione.
5. L'Amministrazione resistente evidenzia che non può essere messa in discussione la legittimità dell'atto amministrativo qui impugnato (l'espulsione). Il Prefetto di ha CP_2
infatti adottato l'atto partendo dalla considerazione del fatto che il Questore aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sulla scorta di tale premessa di fatto, l'adozione del provvedimento espulsivo costituiva un atto legittimo e dovuto. Al più, ove venga riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente, si può ritenere che sia ex post venuta meno l'efficacia del decreto di espulsione legittimamente adottato.
6. Va anzitutto evidenziato che il ricorso [rubricato al n. 11381 RG] proposto da
[...]
avverso il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale è stato Pt_1
accolto con sentenza depositata in data 5.1.2025. Ciò posto, occorre anche considerare che detta sentenza – nel riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – ha accertato l'esistenza di un diritto che, però, pre-esisteva al momento della pronuncia giudiziaria (e che pre-esisteva altresì al diniego del permesso decretato dal
Questore). La situazione di inespellibilità – fondata sulla necessità di tutela della vita privata di , rilevante ex art. 8 Conv. Edu – dunque pre-esisteva anche all'emissione del decreto Pt_1
prefettizio di espulsione qui impugnato. L'accertamento della situazione di inespellibilità, dunque, in quanto situazione fattuale pre-esistente, assume rilievo non solo sul piano dell'efficacia del provvedimento del Prefetto (come ritenuto dall'Amministrazione resistente), ma sul piano della stessa legittimità del provvedimento qui impugnato. Ciò in ragione del fatto che è da ritenere che – allorquando l'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 delinea le ipotesi di inespellibilità del cittadino straniero – si debba avere riguardo non alla “burocratica” possibilità di espellere il cittadino straniero, quanto piuttosto alla sostanziale sussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento espulsivo.
7. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia
4 vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ANNULLA il decreto del Prefetto di Torino prot. N. 427/2024 del 4.6.2024, con il quale il
Prefetto di ha disposto l'espulsione del ricorrente CP_2
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 06/01/2025
Il Giudice
Andrea Natale
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 11377 / 2024 promossa da:
nato in [...] il [...], alias nato in [...] il [...] Parte_1 Per_1
[CUI C.F._1
Ricorrente
CONTRO
di , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di CP_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«(…) in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace
(…). Con vittoria di spese, compensi ed onorari in causa».
di Torino ha così concluso: Controparte_1
«rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 21/06/2024, ha impugnato il provvedimento del Parte_1
Prefetto di Torino prot. N. 427/2024 del 4.6.2024, con il quale il Prefetto di Torino ha disposto l'espulsione del ricorrente. Con riferimento alle generalità del ricorrente, si osserva che è in atti (all. 16) una attestazione dell'Ambasciata liberiana che certifica che le esatte generalità del ricorrente sono quelle di , nato in [...] il [...]. Parte_1
A sostegno del ricorso, il sig. allega l'esistenza di una condizione di Parte_1
inespellibilità, rappresentando: (i) di avere chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
(ii) di essere stato destinatario di un provvedimento di diniego del rilascio di tale permesso;
(iii) di avere impugnato il provvedimento con il quale il Questore non ha rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale (con ricorso rubricato al n.
11381/24 RG); (iv) di versare dunque in una condizione che merita tutela sotto il profilo della protezione della vita privata (protetta dall'art. 8 Conv. Edu). Sulla scorta di tali elementi, il sig. allega di versare in una situazione di inespellibilità, rilevante ex art. 19, co. 1.1., d. Pt_1
lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità, illegittimità o inefficacia del decreto di espulsione qui impugnato.
2. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_3
con vittoria delle spese. In particolare, l'Amministrazione resistente ha rappresentato che il decreto di espulsione è stato adottato successivamente all'emissione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento espulsivo si presenta dunque come mero atto dovuto. Ove, in ipotesi, venisse riconosciuto il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, si potrebbe al Parte_1
più ravvisare la (sopravvenuta) inefficacia del provvedimento di espulsione, ma non la sua illegittimità.
3. Preliminarmente va affermata la competenza del Tribunale ordinario (competenza, peraltro, non contestata nemmeno dall'amministrazione resistente).
3.1. L'art. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che «avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
2 3.2. L'art. 18 d.lgs. 150/2011 devolve le controversie in materia di impugnazione del decreto di espulsione alla cognizione del giudice di pace (comma 2), disponendo che si proceda nelle forme del rito semplificato di cognizione (comma 1).
3.3. Occorre tuttavia tenere conto di quanto dispone l'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017, che dispone che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». Come noto, l'art. 3, co. 1, lett. c), d.l. n. 13/2017 devolve alle sezioni specializzate – tra l'altro – la competenza in materia di controversie relative al «mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale».
3.4. Nel caso in esame, il decreto di espulsione impugnato postula la possibilità di espellere
(e, dunque, postula l'assenza di condizioni di inespellibilità). Come è noto, Parte_1
l'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 contempla una serie di ipotesi in cui «in nessun caso» può essere disposta l'espulsione del cittadino straniero. Tra dette ipotesi figura la necessità di considerare l'esistenza di situazioni di necessaria tutela della vita privata rilevanti ai sensi dell'art. 8 della Conv. Edu [esplicitamente richiamato dal testo dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n.
286 del 1998 nella versione previgente all'entrata in vigore del d.l.n. 20/2023; tuttora rilevante, in ragione del richiamo che l'attuale testo dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del
1998 opera al dettato dell'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998 che, a sua volta, «fa salvo il rispetto degli obblighi internazionali», tra i quali figura, evidentemente, anche l'art. 8 Conv.
Cont
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3.5. Ne discende che ove la controversia relativa all'impugnazione di un decreto di espulsione sia connessa con una controversia relativa al «mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale», opera il dettato dell'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017 che attribuisce al
Tribunale ordinario – sezioni specializzate la competenza per connessione su tali controversie.
4. Nel caso di specie, occorre evidenziare che: (i) il provvedimento impugnato dispone l'espulsione di , sul presupposto che a questi sia stato rifiutato il rilascio di Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, postulando dunque l'assenza di condizioni di inespellibilità; (ii) il mancato riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale è stato oggetto di impugnazione davanti a questo Tribunale
[con ricorso pendente al n 11381/24]; (iii) evidente la connessione tra i due procedimenti,
3 posto che l'esito del ricorso sul diniego di protezione speciale non può che riversare effetti anche sulla validità/efficacia del provvedimento espulsivo. Di qui la connessione tra le due controversie e l'attribuzione di competenza al Tribunale ordinario dell'impugnazione avverso il decreto di espulsione.
5. L'Amministrazione resistente evidenzia che non può essere messa in discussione la legittimità dell'atto amministrativo qui impugnato (l'espulsione). Il Prefetto di ha CP_2
infatti adottato l'atto partendo dalla considerazione del fatto che il Questore aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sulla scorta di tale premessa di fatto, l'adozione del provvedimento espulsivo costituiva un atto legittimo e dovuto. Al più, ove venga riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente, si può ritenere che sia ex post venuta meno l'efficacia del decreto di espulsione legittimamente adottato.
6. Va anzitutto evidenziato che il ricorso [rubricato al n. 11381 RG] proposto da
[...]
avverso il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale è stato Pt_1
accolto con sentenza depositata in data 5.1.2025. Ciò posto, occorre anche considerare che detta sentenza – nel riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – ha accertato l'esistenza di un diritto che, però, pre-esisteva al momento della pronuncia giudiziaria (e che pre-esisteva altresì al diniego del permesso decretato dal
Questore). La situazione di inespellibilità – fondata sulla necessità di tutela della vita privata di , rilevante ex art. 8 Conv. Edu – dunque pre-esisteva anche all'emissione del decreto Pt_1
prefettizio di espulsione qui impugnato. L'accertamento della situazione di inespellibilità, dunque, in quanto situazione fattuale pre-esistente, assume rilievo non solo sul piano dell'efficacia del provvedimento del Prefetto (come ritenuto dall'Amministrazione resistente), ma sul piano della stessa legittimità del provvedimento qui impugnato. Ciò in ragione del fatto che è da ritenere che – allorquando l'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 delinea le ipotesi di inespellibilità del cittadino straniero – si debba avere riguardo non alla “burocratica” possibilità di espellere il cittadino straniero, quanto piuttosto alla sostanziale sussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento espulsivo.
7. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia
4 vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ANNULLA il decreto del Prefetto di Torino prot. N. 427/2024 del 4.6.2024, con il quale il
Prefetto di ha disposto l'espulsione del ricorrente CP_2
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 06/01/2025
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Andrea Natale
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