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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2024, n. 24392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24392 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ME DO DO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA Lori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 20 marzo), in parziale riforma di quella di primo grado, ha assolto ME DO DO dalle imputazioni sub capi A) e D) [rispettivamente, associazione per delinquere ed accesso abusivo a sistema informatico], confermando la statuizione di estinzione del reato per prescrizione disposta dal Tribunale in relazione al capo B) [originariamente rubricato come concussione e riqualificato dalla sentenza di prime cure come induzione indebita]. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, ME che invoca l'applicazione del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., emergendo l'evidenza Penale Sent. Sez. 6 Num. 24392 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 24/04/2024 dell'insussistenza della fattispecie ex art. 319 quater cod. pen., in quanto non risulta alcuna "condotta induttiva" posta in essere dall'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame si è di fronte a ricorso che, in relazione a sentenza di appello che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione della residua imputazione di induzione indebita ascritta a ME DO DO e in assenza di profili civili, invoca l'assoluzione nel merito da detta imputazione ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. per). 2.1. Questa Sezione (sent. n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01) ha già avuto modo di chiarire che «in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu ocu/i" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa». Pertanto, solo entro questi limiti è consentito l'esame della richiesta di assoluzione nel merito. 2.2. Va ancora evidenziato che nel caso di specie si è - in relazione alla fattispecie di induzione indebita per la quale il ricorrente invoca l'assoluzione nel merito - di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2.3. Questa Sezione ha anche avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto 2 decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 2.4. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). Pertanto, tutte le questioni, dedotte nel ricorso e relative ai fatti contestati, allo svolgimento degli stessi e a eventuali "diverse letture" delle condotte poste in essere dall'imputato, risultano estranee al perimetro valutativo di questo grado di legittimità. 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che non sussistono i presupposti per l'assoluzione nel merito. Invero, la sentenza impugnata dà conto degli elementi in base ai quali risulta configurabile la fattispecie di induzione indebita ascritta al ME. Nella pronuncia viene infatti indicato a pag. 4 che "il geometra IR Arcangelo che aveva rapporti di conoscenza con ME DO .. e a cui aveva chiesto qualche visura catastale che non poteva visionare dallo studio e qualche piantina, nel periodo in cui ME era addetto al protocollo dei documenti;
gli aveva versato qualche euro in più rispetto al costo delle visure, uso ufficio, che riceveva e che strappava per sostituirle quando riceveva quelle ufficiali". Viene anche precisato che all'udienza del 9.1.2016 si procedeva all'esame di alcuni testi (due geometri e un ingegnere) che "si erano tutti rivolti al ME per chiedergli di fargli delle visure per alcuni lavori, rimborsandogli le spese e lasciando talvolta delle piccole somme in segno di gratitudine". Viene (pag. 5) poi dato atto che "a p. 6 della sentenza appellata, si parla di verbali di sommarie informazioni testimoniali rilasciate da MI TO e acquisiti con il consenso delle parti, che attengono appunto alla posizione dell'imputato". Trattasi di elementi che - stante l'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato - non consentono a questa Corte di constatare l'esistenza di circostanze, emergenti "ictu ocu/i" dagli atti, idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 3 sigliere qtensore I Preidente
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA Lori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 20 marzo), in parziale riforma di quella di primo grado, ha assolto ME DO DO dalle imputazioni sub capi A) e D) [rispettivamente, associazione per delinquere ed accesso abusivo a sistema informatico], confermando la statuizione di estinzione del reato per prescrizione disposta dal Tribunale in relazione al capo B) [originariamente rubricato come concussione e riqualificato dalla sentenza di prime cure come induzione indebita]. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, ME che invoca l'applicazione del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., emergendo l'evidenza Penale Sent. Sez. 6 Num. 24392 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 24/04/2024 dell'insussistenza della fattispecie ex art. 319 quater cod. pen., in quanto non risulta alcuna "condotta induttiva" posta in essere dall'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame si è di fronte a ricorso che, in relazione a sentenza di appello che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione della residua imputazione di induzione indebita ascritta a ME DO DO e in assenza di profili civili, invoca l'assoluzione nel merito da detta imputazione ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. per). 2.1. Questa Sezione (sent. n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01) ha già avuto modo di chiarire che «in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu ocu/i" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa». Pertanto, solo entro questi limiti è consentito l'esame della richiesta di assoluzione nel merito. 2.2. Va ancora evidenziato che nel caso di specie si è - in relazione alla fattispecie di induzione indebita per la quale il ricorrente invoca l'assoluzione nel merito - di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2.3. Questa Sezione ha anche avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto 2 decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 2.4. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). Pertanto, tutte le questioni, dedotte nel ricorso e relative ai fatti contestati, allo svolgimento degli stessi e a eventuali "diverse letture" delle condotte poste in essere dall'imputato, risultano estranee al perimetro valutativo di questo grado di legittimità. 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che non sussistono i presupposti per l'assoluzione nel merito. Invero, la sentenza impugnata dà conto degli elementi in base ai quali risulta configurabile la fattispecie di induzione indebita ascritta al ME. Nella pronuncia viene infatti indicato a pag. 4 che "il geometra IR Arcangelo che aveva rapporti di conoscenza con ME DO .. e a cui aveva chiesto qualche visura catastale che non poteva visionare dallo studio e qualche piantina, nel periodo in cui ME era addetto al protocollo dei documenti;
gli aveva versato qualche euro in più rispetto al costo delle visure, uso ufficio, che riceveva e che strappava per sostituirle quando riceveva quelle ufficiali". Viene anche precisato che all'udienza del 9.1.2016 si procedeva all'esame di alcuni testi (due geometri e un ingegnere) che "si erano tutti rivolti al ME per chiedergli di fargli delle visure per alcuni lavori, rimborsandogli le spese e lasciando talvolta delle piccole somme in segno di gratitudine". Viene (pag. 5) poi dato atto che "a p. 6 della sentenza appellata, si parla di verbali di sommarie informazioni testimoniali rilasciate da MI TO e acquisiti con il consenso delle parti, che attengono appunto alla posizione dell'imputato". Trattasi di elementi che - stante l'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato - non consentono a questa Corte di constatare l'esistenza di circostanze, emergenti "ictu ocu/i" dagli atti, idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 3 sigliere qtensore I Preidente
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024