Sentenza 21 dicembre 1971
Massime • 3
I benefici fiscali previsti dagli artt 30 del tu sulla finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175) e dall'art 40, ultimo comma del relativo regolamento (RD 30 aprile 1936 n 1138), e che importano l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di 'opifici industriali' si applicano quando la costruzione sia in concreto destinata ad un'industria il cui Esercizio richiede l'impiego di macchinari o apparecchiature annesse stabilmente all'immobile, o, in via concorrente od alternativa, sia strutturalmente tale per le sue caratteristiche oggettive, da non essere suscettibile di altra destinazione permanente che non sia quella industriale se non a seguito di rilevanti opere di trasformazione. Per attivita industriali debbono intendersi non soltanto quelle tipicamente produttive di trasformazione, di modificazione, o di manipolazione della materia prima, ma anche quelle che si esplichino nella prestazione di servizi. Spetta l'esenzione sui materiali impiegati nella costruzione di un edificio adibito dal consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte al servizio della meccanizzazione dei ruoli esattoriali mediante la elaborazione elettronica dei dati. ( V 1908'69, mass n 341057; 2879'68, mass n 335589; 2942'66, mass n 325541; 2165'57).*
E incensurabile, in Sede di legittimita, l'apprezzamento di merito, svolto con motivazione logica e coerente circa la sussistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione come industriale di una determinata attivita, ai fini dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione prevista dall'art 30 n 6 del tu sulla finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175). ( nella specie e stato considerato 'opificio industriale' l'edificio adibito dal consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte al servizio della meccanizzazione dei ruoli esattoriali attuato mediante la elaborazione elettronica dei dati trasmessi al centro dagli uffici distrettuali delle imposte dirette dai comuni e dagli altri enti impositori ritenendo congrua e corretta la motivazione del giudice di merito basata sull'analogia con i servizi espletati negli altri centri indicati in via meramente esemplificativa nell'art 40 del regolamento (RD 30 aprile 1936 n 1138), quali i centri radiofonici; sul rilievo che il concetto di inamovibilita non si identifica necessariamente con quello di infissione al suolo e ricorre, pertanto anche nel caso in cui un determinato macchinario, pur non essendo legato stabilmente al suolo, per ragioni di carattere tecnico, o per altri motivi, richieda, tuttavia, la messa in opera di speciali attrezzature e di speciali impianti collegati all'immobile e percio da questo difficilmente separabili, e sulla costatazione che appunto gli elaboratori elettronici, di notevole mole, richiedono la posa in opera di complessi impianti elettrici speciali,e un'estesa rete di conduttori elettrici murati, impianti di climatizzazione e sistemazione in ampi locali di particolari caratteristiche). ( Conf 2290'70, mass n 348470).*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale della disposizione contenuta nell'art 48 secondo comma del tu sulla finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175) di cui alla sentenza n 38 del 1968, la ripartizione dell'Onere delle spese nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale di pagamento di Tributi locali non riscuotibili mediante ruoli, promosso dal contribuente, senza che siano stati esperiti tutti i gravami amministrativi, si effettua alla stregua delle Disposizioni del cod proc civ (artt 91 e 92) con applicazione del principio della soccombenza. ( V 1259'70, mass n 346928; 3485'69, mass n 345620; 1003'69, mass n 339456; 720'69, mass n 339002; 582'69, mass n 338772).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/1971, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1971 |
Testo completo
I benefici fiscali previsti dagli artt 30 del tu sulla finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175) e dall'art 40, ultimo comma del relativo regolamento (RD 30 aprile 1936 n 1138), e che importano l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di 'opifici industriali' si applicano quando la costruzione sia in concreto destinata ad un'industria il cui Esercizio richiede l'impiego di macchinari o apparecchiature annesse stabilmente all'immobile, o, in via concorrente od alternativa, sia strutturalmente tale per le sue caratteristiche oggettive, da non essere suscettibile di altra destinazione permanente che non sia quella industriale se non a seguito di rilevanti opere di trasformazione. Per attivita industriali debbono intendersi non soltanto quelle tipicamente produttive di trasformazione, di modificazione, o di manipolazione della materia prima, ma anche quelle che si esplichino nella prestazione di servizi. Spetta l'esenzione sui materiali impiegati nella costruzione di un edificio adibito dal consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte al servizio della meccanizzazione dei ruoli esattoriali mediante la elaborazione elettronica dei dati. ( V 1908'69, mass n 341057; 2879'68, mass n 335589; 2942'66, mass n 325541; 2165'57).*