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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/113
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 113/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DEL MEI GIUSEPPE e dell'avv. CALDERA GIORGIO ( ) ; C.F._2 [...]
( ) ; elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI, 1 Parte_2 C.F._3
33170 PORDENONEpresso il difensore avv. DEL MEI GIUSEPPE
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARBIA Controparte_1 P.IVA_1 MARIA CELESTE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VERDI 21 31100 TREVISOpresso il difensore avv. ARBIA MARIA CELESTE
(C.F. con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Antonio Albenzio, preso atto del deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c. con scadenza in data 28.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art 696 bis c.p.c. ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti di e Parte_3 [...] al fine di accertare i danni patiti in Controparte_2 conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di avere stato coinvolto in un sinistro mentre era alla guida del proprio ciclomotore, in conseguenza della condotta di guida del resistente, a bordo del proprio veicolo.
Ha lamentato l'esclusiva responsabilità di con Parte_3 conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
SI è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice resistente, contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando la infondatezza della domanda attorea per difetto dei presupposti di cui all'art 696 bis e per difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito lamentato.
Pagina 1 La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.2.2025, a seguito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Occorre innanzitutto evidenziare che il presente giudizio è stato incardinato anche ai sensi dell'art 696 bis c.p.c., ossia in un ottica di conciliazione della lite.
Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c., è un procedimento sommario di istruzione preventiva a carattere non cautelare che si pone, nelle intenzioni del legislatore, quale strumento di deflazione processuale, assolvendo a finalità strettamente conciliative, secondo la rubrica del citato articolo.
Logica conseguenza di tale ratio è pertanto che, in conseguenza della natura di tale strumento processuale, suo presupposto è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante - altre questioni controverse.
Alla luce di tutto quanto premesso, è evidente che, secondo l'insegnamento consolidatosi nella giurisprudenza di merito, non è ammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della controversia tra le parti implicherebbe l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecniche demandate al consulente tecnico, onde evitare di dare corso all'assunzione di prove che nel giudizio ordinario non vi sarebbe motivo di disporre ovvero che potrebbero essere disposte solo all'esito di un più completo e chiaro quadro istruttorio
Pertanto, in difetto della manifestazione di una volontà conciliativa che limiti la controversia tra le parti alla sola misura dell'obbligazione risarcitoria (i.e. alla sola indagine di natura tecnica) è inammissibile la richiesta di detta consulenza, dovendo preventivamente verificare l'autorità giudiziaria adita, sul piano dell'an debeatur, l'effettiva sussistenza della stessa obbligazione risarcitoria, oltre che l'individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto.
Nel caso di specie, l'odierno resistente, costituendosi, ha sollevato deduzioni di merito concernenti la stessa sussistenza
Pagina 2 dell'illecito lamentato, sottolineando, come la prova della esclusiva responsabilità del resistente non sia affatto desumibile dalla documentazione in atti e anzi sia, nel caso di specie, esplicitamente contestata.
Tali contestazioni appaiono idonee a smentire la struttura stessa dell'illecito per come prospettata da parte ricorrente, tenuto conto che, in ossequio al disposto di cui all'art 2054 c.c., opera, in difetto di prova contraria, la presunzione di pari responsabilità degli stessi soggetti coinvolti nel sinistro e che l'accertamento di una colpa esclusiva di uno dei due conducenti impone la disamina analitica delle condotte di guide di entrambi i soggetti, pure a fronte della riscontrata esistenza di una infrazione grave a danno/carico di uno di essi.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che l'accertamento tecnico richiesto presuppone, sotto il profilo dell'an debeatur, un accertamento istruttorio necessariamente preliminare in ordine alla dinamica del sinistro e alle specifiche condotte di guida dei soggetti responsabili atteso che, in difetto di una pacifica ricostruzione della dinamica, è logicamente vanificata la finalità conciliativa insita nella presente procedura.
Di contro, parte ricorrente con il presente ricorso intende bypassare l'accertamento di una pluralità di fatti storici suscettibili di essere accertati all'esito di un giudizio ordinario, idonei ad incidere logicamente sulla stessa quantificazione del danno.
Tale valutazione pertanto è incompatibile con le finalità conciliative della procedura in oggetto, con conseguente applicabilità del principio di soccombenza in punto di spese del presente giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 1790,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Pagina 3 Si comunichi.
Pordenone, 17 marzo 2025
Pagina 4
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 113/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DEL MEI GIUSEPPE e dell'avv. CALDERA GIORGIO ( ) ; C.F._2 [...]
( ) ; elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI, 1 Parte_2 C.F._3
33170 PORDENONEpresso il difensore avv. DEL MEI GIUSEPPE
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARBIA Controparte_1 P.IVA_1 MARIA CELESTE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VERDI 21 31100 TREVISOpresso il difensore avv. ARBIA MARIA CELESTE
(C.F. con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Antonio Albenzio, preso atto del deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c. con scadenza in data 28.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art 696 bis c.p.c. ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti di e Parte_3 [...] al fine di accertare i danni patiti in Controparte_2 conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di avere stato coinvolto in un sinistro mentre era alla guida del proprio ciclomotore, in conseguenza della condotta di guida del resistente, a bordo del proprio veicolo.
Ha lamentato l'esclusiva responsabilità di con Parte_3 conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
SI è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice resistente, contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando la infondatezza della domanda attorea per difetto dei presupposti di cui all'art 696 bis e per difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito lamentato.
Pagina 1 La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.2.2025, a seguito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Occorre innanzitutto evidenziare che il presente giudizio è stato incardinato anche ai sensi dell'art 696 bis c.p.c., ossia in un ottica di conciliazione della lite.
Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c., è un procedimento sommario di istruzione preventiva a carattere non cautelare che si pone, nelle intenzioni del legislatore, quale strumento di deflazione processuale, assolvendo a finalità strettamente conciliative, secondo la rubrica del citato articolo.
Logica conseguenza di tale ratio è pertanto che, in conseguenza della natura di tale strumento processuale, suo presupposto è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante - altre questioni controverse.
Alla luce di tutto quanto premesso, è evidente che, secondo l'insegnamento consolidatosi nella giurisprudenza di merito, non è ammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della controversia tra le parti implicherebbe l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecniche demandate al consulente tecnico, onde evitare di dare corso all'assunzione di prove che nel giudizio ordinario non vi sarebbe motivo di disporre ovvero che potrebbero essere disposte solo all'esito di un più completo e chiaro quadro istruttorio
Pertanto, in difetto della manifestazione di una volontà conciliativa che limiti la controversia tra le parti alla sola misura dell'obbligazione risarcitoria (i.e. alla sola indagine di natura tecnica) è inammissibile la richiesta di detta consulenza, dovendo preventivamente verificare l'autorità giudiziaria adita, sul piano dell'an debeatur, l'effettiva sussistenza della stessa obbligazione risarcitoria, oltre che l'individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto.
Nel caso di specie, l'odierno resistente, costituendosi, ha sollevato deduzioni di merito concernenti la stessa sussistenza
Pagina 2 dell'illecito lamentato, sottolineando, come la prova della esclusiva responsabilità del resistente non sia affatto desumibile dalla documentazione in atti e anzi sia, nel caso di specie, esplicitamente contestata.
Tali contestazioni appaiono idonee a smentire la struttura stessa dell'illecito per come prospettata da parte ricorrente, tenuto conto che, in ossequio al disposto di cui all'art 2054 c.c., opera, in difetto di prova contraria, la presunzione di pari responsabilità degli stessi soggetti coinvolti nel sinistro e che l'accertamento di una colpa esclusiva di uno dei due conducenti impone la disamina analitica delle condotte di guide di entrambi i soggetti, pure a fronte della riscontrata esistenza di una infrazione grave a danno/carico di uno di essi.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che l'accertamento tecnico richiesto presuppone, sotto il profilo dell'an debeatur, un accertamento istruttorio necessariamente preliminare in ordine alla dinamica del sinistro e alle specifiche condotte di guida dei soggetti responsabili atteso che, in difetto di una pacifica ricostruzione della dinamica, è logicamente vanificata la finalità conciliativa insita nella presente procedura.
Di contro, parte ricorrente con il presente ricorso intende bypassare l'accertamento di una pluralità di fatti storici suscettibili di essere accertati all'esito di un giudizio ordinario, idonei ad incidere logicamente sulla stessa quantificazione del danno.
Tale valutazione pertanto è incompatibile con le finalità conciliative della procedura in oggetto, con conseguente applicabilità del principio di soccombenza in punto di spese del presente giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 1790,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Pagina 3 Si comunichi.
Pordenone, 17 marzo 2025
Pagina 4
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio