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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN RA nato il [...] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1439 Anno 2026 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 07/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione, resa in data 23 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato AL EN alla pena di quattro mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, consistito nel porto abusivo di un coltello "a farfalla" della lunghezza complessiva di 22 cm, di cui 10 cm di lama. La Corte di merito, ravvisata, in sintonia col primo giudice, l'integrazione del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, escludeva la sussistenza della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per l'intrinseca offensività del coltello, "obiettivamente e potenzialmente idoneo a offendere una platea indeterminata e indiscriminata di individui". 2. Propone ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione quanto al "mancato riconoscimento della circostanza del fatto di lieve entità". A dispetto del tenore formale della rubrica, nello sviluppo della prima parte del motivo il difensore orienta le proprie censure in direzione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., rimproverando alla Corte di appello di aver formulato argomentazioni "prive di concreto riferimento alla specificità della posizione soggettiva dell'imputato". Subito dopo, peraltro, il difensore del ricorrente "torna" a trattare, anche con richiami giurisprudenziali, il tema afferente all'attenuante del "fatto di lieve entità", lamentando che il relativo diniego, opposto dai giudici del gravame, fosse fondato "esclusivamente sulla base della potenziale offensività dell'arma", il cui porto, oltretutto, era stato giustificato dall'imputato con la sua attività lavorativa di cuoco. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. Leonardo MARINO, nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Va, in premessa, osservato che, seppure nella rubrica dell'unico motivo di ricorso risulti attaccata solo la mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 4, terzo comma, secondo periodo, I. 18 aprile 1975, n. 110, nella successiva esposizione argomentativa vengono sottoposti a censura 2 anche il diniego relativo alla causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato accoglimento della tesi difensiva concernente la giustificazione del porto di coltello. 3. Dovendo, per ragioni di ordine logico, iniziare da quest'ultimo tema, non può non richiamarsi, al riguardo, il consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale: a) il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 - 01; Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01; Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946 - 01); b) il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 citato, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (per tutte, Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01). Nella vicenda in esame, i giudici di merito, con motivazioni coincidenti, del tutto logiche e conformi ai principi appena richiamati, hanno disatteso la versione dell'imputato, rimarcando come questi, al momento del controllo subito dagli operanti in data 4 settembre 2022, ore 16,30, si fosse limitato a riferire di svolgere attività di cuoco senza, tuttavia, fare alcun cenno "all'esistenza di un collegamento funzionale tra il possesso del coltello e la propria attività lavorativa" (pag. 3 della sentenza impugnata). Soltanto in sede dibattimentale, a distanza di mesi, prosegue la Corte di appello, l'imputato aveva dichiarato di aver utilizzato il coltello per aprire delle scatolette di alluminio e di averlo dimenticato in macchina dopo averlo adoperato. Aggiungono i giudici dell'impugnazione, con ragionamento immune da vizi, che, oltre ad essere tardiva, la giustificazione addotta dal EN doveva considerarsi inverosimile, in quanto la tipologia dell'arma da taglio sequestrata (coltello "a farfalla") e le sue caratteristiche intrinsecamente offensive erano tali da infrangere qualsiasi nesso di causalità e legame strumentale tra il porto di coltello e l'attività lavorativa svolta dall'imputato. A fronte di una motivazione che non presta il fianco a critiche spendibili in questa sede, il ricorso pecca di aspecificità, poiché si limita, sul punto, a insistere nella veridicità della narrazione dell'imputato senza minimamente confrontarsi con l'impianto argomentativo costruito in sentenza. 3 4. Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego, opposto nei gradi di merito, alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Le Sezioni Unite hanno affermato come il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). La giurisprudenza successiva ha, poi, precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere, bensì, effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 citato, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). A tali criteri si è conformata la Corte di merito, che ha ritenuto, convenientemente, di escludere l'applicabilità dell'istituto per l'oggettiva gravità della condotta, desumibile dalle caratteristiche intrinseche dell'arma in sequestro, di cui si è detto, dalla non irrilevante lunghezza della lama e dalla, conseguente, elevata attitudine offensiva di essa rispetto al bene giuridico dell'incolumità personale. Manifestamente infondato, quindi, è il rilievo difensivo per cui la censurata motivazione sarebbe fondata "su argomentazioni prive di concreto riferimento alla specificità...del fatto contestato". 5. L'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto non sarebbe stato, di per sé, ostativo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, attesa la minore rilevanza offensiva del primo rispetto a quella della seconda (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01). Tuttavia, la motivazione addotta dai giudici di merito per escludere la causa di non punibilità, nel caso di specie, si rivela pienamente adeguata, tenuto conto del fondamentale riferimento alla "gravità della condotta", ad escludere, per implicito, anche l'ipotesi attenuata prevista dal comma terzo, secondo periodo, dell'art. 4, I. n. 110 del 1975. Va, quindi, respinta, per infondatezza, la censura dedotta dalla difesa sul punto. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1439 Anno 2026 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 07/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione, resa in data 23 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato AL EN alla pena di quattro mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, consistito nel porto abusivo di un coltello "a farfalla" della lunghezza complessiva di 22 cm, di cui 10 cm di lama. La Corte di merito, ravvisata, in sintonia col primo giudice, l'integrazione del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, escludeva la sussistenza della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per l'intrinseca offensività del coltello, "obiettivamente e potenzialmente idoneo a offendere una platea indeterminata e indiscriminata di individui". 2. Propone ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione quanto al "mancato riconoscimento della circostanza del fatto di lieve entità". A dispetto del tenore formale della rubrica, nello sviluppo della prima parte del motivo il difensore orienta le proprie censure in direzione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., rimproverando alla Corte di appello di aver formulato argomentazioni "prive di concreto riferimento alla specificità della posizione soggettiva dell'imputato". Subito dopo, peraltro, il difensore del ricorrente "torna" a trattare, anche con richiami giurisprudenziali, il tema afferente all'attenuante del "fatto di lieve entità", lamentando che il relativo diniego, opposto dai giudici del gravame, fosse fondato "esclusivamente sulla base della potenziale offensività dell'arma", il cui porto, oltretutto, era stato giustificato dall'imputato con la sua attività lavorativa di cuoco. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. Leonardo MARINO, nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Va, in premessa, osservato che, seppure nella rubrica dell'unico motivo di ricorso risulti attaccata solo la mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 4, terzo comma, secondo periodo, I. 18 aprile 1975, n. 110, nella successiva esposizione argomentativa vengono sottoposti a censura 2 anche il diniego relativo alla causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato accoglimento della tesi difensiva concernente la giustificazione del porto di coltello. 3. Dovendo, per ragioni di ordine logico, iniziare da quest'ultimo tema, non può non richiamarsi, al riguardo, il consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale: a) il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 - 01; Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01; Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946 - 01); b) il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 citato, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (per tutte, Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01). Nella vicenda in esame, i giudici di merito, con motivazioni coincidenti, del tutto logiche e conformi ai principi appena richiamati, hanno disatteso la versione dell'imputato, rimarcando come questi, al momento del controllo subito dagli operanti in data 4 settembre 2022, ore 16,30, si fosse limitato a riferire di svolgere attività di cuoco senza, tuttavia, fare alcun cenno "all'esistenza di un collegamento funzionale tra il possesso del coltello e la propria attività lavorativa" (pag. 3 della sentenza impugnata). Soltanto in sede dibattimentale, a distanza di mesi, prosegue la Corte di appello, l'imputato aveva dichiarato di aver utilizzato il coltello per aprire delle scatolette di alluminio e di averlo dimenticato in macchina dopo averlo adoperato. Aggiungono i giudici dell'impugnazione, con ragionamento immune da vizi, che, oltre ad essere tardiva, la giustificazione addotta dal EN doveva considerarsi inverosimile, in quanto la tipologia dell'arma da taglio sequestrata (coltello "a farfalla") e le sue caratteristiche intrinsecamente offensive erano tali da infrangere qualsiasi nesso di causalità e legame strumentale tra il porto di coltello e l'attività lavorativa svolta dall'imputato. A fronte di una motivazione che non presta il fianco a critiche spendibili in questa sede, il ricorso pecca di aspecificità, poiché si limita, sul punto, a insistere nella veridicità della narrazione dell'imputato senza minimamente confrontarsi con l'impianto argomentativo costruito in sentenza. 3 4. Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego, opposto nei gradi di merito, alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Le Sezioni Unite hanno affermato come il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). La giurisprudenza successiva ha, poi, precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere, bensì, effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 citato, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). A tali criteri si è conformata la Corte di merito, che ha ritenuto, convenientemente, di escludere l'applicabilità dell'istituto per l'oggettiva gravità della condotta, desumibile dalle caratteristiche intrinseche dell'arma in sequestro, di cui si è detto, dalla non irrilevante lunghezza della lama e dalla, conseguente, elevata attitudine offensiva di essa rispetto al bene giuridico dell'incolumità personale. Manifestamente infondato, quindi, è il rilievo difensivo per cui la censurata motivazione sarebbe fondata "su argomentazioni prive di concreto riferimento alla specificità...del fatto contestato". 5. L'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto non sarebbe stato, di per sé, ostativo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, attesa la minore rilevanza offensiva del primo rispetto a quella della seconda (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01). Tuttavia, la motivazione addotta dai giudici di merito per escludere la causa di non punibilità, nel caso di specie, si rivela pienamente adeguata, tenuto conto del fondamentale riferimento alla "gravità della condotta", ad escludere, per implicito, anche l'ipotesi attenuata prevista dal comma terzo, secondo periodo, dell'art. 4, I. n. 110 del 1975. Va, quindi, respinta, per infondatezza, la censura dedotta dalla difesa sul punto. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore