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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 9451 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARINELLO P.IVA_1
CALOGERO
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCIMINO ROSARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA
F.SCO LAURANA 59 C/0 UFF. LEGALE CP_1 resistente –
all'esito dell'udienza del 22.05.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev. è stata depositata, nel fascicolo telematico SENTENZA, avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001877673, protocollo 5500.10/05/2024. CP_1
P.IVA_2
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001877673, protocollo 5500.10/05/2024.0422981 relativo all'atto di CP_1 accertamento n. 5500.03/10/2019.0536708 del 03/10/2019 CP_1 riferito anno 2018. Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1 chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, disposta la trattazione scritta, la causa è stata decisa.
***
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui. Con il decreto legge 48/2023, con in L. 85/2023 sono state apportate le modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo: “All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito, tra le altre, la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che i verbali di accertamento, atti prodromici all'ordinanza ingiunzione, non siano stati notificati nel rispetto dei termini.
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la CP_1 circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo
14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale al periodo 2018 di talché la contestazione è intervenuta tardivamente, ovvero oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo CP_1 potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro, atteso che prima della contestazione della violazione aveva già notificato gli avvisi di addebito, come provano gli atti depositati.
In mancanza di prova di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n. 55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 22.05.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta. Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 9451 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARINELLO P.IVA_1
CALOGERO
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCIMINO ROSARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA
F.SCO LAURANA 59 C/0 UFF. LEGALE CP_1 resistente –
all'esito dell'udienza del 22.05.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev. è stata depositata, nel fascicolo telematico SENTENZA, avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001877673, protocollo 5500.10/05/2024. CP_1
P.IVA_2
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001877673, protocollo 5500.10/05/2024.0422981 relativo all'atto di CP_1 accertamento n. 5500.03/10/2019.0536708 del 03/10/2019 CP_1 riferito anno 2018. Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1 chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, disposta la trattazione scritta, la causa è stata decisa.
***
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui. Con il decreto legge 48/2023, con in L. 85/2023 sono state apportate le modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo: “All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito, tra le altre, la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che i verbali di accertamento, atti prodromici all'ordinanza ingiunzione, non siano stati notificati nel rispetto dei termini.
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la CP_1 circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo
14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale al periodo 2018 di talché la contestazione è intervenuta tardivamente, ovvero oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo CP_1 potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro, atteso che prima della contestazione della violazione aveva già notificato gli avvisi di addebito, come provano gli atti depositati.
In mancanza di prova di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n. 55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 22.05.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta. Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio