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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. nel procedimento recante n. 5445/2025 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.39 e 47 cpc proposto da (avv.ti A. Aliani e A. L. Lagreca), ricorrente, nei confronti Parte_1 di (avv.ti M. Labriola e M. Catalano), resistente, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.11.2025; letto il ricorso depositato il 30.05.2024 con cui , lamentando di non Parte_1 riuscire esercitare il diritto di visita padre/figlio a causa dei comportamenti ostativi della resistente, ha chiesto una modifica delle condizioni di separazione, come stabilite nel decreto di omologazione n. 497/2024 di questo Tribunale del 10.01.2024, disponendosi l'affido esclusivo a sé del figlio minore nonché le sanzioni di cui all'art. 473 bis 39 cpc nei confronti Per_1 della resistente;
letta la comparsa di costituzione, con cui si è opposta all'avversa CP_1 domanda e ha chiesto, in via riconvenzionale, l'affido esclusivo a sé del figlio Per_1 considerato che, in seguito all'istruttoria svolta a mezzo di CTU psicologica, le parti hanno depositato una convenzione volta ad ottenere una modifica congiunta delle condizioni di separazione, depositata telematicamente il 18.11.2025 e debitamente sottoscritta, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica consensuale delle condizioni di separazione, come del resto richiesto anche dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
, di conseguenza, le spese del procedimento devono essere compensate, come da accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale, modifica le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 497/2024 del 10.01.2024 reso dal Tribunale di Bari, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione depositata telematicamente il 18.11.2025, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. nel procedimento recante n. 5445/2025 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.39 e 47 cpc proposto da (avv.ti A. Aliani e A. L. Lagreca), ricorrente, nei confronti Parte_1 di (avv.ti M. Labriola e M. Catalano), resistente, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.11.2025; letto il ricorso depositato il 30.05.2024 con cui , lamentando di non Parte_1 riuscire esercitare il diritto di visita padre/figlio a causa dei comportamenti ostativi della resistente, ha chiesto una modifica delle condizioni di separazione, come stabilite nel decreto di omologazione n. 497/2024 di questo Tribunale del 10.01.2024, disponendosi l'affido esclusivo a sé del figlio minore nonché le sanzioni di cui all'art. 473 bis 39 cpc nei confronti Per_1 della resistente;
letta la comparsa di costituzione, con cui si è opposta all'avversa CP_1 domanda e ha chiesto, in via riconvenzionale, l'affido esclusivo a sé del figlio Per_1 considerato che, in seguito all'istruttoria svolta a mezzo di CTU psicologica, le parti hanno depositato una convenzione volta ad ottenere una modifica congiunta delle condizioni di separazione, depositata telematicamente il 18.11.2025 e debitamente sottoscritta, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica consensuale delle condizioni di separazione, come del resto richiesto anche dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
, di conseguenza, le spese del procedimento devono essere compensate, come da accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale, modifica le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 497/2024 del 10.01.2024 reso dal Tribunale di Bari, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione depositata telematicamente il 18.11.2025, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato