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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1986/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBO MASSIMO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. PUPPA ELEONORA
ATTORE contro
uale procuratrice di (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CATTANI MARCO
CONVENUTA
(cf. ), con l'avv. Massimiliano Controparte_3 P.IVA_2
Minicucci;
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025:
per l'attore opponente “Piaccia al Trib.le Ill,mo previa ogni più utile Parte_1 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e per le causali di cui in premessa 1) accertare e dichiarare che il sig Pt_1 al momento in cui ha sottoscritto il contratto di fideiussione era come è tutt'ora consumatore ai sensi dell'art 30 del Codice di consumo;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei convenuti cessionari posto che difetta la prova sulla titolarità del credito oggetto di cessione per cui è pagina 1 di 5 causa e comunque , per i motivi detti, un loro difetto di rappresentanza sostanziale e processuale;
3) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei convenuti cessionari e quindi del e CP_4 comunque un loro difetto di rappresentanza sostanziale e processuale negli stessi perché non iscritti all'Albo ex art 106 TUB;
4) Accertare e dichiarare che con delega nulla ex art 1418 Controparte_2 cc a favore di , non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata, in virtù del decreto CP_1 ingiuntivo 358 del 17 marzo 2016 del Tribunale di Livorno in quanto è stato emesso in mancanza dei presupposti di forma come indicati da Cass Sez Un n. 9479/2023 e comunque pronunciato sulla base di una fideiussione contenente clausole nulle, ex art 36 del codice di consumo e per violazione LA normativa antitrust ex lege 287/1990 e ciò anche sotto il profilo LA deroga abusiva al termine semestrale ex art 1957 cc e conseguenza decadenza del creditore dal relativo diritto e liberazione del fideiussore da ogni vincolo ed obbligo nei suoi confronti con revoca del decreto e rigetto di ogni avversa domanda e/o pretesa perché infondata in fatto ed in diritto. 5) Condannare i convenuti a restituire tutte le somme che saranno ricevute e versate a controparte e comunque quelle dovute medio tempore con la illegittima esecuzione compiuta in quanto frutto di indebito oggettivo , oltre interessi e rivalutazione monetari a ex art 1284 comma 4 cpc;
6) Con ogni consequenziale pronuncia di ragione o di legge e con vittoria di spese e compensi professionali per entrambe le fasi sub A e B)”;
per la convenuta opposta , quale procuratrice di “Piaccia Controparte_1 Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: a) in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. n quanto Parte_1 notificato tardivamente l'atto introduttivo del giudizio di merito rispetto al termine assegnato dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Livorno nell'ambito LA procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.Es.Mob. n. 444/2024; b) nel merito, respingere l'opposizione medesima in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”;
per il convenuto (terzo pignorato) : “rigettato o accolto il ricorso in opposizione, esonerare l' CP_3 CP_3 dal pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. A seguito di atto ritualmente notificato al debitore esecutato in data 15 marzo 2024, il creditore procedente , quale procuratrice di pignorava la pensione Controparte_1 Controparte_2 erogata dall' al debitore esecutato per la soddisfazione del credito, oggetto CP_3 Parte_1 di precetto, di euro 269.844,22. pagina 2 di 5 II. Con dichiarazione in data 28 marzo 2024, il terzo pignorato dichiarava che il debitore CP_3 esecutato era creditore di pensione di vecchiaia.
III. Con ricorso depositato in data 30 maggio 2024, il debitore esecutato proponeva opposizione e avanzava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, deducendo che la fideiussione prestata da in favore LA Intesa San Paolo SpA per garantire il debito fino alla Parte_1 concorrenza di euro 260.000,00 conteneva le clausole n.2, n.6 e n.8 che erano nulle e vessatorie perché contrarie alla normativa antitrust e alla normativa posta a presidio del consumatore.
IV. Con comparsa depositata in data 27 giugno 2024, si costituiva il creditore procedente, che chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione.
V. Con comparsa depositata in data 21 giugno 2024, l' – terzo pignorato – si costituiva in giudizio CP_3
e si rimetteva alla decisione del Tribunale.
VI. Con ordinanza depositata in data 4 luglio 2024, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo e assegnata il termine di 30 giorni per l'inizio del giudizio di merito dell'opposizione ai sensi dell'art. 616 cpc.
VII. Con atto notificato a mezzo PEC in data 29 agosto 2024 al procuratore domiciliatario Avv. Marco
AN LA , ntroduceva il giudizio di merito Controparte_1 Parte_1 dell'opposizione, chiedendo l'accertamento che la società convenuta non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata e chiedendo la condanna LA creditrice procedente alla restituzione di quanto ricevuto nel corso del processo esecutivo mobiliare R.G. n.444/2024 a seguito del pignoramento LA pensione dovuta dal terzo . CP_3
VIII. Con comparsa depositata in data 11 settembre 2024 si costituiva in giudizio CP_1
, quale procuratrice di la quale chiedeva la declaratoria LA inammissibilità
[...] Controparte_2 dell'opposizione all'esecuzione a seguito LA tardiva notificazione LA citazione introduttiva del giudizio di merito, notificazione che era stata eseguita il 29 agosto 2024, quando il termine perentorio di 30 giorni dall'ordinanza del 4 luglio 2024 era spirato il 5 agosto 2024.
IX. Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis cpc depositato in data 2 novembre 2024, il Giudice rilevava la nullità LA notifica dell'atto di citazione all' e ne disponeva la rinnovazione entro il 15 novembre CP_3
2024.
L'incombenza veniva effettuata e l' si costituiva con memoria depositata in data 26 novembre CP_3
2024. pagina 3 di 5 X. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2025, i difendeva avverso Parte_1
l'eccezione di tardività dell'opposizione, deducendo che l'azione giudiziaria intrapresa doveva essere qualificata come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cpc in quanto l'opponente aveva invocato la tutela consumeristica sulla base LA interpretazione data dalla sentenza LA Corte di Cassazione S.U. 6 aprile 2023 n.9479 ed il Giudice dell'esecuzione aveva errato in quanto non aveva chiaramente assegnato il termine per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
XI. L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta quando il termine dettato dall'ordinanza depositata in data 4 luglio 2024 era ormai spirato.
Con ordinanza del 4 luglio 2024 il Giudice ha espressamente affermato nella parte motivazionale che non è configurabile la qualità di consumatore in capo al . Parte_1
Si legge sull'ordinanza in parola: “VI. Va osservato come, con l'opposizione del 30 maggio 2024, il debitore esecutato abbia dedotto l'abusività delle clausole LA fideiussione del 26 maggio 2008 per contrarietà alle norme imperative dettate dagli artt. 33 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206
(Codice del Consumo) e abbia domandato la sospensione del processo esecutivo e sollecitato il Giudice dell'Esecuzione ad avvisare il debitore esecutato LA facoltà di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in base a quanto argomentato nella sentenza LA Corte di Cassazione a S.U. n.9479 del 6 aprile 2023. In base alla lettura dei documenti in atti, non emerge alcuna prova seria e attendibile che il abbia prestato la fideiussione in data 26 maggio 2008 come consumatore Parte_1 ovvero agendo per fini che non rientrano nel quadro LA sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. La creditrice opposta ha documentato che il debitore esecutato ha rivestito la qualifica di amministratore unico LA debitrice principale al 4 Parte_2 ottobre 2006 al 24 settembre 2007 e ha poi cessato la qualifica perché veniva raggiunto da un provvedimento di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni, così il ruolo di amministratore unico veniva assunto dalla moglie del debitore esecutato. Quando il debitore opponente prestava la fideiussione in favore LA la moglie ricopriva Parte_2 il ruolo di amministratore LA società garantiva. Ne consegue la carenza di prova del ruolo di consumatore”.
Ne consegue che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è riconducibile all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cpc, come peraltro si deduce anche dalle conclusioni dello stesso atto di citazione, laddove alle pagine 20 e 21 manca qualsiasi richiesta di annullamento del decreto pagina 4 di 5 ingiuntivo n. 358 del 17.03.2016 e manca la richiesta di sospensione LA provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 649 cpc. Peraltro, l'atto di citazione in esame non deca alcuna deduzione per giustificare l'annullamento del decreto ingiuntivo citato.
