TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13231/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.11.2024 da 1) nata a [...], il [...], residente in [...], dipendente part- Parte_1 time con mansioni cassiera presso supermercato titolo di studio diploma di tecnico dei CP_1 servizi turistici;
codice fiscale cittadina italiana, con gli Avv.ti Elena De Luca C.F._1
e Ferdinando Bellantoni presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...], il [...], residente in [...]
24, dipendente in qualità di operaio specializzato presso Ocmi-otg SPA;
titolo di studio licenza media;
codice fiscale , cittadino italiano, con l'Avv. Alessandra Provenzano C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 24.10.2018, iscritto nei Registri dello stato civile dello stesso Comune: atto n. 1496, Parte 1, serie A, anno 2018
separati congiuntamente con sentenza n. 188/2025 emessa il 15.01.2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._3
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_3 C.F._4 entrambe minorenni, non economicamente autosufficienti e conviventi con i genitori e cittadine italiane FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Milano, via Borsa n. 24 di proprietà della OR , rimane Parte_1 assegnata alla stessa, con residenza delle minori fissata, ai fini anagrafici/fiscali, presso l'abitazione materna.
2) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori con reciproco impegno di Pt_2 Pt_3 mantenerle, curarle, educarle, istruirle e assisterle. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3) E' concordato il collocamento prevalente presso la madre.
4) Il signor terrà con sé le figlie a weekend alterni dal venerdì sera dalle 19,00 alla CP_2 domenica sera alle 21.00 (cena compresa), con successivo accompagnamento delle figlie presso la casa materna e, ogni settimana, il mercoledì sera con cena, riaccompagnandole presso la casa materna per il pernotto. Ferma la facoltà dei ricorrenti di concordare una diversa organizzazione.
5) I ricorrenti si impegnano a definire, anno per anno, i periodi da trascorrere con le figlie in modo da assicurare che le festività maggiori siano trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro d'essi: in particolare, il Natale (dal 24 dicembre sera sino alla sera del 30 dicembre) o col padre o con la madre ed il Capodanno e l'IF (dal 30 dicembre sera al 7 gennaio) con l'altro genitore, mentre la Pasqua (compreso il Lunedì dell'Angelo) un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
6) Per quanto concerne le ulteriori festività nazionali (25 aprile, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre), i ricorrenti si impegnano a concordare, con un preavviso di almeno dieci giorni, il collocamento delle figlie presso l'uno o l'altro per ognuno dei giorni interessati.
7) Per quanto concerne le ferie estive, i coniugi si impegnano reciprocamente a consentire che le figlie trascorrano almeno un periodo di due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, tenuto conto del rispettivo periodo di ferie disponibile, previo accordo da definirsi entro maggio d'ogni anno.
8) Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la CP_2 Pt_1 somma di euro 350,00 (euro 165,00 per ciascuno di esse), somma che sarà versata alla OR Pt_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2025).
9) Il signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alle figlie CP_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il suo eventuale dissenso motivandolo per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta stessa: in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla quest'ultima.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo raccomandata, pec o e-mail, o messaggio whatsapp, con eventuale prova di avvenuta ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni, con relativa domanda di pagamento.
10) Gli assegni unici - ovvero gli assegni familiari o le altre eventuali equipollenti misure di sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuite per ogni figlio - che sono e verranno corrisposti per e sono e saranno attribuiti e fruiti esclusivamente dalla Pt_2 Parte_3 OR con impegno del signor a sottoscrivere ogni necessaria domanda e Pt_1 CP_2 documentazione richieste per la concessione.
11) Le detrazioni fiscali riguardo le figlie saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno in virtù dell'affido condiviso.
12) I coniugi danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, della carta d'identità - anche valida per l'espatrio - e di altro documento per cui tale assenso è o sarà necessario, ivi incluso il rilascio/rinnovo degli stessi per l'espatrio in accompagnamento delle figlie minori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) I ricorrenti avendo contratto in solido il mutuo n. 0094388700000 per l'acquisto della casa familiare, con la banca Crédit Agricole, continueranno a versare, sul conto corrente cointestato, ciascuno il 50% della rata mensile del mutuo sino alla sua estinzione. Concordano che, solo e soltanto nell'ipotesi in cui la OR - che rimarrà unica intestataria e proprietaria Parte_1 dell'immobile - dovesse, per sua libera e autonoma scelta, vendere tale bene, la stessa riconoscerà al signor il 50% del prezzo della vendita, decurtato il mutuo residuo e tutte le spese CP_2 connesse alla medesima vendita immobiliare.
14) Il conto corrente n. 00060/0000030571741 cointestato tra i coniugi presso Crédit Agricole rimarrà in essere fino all'estinzione del mutuo. Naturalmente, ognuno dei due coniugi resterà titolare esclusivo del conto corrente a sé intestato.
15) I ricorrenti si impegnano altresì a saldare nella misura del 50% i tre differenti finanziamenti con
(n. 6333890, n. 8052332 e n. 8101178) non appena verrà rinegoziata la nuova rata. CP_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 15.01.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 24.10.2018 tra Parte_1
e Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.11.2024 da 1) nata a [...], il [...], residente in [...], dipendente part- Parte_1 time con mansioni cassiera presso supermercato titolo di studio diploma di tecnico dei CP_1 servizi turistici;
codice fiscale cittadina italiana, con gli Avv.ti Elena De Luca C.F._1
e Ferdinando Bellantoni presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...], il [...], residente in [...]
24, dipendente in qualità di operaio specializzato presso Ocmi-otg SPA;
titolo di studio licenza media;
codice fiscale , cittadino italiano, con l'Avv. Alessandra Provenzano C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 24.10.2018, iscritto nei Registri dello stato civile dello stesso Comune: atto n. 1496, Parte 1, serie A, anno 2018
separati congiuntamente con sentenza n. 188/2025 emessa il 15.01.2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._3
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_3 C.F._4 entrambe minorenni, non economicamente autosufficienti e conviventi con i genitori e cittadine italiane FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Milano, via Borsa n. 24 di proprietà della OR , rimane Parte_1 assegnata alla stessa, con residenza delle minori fissata, ai fini anagrafici/fiscali, presso l'abitazione materna.
2) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori con reciproco impegno di Pt_2 Pt_3 mantenerle, curarle, educarle, istruirle e assisterle. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3) E' concordato il collocamento prevalente presso la madre.
4) Il signor terrà con sé le figlie a weekend alterni dal venerdì sera dalle 19,00 alla CP_2 domenica sera alle 21.00 (cena compresa), con successivo accompagnamento delle figlie presso la casa materna e, ogni settimana, il mercoledì sera con cena, riaccompagnandole presso la casa materna per il pernotto. Ferma la facoltà dei ricorrenti di concordare una diversa organizzazione.
5) I ricorrenti si impegnano a definire, anno per anno, i periodi da trascorrere con le figlie in modo da assicurare che le festività maggiori siano trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro d'essi: in particolare, il Natale (dal 24 dicembre sera sino alla sera del 30 dicembre) o col padre o con la madre ed il Capodanno e l'IF (dal 30 dicembre sera al 7 gennaio) con l'altro genitore, mentre la Pasqua (compreso il Lunedì dell'Angelo) un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
6) Per quanto concerne le ulteriori festività nazionali (25 aprile, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre), i ricorrenti si impegnano a concordare, con un preavviso di almeno dieci giorni, il collocamento delle figlie presso l'uno o l'altro per ognuno dei giorni interessati.
7) Per quanto concerne le ferie estive, i coniugi si impegnano reciprocamente a consentire che le figlie trascorrano almeno un periodo di due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, tenuto conto del rispettivo periodo di ferie disponibile, previo accordo da definirsi entro maggio d'ogni anno.
8) Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la CP_2 Pt_1 somma di euro 350,00 (euro 165,00 per ciascuno di esse), somma che sarà versata alla OR Pt_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2025).
9) Il signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alle figlie CP_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il suo eventuale dissenso motivandolo per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta stessa: in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla quest'ultima.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo raccomandata, pec o e-mail, o messaggio whatsapp, con eventuale prova di avvenuta ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni, con relativa domanda di pagamento.
10) Gli assegni unici - ovvero gli assegni familiari o le altre eventuali equipollenti misure di sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuite per ogni figlio - che sono e verranno corrisposti per e sono e saranno attribuiti e fruiti esclusivamente dalla Pt_2 Parte_3 OR con impegno del signor a sottoscrivere ogni necessaria domanda e Pt_1 CP_2 documentazione richieste per la concessione.
11) Le detrazioni fiscali riguardo le figlie saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno in virtù dell'affido condiviso.
12) I coniugi danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, della carta d'identità - anche valida per l'espatrio - e di altro documento per cui tale assenso è o sarà necessario, ivi incluso il rilascio/rinnovo degli stessi per l'espatrio in accompagnamento delle figlie minori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) I ricorrenti avendo contratto in solido il mutuo n. 0094388700000 per l'acquisto della casa familiare, con la banca Crédit Agricole, continueranno a versare, sul conto corrente cointestato, ciascuno il 50% della rata mensile del mutuo sino alla sua estinzione. Concordano che, solo e soltanto nell'ipotesi in cui la OR - che rimarrà unica intestataria e proprietaria Parte_1 dell'immobile - dovesse, per sua libera e autonoma scelta, vendere tale bene, la stessa riconoscerà al signor il 50% del prezzo della vendita, decurtato il mutuo residuo e tutte le spese CP_2 connesse alla medesima vendita immobiliare.
14) Il conto corrente n. 00060/0000030571741 cointestato tra i coniugi presso Crédit Agricole rimarrà in essere fino all'estinzione del mutuo. Naturalmente, ognuno dei due coniugi resterà titolare esclusivo del conto corrente a sé intestato.
15) I ricorrenti si impegnano altresì a saldare nella misura del 50% i tre differenti finanziamenti con
(n. 6333890, n. 8052332 e n. 8101178) non appena verrà rinegoziata la nuova rata. CP_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 15.01.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 24.10.2018 tra Parte_1
e Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG