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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4261/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Federico Montalto Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
Avv. Angelo Villì resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.11.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze nel periodo dal 14.9.2023 al 22.12.2023 e dall'8.1.2024 al 28.3.2024 inquadrata al livello D2 del CCNL Turismo per lo svolgimento delle mansioni di accompagnatrice di navetta scuolabus, esponeva che, a fronte dell'orario contrattuale di lavoro fissato in dieci ore settimanali, aveva lavorato per entrambi i periodi dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 8,30 e dalle ore
12,30 alle ore 15/15,20.
Deduceva di essere creditrice a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non goduti e permessi, nonchè TFR, della complessiva somma di €
2.928,21 come da allegati conteggi e concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma predetta.
1 Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso di cui Controparte_2 chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Non sono in contestazione nella presente fattispecie né il periodo di occupazione né l'inquadramento contrattuale e le mansioni dedotte in ricorso e costituendosi in giudizio, la convenuta ha offerto la prova (cfr. buste paga e distinta di bonifico) di aver corrisposto alla ricorrente l'importo di € 245,00 a titolo di TFR e residuo ferie e permessi.
È controverso invece l'orario di lavoro avendo la ricorrente dedotto di aver lavorato per cinque giorni alla settimana dalle ore 7,00 alle ore 8,30 e dalle ore
12,30 alle ore 15/15,20 (a fronte delle n. 10 ore settimanali) e la società convenuta contestato tale allegazione deducendo che l'orario di lavoro era stato articolato dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 14 alle 15 per complessive n. 10 ore settimanali.
Ora, la posizione difensiva della resistente non trova conferma in alcuno dei testi escussi non avendo neppure i testi di parte e Tes_1 Tes_2
) confermato l'articolazione oraria dedotta in memoria: entrambi i testi
[...] citati hanno infatti riferito che al mattino il servizio di scuola bus aveva inizio alle 7,15 ed al pomeriggio riprendeva alle 13.15.
Di contro i testi di parte ricorrente e ) hanno Testimone_3 Testimone_4 riferito “[..] il pulman arrivava alla fermata che mi riguardava cioè sotto casa alle 7,10 circa ed era già con dei ragazzi a bordo e arrivavano a scuola intorno alle 7,45 [..]” (cfr. teste ) e che “[..] All'uscita da scuola il pulmino Tes_1 prima accompagna a casa i bambini delle scuole elementari poi nuovamente quelli delle elementari che escono più tardi e quindi quelli della scuola media.
L'accompagnamento di quelli della scuola media non termina prima delle 15,00
[..] (cfr. teste ). Tes_4
Può quindi dirsi raggiunta la prova sul superamento dell'orario contrattuale di lavoro.
2 Non vi sono specifiche contestazioni della convenuta sul quantum preteso dalla ricorrente sicchè, detratto dall'importo reclamato quello di € 245,00 il cui pagamento, come detto, è stato provato, ne consegue che il residuo ancora dovuto alla ricorrente è pari ad € 2.683,21 (€ 2.928,21 - € 245,00) oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 2.683,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4261/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Federico Montalto Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
Avv. Angelo Villì resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.11.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze nel periodo dal 14.9.2023 al 22.12.2023 e dall'8.1.2024 al 28.3.2024 inquadrata al livello D2 del CCNL Turismo per lo svolgimento delle mansioni di accompagnatrice di navetta scuolabus, esponeva che, a fronte dell'orario contrattuale di lavoro fissato in dieci ore settimanali, aveva lavorato per entrambi i periodi dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 8,30 e dalle ore
12,30 alle ore 15/15,20.
Deduceva di essere creditrice a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non goduti e permessi, nonchè TFR, della complessiva somma di €
2.928,21 come da allegati conteggi e concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma predetta.
1 Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso di cui Controparte_2 chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Non sono in contestazione nella presente fattispecie né il periodo di occupazione né l'inquadramento contrattuale e le mansioni dedotte in ricorso e costituendosi in giudizio, la convenuta ha offerto la prova (cfr. buste paga e distinta di bonifico) di aver corrisposto alla ricorrente l'importo di € 245,00 a titolo di TFR e residuo ferie e permessi.
È controverso invece l'orario di lavoro avendo la ricorrente dedotto di aver lavorato per cinque giorni alla settimana dalle ore 7,00 alle ore 8,30 e dalle ore
12,30 alle ore 15/15,20 (a fronte delle n. 10 ore settimanali) e la società convenuta contestato tale allegazione deducendo che l'orario di lavoro era stato articolato dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 14 alle 15 per complessive n. 10 ore settimanali.
Ora, la posizione difensiva della resistente non trova conferma in alcuno dei testi escussi non avendo neppure i testi di parte e Tes_1 Tes_2
) confermato l'articolazione oraria dedotta in memoria: entrambi i testi
[...] citati hanno infatti riferito che al mattino il servizio di scuola bus aveva inizio alle 7,15 ed al pomeriggio riprendeva alle 13.15.
Di contro i testi di parte ricorrente e ) hanno Testimone_3 Testimone_4 riferito “[..] il pulman arrivava alla fermata che mi riguardava cioè sotto casa alle 7,10 circa ed era già con dei ragazzi a bordo e arrivavano a scuola intorno alle 7,45 [..]” (cfr. teste ) e che “[..] All'uscita da scuola il pulmino Tes_1 prima accompagna a casa i bambini delle scuole elementari poi nuovamente quelli delle elementari che escono più tardi e quindi quelli della scuola media.
L'accompagnamento di quelli della scuola media non termina prima delle 15,00
[..] (cfr. teste ). Tes_4
Può quindi dirsi raggiunta la prova sul superamento dell'orario contrattuale di lavoro.
2 Non vi sono specifiche contestazioni della convenuta sul quantum preteso dalla ricorrente sicchè, detratto dall'importo reclamato quello di € 245,00 il cui pagamento, come detto, è stato provato, ne consegue che il residuo ancora dovuto alla ricorrente è pari ad € 2.683,21 (€ 2.928,21 - € 245,00) oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 2.683,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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