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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Tribunale di Bologna Prima sezione civile
Il Presidente della prima sezione civile, nella persona del dott. Stefano Giusberti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13919/2024 r.g., promossa da
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ciliegi del
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrente contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. CP_1
AN MA e LO SP, entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - resistente
- convenuto non costituito Controparte_2
- convenuta non costituita CP_3
avente ad oggetto: “opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002”.
Conclusioni della ricorrente:
“come nel ricorso”.
Conclusioni della resistente:
“come nella comparsa di costituzione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c., 15 del d.l.vo 1° settembre 2011, n. 150,
e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la proponeva Parte_1
1 opposizione avverso il decreto con il quale, nel procedimento iscritto al n.r.g.
11540/2022, il Giudice, in data 25 settembre 2024, aveva liquidato un secondo compenso al c.t.u. ing. , pari ad euro 1.970,68 per n. 241 vacazioni, CP_1
chiedendone la revoca, con il favore delle spese processuali.
Con decreto del 15 ottobre 2024, veniva fissata l'udienza per l'esame del ricorso, veniva assegnato alla parte convenuta il termine per la costituzione e veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La convenuta , costituitasi in data 22 novembre 2024, chiedeva il CP_1
rigetto delle domande formulate dalla società ricorrente e la conferma del decreto di liquidazione del compenso emesso il 25 settembre 2024, con vittoria di spese di lite.
Non si costituivano invece in giudizio e che Controparte_2 CP_3
rimanevano pertanto contumaci.
Con ordinanza del 27 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza resa il 19 giugno 2025, essendo necessario, ai fini della decisione, acquisire il verbale di conferimento dell'incarico al c.t.u. successivo alla pronuncia dell'ordinanza del 30 maggio 2024, nonché l'elaborato peritale depositato il 16 settembre 2024, con i relativi allegati, veniva fissata l'udienza del 16 settembre 2025, alle ore 9,50, e veniva assegnato alla parte più diligente termine fino al 4 settembre
2025 per il deposito degli atti sopra indicati.
Depositati gli atti dalla ricorrente, i difensori chiedevano concordemente un differimento dell'udienza, al fine di valutare possibilità conciliative della vertenza.
Alla successiva udienza dell'8 ottobre 2025, le parti davano atto che non era stato possibile addivenire a soluzioni conciliative, precisavano quindi le conclusioni, così come sopra riportare, e la causa veniva nuovamente trattenuta per la decisione.
La società ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato lamentando, in primo luogo, che il Tribunale di Bologna, con decreto del 30 maggio 2024, aveva già liquidato al c.t.u., nell'ambito del medesimo procedimento r. g. n. 11540/2022, il
2 compenso richiesto dal perito d'ufficio per la consulenza tecnica espletata, nella misura superiore al massimo previsto dall'art. 11 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002, per complessivi euro 5.750,00, comprensivi del compenso e del rimborso spese, e sostenendo pertanto che il Giudice avrebbe dovuto respingere la seconda istanza di liquidazione del compenso relativa all'integrazione del quesito disposta con l'ordinanza del 30 maggio 2024.
La resistente ha replicato affermando che l'importo liquidato con il primo decreto di liquidazione a titolo di onorario fu di euro 5.700,00, e quindi in misura inferiore all'importo massimo liquidabile, pari ad euro 5.714,33, in base al valore della causa (pari ad euro 102.994,00); ha sostenuto, altresì, che l'ulteriore importo di euro
50,00 liquidato a forfait nel primo decreto, riguardava il rimborso delle spese sostenute dal c.t.u. per l'uso del mezzo proprio e non può quindi essere conteggiato ai fini della verifica del superamento dei massimi tabellari. La convenuta ha eccepito inoltre che il decreto di liquidazione del 30 maggio 2024 non è stato contestato nei termini di legge dalla ricorrente e che quindi non può essere oggetto di gravame neppure per incidens al fine di dichiarare l'illegittimità di un successivo decreto di liquidazione.
La società ricorrente ha replicato, a sua volta, alla controparte, ponendo a raffronto i due quesiti posti al c.t.u. nell'ambito del procedimento r.g. n. 11540/2022 e ritenendo evidente che il Giudice avesse richiesto al c.t.u. una “mera integrazione” dell'accertamento peritale originario che, peraltro, “forse non sarebbe stato neanche necessario se il C.T.U. avesse risposto in maniera corretta ed esaustiva al primo quesito”. Secondo l'opponente, dunque, avendo il Giudice liquidato con il primo provvedimento la somma di euro 5.700,00, sarebbe stato possibile, con il secondo provvedimento, liquidare il solo importo di euro 14,33.
Va rilevato preliminarmente che il primo provvedimento di liquidazione del compenso, reso il 30 maggio 2024, non è stato oggetto di tempestiva impugnazione da parte della società opponente. Ne consegue che ogni censura relativa a tale provvedimento non può costituire oggetto di esame nel presente procedimento, che riguarda e può riguardare soltanto il successivo decreto del 25 settembre 2024.
3 Va osservato altresì che con il primo decreto di liquidazione del 30 maggio 2024 il Giudice ha liquidato il compenso per l'attività svolta dal c.t.u. fino alla pronuncia del provvedimento e che pertanto non è possibile affermare, così come ha fatto la ricorrente, che il Giudice non avrebbe potuto liquidare alcunchè al c.t.u. per l'attività svolta successivamente al primo decreto, perché l'importo già liquidato eccedeva il limite massimo stabilito dall'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002. Quello già liquidato era infatti l'importo spettante al c.t.u., in base al primo provvedimento giudiziale, a titolo di compenso per l'attività svolta fino al provvedimento stesso. Per l'attività successiva il c.t.u. ha legittimamente richiesto il pagamento di un ulteriore compenso, che si riferiva all'ulteriore attività svolta e non retribuita con il precedente provvedimento, perché all'epoca non ancora realizzata.
Qualora la ricorrente avesse ritenuto eccessiva la somma liquidata a titolo di compenso al c.t.u. con il primo decreto, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale provvedimento. La mancata impugnazione del provvedimento stesso comporta che la società non può più dolersi ora di tale asserita eccessiva liquidazione, né tanto meno pretendere di non versare più nulla al c.t.u., quasi che si trattasse di una sorta di compensazione, per aver ottenuto il perito una liquidazione del compenso considerata eccessiva dalla società.
Il primo motivo di opposizione è dunque infondato.
Con la seconda doglianza, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del criterio adottato dal Giudice per la liquidazione del compenso, rilevando che l'art. 4 della legge
8 luglio 1980, n. 319, nonché l'art. 1 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002 stabiliscono la residualità del criterio delle vacazioni e, quindi, la relativa applicabilità solo nel caso in cui manchi una diversa e specifica previsione tariffaria. Secondo
l'opponente, la prestazione svolta dal c.t.u. era espressamente prevista dall'art. 11 della tabella, come richiamato dalla medesima c.t.u. nella prima istanza di liquidazione del compenso e pertanto il criterio applicato dal Giudice, ossia quello delle vacazioni, era inapplicabile. Sempre ad avviso dell'opponente, il Giudice non avrebbe nemmeno
4 potuto incrementare l'importo dell'onorario, ai sensi dell'art. 11, atteso che nella prima liquidazione aveva già riconosciuto oltre il massimo al c.t.u.
La resistente ha replicato asserendo che il criterio tabellare di cui all'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002, utilizzato correttamente per la quantificazione del compenso in relazione al primo incarico peritale, non può essere utilizzato per il secondo incarico, non confacendosi al relativo oggetto, che può ritenersi “misto”, in quanto riferito alla quantificazione dei costi di ripristino dei vizi delle opere realizzate, alla valutazione del minor valore delle stesse in caso di antieconomicità delle riparazioni, nonché ad un'attività di calcolo dell'ammontare dei pagamenti corrisposti nel tempo dai committenti sulla base della documentazione versata in atti. La stessa resistente ha inoltre evidenziato che l'importo liquidato per il secondo incarico sulla base delle vacazioni è di molto inferiore al minimo richiedibile utilizzando il sistema tabellare.
L'assunto della ricorrente, secondo il quale il Giudice non avrebbe potuto incrementare l'importo dell'onorario ai sensi dell'art. 11, avendo già riconosciuto al c.t.u. nella prima liquidazione oltre il massimo consentito, è erroneo, considerato che la società parametra, nuovamente, il criterio adottato dal Giudice per la liquidazione operata con il decreto del 25 settembre 2024 alla prima liquidazione, e ciò sulla base di quanto indicato dal c.t.u. nella prima istanza di liquidazione del compenso. Come è già stato rilevato, ogni censura relativa al primo decreto di liquidazione non può trovare ingresso nel presente procedimento, non avendo la ricorrente impugnato il decreto del
30 maggio 2024 ed essendo, pertanto, decaduta da ogni eccezione relativa allo stesso.
Dai documenti prodotti risulta che il c.t.u. ing. , con istanza del 16 CP_1
settembre 2024, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso sulla base del criterio delle vacazioni, quantificandole in 241 e che con il decreto di liquidazione del 25 settembre 2024 il Giudice ha liquidato il compenso spettante al c.t.u. in conformità alla richiesta, ponendo il pagamento della somma liquidata, pari ad euro 1.970,00, oltre agli accessori di legge, a carico delle parti in solido fra loro (v. i documenti n. 5 e 6 della ricorrente).
5 Con l'ordinanza del 30 maggio 2024, il Giudice aveva posto al c.t.u. i seguenti ulteriori quesiti: “Dica il CTU, alla luce degli accertamenti già eseguiti e del rilevo delle opere non eseguite a regola d'arte di cui a pag. 33 e seguenti della relazione peritale depositata in data 8/5/24, quali siano i costi di ripristino delle stesse lavorazioni e, in caso di impossibilità/antieconomicità dei ripristini, quale sia il minor valore dell'opera realizzata dall'appaltatrice; chiarisca, inoltre, alla luce della documentazione in atti e delle osservazioni della difesa dell'opposta formulate a verbale odierno, se l'ammontare dei pagamenti complessivi effettuati dai committenti siano pari ad € 63.255,00 anziché € 68.255,00 come riportato a pag. 52 della relazione”
(documento n. 4 della parte ricorrente).
Con i quesiti oggetto dell'ordinanza del 30 maggio 2024 il Giudice ha demandato al c.t.u. un'attività composita, relativa alla quantificazione dei costi di ripristino dei vizi delle opere realizzate, alla valutazione del minor valore delle stesse in caso di antieconomicità delle riparazioni, nonché ad un'attività di calcolo dell'ammontare dei pagamenti corrisposti nel tempo dai committenti sulla base della documentazione prodotta. Poiché tale attività non appare pienamente riconducibile alla fattispecie cui fa riferimento l'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002, si deve ritenere legittimo il ricorso al criterio delle vacazioni adottato nel decreto del 25 settembre 2024 per la liquidazione dei compensi del c.t.u. relativi all'integrazione del quesito.
La ricorrente ha, da ultimo, dedotto l'incongruità dell'onorario liquidato al c.t.u. rispetto all'impegno prestato dal medesimo nonché la non correttezza della relativa quantificazione, affermando che 241 vacazioni corrispondono a 482 ore di lavoro pari a 60 giornate lavorative e che le operazioni siano iniziate il 3 luglio 2024 con successivo invio della bozza ai consulenti tecnici di parte in data 30 luglio 2024 dopo soli 23 giorni e ritenendo pertanto che il compenso avrebbe dovuto essere limitato ad una vacazione relativa al giorno in cui si è tenuto l'incontro, oltre ai tempi di redazione dell'elaborato peritale, pari a non più di altre due vacazioni.
La resistente ha replicato sostenendo che lo svolgimento del secondo incarico peritale ha presentato complessità e difficoltà elevate, con un impegno dell'ingegner
6 superiore alla media e che l'attività del c.t.u. non è iniziata con l'incontro del CP_1
3 luglio, ma giorni prima, tenuto conto del necessario preventivo esame della documentazione in atti ed essendosi conclusa con il deposito della relazione telematica in data 16 settembre 2024, pertanto ben oltre i 23 giorni indicati dalla ricorrente.
La ricorrente a sua volta ha replicato a quanto dedotto dalla controparte in comparsa, rilevando la mancata allegazione nonché l'assenza di prova in merito all'impegno effettivo in termini di tempo per la redazione della relazione integrativa.
Va rilevato, in linea generale, che ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito (Cass., sez. VI, 18 marzo 2019, n.
7636).
Nella fattispecie in esame, il dies a quo per il calcolo delle vacazioni deve ritenersi corrispondente al giorno di inizio delle operazioni peritali, ossia il 3 luglio
2024, mentre il dies ad quem deve essere individuato nel giorno del deposito della perizia (16 settembre 2024), non potendo coincidere con la trasmissione della bozza ai consulenti tecnici di parte. Da tale periodo complessivo devono essere tuttavia scomputati i giorni decorrenti dall'invio della bozza dell'elaborato ai c.t.p. (30 luglio
2024, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta) sino all'inoltro delle osservazioni delle parti al c.t.u. (30 agosto 2024, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta) per un totale complessivo di 44 giorni, cui va aggiunto il tempo impiegato dal c.t.u. per la partecipazione all'udienza di conferimento dell'incarico e per il riesame da parte dello stesso consulente d'ufficio degli atti e dei documenti di causa prima dell'incontro con i c.t.p., tenutosi il 3 luglio 2024.
Considerato quanto premesso e vista la relazione predisposta e depositata dal c.t.u., si può ritenere che il tempo effettivamente impiegato dal consulente d'ufficio per lo svolgimento delle proprie attività sia stato pari a complessivi 37 giorni lavorativi, corrispondenti a n. 148 vacazioni.
7 La liquidazione del compenso oggetto del provvedimento impugnato non risulta pertanto essere stata correttamente effettuata, in quanto con il decreto del 25 settembre
2024 gli onorari risultano essere stati determinati, in base alla richiesta del c.t.u., in 241 vacazioni, corrispondenti a oltre 60 giorni lavorativi, di gran lunga eccedenti il tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico peritale nei termini concessi.
Alla luce di quanto precede, a modifica del decreto opposto, va liquidato, in favore del c.t.u. per l'opera svolta, la somma di euro 1.212,73 per n. 148 vacazioni, oltre agli accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza (v. al riguardo Cass., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061) e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore del procedimento e della limitata attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
P. Q. M.
il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, così provvede:
a) a modifica del decreto emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna in data 25 settembre 2024 nella causa iscritta al n. 11540/2022 r.g., liquida in favore dell'ing.
, a titolo di onorario, l'importo di euro 1.212,73 per n. 148 vacazioni, CP_1
oltre agli accessori di legge;
b) condanna la resistente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, che liquida d'ufficio in euro 1.700,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, il giorno 14 ottobre 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Stefano Giusberti
8
Tribunale di Bologna Prima sezione civile
Il Presidente della prima sezione civile, nella persona del dott. Stefano Giusberti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13919/2024 r.g., promossa da
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ciliegi del
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrente contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. CP_1
AN MA e LO SP, entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - resistente
- convenuto non costituito Controparte_2
- convenuta non costituita CP_3
avente ad oggetto: “opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002”.
Conclusioni della ricorrente:
“come nel ricorso”.
Conclusioni della resistente:
“come nella comparsa di costituzione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c., 15 del d.l.vo 1° settembre 2011, n. 150,
e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la proponeva Parte_1
1 opposizione avverso il decreto con il quale, nel procedimento iscritto al n.r.g.
11540/2022, il Giudice, in data 25 settembre 2024, aveva liquidato un secondo compenso al c.t.u. ing. , pari ad euro 1.970,68 per n. 241 vacazioni, CP_1
chiedendone la revoca, con il favore delle spese processuali.
Con decreto del 15 ottobre 2024, veniva fissata l'udienza per l'esame del ricorso, veniva assegnato alla parte convenuta il termine per la costituzione e veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La convenuta , costituitasi in data 22 novembre 2024, chiedeva il CP_1
rigetto delle domande formulate dalla società ricorrente e la conferma del decreto di liquidazione del compenso emesso il 25 settembre 2024, con vittoria di spese di lite.
Non si costituivano invece in giudizio e che Controparte_2 CP_3
rimanevano pertanto contumaci.
Con ordinanza del 27 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza resa il 19 giugno 2025, essendo necessario, ai fini della decisione, acquisire il verbale di conferimento dell'incarico al c.t.u. successivo alla pronuncia dell'ordinanza del 30 maggio 2024, nonché l'elaborato peritale depositato il 16 settembre 2024, con i relativi allegati, veniva fissata l'udienza del 16 settembre 2025, alle ore 9,50, e veniva assegnato alla parte più diligente termine fino al 4 settembre
2025 per il deposito degli atti sopra indicati.
Depositati gli atti dalla ricorrente, i difensori chiedevano concordemente un differimento dell'udienza, al fine di valutare possibilità conciliative della vertenza.
Alla successiva udienza dell'8 ottobre 2025, le parti davano atto che non era stato possibile addivenire a soluzioni conciliative, precisavano quindi le conclusioni, così come sopra riportare, e la causa veniva nuovamente trattenuta per la decisione.
La società ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato lamentando, in primo luogo, che il Tribunale di Bologna, con decreto del 30 maggio 2024, aveva già liquidato al c.t.u., nell'ambito del medesimo procedimento r. g. n. 11540/2022, il
2 compenso richiesto dal perito d'ufficio per la consulenza tecnica espletata, nella misura superiore al massimo previsto dall'art. 11 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002, per complessivi euro 5.750,00, comprensivi del compenso e del rimborso spese, e sostenendo pertanto che il Giudice avrebbe dovuto respingere la seconda istanza di liquidazione del compenso relativa all'integrazione del quesito disposta con l'ordinanza del 30 maggio 2024.
La resistente ha replicato affermando che l'importo liquidato con il primo decreto di liquidazione a titolo di onorario fu di euro 5.700,00, e quindi in misura inferiore all'importo massimo liquidabile, pari ad euro 5.714,33, in base al valore della causa (pari ad euro 102.994,00); ha sostenuto, altresì, che l'ulteriore importo di euro
50,00 liquidato a forfait nel primo decreto, riguardava il rimborso delle spese sostenute dal c.t.u. per l'uso del mezzo proprio e non può quindi essere conteggiato ai fini della verifica del superamento dei massimi tabellari. La convenuta ha eccepito inoltre che il decreto di liquidazione del 30 maggio 2024 non è stato contestato nei termini di legge dalla ricorrente e che quindi non può essere oggetto di gravame neppure per incidens al fine di dichiarare l'illegittimità di un successivo decreto di liquidazione.
La società ricorrente ha replicato, a sua volta, alla controparte, ponendo a raffronto i due quesiti posti al c.t.u. nell'ambito del procedimento r.g. n. 11540/2022 e ritenendo evidente che il Giudice avesse richiesto al c.t.u. una “mera integrazione” dell'accertamento peritale originario che, peraltro, “forse non sarebbe stato neanche necessario se il C.T.U. avesse risposto in maniera corretta ed esaustiva al primo quesito”. Secondo l'opponente, dunque, avendo il Giudice liquidato con il primo provvedimento la somma di euro 5.700,00, sarebbe stato possibile, con il secondo provvedimento, liquidare il solo importo di euro 14,33.
Va rilevato preliminarmente che il primo provvedimento di liquidazione del compenso, reso il 30 maggio 2024, non è stato oggetto di tempestiva impugnazione da parte della società opponente. Ne consegue che ogni censura relativa a tale provvedimento non può costituire oggetto di esame nel presente procedimento, che riguarda e può riguardare soltanto il successivo decreto del 25 settembre 2024.
3 Va osservato altresì che con il primo decreto di liquidazione del 30 maggio 2024 il Giudice ha liquidato il compenso per l'attività svolta dal c.t.u. fino alla pronuncia del provvedimento e che pertanto non è possibile affermare, così come ha fatto la ricorrente, che il Giudice non avrebbe potuto liquidare alcunchè al c.t.u. per l'attività svolta successivamente al primo decreto, perché l'importo già liquidato eccedeva il limite massimo stabilito dall'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002. Quello già liquidato era infatti l'importo spettante al c.t.u., in base al primo provvedimento giudiziale, a titolo di compenso per l'attività svolta fino al provvedimento stesso. Per l'attività successiva il c.t.u. ha legittimamente richiesto il pagamento di un ulteriore compenso, che si riferiva all'ulteriore attività svolta e non retribuita con il precedente provvedimento, perché all'epoca non ancora realizzata.
Qualora la ricorrente avesse ritenuto eccessiva la somma liquidata a titolo di compenso al c.t.u. con il primo decreto, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale provvedimento. La mancata impugnazione del provvedimento stesso comporta che la società non può più dolersi ora di tale asserita eccessiva liquidazione, né tanto meno pretendere di non versare più nulla al c.t.u., quasi che si trattasse di una sorta di compensazione, per aver ottenuto il perito una liquidazione del compenso considerata eccessiva dalla società.
Il primo motivo di opposizione è dunque infondato.
Con la seconda doglianza, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del criterio adottato dal Giudice per la liquidazione del compenso, rilevando che l'art. 4 della legge
8 luglio 1980, n. 319, nonché l'art. 1 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002 stabiliscono la residualità del criterio delle vacazioni e, quindi, la relativa applicabilità solo nel caso in cui manchi una diversa e specifica previsione tariffaria. Secondo
l'opponente, la prestazione svolta dal c.t.u. era espressamente prevista dall'art. 11 della tabella, come richiamato dalla medesima c.t.u. nella prima istanza di liquidazione del compenso e pertanto il criterio applicato dal Giudice, ossia quello delle vacazioni, era inapplicabile. Sempre ad avviso dell'opponente, il Giudice non avrebbe nemmeno
4 potuto incrementare l'importo dell'onorario, ai sensi dell'art. 11, atteso che nella prima liquidazione aveva già riconosciuto oltre il massimo al c.t.u.
La resistente ha replicato asserendo che il criterio tabellare di cui all'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002, utilizzato correttamente per la quantificazione del compenso in relazione al primo incarico peritale, non può essere utilizzato per il secondo incarico, non confacendosi al relativo oggetto, che può ritenersi “misto”, in quanto riferito alla quantificazione dei costi di ripristino dei vizi delle opere realizzate, alla valutazione del minor valore delle stesse in caso di antieconomicità delle riparazioni, nonché ad un'attività di calcolo dell'ammontare dei pagamenti corrisposti nel tempo dai committenti sulla base della documentazione versata in atti. La stessa resistente ha inoltre evidenziato che l'importo liquidato per il secondo incarico sulla base delle vacazioni è di molto inferiore al minimo richiedibile utilizzando il sistema tabellare.
L'assunto della ricorrente, secondo il quale il Giudice non avrebbe potuto incrementare l'importo dell'onorario ai sensi dell'art. 11, avendo già riconosciuto al c.t.u. nella prima liquidazione oltre il massimo consentito, è erroneo, considerato che la società parametra, nuovamente, il criterio adottato dal Giudice per la liquidazione operata con il decreto del 25 settembre 2024 alla prima liquidazione, e ciò sulla base di quanto indicato dal c.t.u. nella prima istanza di liquidazione del compenso. Come è già stato rilevato, ogni censura relativa al primo decreto di liquidazione non può trovare ingresso nel presente procedimento, non avendo la ricorrente impugnato il decreto del
30 maggio 2024 ed essendo, pertanto, decaduta da ogni eccezione relativa allo stesso.
Dai documenti prodotti risulta che il c.t.u. ing. , con istanza del 16 CP_1
settembre 2024, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso sulla base del criterio delle vacazioni, quantificandole in 241 e che con il decreto di liquidazione del 25 settembre 2024 il Giudice ha liquidato il compenso spettante al c.t.u. in conformità alla richiesta, ponendo il pagamento della somma liquidata, pari ad euro 1.970,00, oltre agli accessori di legge, a carico delle parti in solido fra loro (v. i documenti n. 5 e 6 della ricorrente).
5 Con l'ordinanza del 30 maggio 2024, il Giudice aveva posto al c.t.u. i seguenti ulteriori quesiti: “Dica il CTU, alla luce degli accertamenti già eseguiti e del rilevo delle opere non eseguite a regola d'arte di cui a pag. 33 e seguenti della relazione peritale depositata in data 8/5/24, quali siano i costi di ripristino delle stesse lavorazioni e, in caso di impossibilità/antieconomicità dei ripristini, quale sia il minor valore dell'opera realizzata dall'appaltatrice; chiarisca, inoltre, alla luce della documentazione in atti e delle osservazioni della difesa dell'opposta formulate a verbale odierno, se l'ammontare dei pagamenti complessivi effettuati dai committenti siano pari ad € 63.255,00 anziché € 68.255,00 come riportato a pag. 52 della relazione”
(documento n. 4 della parte ricorrente).
Con i quesiti oggetto dell'ordinanza del 30 maggio 2024 il Giudice ha demandato al c.t.u. un'attività composita, relativa alla quantificazione dei costi di ripristino dei vizi delle opere realizzate, alla valutazione del minor valore delle stesse in caso di antieconomicità delle riparazioni, nonché ad un'attività di calcolo dell'ammontare dei pagamenti corrisposti nel tempo dai committenti sulla base della documentazione prodotta. Poiché tale attività non appare pienamente riconducibile alla fattispecie cui fa riferimento l'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002, si deve ritenere legittimo il ricorso al criterio delle vacazioni adottato nel decreto del 25 settembre 2024 per la liquidazione dei compensi del c.t.u. relativi all'integrazione del quesito.
La ricorrente ha, da ultimo, dedotto l'incongruità dell'onorario liquidato al c.t.u. rispetto all'impegno prestato dal medesimo nonché la non correttezza della relativa quantificazione, affermando che 241 vacazioni corrispondono a 482 ore di lavoro pari a 60 giornate lavorative e che le operazioni siano iniziate il 3 luglio 2024 con successivo invio della bozza ai consulenti tecnici di parte in data 30 luglio 2024 dopo soli 23 giorni e ritenendo pertanto che il compenso avrebbe dovuto essere limitato ad una vacazione relativa al giorno in cui si è tenuto l'incontro, oltre ai tempi di redazione dell'elaborato peritale, pari a non più di altre due vacazioni.
La resistente ha replicato sostenendo che lo svolgimento del secondo incarico peritale ha presentato complessità e difficoltà elevate, con un impegno dell'ingegner
6 superiore alla media e che l'attività del c.t.u. non è iniziata con l'incontro del CP_1
3 luglio, ma giorni prima, tenuto conto del necessario preventivo esame della documentazione in atti ed essendosi conclusa con il deposito della relazione telematica in data 16 settembre 2024, pertanto ben oltre i 23 giorni indicati dalla ricorrente.
La ricorrente a sua volta ha replicato a quanto dedotto dalla controparte in comparsa, rilevando la mancata allegazione nonché l'assenza di prova in merito all'impegno effettivo in termini di tempo per la redazione della relazione integrativa.
Va rilevato, in linea generale, che ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito (Cass., sez. VI, 18 marzo 2019, n.
7636).
Nella fattispecie in esame, il dies a quo per il calcolo delle vacazioni deve ritenersi corrispondente al giorno di inizio delle operazioni peritali, ossia il 3 luglio
2024, mentre il dies ad quem deve essere individuato nel giorno del deposito della perizia (16 settembre 2024), non potendo coincidere con la trasmissione della bozza ai consulenti tecnici di parte. Da tale periodo complessivo devono essere tuttavia scomputati i giorni decorrenti dall'invio della bozza dell'elaborato ai c.t.p. (30 luglio
2024, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta) sino all'inoltro delle osservazioni delle parti al c.t.u. (30 agosto 2024, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta) per un totale complessivo di 44 giorni, cui va aggiunto il tempo impiegato dal c.t.u. per la partecipazione all'udienza di conferimento dell'incarico e per il riesame da parte dello stesso consulente d'ufficio degli atti e dei documenti di causa prima dell'incontro con i c.t.p., tenutosi il 3 luglio 2024.
Considerato quanto premesso e vista la relazione predisposta e depositata dal c.t.u., si può ritenere che il tempo effettivamente impiegato dal consulente d'ufficio per lo svolgimento delle proprie attività sia stato pari a complessivi 37 giorni lavorativi, corrispondenti a n. 148 vacazioni.
7 La liquidazione del compenso oggetto del provvedimento impugnato non risulta pertanto essere stata correttamente effettuata, in quanto con il decreto del 25 settembre
2024 gli onorari risultano essere stati determinati, in base alla richiesta del c.t.u., in 241 vacazioni, corrispondenti a oltre 60 giorni lavorativi, di gran lunga eccedenti il tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico peritale nei termini concessi.
Alla luce di quanto precede, a modifica del decreto opposto, va liquidato, in favore del c.t.u. per l'opera svolta, la somma di euro 1.212,73 per n. 148 vacazioni, oltre agli accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza (v. al riguardo Cass., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061) e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore del procedimento e della limitata attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
P. Q. M.
il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, così provvede:
a) a modifica del decreto emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna in data 25 settembre 2024 nella causa iscritta al n. 11540/2022 r.g., liquida in favore dell'ing.
, a titolo di onorario, l'importo di euro 1.212,73 per n. 148 vacazioni, CP_1
oltre agli accessori di legge;
b) condanna la resistente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, che liquida d'ufficio in euro 1.700,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, il giorno 14 ottobre 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Stefano Giusberti
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