Deve solo essere aggiunto che nella parte dell'atto di citazione, da pagina 12 a pagina 14, laddove l'attore indica quali dovrebbero essere le clausole del contratto di fideiussione contrarie alla normativa consumeristica, l'attore non accenna minimamente a spiegare se quelle clausole hanno avuto concreta applicazione nel rapporto tra il fideiussore ed il creditore (oggetto dell'esecuzione forzata che ha portato al pignoramento pro – quota LA pensione ai sensi dell'art. 545 cpc), con la conseguenza che l'opposizione, anche qualora fosse riconducibile ad una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo
(qualifica che è impossibile da dare alla citazione per i motivi sopra indicati), sarebbe comunque infondata.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1 spese di lite a favore di , quale procuratrice di spese che Controparte_1 Controparte_2 vengono liquidate nella misura di euro 7.750,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra e . Parte_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro Parte_1
, quale procuratrice di ogni diversa domanda, deduzione Controparte_1 Controparte_2 ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione;
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
, quale procuratrice di a somma di euro 7.750,00 per onorari di CP_1 Controparte_2 avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra d . Parte_1 CP_3
Livorno, 26 novembre 2025 alle ore 11,35.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1986/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBO MASSIMO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. PUPPA ELEONORA
ATTORE contro
uale procuratrice di (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CATTANI MARCO
CONVENUTA
(cf. ), con l'avv. Massimiliano Controparte_3 P.IVA_2
Minicucci;
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025:
per l'attore opponente “Piaccia al Trib.le Ill,mo previa ogni più utile Parte_1 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e per le causali di cui in premessa 1) accertare e dichiarare che il sig Pt_1 al momento in cui ha sottoscritto il contratto di fideiussione era come è tutt'ora consumatore ai sensi dell'art 30 del Codice di consumo;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei convenuti cessionari posto che difetta la prova sulla titolarità del credito oggetto di cessione per cui è pagina 1 di 5 causa e comunque , per i motivi detti, un loro difetto di rappresentanza sostanziale e processuale;
3) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei convenuti cessionari e quindi del e CP_4 comunque un loro difetto di rappresentanza sostanziale e processuale negli stessi perché non iscritti all'Albo ex art 106 TUB;
4) Accertare e dichiarare che con delega nulla ex art 1418 Controparte_2 cc a favore di , non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata, in virtù del decreto CP_1 ingiuntivo 358 del 17 marzo 2016 del Tribunale di Livorno in quanto è stato emesso in mancanza dei presupposti di forma come indicati da Cass Sez Un n. 9479/2023 e comunque pronunciato sulla base di una fideiussione contenente clausole nulle, ex art 36 del codice di consumo e per violazione LA normativa antitrust ex lege 287/1990 e ciò anche sotto il profilo LA deroga abusiva al termine semestrale ex art 1957 cc e conseguenza decadenza del creditore dal relativo diritto e liberazione del fideiussore da ogni vincolo ed obbligo nei suoi confronti con revoca del decreto e rigetto di ogni avversa domanda e/o pretesa perché infondata in fatto ed in diritto. 5) Condannare i convenuti a restituire tutte le somme che saranno ricevute e versate a controparte e comunque quelle dovute medio tempore con la illegittima esecuzione compiuta in quanto frutto di indebito oggettivo , oltre interessi e rivalutazione monetari a ex art 1284 comma 4 cpc;
6) Con ogni consequenziale pronuncia di ragione o di legge e con vittoria di spese e compensi professionali per entrambe le fasi sub A e B)”;
per la convenuta opposta , quale procuratrice di “Piaccia Controparte_1 Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: a) in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. n quanto Parte_1 notificato tardivamente l'atto introduttivo del giudizio di merito rispetto al termine assegnato dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Livorno nell'ambito LA procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.Es.Mob. n. 444/2024; b) nel merito, respingere l'opposizione medesima in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”;
per il convenuto (terzo pignorato) : “rigettato o accolto il ricorso in opposizione, esonerare l' CP_3 CP_3 dal pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. A seguito di atto ritualmente notificato al debitore esecutato in data 15 marzo 2024, il creditore procedente , quale procuratrice di pignorava la pensione Controparte_1 Controparte_2 erogata dall' al debitore esecutato per la soddisfazione del credito, oggetto CP_3 Parte_1 di precetto, di euro 269.844,22. pagina 2 di 5 II. Con dichiarazione in data 28 marzo 2024, il terzo pignorato dichiarava che il debitore CP_3 esecutato era creditore di pensione di vecchiaia.
III. Con ricorso depositato in data 30 maggio 2024, il debitore esecutato proponeva opposizione e avanzava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, deducendo che la fideiussione prestata da in favore LA Intesa San Paolo SpA per garantire il debito fino alla Parte_1 concorrenza di euro 260.000,00 conteneva le clausole n.2, n.6 e n.8 che erano nulle e vessatorie perché contrarie alla normativa antitrust e alla normativa posta a presidio del consumatore.
IV. Con comparsa depositata in data 27 giugno 2024, si costituiva il creditore procedente, che chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione.
V. Con comparsa depositata in data 21 giugno 2024, l' – terzo pignorato – si costituiva in giudizio CP_3
e si rimetteva alla decisione del Tribunale.
VI. Con ordinanza depositata in data 4 luglio 2024, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo e assegnata il termine di 30 giorni per l'inizio del giudizio di merito dell'opposizione ai sensi dell'art. 616 cpc.
VII. Con atto notificato a mezzo PEC in data 29 agosto 2024 al procuratore domiciliatario Avv. Marco
AN LA , ntroduceva il giudizio di merito Controparte_1 Parte_1 dell'opposizione, chiedendo l'accertamento che la società convenuta non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata e chiedendo la condanna LA creditrice procedente alla restituzione di quanto ricevuto nel corso del processo esecutivo mobiliare R.G. n.444/2024 a seguito del pignoramento LA pensione dovuta dal terzo . CP_3
VIII. Con comparsa depositata in data 11 settembre 2024 si costituiva in giudizio CP_1
, quale procuratrice di la quale chiedeva la declaratoria LA inammissibilità
[...] Controparte_2 dell'opposizione all'esecuzione a seguito LA tardiva notificazione LA citazione introduttiva del giudizio di merito, notificazione che era stata eseguita il 29 agosto 2024, quando il termine perentorio di 30 giorni dall'ordinanza del 4 luglio 2024 era spirato il 5 agosto 2024.
IX. Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis cpc depositato in data 2 novembre 2024, il Giudice rilevava la nullità LA notifica dell'atto di citazione all' e ne disponeva la rinnovazione entro il 15 novembre CP_3
2024.
L'incombenza veniva effettuata e l' si costituiva con memoria depositata in data 26 novembre CP_3
2024. pagina 3 di 5 X. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2025, i difendeva avverso Parte_1
l'eccezione di tardività dell'opposizione, deducendo che l'azione giudiziaria intrapresa doveva essere qualificata come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cpc in quanto l'opponente aveva invocato la tutela consumeristica sulla base LA interpretazione data dalla sentenza LA Corte di Cassazione S.U. 6 aprile 2023 n.9479 ed il Giudice dell'esecuzione aveva errato in quanto non aveva chiaramente assegnato il termine per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
XI. L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta quando il termine dettato dall'ordinanza depositata in data 4 luglio 2024 era ormai spirato.
Con ordinanza del 4 luglio 2024 il Giudice ha espressamente affermato nella parte motivazionale che non è configurabile la qualità di consumatore in capo al . Parte_1
Si legge sull'ordinanza in parola: “VI. Va osservato come, con l'opposizione del 30 maggio 2024, il debitore esecutato abbia dedotto l'abusività delle clausole LA fideiussione del 26 maggio 2008 per contrarietà alle norme imperative dettate dagli artt. 33 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206
(Codice del Consumo) e abbia domandato la sospensione del processo esecutivo e sollecitato il Giudice dell'Esecuzione ad avvisare il debitore esecutato LA facoltà di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in base a quanto argomentato nella sentenza LA Corte di Cassazione a S.U. n.9479 del 6 aprile 2023. In base alla lettura dei documenti in atti, non emerge alcuna prova seria e attendibile che il abbia prestato la fideiussione in data 26 maggio 2008 come consumatore Parte_1 ovvero agendo per fini che non rientrano nel quadro LA sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. La creditrice opposta ha documentato che il debitore esecutato ha rivestito la qualifica di amministratore unico LA debitrice principale al 4 Parte_2 ottobre 2006 al 24 settembre 2007 e ha poi cessato la qualifica perché veniva raggiunto da un provvedimento di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni, così il ruolo di amministratore unico veniva assunto dalla moglie del debitore esecutato. Quando il debitore opponente prestava la fideiussione in favore LA la moglie ricopriva Parte_2 il ruolo di amministratore LA società garantiva. Ne consegue la carenza di prova del ruolo di consumatore”.
Ne consegue che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è riconducibile all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cpc, come peraltro si deduce anche dalle conclusioni dello stesso atto di citazione, laddove alle pagine 20 e 21 manca qualsiasi richiesta di annullamento del decreto pagina 4 di 5 ingiuntivo n. 358 del 17.03.2016 e manca la richiesta di sospensione LA provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 649 cpc. Peraltro, l'atto di citazione in esame non deca alcuna deduzione per giustificare l'annullamento del decreto ingiuntivo citato.
Deve solo essere aggiunto che nella parte dell'atto di citazione, da pagina 12 a pagina 14, laddove l'attore indica quali dovrebbero essere le clausole del contratto di fideiussione contrarie alla normativa consumeristica, l'attore non accenna minimamente a spiegare se quelle clausole hanno avuto concreta applicazione nel rapporto tra il fideiussore ed il creditore (oggetto dell'esecuzione forzata che ha portato al pignoramento pro – quota LA pensione ai sensi dell'art. 545 cpc), con la conseguenza che l'opposizione, anche qualora fosse riconducibile ad una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo
(qualifica che è impossibile da dare alla citazione per i motivi sopra indicati), sarebbe comunque infondata.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1 spese di lite a favore di , quale procuratrice di spese che Controparte_1 Controparte_2 vengono liquidate nella misura di euro 7.750,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra e . Parte_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro Parte_1
, quale procuratrice di ogni diversa domanda, deduzione Controparte_1 Controparte_2 ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione;
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
, quale procuratrice di a somma di euro 7.750,00 per onorari di CP_1 Controparte_2 avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra d . Parte_1 CP_3
Livorno, 26 novembre 2025 alle ore 11,35.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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