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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 1015 del 2024 R.G.A.C. promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgina Parte_1 CodiceFiscale_1
Rita Azara e dall'avv. Gavino Spano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arzachena, via S. Pietro 10,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
Parte resistente - contumace
E
con l'intervento dell'avv. Monica Cazzari, nella sua qualità di curatore speciale della minore Per_1
n. il 17.4.2022,
[...]
all'esito dell'udienza del 20.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 337 ter c.c. depositato il 10.7.2024 premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con , dalla quale era nata, il 17.4.2022, la figlia Controparte_1 Per_1
che l'unione ed il rapporto sentimentale si erano deteriorati, al punto da indurli a porre fine alla
[...]
loro relazione, che il ricorrente aveva sempre tenuto, ed aveva proseguito a tenere una condotta violenta e prevaricatrice nei suoi confronti, oltre che dei suoi familiari, che si era sempre disinteressato del figlio e che non aveva mai contribuito al suo mantenimento, chiedeva al Tribunale
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337 ter e segg. c.c., con l'affidamento in via esclusiva della figlia e l'adozione in via d'urgenza dei provvedimenti opportuni.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e, nella sua contumacia, i Tribunale adottava i provvedimenti indifferibili a tutela della minore e della ricorrente.
All'udienza del 20.12.2024 la ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda, mentre il curatore speciale chiedeva che fosse proseguita l'osservazione e valutazione del comportamento del nei confronti della figlia da parte dei Servizi sociali. Chiedeva altresì che, in considerazione CP_1
del fatto che la madre e la sorella della ricorrente, unitamente alla suocera, avevano denunciato ai
Servizi sociali l'esistenza di forti contrasti tra la stessa ed il coniuge fossero acquisiti Persona_2
tutti gli atti relativi a procedimenti penali iscritti su impulso della nei confronti sia del Pt_1
resistente che del nonché una relazione in proposito da parte delle forze dell'ordine di Per_2 [...]
ed il giudice si riservava di riferire al Collegio. Parte_2
Deve in primo luogo dichiararsi la contumacia del resistente che, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di provvedere in sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I,
06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023, n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che le affermazioni della ricorrente circa la condotta violenta e prevaricatrice tenuta dal resistente hanno trovato pieno riscontro nella documentazione prodotta e, in
2 particolare, nelle numerose denunce-querele sporte della ricorrente nei confronti del e nei CP_1 certificati medici rilasciati a seguito degli accessi della medesima al Pronto Soccorso dell'ospedale di a seguito delle aggressioni subite. Parte_2
Deve poi considerarsi che il resistente ha posto in essere tali condotte anche alla presenza della figlia minore, e senza curarsi delle conseguenze pregiudizievoli che inevitabilmente esse avevano sulla stessa, vittima di violenza assistita.
Egli, inoltre, in varie occasioni, si è rifiutato di riconsegnare spontaneamente la figlia alla madre, così ponendone a rischio l'incolumità, anche in considerazione dell'età della stessa che, all'epoca dei fatti aveva soltanto due anni.
Osserva infine il Tribunale che non solo le circostanze sopra esposte, ma anche le ulteriori affermazioni della ricorrente circa il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia anche sotto il profilo dell'omissione di una sia pur minima contribuzione per il suo mantenimento, non sono state contestate dal che, sebbene abbia ricevuto la rituale notifica del ricorso, ha scelto di CP_1
rimanere contumace, così confermando il costante atteggiamento di assenza nei confronti della figlia e, in definitiva, la sua incapacità di mettere da parte il proprio “volere”, rispetto al superiore interesse della minore.
Gli elementi sin qui evidenziati impongono al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre;
per l'effetto, risiederà stabilmente presso l'abitazione della ricorrente. Per_1
Quanto alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita, deve tenersi presente che i servizi sociali del Comune di con la relazione in data 3.12.2024, relativa Parte_2 all'andamento degli incontri protetti tra il padre e la figlia, non hanno evidenziato particolari criticità.
Dall'allegata relazione delle operatrici, è altresì emerso che “…Il sig. interagisce CP_1
principalmente in forma ludica mostrandosi in tali attività adeguato ma emerge ancora la necessita di essere supportato nell'esercitare le funzioni genitoriali di cura. Nello specifico, rispetto tale aspetto, si sottolinea che, negli ultimi incontri, si riscontra una presa di consapevolezza nelle azioni di cura nei confronti della minore. La piccola appare allegra e legata affettivamente al padre. Al termine degli incontri, la bambina manifesta difficoltà nel separarsi, esprimendo il desiderio di continuare a stare con il padre”.
A fronte di tali risultanze, ritiene il Tribunale l'opportunità di confermare i provvedimenti adottati in via di urgenza, che appaiono tuttora gli unici idonei a tutelare l'interesse della minore.
3 Il resistente avrà pertanto la facoltà di incontrare la figlia esclusivamente in maniera protetta, secondo i tempi ed i modi previsti dai servizi sociali del Comune di ai quali si ritiene opportuno Parte_2
concedere la facoltà di incrementare i giorni e le ore nelle quali il potrà vedere CP_1 Per_1
Valutate inoltre le dichiarazioni rese dalla madre e dalla sorella della ricorrente, nonché dalla suocera, ai Servizi sociali di circa l'esistenza di contrasti tra la ed il coniuge Parte_2 Pt_1 Per_2
ritiene il Tribunale che non si renda necessario il supplemento di istruttoria richiesto dal
[...]
curatore speciale della minore, stante la loro genericità e la situazione di conflittualità esistente tra le parti, ed in considerazione del fatto che le stesse, ove pure corrispondenti al vero, non pongono in evidenza alcun elemento da cui potersi desumere il pericolo, concreto ed attuale, di uno specifico pregiudizio per la figlia.
Avuto riguardo, infine, all'attuale stato di disoccupazione della ricorrente, appare opportuno imporre al resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia, la somma di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno unico e ad ogni altro emolumento pubblico erogato in favore della minore.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per la figlia.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dispone l'affidamento esclusivo alla madre della figlia che, per l'effetto, risiederà Per_1 stabilmente presso l'abitazione della ricorrente;
dispone che il padre possa incontrare la figlia esclusivamente in maniera protetta, secondo i tempi ed i modi previsti dai servizi sociali del Comune di che avranno la facoltà di incrementare Parte_2
i giorni e le ore nelle quali il resistente potrà vedere Per_1
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia, la somma di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
4 ISTAT, oltre all'assegno unico familiare e ad ogni altro emolumento pubblico erogato in favore della minore;
dispone che il resistente contribuisca, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.1.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 1015 del 2024 R.G.A.C. promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgina Parte_1 CodiceFiscale_1
Rita Azara e dall'avv. Gavino Spano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arzachena, via S. Pietro 10,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
Parte resistente - contumace
E
con l'intervento dell'avv. Monica Cazzari, nella sua qualità di curatore speciale della minore Per_1
n. il 17.4.2022,
[...]
all'esito dell'udienza del 20.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 337 ter c.c. depositato il 10.7.2024 premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con , dalla quale era nata, il 17.4.2022, la figlia Controparte_1 Per_1
che l'unione ed il rapporto sentimentale si erano deteriorati, al punto da indurli a porre fine alla
[...]
loro relazione, che il ricorrente aveva sempre tenuto, ed aveva proseguito a tenere una condotta violenta e prevaricatrice nei suoi confronti, oltre che dei suoi familiari, che si era sempre disinteressato del figlio e che non aveva mai contribuito al suo mantenimento, chiedeva al Tribunale
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337 ter e segg. c.c., con l'affidamento in via esclusiva della figlia e l'adozione in via d'urgenza dei provvedimenti opportuni.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e, nella sua contumacia, i Tribunale adottava i provvedimenti indifferibili a tutela della minore e della ricorrente.
All'udienza del 20.12.2024 la ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda, mentre il curatore speciale chiedeva che fosse proseguita l'osservazione e valutazione del comportamento del nei confronti della figlia da parte dei Servizi sociali. Chiedeva altresì che, in considerazione CP_1
del fatto che la madre e la sorella della ricorrente, unitamente alla suocera, avevano denunciato ai
Servizi sociali l'esistenza di forti contrasti tra la stessa ed il coniuge fossero acquisiti Persona_2
tutti gli atti relativi a procedimenti penali iscritti su impulso della nei confronti sia del Pt_1
resistente che del nonché una relazione in proposito da parte delle forze dell'ordine di Per_2 [...]
ed il giudice si riservava di riferire al Collegio. Parte_2
Deve in primo luogo dichiararsi la contumacia del resistente che, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di provvedere in sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I,
06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023, n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che le affermazioni della ricorrente circa la condotta violenta e prevaricatrice tenuta dal resistente hanno trovato pieno riscontro nella documentazione prodotta e, in
2 particolare, nelle numerose denunce-querele sporte della ricorrente nei confronti del e nei CP_1 certificati medici rilasciati a seguito degli accessi della medesima al Pronto Soccorso dell'ospedale di a seguito delle aggressioni subite. Parte_2
Deve poi considerarsi che il resistente ha posto in essere tali condotte anche alla presenza della figlia minore, e senza curarsi delle conseguenze pregiudizievoli che inevitabilmente esse avevano sulla stessa, vittima di violenza assistita.
Egli, inoltre, in varie occasioni, si è rifiutato di riconsegnare spontaneamente la figlia alla madre, così ponendone a rischio l'incolumità, anche in considerazione dell'età della stessa che, all'epoca dei fatti aveva soltanto due anni.
Osserva infine il Tribunale che non solo le circostanze sopra esposte, ma anche le ulteriori affermazioni della ricorrente circa il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia anche sotto il profilo dell'omissione di una sia pur minima contribuzione per il suo mantenimento, non sono state contestate dal che, sebbene abbia ricevuto la rituale notifica del ricorso, ha scelto di CP_1
rimanere contumace, così confermando il costante atteggiamento di assenza nei confronti della figlia e, in definitiva, la sua incapacità di mettere da parte il proprio “volere”, rispetto al superiore interesse della minore.
Gli elementi sin qui evidenziati impongono al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre;
per l'effetto, risiederà stabilmente presso l'abitazione della ricorrente. Per_1
Quanto alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita, deve tenersi presente che i servizi sociali del Comune di con la relazione in data 3.12.2024, relativa Parte_2 all'andamento degli incontri protetti tra il padre e la figlia, non hanno evidenziato particolari criticità.
Dall'allegata relazione delle operatrici, è altresì emerso che “…Il sig. interagisce CP_1
principalmente in forma ludica mostrandosi in tali attività adeguato ma emerge ancora la necessita di essere supportato nell'esercitare le funzioni genitoriali di cura. Nello specifico, rispetto tale aspetto, si sottolinea che, negli ultimi incontri, si riscontra una presa di consapevolezza nelle azioni di cura nei confronti della minore. La piccola appare allegra e legata affettivamente al padre. Al termine degli incontri, la bambina manifesta difficoltà nel separarsi, esprimendo il desiderio di continuare a stare con il padre”.
A fronte di tali risultanze, ritiene il Tribunale l'opportunità di confermare i provvedimenti adottati in via di urgenza, che appaiono tuttora gli unici idonei a tutelare l'interesse della minore.
3 Il resistente avrà pertanto la facoltà di incontrare la figlia esclusivamente in maniera protetta, secondo i tempi ed i modi previsti dai servizi sociali del Comune di ai quali si ritiene opportuno Parte_2
concedere la facoltà di incrementare i giorni e le ore nelle quali il potrà vedere CP_1 Per_1
Valutate inoltre le dichiarazioni rese dalla madre e dalla sorella della ricorrente, nonché dalla suocera, ai Servizi sociali di circa l'esistenza di contrasti tra la ed il coniuge Parte_2 Pt_1 Per_2
ritiene il Tribunale che non si renda necessario il supplemento di istruttoria richiesto dal
[...]
curatore speciale della minore, stante la loro genericità e la situazione di conflittualità esistente tra le parti, ed in considerazione del fatto che le stesse, ove pure corrispondenti al vero, non pongono in evidenza alcun elemento da cui potersi desumere il pericolo, concreto ed attuale, di uno specifico pregiudizio per la figlia.
Avuto riguardo, infine, all'attuale stato di disoccupazione della ricorrente, appare opportuno imporre al resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia, la somma di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno unico e ad ogni altro emolumento pubblico erogato in favore della minore.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per la figlia.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dispone l'affidamento esclusivo alla madre della figlia che, per l'effetto, risiederà Per_1 stabilmente presso l'abitazione della ricorrente;
dispone che il padre possa incontrare la figlia esclusivamente in maniera protetta, secondo i tempi ed i modi previsti dai servizi sociali del Comune di che avranno la facoltà di incrementare Parte_2
i giorni e le ore nelle quali il resistente potrà vedere Per_1
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia, la somma di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
4 ISTAT, oltre all'assegno unico familiare e ad ogni altro emolumento pubblico erogato in favore della minore;
dispone che il resistente contribuisca, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.1.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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