CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
DO.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
DO.ssa Silvana Ferriero Consigliere
DO. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 852/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Peppino Mariano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla Piazza Le Pera, 9
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli Avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca
e Mariachiara Paone dell'Ufficio Legale dell' , elettivamente domiciliata in CP_1
Catanzaro alla Via V. Cortese, 25
Appellata
E
(P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura e delibera di incarico, dall'Avv. Florenza Russo, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della in Catanzaro alla Via Cortese, 10 CP_1
Appellata
E
CP_3
Appellato contumace
Conclusioni:
Per l'appellante ( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Parte_1
contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1708/2021 emessa dal
Tribunale Ordinario di Catanzaro – I Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO. Antonio Giglio – resa nel giudizio R.G.n.
744/2013, pubblicata il 24.11.2021 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti: Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te p.t.; in
[...] Controparte_5
persona del suo legale rapp.te p.t. e del DO. in solido tra loro e/o CP_3
ciascuno secondo le proprie responsabilità, nella causazione dei danni ( patrimoniali e non ) subiti e subendi dalla Sig.ra ; 2) Per l'effetto condannare l' Parte_1
, in persona del suo direttore legale Controparte_4 rapp.te p.t., e l' , in persona del suo direttore p.t., ed Controparte_5
il dott. in solido tra loro o ciascuno per la propria responsabilità al CP_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi dalla sig.ra Parte_1
nella misura che sarà quantificata in corso di causa, e che sarà ritenuta equa
[...]
e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì dell'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare altresì i convenuti alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio da liquidare ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore” Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co. c.p.c. ordinarsi al
Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.”
Per l'appellata ( ): “[…] l'On.le Corte di Controparte_1
Appello Voglia, ogni contraria istanza e difesa disattesa:
1. Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catanzaro n. 1708/2021 pubblicata in data 24/11/2021, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2. In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c..
3. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati.”
Per l'appellata ( ): “Voglia Controparte_2
l'Ecc. ma Corte adìta, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte,
-dichiarare inammissibile, improponibile, irricevibile il gravame per surrettizia introduzione di mutatio libelli e/o comunque, rigettare il medesimo poiché infondato in fatto e diritto;
-condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 21.2.2013 ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il dott. l' CP_3 [...]
e l' per Controparte_6 Controparte_1
sentirli condannare in solido tra loro e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dalla condotta negligente del il quale, nonostante l'esito positivo del TB test effettuato il CP_3 10.9.2003, ha omesso di diagnosticare 1a tubercolosi polmonare e di consigliare esami clinici e/o strumentali ulteriori e/o idonei trattamenti terapeutici per debellare l'infezione.
A fondamento della propria domanda l'attrice ha dedotto (i) di essersi rivolta nell'anno
2003 al dott. in servizio presso il reparto di Pneumatologia dell' CP_3 [...]
di Catanzaro, per sottoporsi a visita;
(ii) che il 4.9.2003 è stata ricoverata Controparte_7
con diagnosi di ingresso di "Bronchite cronica"; (iii) che il 10.9.2003 è stata sottoposta a
TB-Test per l'accertamento della tubercolosi e che, nonostante il responso positivo, il dott. l'ha dimessa con diagnosi di focolaio di broncopolmonite sx da CP_3
"Haemoplhilus p. influenzae"; (iv) che dopo la dimissione le sue condizioni si sono aggravate per la comparsa di rantoli nel respiro, senso di occlusione e asma;
(v) che, preoccupata per tale situazione, nonostante il dott. non avesse prescritto alcun CP_3
esame strumentale e/o accertamento clinico, ha deciso effettuare immediatamente una
TAC; (vi) che si è, quindi, rivolta nuovamente al dott. il quale ha affermato CP_3 trattarsi di "Asma Bronchiale da reflusso Gastroesofageo”, continuando a prescrivere trattamenti terapeutici del tutto controindicati per la patologia di cui è stata realmente affetta (la tubercolosi); (vii) che, sulla base di questa nuova diagnosi, ha continuato senza alcun miglioramento le cure che le sono state prescritte, fino a quando il 2.8.2005, a causa di una febbre altissima, è tornata dal dott. (che nel frattempo si è trasferito CP_3
nell'ambulatorio di Catanzaro Lido), il quale, incurante della sintomatologia, ha consigliato una nuova radiografia, effettuata il 3.8.2005, per poi diagnosticarle un
“focolaio B.P. ilare Sx”; (viii) che, non vedendo alcun miglioramento, ha deciso di rivolgersi a un altro specialista pneumologo, il quale dopo averla visitata ha predisposto il ricovero d'urgenza presso l'Azienda Ospedaliera "Mater Domini" dove, effettuate le analisi ematiche e tutti i controlli del caso, le è stata diagnosticata una “TBC Polmonare”;
(ix) che l'erronea diagnosi e le ritardate cure hanno avuto effetti sulla sua integrità psico- fisica, costringendola per tre anni a cure inutili e debilitanti, che hanno provocato un totale stravolgimento delle sue abitudini di vita, consistito nell'abbandono degli studi universitari e alla rinuncia al suo sogno di divenire avvocato.
Si sono costituite le parti convenute le quali, svolgendo difese analoghe, hanno chiesto il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante audizione testimoniale, interrogatorio formale del convenuto e CTU medico – legale, è stata decisa con sentenza n. 1708/2021, pubblicata in CP_3
data 24.11.2021, non notificata, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha così statuito: “-
Rigetta la domanda;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure:
➢ ha affermato, sulla base delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che l'iter diagnostico seguito dal dott. nel 2003 fu corretto, in quanto è stato CP_3
accertato che gli esami prescritti ed effettuati, risolutivi per l'accertamento della tubercolosi, hanno dato esito negativo, con la conseguenza che hanno consentito di escludere una tubercolosi in atto;
➢ ha affermato, con riguardo agli esami ed ai controlli effettuati nel 2005, precedenti alla diagnosi di TBC formulata dai sanitari di altra struttura sanitaria, sempre sulla base delle risultanze peritali, che la sintomatologia lamentata e le risultanze cliniche rilevate non hanno indicato una tubercolosi in atto, ma semmai la riacutizzazione della patologia pregressa;
➢ ha escluso, pertanto, la responsabilità del e conseguentemente delle CP_3
strutture sanitarie convenute per rispondere in solido dell'operato del primo;
➢ ha ritenuto , infine, non utilizzabile la parte finale della relazione e delle note a chiarimento nella quale il consulente ipotizza “[…] possibili negligenze del laboratorio di microbiologia dell' , per non avere Controparte_7
eseguito correttamente gli esami colturali che avrebbero potuto rivelare la presenza dell'infezione tubercolotica (ove all'epoca presente), potenzialmente condizionando la correttezza dell'iter diagnostico seguito dal dott. , in CP_3
quanto ha ritenuto trattarsi di un profilo di colpa autonomo e diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda;
profilo che, ove processualmente valutabile, avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti tecnici giacché né le parti né il consulente hanno spiegato perché nel 2003 la tubercolosi non sia stata rilevata neppure dall'indagine del DNA mediante PCR. 1.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 24.5.2022, affidandolo ad un unico ed articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.9.2022, si è costituita l' (d'ora innanzi ), Controparte_1 Controparte_8
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto.
Con comparsa di costituzione e riposta, depositata in data 20.9.2022, si è costituita l' , già Controparte_2 Controparte_4
(d'ora innanzi ), la quale ha eccepito, in via preliminare,
[...] CP_9
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello proposto.
La Corte, all'udienza del 12.10.2022, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, con ordinanza ha rinviato la causa all'udienza 13.3.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 23.10.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 28.10.2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. Cont Nei termini assegnati la parte appellante e l' hanno depositato la comparsa conclusionale;
la prima ha depositato anche la memoria di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale non si è CP_3 costituito in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica degli Avv.ti Crescenzio Santuori e
Antonio Iannacone in data 24.5.2022.
2.2. Venendo, ora, all'esame del merito della controversia, l'appellante con unico motivo, rubricato “Difetto di motivazione e/o motivazione carente, contraddittoria e/o inadeguata
e/o illogica e/o apparente – omessa e/o erronea valutazione dei mezzi di prova – infondatezza della domanda – Erronea applicazione di norme di legge”, censura la sentenza per due profili diversi.
2.2.1 Con il primo la difesa dell'appellante assume che il giudice di prime cure ha erroneamente applicato l'art. 1218 cc e i principi giurisprudenziali che regolano il riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità professionale non rilevando che, mentre la aveva assolto il proprio onere probatorio, l'azienda ospedaliera e l'asp non Pt_1
avevano dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno o comunque che l'evento è dipeso da un fatto a loro non imputabile.
Il motivo non è fondato.
Ai fini della disamina del motivo giova premettere che è coperta dal giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico del dott. l'appellante, infatti, non ha mosso alcuna critica alle argomentazioni spese CP_3
dal giudice e alle conclusioni del ctu sulle quali si fonda la sentenza. Quest'ultimo nella relazione depositata il 7/10/2019 per rendere i chiarimenti chiesti dal giudice ha ribadito
- che non si ravvisano elementi di colpa nella condotta del dr. CP_3
- che eventuali gap di natura diagnostica in termini laboratoristici non possono essere addebitati al dr. in quanto egli ha disposto tutti gli accertamenti utili previsti CP_3
dalle L.G. in essere nel 2003 e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica in merito alla diagnosi della TBC, effettuando, peraltro, anche la ricerca degli acidi nucleici del MTC attraverso il test di amplificazione genica (PCR), all'epoca innovativo ed in uso in pochi ospedali italiani.
Va poi precisato che erra l'appellante laddove assume che l'assenza di profili di colpa a carico del medico curante non è ragione sufficiente per mandare assolte anche le strutture sanitarie che si sono avvalse del suo operato (l'azienda ospedaliera e l' Controparte_8
presso le quali ha prestato servizio il rispettivamente nel 2003 e nel 2005). È CP_3
invero pacifico che, al di fuori dei casi di violazione degli obblighi di assistenza e di protezione che incombono direttamente ed esclusivamente in capo alle strutture sanitarie pubbliche e private in forza del contratto di spedalità, dette strutture rispondono in via solidale dei danni alla salute dei pazienti ex art 1228 cc solo laddove detti danni siano imputabili a titolo di colpa ai sanitari di cui si avvalgono per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Poiché nel caso concreto il giudice con statuizione coperta dal giudicato ha ritenuto correttamente eseguita l'obbligazione del medico curante escludendo l'errore diagnostico ipotizzato dall'attrice va decisamente esclusa la configurabilità anche solo astratta della responsabilità per i medesimi fatti delle strutture sanitarie presso le quali ha operato il medico.
2.2.2. L'appellante censura la sentenza anche per un profilo diverso. Secondo l'appellante il Tribunale sarebbe incorso in errore per non avere preso in considerazione la parte finale della relazione peritale nella quale il ctu ipotizza la responsabilità del
[...]
sul presupposto che l'esame Controparte_10
colturale è stato eseguito in modo non conforme a quanto prescritto da Scienza Medica, essendosi limitato alla ricerca immediata del Mycobacterium tuberculosis senza allestire nel contempo i terreni di coltura misti al fine di ottenere una diagnosi di certezza.
Il motivo così come formulato si profila inammissibile. Il motivo, infatti, non solo non spiega le ragioni per le quali dell'operato del laboratorio dell'ospedale Controparte_4 dovrebbe rispondere ex art 1228 anche l' , stante l'autonomia delle due Controparte_8
strutture sanitarie, ma ciò che più conta è che il motivo non si confronta affatto con la motivazione della sentenza nel senso che non contrappone alle argomentazioni del primo giudice alcuna censura in grado di incrinarne il fondamento. Il Tribunale, partendo dalla premessa che si versa in tema di diritti eterodeterminati, ha esaminato la domanda risarcitoria incentrando la sua attenzione esclusivamente sui fatti costitutivi della domanda - omissioni diagnostiche e terapeutiche imputate al dott - e precisando CP_3
che la disamina dei profili di colpa addebitati dal CTU al laboratorio di analisi dell'ospedale avrebbe comportato un'inammissibile modifica dei fatti costitutivi della domanda oramai preclusa alla parte danneggiata stante il superamento dei termini di cui all'art 183, comma 6 n 1,cpc.
Ebbene, a fronte di tale motivazione l'appellante non ha inteso specificare l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice e il diverso percorso argomentativo che avrebbe dovuto seguire per estendere il thema decidendum al fatto nuovo emerso dalla CTU. Per completezza, mette conto precisare che la statuizione del Tribunale è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di diritti eterodeterminati viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza che si fondi su una “causa petendi” diversa da quella allegata dall'attore.
La Suprema Corte , in casi simili, ha precisato che, se per un verso l'onere dell'attore di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della azione risarcitoria
“non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore”, per l'altro verso, ha chiarito che laddove, come nel caso di specie, la domanda risarcitoria si fondi su un fatto specifico integrante un inadempimento qualificato dell'operatore sanitario, incorre nella violazione dell'art 112 cpc il giudice che accolga la domanda sulla base di un fatto totalmente diverso e del tutto autonomo , ancorché emerso solo in corso di causa mediante la consulenza tecnica medico-legale.
Nel caso specifico non vi è alcun dubbio che il fatto nuovo che secondo l'appellante avrebbe dovuto formare oggetto di disamina (negligente esecuzione dell'esame culturale imputabile ai sanitari del laboratorio di analisi dell'ospedale) sia assolutamente autonomo e diverso da quello allegato in primo grado (omessa diagnosi e cura della tubercolosi imputabile al DO , pneumologo in servizio presso il medesimo CP_3
ospedale) e che come tale non poteva formare oggetto di valutazione ai fini della decisione - e prima ancora di ulteriori approfondimenti tecnici – se non incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
§3. Le spese di lite
3.1. Le spese di lite per le quattro fasi tabellari seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa) ridotti della metà stante la scarsa complessità della questione trattata.
3.2. Stante il tenore della decisione deve darsi atto che sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1708/2021 del Parte_1
Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 24.11.2021, non notificata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_3
2. Rigetta l'appello.
3. Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 4.996,000 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a.
1. Condanna al pagamento in favore dell' Controparte_11 CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 4.996,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a.
2. Dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Presidente est
DO.ssa Carmela Ruberto