TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5397 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate,
ritenuto che la causa possa essere decisa allo stato degli atti, alla luce dei piu' recenti orientamenti di merito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FERRARO GIUSEPPE
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ACETI DANIELA;
Controparte_1 Parte resistente
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2022, la ricorrente, Parte_2 Categoria
Cat. D Tempo pieno Indeterminato, del CCNL comparto Sanità, ha premesso di essere alle dipendenze dell' Controparte_2 in forza '
presso l'Ospedale di Rossano reparto di Anestesia e Rianimazione, di svolgere generalmente turni 08:00/14:00, 14:00/20:00 e 20:00/08:00; ha dedotto di essere costretta ad un surplus lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno, rispetto al suo ordinario lavoro di 36 ore settimanali, che corrisponde al tempo necessario per la vestizione/svestizione della divisa che deve indossare "prima di prendere servizio" per poi dismetterla "alla fine del turno"; ha lamentato che questo surplus di tempo non è mai stato conteggiato dall'azienda che, quindi, non l'ha mai retribuita a dispetto anche di quanto attualmente dispone il nuovo
CCNL 2019-2021 firmato ed operativo dal 02 novembre 2022 ove è stato riconosciuto, come nel precedente CCNL 2016-2018, il diritto alla retribuzione del tempo per indossare le apposite divise per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
ha imputato all'azienda di non essersi adeguata a tale disposizione del contratto collettivo che ha recepito le indicazioni in materia della giurisprudenza anche comunitaria e, di conseguenza, ha rivendicato la remunerazione della voce relativa al tempo necessario per procedere al cambio e al passaggio delle consegne;
ha quantificato in € 4.975,10, sulla base di una consulenza tecnica di parte, il quantum debeatur, chiedendo di accertare il proprio diritto alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere dal 1/12/2017 al 31/07/2022 e, per l'effetto, ha chiesto di condannare l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., a rifondere alla ricorrente la somma specificata, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.C. Costituitasi in giudizio 'Contr resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente invocando la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 414
c.p.c., in quanto mancante dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto ed ha contestato la domanda della ricorrente con varie argomentazioni. In particolare, ha evidenziato l'infondatezza delle richieste avanzate per carenza probatoria.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, appare utile precisare che l'oggetto della controversia è la richiesta di riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, ossia il c.d. "tempo tuta".
Nel merito, si evidenzia che l'art. 27, co. 11 e 12, del Ccnl del 21.5.2018
(replicato in sostanza dall'art. 43, co. 11 e 12 del Ccnl 2019-2021, sottoscritto il
2/11/2022) non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, "15 minuti complessivi" per le operazioni di "vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate". Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle "timbrature" dei cartellini del personale.
(così, Corte appello Catanzaro sez. lav., sent. n. 1050/2023). Ne consegue
-
che, per le prestazioni lavorative rese in epoca successiva all'entrata in vigore del citato CCNL (considerato che, nel ricorso introduttivo, le differenze retributive rivendicate coprono il periodo 2017-2022), nessuna "indennità di divisa" o retribuzione del “tempo tuta” può essere accordata alla ricorrente, dal momento che il tempo necessario alle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, dovendo essere ricompreso nell'orario di lavoro, risulta già regolarmente retribuito sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze (c.d. badge). Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9306/2022, infatti, è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente a indossare e dismettere la divisa, trattandosi di attività obbligatoria, riconducibile nell'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il datore di lavoro può, anche in via implicita, pretendere. Secondo la Cassazione, in particolare, consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, senza variazione dell'orario normale che, tenendo conto di tale formalizzazione, andrà
semplicemente rimodulato senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario. Alla luce di tali considerazioni, la Corte d'Appello di Catanzaro (Sez. Lavoro, sentenza n.
1524/2022) ha richiamato la valenza dirimente, ai fini per cui è causa, del fatto che alla vestizione e alla svestizione il lavoratore debba, per disposizione datoriale, provvedere "prima di timbrare l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita"
(come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 30958/2022 e n.
24684/2016) e ha accolto l'appello presentato dall' CP_3 rilevando che, nel caso affrontato (e così nel caso di specie), risultava indimostrato che le operazioni di vestizione "propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa" fossero
"state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature", considerato che (come l'odierna ricorrente)
l'appellata non aveva affermato di avere eseguito le suddette operazioni fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e non aveva chiesto di dimostrare,
attraverso la prova testimoniale, di essere stata costretta a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirsi solo dopo aver timbrato in uscita. Nel caso di specie, analogamente, la ricorrente non ha dedotto di essere stato costretta a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita, né ha inteso provare tale circostanza mediante la prova testimoniale (che, essendo idonea a dimostrare il solo obbligo di indossare la divisa prima del turno non è stata ammessa in quanto superflua). In altri termini, non ha dedotto di aver reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario registrato nelle timbrature e dunque, non ha chiesto di provare che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgessero prima e dopo le rivelazioni di presenza. Sicché è indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature e che è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Né ha allegato che l'azienda datrice avesse richiesto ai dipendenti di svolgere dette attività in una porzione oraria aggiuntiva rispetto all'orario
contrattualmente previsto. Dal suo canto, l'azienda sanitaria resistente ha negato che la ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature, sostenendo che lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione all'interno dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali e,
quotidianamente, entro l'orario di entrata e uscita, disconoscendo in sostanza lo svolgimento di lavoro suppletivo. In questo senso, le timbrature afferenti al periodo di interesse (prodotte dalla resistente) mostrano non solo l'effettiva durata di ogni singola giornata lavorativa della ricorrente, che non sempre coincide con quella del suo turno di lavoro, pari a sei ore per i turni diurni e a dodici ore per il turno notturno, ma anche la durata oraria complessiva della sua prestazione mensile, con indicazione tanto delle "ore rese", tanto del "debito mensile": con un "saldo mese" che a volte è in "difetto", altre volte è "in eccesso". Siffatta documentazione corrobora la nota del direttore del personale dell'azienda CP_2 , allegata alla memoria, che attesta come il tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia "ricompreso nell'orario di lavoro" registrato e retribuito. Dà inoltre riscontro all'ulteriore nota aziendale che chiarisce come la durata della giornata lavorativa risulta dalle timbrature che il personale esegue in entrata e in uscita, facendo emergere sia l'eventuale straordinario, sia il recupero, che serve a compensare l'eventuale deficit orario.
Inoltre, inconferente per plurime ragioni si rivela l'accordo, prodotto dalla Contr ricorrente e stipulato dall' e dalle organizzazioni sindacali in data
30/10/2024: in primo luogo, lungi dal riconoscere "il diritto degli infermieri all'indennità di vestizione", come allegato dalla dipendente, il documento può tuttalpiù attestare l'impegno a valutare l'opportunità di riconoscere una somma forfettaria con una retroattività di 3/4 anni, quindi con riferimento ad un periodo pure successivo a quello di causa;
in secondo luogo, tale opzione resta condizionata al "controllo sullo straordinario e sul riposo compensativo e debito previsto" (cfr. all. alle note di parte ricorrente del 19 novembre 2024) e, dunque, alle specificità dei singoli casi;
inoltre, condivisibilmente con gli assunti della resistente, non essendo stato formalizzato in un atto che impegni l'azienda sanitaria, non può costituire automatico riconoscimento della pretesa avanzata dalla ricorrente, di cui la resistente ha ribadito l'infondatezza anche a seguito della produzione attorea.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si impone, pertanto, il rigetto della rivendicazione retributiva.
L'esistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, all'epoca della introduzione del giudizio, induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO in funzione di GIUDICE del LAVORO-
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AE PA - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate,
ritenuto che la causa possa essere decisa allo stato degli atti, alla luce dei piu' recenti orientamenti di merito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FERRARO GIUSEPPE
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ACETI DANIELA;
Controparte_1 Parte resistente
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2022, la ricorrente, Parte_2 Categoria
Cat. D Tempo pieno Indeterminato, del CCNL comparto Sanità, ha premesso di essere alle dipendenze dell' Controparte_2 in forza '
presso l'Ospedale di Rossano reparto di Anestesia e Rianimazione, di svolgere generalmente turni 08:00/14:00, 14:00/20:00 e 20:00/08:00; ha dedotto di essere costretta ad un surplus lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno, rispetto al suo ordinario lavoro di 36 ore settimanali, che corrisponde al tempo necessario per la vestizione/svestizione della divisa che deve indossare "prima di prendere servizio" per poi dismetterla "alla fine del turno"; ha lamentato che questo surplus di tempo non è mai stato conteggiato dall'azienda che, quindi, non l'ha mai retribuita a dispetto anche di quanto attualmente dispone il nuovo
CCNL 2019-2021 firmato ed operativo dal 02 novembre 2022 ove è stato riconosciuto, come nel precedente CCNL 2016-2018, il diritto alla retribuzione del tempo per indossare le apposite divise per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
ha imputato all'azienda di non essersi adeguata a tale disposizione del contratto collettivo che ha recepito le indicazioni in materia della giurisprudenza anche comunitaria e, di conseguenza, ha rivendicato la remunerazione della voce relativa al tempo necessario per procedere al cambio e al passaggio delle consegne;
ha quantificato in € 4.975,10, sulla base di una consulenza tecnica di parte, il quantum debeatur, chiedendo di accertare il proprio diritto alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere dal 1/12/2017 al 31/07/2022 e, per l'effetto, ha chiesto di condannare l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., a rifondere alla ricorrente la somma specificata, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.C. Costituitasi in giudizio 'Contr resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente invocando la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 414
c.p.c., in quanto mancante dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto ed ha contestato la domanda della ricorrente con varie argomentazioni. In particolare, ha evidenziato l'infondatezza delle richieste avanzate per carenza probatoria.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, appare utile precisare che l'oggetto della controversia è la richiesta di riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, ossia il c.d. "tempo tuta".
Nel merito, si evidenzia che l'art. 27, co. 11 e 12, del Ccnl del 21.5.2018
(replicato in sostanza dall'art. 43, co. 11 e 12 del Ccnl 2019-2021, sottoscritto il
2/11/2022) non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, "15 minuti complessivi" per le operazioni di "vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate". Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle "timbrature" dei cartellini del personale.
(così, Corte appello Catanzaro sez. lav., sent. n. 1050/2023). Ne consegue
-
che, per le prestazioni lavorative rese in epoca successiva all'entrata in vigore del citato CCNL (considerato che, nel ricorso introduttivo, le differenze retributive rivendicate coprono il periodo 2017-2022), nessuna "indennità di divisa" o retribuzione del “tempo tuta” può essere accordata alla ricorrente, dal momento che il tempo necessario alle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, dovendo essere ricompreso nell'orario di lavoro, risulta già regolarmente retribuito sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze (c.d. badge). Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9306/2022, infatti, è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente a indossare e dismettere la divisa, trattandosi di attività obbligatoria, riconducibile nell'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il datore di lavoro può, anche in via implicita, pretendere. Secondo la Cassazione, in particolare, consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, senza variazione dell'orario normale che, tenendo conto di tale formalizzazione, andrà
semplicemente rimodulato senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario. Alla luce di tali considerazioni, la Corte d'Appello di Catanzaro (Sez. Lavoro, sentenza n.
1524/2022) ha richiamato la valenza dirimente, ai fini per cui è causa, del fatto che alla vestizione e alla svestizione il lavoratore debba, per disposizione datoriale, provvedere "prima di timbrare l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita"
(come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 30958/2022 e n.
24684/2016) e ha accolto l'appello presentato dall' CP_3 rilevando che, nel caso affrontato (e così nel caso di specie), risultava indimostrato che le operazioni di vestizione "propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa" fossero
"state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature", considerato che (come l'odierna ricorrente)
l'appellata non aveva affermato di avere eseguito le suddette operazioni fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e non aveva chiesto di dimostrare,
attraverso la prova testimoniale, di essere stata costretta a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirsi solo dopo aver timbrato in uscita. Nel caso di specie, analogamente, la ricorrente non ha dedotto di essere stato costretta a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita, né ha inteso provare tale circostanza mediante la prova testimoniale (che, essendo idonea a dimostrare il solo obbligo di indossare la divisa prima del turno non è stata ammessa in quanto superflua). In altri termini, non ha dedotto di aver reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario registrato nelle timbrature e dunque, non ha chiesto di provare che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgessero prima e dopo le rivelazioni di presenza. Sicché è indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature e che è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Né ha allegato che l'azienda datrice avesse richiesto ai dipendenti di svolgere dette attività in una porzione oraria aggiuntiva rispetto all'orario
contrattualmente previsto. Dal suo canto, l'azienda sanitaria resistente ha negato che la ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature, sostenendo che lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione all'interno dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali e,
quotidianamente, entro l'orario di entrata e uscita, disconoscendo in sostanza lo svolgimento di lavoro suppletivo. In questo senso, le timbrature afferenti al periodo di interesse (prodotte dalla resistente) mostrano non solo l'effettiva durata di ogni singola giornata lavorativa della ricorrente, che non sempre coincide con quella del suo turno di lavoro, pari a sei ore per i turni diurni e a dodici ore per il turno notturno, ma anche la durata oraria complessiva della sua prestazione mensile, con indicazione tanto delle "ore rese", tanto del "debito mensile": con un "saldo mese" che a volte è in "difetto", altre volte è "in eccesso". Siffatta documentazione corrobora la nota del direttore del personale dell'azienda CP_2 , allegata alla memoria, che attesta come il tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia "ricompreso nell'orario di lavoro" registrato e retribuito. Dà inoltre riscontro all'ulteriore nota aziendale che chiarisce come la durata della giornata lavorativa risulta dalle timbrature che il personale esegue in entrata e in uscita, facendo emergere sia l'eventuale straordinario, sia il recupero, che serve a compensare l'eventuale deficit orario.
Inoltre, inconferente per plurime ragioni si rivela l'accordo, prodotto dalla Contr ricorrente e stipulato dall' e dalle organizzazioni sindacali in data
30/10/2024: in primo luogo, lungi dal riconoscere "il diritto degli infermieri all'indennità di vestizione", come allegato dalla dipendente, il documento può tuttalpiù attestare l'impegno a valutare l'opportunità di riconoscere una somma forfettaria con una retroattività di 3/4 anni, quindi con riferimento ad un periodo pure successivo a quello di causa;
in secondo luogo, tale opzione resta condizionata al "controllo sullo straordinario e sul riposo compensativo e debito previsto" (cfr. all. alle note di parte ricorrente del 19 novembre 2024) e, dunque, alle specificità dei singoli casi;
inoltre, condivisibilmente con gli assunti della resistente, non essendo stato formalizzato in un atto che impegni l'azienda sanitaria, non può costituire automatico riconoscimento della pretesa avanzata dalla ricorrente, di cui la resistente ha ribadito l'infondatezza anche a seguito della produzione attorea.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si impone, pertanto, il rigetto della rivendicazione retributiva.
L'esistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, all'epoca della introduzione del giudizio, induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO in funzione di GIUDICE del LAVORO-
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AE PA - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO