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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Il datore di lavoro non può intervenire nel giudizio per il riconoscimento della malattia professionaleAccesso limitatoStefano Rossi · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Barbara BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 15.6.2023 da:
, C. F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Jugoslavia) il 29.12.1967 e residente a [...], c.a.p.
36010, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano RE (C.F.
), AB RE (C.F. ), ed EL C.F._2 C.F._3
RE (C.F. ), tutti del Foro di Vicenza, con domicilio C.F._4
eletto presso lo studio legale sito in Vicenza, c.a.p. 36100, piazza Pontelandolfo
n. 114, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 - c. 3 c.p.c. I sottoscritti procuratori, ai sensi degli artt. 125, 136 e 170 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cui alla presente procedura ai seguenti recapiti: -
N° fax: 0444 206812 - pec: Email_1
Email_2 2
- appellante - contro
Controparte_1
- C.F. – con sede
[...] P.IVA_1
legale in Roma, via IV Novembre, 144, in persona del legale rappresentante pro- tempore per il Veneto, con gli avv.ti Paquale Schiavulli (c.f.
– mail: - fax. C.F._5 Email_3
041.2729294), e DO (c.f. – mail: Parte_2 C.F._6
– fax. ), per mandati alle liti rilasciati per Email_4 P.IVA_2
il primo in data 29 agosto 2024, rep. n. 118151 e racc. 33798 e per il secondo in data 3 giugno 2010, rep. n. 100863 e racc. n. 23512, entrambi rogati dal notaio di Venezia ed ivi depositati, e con domicilio eletto presso Persona_1
l'Avvocatura Regionale INAIL, S. Croce, 712, in Venezia e presso il proprio indirizzo di posta certificata con sede legale in Via Del Lavoro n. 2 a Malo (VI), cod. fisc. / P. CP_2
IVA in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Grotto, del Foro di CP_3
Vicenza, con studio in Contrà Porti n. 24 a Vicenza, cod. fisc.
, PEC come da C.F._7 Email_5
mandato che si allega al presente atto
-appellati-
Oggetto: in riforma della sentenza n. 248/2023 del Tribunale di Vicenza.
In punto: Accertamento malattia professionale
Causa trattata all'udienza del 16.10.2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante: 3
IN VIA PRELIMINARE:
1. dichiarare inammissibile l'intervento del terzo con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, sia di primo grado e sia di quello corrente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti
procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi;
NEL MERITO:
2. accertare i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza
dell'evento infortunistico / malattia professionale contratta a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto,
dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965,
n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
3. per tali effetti, condannare la resistente:
[...]
P. Iva Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
a corrispondere P.IVA_4 P.IVA_1
al ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la
menomazione permanente dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso;
4. il tutto con maggiorazione degli interessi legali dal centuventunesimo giorno successivo alla presentazione
della domanda (30.07.2019) fino al saldo ai sensi dell'art. 16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come
modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006; 5. con condanna al pagamento di spese, diritti
ed onorari del giudizio, sia di primo grado e sia di quello corrente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore
dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi;
6. con condanna al
rimborso delle spese di CTP, anticipate dal ricorrente nella misura di € 366 e delle spese di CTU da
porsi a carico definitivamente della resistente.
ISTANZE ISTRUTTORIE
In via istruttoria si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello:
A) ammetta prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in premessa, dal n. 8 al n. 25, che devono intendersi qui integralmente riportate e precedute dalla locuzione “vero che”, espunti gli eventuali giudizi
e formulate positivamente laddove negative, con esibizione ai testi dei documenti nelle medesime richiamati,
sentendo come testimoni, anche a controprova: - - - Postolache Testimone_1 CP_4 4
Per Per_ ; - - - ; - - - ; Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
- ES AN;
- ; - Colleghi di lavoro del ricorrente a conoscenza dei fatti;
- Medico di Persona_4
base del ricorrente;
- Ispettore del lavoro per il lavoro irregolare;
- Ispettore competente;
- CP_1
Personale medico dello SPISAL competente per territorio;
- Funzionario del Centro per l'Impiego
competente per territorio;
- Funzionario del Patronato sindacale competente per territorio;
- Funzionario
sindacale competente per territorio;
- Funzionario sindacale di categoria competente per territorio. con
riserva di indicarne altri all'udienza, occorrendo, e di specificarne meglio i nominativi e gli indirizzi ex
art. 420 e 421 c.p.c. (v. Cassazione civile, Sez. Lav., 07/01/2019, n. 139, Cassazione civile, Sez.
Lav., 28/07/2010, n. 17649; Cassazione civile, Sez. Lav., 17/07/2009, n. 16661);
B) Si formula espressa richiesta affinchè, attivando i poteri istruttori d'ufficio conferitigli dalla legge, voglia
ordinare ex art. 420 c.p.c. alla ditta 'esibizione dei nominativi dei colleghi di lavoro CP_2
in forza all'epoca dei fatti denunciati ovvero assunti nel corso dei 24 mesi precedenti al licenziamento del
ricorrente, desumibili dal libro matricola, ora libro unico del lavoro, che fin d'ora si chiede venga ordinato
di produrre e, attraverso l'audizione degli stessi, ulteriori elementi utili e rilevanti ai fini della decisione
CP_1 della presente controversi;
C) a prova contraria sugli articoli di prova avversari, con i testi indicati
a prova diretta e con riserva di indicarne altri;
D) Disponga la rinnovazione della CTU medico legale per accertare il nesso eziologico tra la lavorazione
cui era adibito il ricorrente ed i postumi invalidanti descritti in narrativa, la causa tipica, l'assenza di
altre cause, la sufficienza nell'esposizione del rischio e quindi il grado d'invalidità derivante dai postumi
stessi, sia per ogni singola patologia che nel complessivo, CTU sul dolore e sul danno morale;
si indica
fin d'ora come consulente tecnico di parte il Dott. Persona_5
E) Disponga CTU contabile sul quantum debeatur;
F) Reperisca la documentazione necessaria per la valutazione del rischio della sicurezza e della salute
durante l'attività lavorativa svolta ed in costanza del rapporto di lavoro o, in subordine, ordini allo
SPISAL competente per territorio, e di quelli competenti ex art. 210 c.p.c, di esibire la documentazione
in suo possesso utile ai fini della decisione.
G) Disponga ex art. 421 c.p.c. a carico dello SPISAL competente per territorio l'espletamento d'ufficio 5
di ogni altra indagine relativa all'infortunio denunciato, anche se inerente a periodi successivi a quello di
competenza;
H) ordini agli Enti competenti di esibire la documentazione in loro possesso utile ai fini della decisione;
I) ex art. 421 c.p.c. disponga d'Ufficio l'acquisizione dell'estratto conto previdenziale presso il competente
INPS;
J) ex art. 421 c.p.c. disponga d'Ufficio ogni altro mezzo istruttorio e ordini l'acquisizione di ulteriori
certificati medici;
K) ex art. 210 c.p.c. ordini all'Ente convenuto di produrre in giudizio ogni altro
documento in suo possesso utile alla decisione.
Con ogni riserva anche istruttoria.
Conclusioni : CP_1
NEL MERITO:
1) Respingersi perché infondato, non provato o con qualsiasi altra statuizione, l'appello proposto da
avverso la sentenza n. 248/2023 del 11-5-2023 del Tribunale di Vicenza - Sez. Parte_1
Lavoro, resa inter-partes, confermandosi, per l'effetto, in ogni sua parte l'impugnata decisione in relazione
alle domande rivolte all' . IN OGNI CASO: CP_1
3) spese di causa come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
1) Ci si oppone alla rinnovazione della CTU e alle istanze istruttorie contenute nell'atto di appello in
quanto tardive e comunque irrilevanti. Dichiararsi comunque decaduto l'appellante da ogni deduzione
istruttoria non dedotta in maniera tempestiva in primo grado e comunque non compresa nelle domande
svolte;
Conclusioni CP_2
in rito: 6
- confermare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando l'ammissibilità dell'intervento svolto da
e ciò per le motivazioni indicate al § 3 ovvero sulla base di ulteriori argomentazioni che CP_2
potranno essere affrontate nella discussione orale;
nel merito:
- confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare le domande svolte dal signor nei Pt_1
confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni illustrate ai § 4, 5 e CP_1
6. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 248/2023, emessa l'11.5.2023, il Tribunale di Vicenza, con funzioni di giudice del lavoro, ha respinto la domanda proposta dal signor Parte_1
nei confronti dell' , diretta al riconoscimento della natura
[...] CP_1 professionale della epicondilite e epitrocleite destra.
Il ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze di all'1.10.2001 CP_2 come operaio estrusore e ha lamentato il sovraccarico meccanico degli arti superiori come causa della patologia.
È intervenuta in giudizio società datrice di lavoro del ricorrente, con CP_2 intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c., a sostegno della difesa dell' Con ordinanza emessa il 20.7.2021, il Tribunale ha ritenuto CP_1
l'ammissibilità dell'intervento ed ha respinto l'eccezione formulata dal ricorrente.
La sentenza di primo grado ha accertato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica medico legale e delle prove testimoniali, che la movimentazione manuale dei carichi effettuata dal ricorrente aveva ad oggetto sacchi del peso di 25 kg l'uno, per una massa complessiva giornaliera di
2000/3000 kg e che questa attività era svolta in parte per trascinamento e per un tempo complessivo di 60 minuti al giorno nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
La sentenza ha quindi escluso la natura tabellare della malattia per la carenza del requisito della ripetitività richiesto dal DM 9.4.2008, punto 78, lettera e). Ha inoltre escluso il requisito della continuità, dal momento che la movimentazione dei sacchi non occupava più del 10% dell'orario lavorativo giornaliero del ricorrente, inferiore alle due ore giornaliere individuata dalla consulenza tecnica 7
come soglia di efficacia lesiva della movimentazione. Con riferimento alla riconducibilità della patologia all'attività di riempimento dei silos, la sentenza ha valorizzato la valutazione espressa dalla consulenza di mera compatibilità e non di alta probabilità.
Ha infine compensato le spese di lite.
Il signor impugna la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Pt_1
1. La sentenza di primo sarebbe viziata da error in procedendo, in quanto ha ribadito il contenuto dell'ordinanza del 20.7.2021, che ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente della società datrice di lavoro.
A questo proposito, l'appellante censura tale decisione e contesta l'incidenza di questo giudizio sul rapporto assicurativo tra datore di lavoro e , valorizzato CP_1 invece dal Tribunale. In particolare, dopo una ricostruzione del quadro normativo attinente alla determinazione del premio dovuto dal datore di lavoro, sostiene che l'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR) non dipende dall'esito del giudizio e che l'aumento del premio sarebbe solo ipotetico ed eventuale. In questo senso, difetterebbe il requisito dell'attualità e della concretezza dell'interesse fatto valere dall'intervenuto, vietato anche dall'ampliamento del thema decidendi con riferimento ai fatti e alle istanze istruttorie articolate.
Con riferimento all'apporto di conoscenza dei fatti di causa da parte del datore di lavoro, l'appellante mette in evidenza la possibilità per l di acquisire tali CP_1 dati nella fase amministrativa.
2. Con il secondo motivo d'appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha richiamato l'ordinanza del 28.3.2023, con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della CTU.
A questo proposito, l'appellante ribadisce un duplice profilo di nullità.
Il primo è riferito alla violazione dell'art. 195 c.p.c., laddove il consulente d'ufficio, dopo l'invio alle parti della bozza dell'elaborato, ha depositato l'elaborato finale, corredato dalla predetta bozza e dalle osservazioni dei consulenti di parte, offrendo una valutazione completamente differente da quella della bozza. In questo senso, l'appellante sostiene che questa diversa valutazione non costituirebbe il frutto dell'esame delle osservazioni dei consulenti di parte, ma da una nuova e autonoma valutazione, ciò in contrasto con la norma richiamata, che 8
escluderebbe la possibilità di modificare le conclusioni della bozza, ma solo di replicare e prendere posizione sulle osservazioni dei consulenti di parte.
Il secondo profilo di nullità viene riferito alla violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 111 della Costituzione.
Sul punto, l'appellante sostiene di non essere stato messo dal Tribunale nelle condizioni di replicare all'elaborato finale, proprio con riferimento alle nuove e diverse valutazioni espresse dal consulente.
Come conseguenza dell'accoglimento di questo motivo d'impugnazione, chiede la rinnovazione della consulenza d'ufficio.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la ricostruzione dei fatti di causa da parte della sentenza impugnata.
In particolare, sostiene che la sentenza non avrebbe tenuto conto delle deposizioni dei testi e , tuttora dipendenti della società, che hanno Tes_1 CP_6 riferito come la movimentazione dei carichi avesse ad oggetto pesi decisamente superiori a quelli accertati dalla consulenza d'ufficio.
L'appellante richiama la CTU e le riproduzioni fotografiche prodotte dalla società per escludere di aver svolto una mera attività di trascinamento dei sacchi, con una conseguente differente valutazione dello sforzo fisico.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna il capo della sentenza che ha escluso la natura tabellata della malattia.
In proposito richiama il DM 9.4.2008 e sostiene che la non occasionalità della prestazione lavorativa non debba essere confusa con la ripetitività dell'azione di movimentazione, come invece affermato dalla sentenza. Allo stesso modo, il DM menzionato considera sullo stesso piano e in modo alternativo la ripetizione dei movimenti e le azioni di presa della mano con l'uso della forza.
Il motivo d'appello investe poi le valutazioni tecniche della consulenza d'ufficio con riferimento alla valutazione della soglia di peso pericolosa, al numero dei sacchi movimentati e alla frequenza dei sollevamenti, sostenendo che la CTU sia incorsa in grave errore metodologico.
5. Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe recepito le conclusioni della consulenza d'ufficio senza aver dato 9
congrua motivazione delle regioni poste a fondamento di questo giudizio, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art 132 comma 4 c.p.c.
e si sono sostituiti resistendo all'appello. CP_1 CP_2
Con particolare riferimento al primo motivo d'appello, a ribadito CP_2
l'incidenza dell'esito del giudizio sulla propria posizione debitoria nei confronti dell' , dal momento che il premio è correlato all'andamento degli infortuni CP_1
e delle malattie professionali dell'azienda e dall'indice di sinistrosità (ISAR), determinato dalla differenza tra l'indice di sinistrosità aziendale (ISA) e l'indice di sinistrosità medio ponderale (ISMp). Nondimeno, pur ammettendo che la correlazione tra malattia professionale e aumento del tasso di premio annuale potrebbe essere sterilizzata da altri fattori, contemplati nella formula di calcolo, la società appellata sostiene che si tratta di eventualità apprezzabile solo in fatto, senza alcuna incidenza sull'interesse giuridico legittimante l'intervento.
In ogni caso, sostiene che la malattia professionale dell'appellante ha determinato un'incidenza sul premio pari a complessivi € 1.260,00 per il 2021, 2022 e 2023, come da comunicazioni annuali prodotte con la memoria di costituzione in appello.
La società appellante rileva inoltre che un secondo profilo d'interesse a partecipare al giudizio è costituito dal rapporto tra l'accertamento compiuto all'esito della causa previdenziale e l'azione risarcitoria promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, rispetto alla quale la prima si pone come presupposto logico- giuridico. L'interesse datoriale sorge anche in relazione al materiale probatorio acquisito nella causa previdenziale.
L' sul primo motivo d'impugnazione si rimette sostanzialmente alla CP_1 decisione del giudice d'appello, pur ritenendo corretta la decisione adottata dal
Tribunale.
La causa è stata decisa con sentenza non definitiva all'udienza del 16.10.2025, relativamente al primo motivo d'appello.
Motivi della decisione.
1. La presente sentenza non definitiva verte sul primo motivo d'appello, incentrato sull'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente della società datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 105 c.p.c. 10
L'ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza il 20.7.2021, richiamata dalla sentenza di primo grado impugnata, incentra la propria decisione in ordine all'ammissibilità dell'intervento della datrice di lavoro su un duplice profilo di argomentazioni:
a) il datore di lavoro è titolare di un interesse a intervenire nella causa previdenziale per i possibili riflessi della decisione sull'ammontare del premio corrisposto all' . In questo senso, l'ordinanza ritiene che “l'interesse fondante CP_1 quest'ultimo non necessita di integrare gli stringenti requisiti previsti per l'interesse ad agire, così come disciplinato dall'art. 100 c.p.c., risultando, al contrario, sufficiente la generica aspettativa di un vantaggio acquisibile attraverso l'accoglimento del ricorso”;
b) il datore di lavoro è portatore di un bagaglio di specifiche conoscenze in merito alle mansioni svolte dal lavoratore, all'organizzazione aziendale, ai tempi e modalità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, rilevanti ai fini della qualificazione della malattia come professionale.
Alle ragioni evidenziate nella predetta ordinanza, la società appellata aggiunge quella legata ai riflessi che la sentenza emessa nel giudizio previdenziale avrebbe sull'instaurando giudizio di responsabilità civile, promosso dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Infatti, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, ha fondato la propria legittimazione a intervenire nel CP_2 giudizio sulla considerazione che “l'eventuale riconoscimento della malattia professionale arrecherebbe un sicuro pregiudizio nei confronti della costituenda società, vuoi per la maggiorazione del tasso annuo che l'impresa sarebbe tenuta a versare all' , vuoi per una CP_1 possibile domanda di risarcimento del c.d. danno differenziale, che il lavoratore potrebbe promuovere nei confronti del datore di lavoro a seguito dell'eventuale riconoscimento della malattia professionale per cui è causa.”.
Nella memoria di costituzione in questo giudizio, fa inoltre riferimento CP_2 all'azione di regresso da parte dell' e sostiene che “il riconoscimento della CP_1 tecnopatia è il presupposto per l'azione di regresso”.
2. Il tema attinente alla legittimazione della società datrice di lavoro a intervenire nel presente giudizio, nelle forme dell'intervento adesivo dipendente, a sostegno 11
della difesa dell' , diretta a escludere la natura professionale della malattia, CP_1 deve prendere le mosse dal corretto inquadramento di questa forma di intervento.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente individuato i presupposti che legittimano l'intervento adesivo dipendente nella titolarità in capo al terzo di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente. Da questo rapporto di connessione o di dipendenza deve discendere un pregiudizio, totale o parziale, del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare, nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria adiuvata (cfr. Cass. 17595/2004).
In particolare, la S.C. ha affermato che “L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (cfr. Cass.
1111/2003).
In questo senso, l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato (cfr. Cass.
25145/2014; Cass. 364/2014).
Nell'individuare l'ambito dell'efficacia riflessa del giudicato, la S.C. ha sottolineato come la sentenza passata in giudicato produca “conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite;
pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera
i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione.” (cfr. Cass. 5377/2023). 12
3. Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, occorre ora muovere dalle condizioni legittimanti l'intervento prese in considerazione dall'ordinanza emessa dal Tribunale, richiamata poi nella sentenza impugnata.
Riguardo all'interesse costituito dai riflessi che l'esito di questo giudizio potrebbe avere sull'entità del premio corrisposto all' dalla società, va rilevato quanto CP_1 segue.
In proposito, va rilevato che l'incidenza dell'accertamento della natura professionale della malattia sull'ammontare del premio è definita dalla stessa società appellata come meramente eventuale, perché “potrebbe essere sterilizzata dalla sopravvenienza di altri fattori, pure contemplati dalla formula di calcolo” (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione nel giudizio di appello).
Infatti, l'importo di quanto dovuto all' è determinato, ai sensi dell'art. 41 CP_1
DPR n. 1124 del 1965, in base al tasso di premio stabilito dall'istituto, con riferimento sia ad una tariffa approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al rischio medio nazionale presentato dalla lavorazione contemplata in ciascuna voce della tariffa, sia all'ammontare complessivo delle retribuzioni effettive (o di quelle convenzionali, o comunque da assumersi ai sensi di legge), corrisposte ai prestatori d'opera durante il periodo assicurativo.
Come ha esaurientemente ricostruito la giurisprudenza di legittimità, “Il sistema assicurativo obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali è retto dal principio di equilibrio finanziario interno che si persegue, con metodo attuariale, mediante una necessaria relazione tra entità del contributo dovuto e grado di pericolosità dell'attività svolta, con riguardo anche alla singola lavorazione. Tale tasso è denominato nazionale perché esprime il rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate e traduce il rapporto tra il complesso degli oneri che la gestione dell' sostiene in un certo periodo quanto a ciascuna lavorazione. Nei riguardi CP_1 della singola azienda, poi, il tasso nazionale è suscettibile di essere maggiorato o diminuito a seconda del concreto andamento dei sinistri verificatisi, in ragione del concorrente principio di coinvolgimento responsabile delle imprese attraverso la considerazione sia del rispetto delle regole di prevenzione, che dell'andamento infortunistico che della entità forza lavoro impiegata in azienda. Questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1941/ 2002, in particolare, dopo aver ricordato che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 39 prevede che le tariffe dei premi dovuti all' vengano determinate in modo da ricomprendere l'onere finanziario previsto, CP_1 13
corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, e che due sono pertanto i criteri fondamentali di determinazione: calcolo fondato su previsioni, ossia probabilistico, e perseguimento dell'equilibrio finanziario dell' , ha affermato che il successivo art. 40 affida CP_1
a quest'ultimo di deliberare le tariffe ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvarle.” (cfr. Cass. 30428/2017).
Nel tempo si sono succediti i D.M. 10 dicembre 1971, D.M. 14 novembre 1978,
D.M. 18 giugno 1988, D.M. 12 dicembre 2000, e, da ultimo, il Decreto
Interministeriale del 27.2.2019.
Con riferimento a quest'ultimo intervento normativo, il meccanismo di determinazione del premio conferma l'articolazione in parametri distinti, analogamente a quanto preso in considerazione dalla pronuncia della S.C. richiamata.
In particolare, vengono in rilievo gli oneri diretti, ossia le prestazioni economiche o sanitarie da erogare, e quelli “presunti”, che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva (art. 18). Vengono poi in considerazione il parametro dell'oscillazione del tasso medio per l'andamento infortunistico successivo ai primi due anni di attività (art. 19), gli indici di sinistrosità aziendale (ISA) e l'indice di sinistrosità media ponderato (ISMp), che, rapportato al primo, determina l'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAr) (art. 20). Incidono infine gli interventi dell'impresa di miglioramento degli standard di sicurezza (art. 23).
Come ha precisato la S.C. nella pronuncia richiamata, “Il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. In tal modo gli oneri presunti vengono distribuiti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve governare anche la determinazione dei tassi specifici (l'assenza di infortuni o di malattie nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri).”.
In buona sostanza, come emerge dall'accurata ricostruzione compiuta dalla pronuncia in esame (ma cfr. anche Cass. 8597/2017), il sistema assicurativo 14
obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali gestito dall' si CP_1 avvale del metodo statistico-attuariale per perseguire l'obiettivo dell'equilibrio finanziario, ponendo in relazione l'entità del contributo dovuto dai datori di lavoro e il rischio della verificazione di futuri eventi lesivi, direttamente collegato al grado di pericolosità dell'attività svolta, con riguardo anche alla singola lavorazione.
La complessità del sistema di calcolo emerge peraltro proprio dai documenti da 4
a 6 prodotti dalla società appellata in allegato alla memoria di costituzione nel presente grado di giudizio.
Da questi documenti, se pure emerge un'incidenza economica della malattia dell'appellante, è possibile trarre la complessità del meccanismo di calcolo tale da escludere un rapporto diretto tra accertamento della natura professionale della malattia dell'appellante e ammontare finale del premio, ciò proprio per la molteplicità dei fattori di calcolo.
L'assenza di un collegamento diretto tra l'esito della causa previdenziale intentata dal lavoratore per il riconoscimento della natura professionale della malattia o dell'infortunio e l'ammontare del premio corrisposto dal datore di lavoro, porta quindi a escludere l'attualità e la concretezza dell'interesse giuridico della società
a intervenire ad adiuvandum, per sostenere cioè le ragioni dell' . Difetta, in CP_1 sostanza, un meccanismo di dipendenza e subordinazione tra il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio e quello esistente tra datore di lavoro e ente assicurativo, con riferimento alla determinazione del premio. In questo senso,
l'accertamento della natura professionale della malattia affermata dal lavoratore non comporta di per sé un incremento del premio e il parametro dell'andamento infortunistico aziendale ben può essere sterilizzato dagli altri fattori di calcolo.
4. Riguardo alla seconda ragione individuata dall'ordinanza del Tribunale, riferita al contributo che il datore di lavoro può portare nel processo previdenziale in termini di conoscenza dei fatti, occorre anzitutto rilevare come tale ragione non si fondi su una situazione di titolarità di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto di causa, che sola può legittimare l'intervento ai sensi dell'art. 105
c.p.c., ma sul possibile apporto informativo e conoscitivo che un soggetto può portare all'interno del processo. Si tratta di una situazione quindi riferibile non ad 15
un rapporto giuridico in qualche misura connesso con quello dedotto in giudizio, ma di un'esigenza processuale che può essere soddisfatta attraverso gli ordinari strumenti istruttori messi a disposizione dall'ordinamento nell'esercizio dei poteri istruttori attribuiti al giudice.
Va considerato in ogni caso che l' può acquisire dal datore di lavoro tutti CP_1 gli elementi utili a valutare la situazione di fatto prospettata dal lavoratore, attraverso gli strumenti conoscitivi e l'inchiesta amministrativa disciplinati dagli art. 56 e seguenti DPR 1124/1965. In buona sostanza, l'istituto assicuratore ha tutti gli strumenti per acquisire prima del processo tutti gli elementi conoscitivi per l'accertamento del fatto, con la possibilità di far acquisire in giudizio l'esito dell'accertamento amministrativo.
5. Alle condizioni individuate dall'ordinanza del Tribunale di Vicenza, CP_2 aggiunge due ulteriori ragioni che dovrebbero fondare la legittimazione a
[...] intervenire.
La prima è costituita dal rapporto tra il giudizio previdenziale e la causa risarcitoria intentata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Sul punto, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, quest'ultima ragione, fondata sull'incidenza del riconoscimento della malattia professionale in un futuro e instaurando giudizio risarcitorio promosso dal lavoratore, non consente di legittimare l'intervento.
Va infatti considerato che l'interesse manifestato dalla società intervenuta è legato ad una situazione meramente eventuale e ipotetica, quale l'eventuale futuro esercizio di un'azione risarcitoria, fondata peraltro su presupposti del tutto distinti dall'oggetto della causa previdenziale.
Difettano in questo caso proprio i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per l'efficacia riflessa del giudicato, dal momento che l'accertamento compiuto in sede previdenziale non è in rapporto di stretta interdipendenza e subordinazione con quello oggetto di un giudizio risarcitorio instaurato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
La prospettata causa risarcitoria si fonda infatti sull'accertamento dell'eventuale inadempimento dell'obbligazione di sicurezza disciplinata dall'art. 2087 c.c., il cui 16
ambito è del tutto estraneo alla vicenda processuale diretta al riconoscimento delle prestazioni previdenziali a carico dell' . CP_1
Infatti, per le prestazioni erogate dall' vale la regola per cui “le prestazioni CP_1 nascono automaticamente al verificarsi delle condizioni di legge, per cui gli atti dell'istituto hanno natura ricognitiva, di certazione e di adempimento, non già di concessione della prestazione”
(cfr. Cass. 6610/2005), dal momento che “L'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, il diritto alla prestazione, nascente dalla legge, all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro” (cfr. Cass. 796/2012; nello stesso senso Cass. 4441/2018).
La pretesa risarcitoria del lavoratore nei confronti del datore di lavoro si fonda invece su presupposti del tutto diversi,
Di conseguenza, attesa l'autonomia dei due giudizi, va escluso un rapporto di stretta dipendenza e subordinazione che possa legittimare l'intervento nella causa previdenziale del datore di lavoro in funzione di tutela del proprio interesse a non veder accertato l'inadempimento contrattuale, che è invece a fondamento dell'azione risarcitoria promossa dal lavoratore.
In questo senso, la S.C. ha affermato il principio per cui “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, la liquidazione CP_ dell'indennizzo a carico dell' non costituisce "condicio iuris" per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.” (cfr.
Cass. 33639/2022), a conferma dell'autonomia del giudizio di responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore rispetto alla vicenda previdenziale.
La tesi della società appellata porta infatti a superare il principio dell'autonomia del rapporto tra lavoratore e ente previdenziale rispetto a quello esistente tra l'ente e il datore di lavoro, principio che ha sostituito quello della struttura triangolare e unitaria del rapporto previdenziale.
Come è stato messo in evidenza, il quadro normativo si fonda sull'intervento pubblico affermato dall'art. 38 della Costituzione e sul principio dell'automaticità delle prestazioni, come affermato dall'art. 67 DPR 1124/1965, per cui “Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo”. 17
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento ai rapporti tra il presente giudizio e l'azione di regresso promossa dall' ai sensi dell'art. 11 DPR CP_1
1124/1965.
Anche in questo caso, va anzitutto considerato che l'azione di regresso dell'istituto assicurativo è, nel caso in esame, del tutto ipotetica ed eventuale, priva cioè di quella concretezza idonea a legittimare l'intervento del datore di lavoro in questo giudizio.
In ogni caso, occorre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per cui la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del
1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, CP_ sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso
(cfr. Cass. 12041/2020).
Si tratta di un principio che rende ancor più evidente l'autonomia dei due giudizi e porta a escludere la loro interferenza in termini di dipendenza, tale da legittimare l'intervento del datore di lavoro nel giudizio previdenziale.
Le considerazioni che precedono portano quindi ad accogliere il primo motivo d'appello e a ritenere l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente da parte della società CP_2
Dall'accoglimento del motivo d'appello discende la necessità di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, cui ha attivamente partecipato il consulente di parte appellata.
Quanto al regime delle spese nel rapporto processuale con la CP_2 complessità della questione e l'assenza di precisi orientamenti giurisprudenziali costituisce giusto motivo per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte:
A) Dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto da CP_2 18
B) Compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale con
CP_2
C) Dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Venezia, 16.10.2025.
Il giudice relatore La Presidente