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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2346/2020 R.G.
promossa da
- nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con la rappresentanza e la difesa dell' Avv.
PA CA
- Attore/ opponente- contro
- (già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. e P.I. , con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentate p.t., con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Vittorio Camilleri
- parte convenuta / opposta- avente ad oggetto: “opposizione a D.I.”
***
All'udienza del 23.06.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con decreto ingiuntivo n. 328/2020, il Tribunale di Siracusa ingiungeva a
[...] il pagamento di euro 13.420,13, oltre interessi e spese, in favore Parte_1 di Controparte_1
• Avverso detto decreto ingiuntivo si opponeva il con atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio, con cui così concludeva:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siracusa adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
328/2020 del 19.02.2020, emesso dal Tribunale di Siracusa nella persona del
Giudice Domenico Stilo, per i motivi di cui in narrativa;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
• Con comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
[...] osì concludeva: Controparte_1
1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 328/2020 del 19.02.2020 (R.G. n. 462/2020), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott. Domenico Stilo dell'On.le Tribunale di
Siracusa, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ.;
3) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'odierno opponente, stante la lapalissiana pretestuosità delle censure avversarie, e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in favore dell'opposta, al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 del cod. proc. civ., con ogni statuizione conseguente ed accessoria.
4) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa.
5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del
15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
• La causa veniva istruita e le parti depositavano loro memorie istruttorie.
• Con provvedimento 11.02.22 questo Tribunale (Giudice dott.ssa Leonardi) formulava proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, proposta non accolta dalla parte attrice.
• Il fascicolo veniva quindi assegnato a questo Giudice, il quale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
• Alla udienza del 23.06.25, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione. La sola parte attrice/opponente ha depositato comparsa conclusionale, con cui ha insistito in domanda.
MOTIVAZIONI
1. Risulta dagli atti di causa che a seguito di accertamenti eseguiti da tecnici/dipendenti incaricati dalla società convenuta, alla presenza dei
Carabinieri della Stazione di Francofonte, si riscontrava una manomissione del pag. 2/5 contatore a servizio dell'immobile dell'attore. In particolare, si riscontrava “… la manomissione della VITE IMQ e dei TENONI POSTERIORI. Eseguita prova strumentale si registra un errore medio del -91,44%...”.
2. A seguito di detto accertamento veniva redatto verbale, consegnato all'odierno attore e, quindi, accertata la manomissione del contatore, veniva trasmessa all'attore nota con cui si dava atto che “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso prelievo irregolare…”.
3. Sulla scorta della ricostruzione dei consumi, parte convenuta /opposta emetteva la fattura n. 89047283071284A del 10.07.2017, azionata in sede monitoria, di euro 13.420,13.
4. In atti è depositata la denunzia penale della Società per furto di energia elettrica.
Ovviamente, la denunzia penale di per sé non prova che il furto sia opera del
[...]
, il quale, sottoscrivendo il verbale di cui sopra, dichiara “non esser a Pt_1 conoscenza dei fatti”. Ma ai fini che ne occupano non è importante chi sia l'autore materiale della manomissione del contatore, essendo sufficiente che essa sia avvenuta, come conseguenza della violazione dell'obbligo di custodia del contatore da parte dell'Utente. In sostanza, l'Utente -quand'anche non autore del furto- certamente ha violato i suoi obblighi di custodia del contatore, e si è appropriato del bene -energia elettrica- non conteggiata dal contatore, per via della sua manomissione.
5. Se quindi non possono esservi dubbi sul debito dell'Utente, va considerata l'entità dello stesso. Leggiamo sul punto in Cass. III 20769/25:
… diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il giudice a quo ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato - e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, si riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente. Ebbene, il metodo prescelto - quello della "potenza tecnicamente prelevabile del cavo" - applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa e ritenuto da questa Corte non arbitrario (cfr. Cass., sez. 3, 22/07/2024, n. 20249; Cass., sez. 3, 27/02/2025, n. 5219) - non risulta contestato efficacemente dall'odierno ricorrente…
…quando "l'apparecchio-contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che "la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi" o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto
- sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento", prova qui, invece, ritenuta sussistente - "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente
pag. 3/5 sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (Cass., sez. 3, 21/05/2019, n. 13605, non massimata).
Coerente è il giudicato su un caso analogo al nostro, definito con sentenza del
S.C., III, 16.04.25 n. 10032, ove leggiamo:
… “il Tribunale dava atto … di allacci abusivi…; che fosse del tutto irrilevante identificare l'autore dell'allaccio…; che la fattura azionata col ricorso monitorio era stata elaborata sulla scorta della ricostruzione dei consumi effettuata da EL BU PA …; “che la Corte d'Appello di Napoli … rigettava l'appello … avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui era stata rigettata l'opposizione dai predetti proposta avverso il decreto ingiuntivo…”
… “I motivi sono inammissibili. …Riguardo al valore della documentazione posta a fondamento del credito monitorio, la Corte d'Appello ha ritenuto che il avesse fornito idonea e sufficiente prova del Controparte_1 credito azionato, ritenendo a tal fine idonee le fatture prodotte in fase di opposizione e la corrispondenza intercorsa con l'appellante, questa mai contestata, il verbale di verifica redatto alla presenza dei Carabinieri, nonché la ricostruzione dei consumi effettuata nel rispetto della normativa vigente a seguito di manomissione del contatore”;
6. Sul punto, la Società opposta comprova che i consumi considerati dal
Distributore (soggetto terzo rispetto alla Società opposta) sono pari a kWh
47.685, mentre quelli verificati dal contatore alterato sono pari a 4.082.
E',quindi il differenziale -pari a kWh 43.603- quello fondante il D.I., il cui importo non è contestato se non con generiche lagnanze.
7. In sintesi, quanto all'assenza dell'Utente, si rileva che il verbale del 7.1.17 risulta sottoscritto dall'Utente. Il quale, neanche in questa sede di opposizione, ipotizza una manomissione del contatore allo stesso non ascrivibile, o un conteggio dei consumi a sé più favorevole. Donde la documentazione della
Società opposta, unitamente a quella proveniente da terze ditte, appare corretta, e non incisa dalle generiche contestazioni dell'opponente.
8. In particolare, il grafico contenuto a pagina 5 della memoria 183/6 sub 2) dell'opponente di per sé non supera le prove documentali del consumo effettuato. Né conducente appare la prova orale articolata dall'opponente, la cui sottoscrizione risulta dal verbale, senza alcuna riserva, donde essa prova orale si conferma inammissibile ed irrilevante.
9. Donde il rigetto dell'opposizione, essendo risultata la manomissione del contatore, e documentato il credito per fornitura di energia non conteggiata per fatto colpevole dell'Utente: ciò anche alla luce dell'onere probatorio in presenza di manomissione del contatore, come da ultimo richiamato in Cass. 20769/25.
pag. 4/5 10. Quanto alle spese legali, va detto che premesso il valore del D.I. opposto (euro
13.420,13), e quindi lo scaglione 5.200 / 26.000, queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 919 FASE INTRODUTTIVA 777
FASE TRATTAZIONE 1.696
FASE DECISIONALE 1.701
TOTALE 5.093 oltre alle spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2346/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione a D.I. proposta da Parte_1
• Conferma l'opposto decreto che dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna l'opponente alle spese legali per euro 5.093 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA, ed IVA se dovute.
Così deciso in Siracusa, in data 14 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2346/2020 R.G.
promossa da
- nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con la rappresentanza e la difesa dell' Avv.
PA CA
- Attore/ opponente- contro
- (già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. e P.I. , con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentate p.t., con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Vittorio Camilleri
- parte convenuta / opposta- avente ad oggetto: “opposizione a D.I.”
***
All'udienza del 23.06.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con decreto ingiuntivo n. 328/2020, il Tribunale di Siracusa ingiungeva a
[...] il pagamento di euro 13.420,13, oltre interessi e spese, in favore Parte_1 di Controparte_1
• Avverso detto decreto ingiuntivo si opponeva il con atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio, con cui così concludeva:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siracusa adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
328/2020 del 19.02.2020, emesso dal Tribunale di Siracusa nella persona del
Giudice Domenico Stilo, per i motivi di cui in narrativa;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
• Con comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
[...] osì concludeva: Controparte_1
1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 328/2020 del 19.02.2020 (R.G. n. 462/2020), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott. Domenico Stilo dell'On.le Tribunale di
Siracusa, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ.;
3) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'odierno opponente, stante la lapalissiana pretestuosità delle censure avversarie, e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in favore dell'opposta, al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 del cod. proc. civ., con ogni statuizione conseguente ed accessoria.
4) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa.
5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del
15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
• La causa veniva istruita e le parti depositavano loro memorie istruttorie.
• Con provvedimento 11.02.22 questo Tribunale (Giudice dott.ssa Leonardi) formulava proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, proposta non accolta dalla parte attrice.
• Il fascicolo veniva quindi assegnato a questo Giudice, il quale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
• Alla udienza del 23.06.25, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione. La sola parte attrice/opponente ha depositato comparsa conclusionale, con cui ha insistito in domanda.
MOTIVAZIONI
1. Risulta dagli atti di causa che a seguito di accertamenti eseguiti da tecnici/dipendenti incaricati dalla società convenuta, alla presenza dei
Carabinieri della Stazione di Francofonte, si riscontrava una manomissione del pag. 2/5 contatore a servizio dell'immobile dell'attore. In particolare, si riscontrava “… la manomissione della VITE IMQ e dei TENONI POSTERIORI. Eseguita prova strumentale si registra un errore medio del -91,44%...”.
2. A seguito di detto accertamento veniva redatto verbale, consegnato all'odierno attore e, quindi, accertata la manomissione del contatore, veniva trasmessa all'attore nota con cui si dava atto che “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso prelievo irregolare…”.
3. Sulla scorta della ricostruzione dei consumi, parte convenuta /opposta emetteva la fattura n. 89047283071284A del 10.07.2017, azionata in sede monitoria, di euro 13.420,13.
4. In atti è depositata la denunzia penale della Società per furto di energia elettrica.
Ovviamente, la denunzia penale di per sé non prova che il furto sia opera del
[...]
, il quale, sottoscrivendo il verbale di cui sopra, dichiara “non esser a Pt_1 conoscenza dei fatti”. Ma ai fini che ne occupano non è importante chi sia l'autore materiale della manomissione del contatore, essendo sufficiente che essa sia avvenuta, come conseguenza della violazione dell'obbligo di custodia del contatore da parte dell'Utente. In sostanza, l'Utente -quand'anche non autore del furto- certamente ha violato i suoi obblighi di custodia del contatore, e si è appropriato del bene -energia elettrica- non conteggiata dal contatore, per via della sua manomissione.
5. Se quindi non possono esservi dubbi sul debito dell'Utente, va considerata l'entità dello stesso. Leggiamo sul punto in Cass. III 20769/25:
… diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il giudice a quo ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato - e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, si riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente. Ebbene, il metodo prescelto - quello della "potenza tecnicamente prelevabile del cavo" - applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa e ritenuto da questa Corte non arbitrario (cfr. Cass., sez. 3, 22/07/2024, n. 20249; Cass., sez. 3, 27/02/2025, n. 5219) - non risulta contestato efficacemente dall'odierno ricorrente…
…quando "l'apparecchio-contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che "la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi" o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto
- sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento", prova qui, invece, ritenuta sussistente - "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente
pag. 3/5 sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (Cass., sez. 3, 21/05/2019, n. 13605, non massimata).
Coerente è il giudicato su un caso analogo al nostro, definito con sentenza del
S.C., III, 16.04.25 n. 10032, ove leggiamo:
… “il Tribunale dava atto … di allacci abusivi…; che fosse del tutto irrilevante identificare l'autore dell'allaccio…; che la fattura azionata col ricorso monitorio era stata elaborata sulla scorta della ricostruzione dei consumi effettuata da EL BU PA …; “che la Corte d'Appello di Napoli … rigettava l'appello … avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui era stata rigettata l'opposizione dai predetti proposta avverso il decreto ingiuntivo…”
… “I motivi sono inammissibili. …Riguardo al valore della documentazione posta a fondamento del credito monitorio, la Corte d'Appello ha ritenuto che il avesse fornito idonea e sufficiente prova del Controparte_1 credito azionato, ritenendo a tal fine idonee le fatture prodotte in fase di opposizione e la corrispondenza intercorsa con l'appellante, questa mai contestata, il verbale di verifica redatto alla presenza dei Carabinieri, nonché la ricostruzione dei consumi effettuata nel rispetto della normativa vigente a seguito di manomissione del contatore”;
6. Sul punto, la Società opposta comprova che i consumi considerati dal
Distributore (soggetto terzo rispetto alla Società opposta) sono pari a kWh
47.685, mentre quelli verificati dal contatore alterato sono pari a 4.082.
E',quindi il differenziale -pari a kWh 43.603- quello fondante il D.I., il cui importo non è contestato se non con generiche lagnanze.
7. In sintesi, quanto all'assenza dell'Utente, si rileva che il verbale del 7.1.17 risulta sottoscritto dall'Utente. Il quale, neanche in questa sede di opposizione, ipotizza una manomissione del contatore allo stesso non ascrivibile, o un conteggio dei consumi a sé più favorevole. Donde la documentazione della
Società opposta, unitamente a quella proveniente da terze ditte, appare corretta, e non incisa dalle generiche contestazioni dell'opponente.
8. In particolare, il grafico contenuto a pagina 5 della memoria 183/6 sub 2) dell'opponente di per sé non supera le prove documentali del consumo effettuato. Né conducente appare la prova orale articolata dall'opponente, la cui sottoscrizione risulta dal verbale, senza alcuna riserva, donde essa prova orale si conferma inammissibile ed irrilevante.
9. Donde il rigetto dell'opposizione, essendo risultata la manomissione del contatore, e documentato il credito per fornitura di energia non conteggiata per fatto colpevole dell'Utente: ciò anche alla luce dell'onere probatorio in presenza di manomissione del contatore, come da ultimo richiamato in Cass. 20769/25.
pag. 4/5 10. Quanto alle spese legali, va detto che premesso il valore del D.I. opposto (euro
13.420,13), e quindi lo scaglione 5.200 / 26.000, queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 919 FASE INTRODUTTIVA 777
FASE TRATTAZIONE 1.696
FASE DECISIONALE 1.701
TOTALE 5.093 oltre alle spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2346/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione a D.I. proposta da Parte_1
• Conferma l'opposto decreto che dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna l'opponente alle spese legali per euro 5.093 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA, ed IVA se dovute.
Così deciso in Siracusa, in data 14 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5