Decreto cautelare 12 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 12/08/2021, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/08/2021
N. 00867/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2021, proposto da
Savi Servizi S.r.l., in concordato preventivo con continuità aziendale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Zampese e Annalisa Vincenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
degli effetti pregiudizievoli del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 19 del 29.07.2021, notificato in data 02.08.2021, con cui è stata disposta la sospensione immediata dell'A.I.A. e dell'esercizio provvisorio rilasciati con DGRV n. 1352 del 13.07.2012, così come modificata dalla DGRV n. 2391 del 16.12.2014 e dal DASTT n. 23 del 21.02.2019, consentendo l'istantanea prosecuzione dell'attività di SAVI SERVIZI S.R.L.;
nonché ogni altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, comunque collegato, connesso, dipendente e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che la sospensione immediata dell'attività di SAVI, già nelle more della prima camera di consiglio (9 settembre p.v.) utile alla trattazione collegiale della domanda cautelare, appare suscettibile di provocare gravi e potenzialmente irreversibili danni economici alla società istante, rendendola inadempiente ai contratti stipulati;
Considerato altresì che non risultano controindicazioni di interesse pubblico ad un breve differimento della esecuzione del provvedimento di sospensione della autorizzazione provvisoria, tenuto conto che il medesimo non dà atto di alcun rischio per la salute o l'ambiente, derivante dalla prosecuzione dell'attività;
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 9 settembre 2021;
P.Q.M.
Accoglie l' istanza ex art. 56 del CPA e, per l' effetto, sospende fino al 9 settembre 2021 compreso l' esecuzione dell' impugnato provvedimento sospensivo dell' autorizzazione e inibitorio dell' esercizio.
Rimette le parti alla camera di consiglio del 9 settembre 2021 per la trattazione collegiale in contraddittorio.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 12 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO